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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2000 30.1999.119

16 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,081 mots·~10 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00119   BS

Lugano 16 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 agosto 1999 di

__________ __________, ____________________,  rappr. da: __________ SA __________ fiscali e fiduciarie, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 7 luglio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ nel biennio 1994/1995, per la sua attività lucrativa indipendente, determinati sulla base di un reddito netto di fr. 45'000.-- imposti nella notifica di tassazione IFD 1995/96;

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite del suo fiduciario, chiedendone l'annullamento poiché negli anni 1994 e 1995 non ha mai esercitato un'attività lucrativa indipendente e che i fr. 45'000.-costituiscono un reddito da pensione determinato dall'autorità fiscale in base al suo dispendio;

                               1.3.   Con risposta del 13 settembre 1999 la Cassa propone di accogliere il gravame e di annullare la decisione contestata in quanto effettivamente il ricorrente ha cessato un'attività lucrativa nel 1993. Pertanto l'amministrazione postula che l'assicurato debba essere affiliato nella categoria delle persone senza attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 1994 ed i contributi personali determinati in base ad una sostanza netta di fr. 572'933.-- ed un reddito da pensione di fr. 45'000.--;

                               1.4.   In data 23 febbraio 2000 il TCA ha richiamato d'ufficio l'incarto fiscale del ricorrente relativi ai bienni 1995/96 e 1996/97;

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Effettivamente l'autorità fiscale ha allestito una notifica di tassazione intermedia 1993/94 per cessazione d'attività lucrativa (periodo di assoggettamento 1.03.1993 - 31.12.1994) corrispondente a quella relativa al biennio 1995/96 in quanto il periodo di computo è il medesimo. Di conseguenza il versamento di contributi negli anni 1994 e 1995 da indipendente non è giustificata e quindi la decisione amministrativa deve essere annullata. Nel contempo l'assicurato deve essere affiliato come persona senza attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio 1994;

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 120 V 166 consid. 2 con riferimenti).

                               2.4.   Nella sua giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

                                         L'Alta corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione, indipendentemente dal fatto  che presentino  o no le caratteristiche  delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociale di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

                                         La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS” che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da contratti vitalizi ( Pratique VSI 1994 pag. 207), gli alimenti del coniuge divorziato (ZAK 1990 pag. 429) ed infine parzialmente il reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V 244).

                                         Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto le rendite dell’AVS e dell’AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’as­sicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94). Fanno pure parte della sostanza determi­nante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

                                         Tuttavia computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, op. cit, pag. 228, N. 10.28; P.Y. Greber; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations; Basilea 1997; ad art. 10 LAVS, pag. 347, N.24.).

                               2.5.   Il contributo annuo delle persone che non esercitano un'at­tività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                         Il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione.

                                         Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corri­spondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS, nel tenore in vigore sino al 31.12.1996). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

                                         Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                         La determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                         Tuttavia le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (in seguito DIN), cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V.G.).

                                         Infine il nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “ se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi”. Tale disposto è stata recentemente dichiarato dal TFA conforme alla legge ed alla costituzione (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 118). Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà;

                               2.6.   Nel caso in esame, dunque, i contributi senza attività lucrativa di __________ __________ devono essere fissati sulla base delle "condizioni sociali" in vigore all'inizio dell'obbligo contributivo ex art. 10 LAVS, questo in analogia alla procedura per la fissazione dei contributi degli indipendenti ex art. 25 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 29 cpv. 4 OAVS. Quindi, per quanto riguarda i contributi del 1994 questi sono da determinare sul reddito da pensione imposto in quell'anno (cfr. marg. 2089 ss. DIN) risultante dalla notifica di tassazione 1995/96. La sostanza di riferimento è invece quella al 1° gennaio 1995. Per i contributi del 1995, anno precedente il periodo ordinario 1996/1997 (applicazione analogica dell'art. 25 cpv. 3 OAVS), fa stato il reddito da pensione riferito al citato periodo ordinario, ossia secondo gli elementi di calcolo imposto nella notifica di tassazione 1995/96 (periodo di computo 1993 e 1994). Anche per la sostanza deve essere fatto riferimento al 1° gennaio 1995.

Dagli atti fiscali relativi al biennio fiscale 1995/96 si evince che l'assicurato è stato tassato con un reddito valutato secondo il dispendio in fr. 45'000.--. Ora, secondo l’art. 21 cpv. 2 DIFD (dal 1.01.1995 art. 16 cpv. 2 LIFD) sono considerati come reddito anche i proventi di natura di qualsiasi specie (vitto e alloggio gratuiti, derrate e merci utilizzate e consumate dall’industriale o dall’agricoltore che le ha prodotte ecc.).

                                         Inoltre l’art. 29 cpv. 6 OAVS stabilisce che l’importo delle spese per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio (imposta globale) giusta l’art. 18 bis DIFD (dal 1.01.1995  art. 14 LIFD) deve essere parificato al reddito sotto forma di rendita (cfr. anche Käser, op. cit., pag. 229, N. 10.29). La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 6 OAVS).

                                         Pertanto questa norma può essere applicata in via analogica alla fattispecie in esame, ove si è in presenza di un reddito valutato secondo il dispendio minimo della ricorrente (cfr. STCA __________.__________.1995 in re __________ inc. __________________________________________________, cons. 2.3, STCA __________.__________.1997 in re __________ C: inc. __________). La sostanza imposta al 1 ° gennaio 1995 è di fr. 572'933.--, alla quale devono essere aggiunti fr. 30'000.-- di deduzione sociale prevista dalla Legge tributaria ma non dall'AVS.

                               2.7.   Dalla notifica di tassazione 1997/98 (anno di computo 1995/96) richiamata d'ufficio dal TCA risulta che il reddito da pensione è stato imposto in fr. 26'996.-- con una sostanza imponibile (inclusa la deduzione sociale ) di fr. 471'473.--. Rispetto alla precedente tassazione gli elementi di calcolo hanno subito una modifica. Orbene, va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, se dal termine del periodo di conteggio la sostanza o il reddito conseguito in forma di rendite si sono modificati a tal punto che i contributi calcolati in base ai nuovi elementi sarebbero inferiori o superiori del 25% a quelli dovuti, i contributi devono essere rideterminati dalla data di modifica, purché la cassa di compensazione ne sia a conoscenza (cfr. anche DTF 105 V 117 = RCC 1980 pag. 306 e marginale 2091 delle DIN         ).

                                         Pertanto, i contributi del 1994 e 1995 sono da determinare sulla base di un reddito da pensione di fr. 45'000.-- ed una sostanza netta di fr. 602'933.-- (cfr. consid. 2.6), ma solo se i contributi,  fissati con i nuovi elementi di calcolo della notifica di tassazione 1997/98, risultino inferiori al 25% a quelli dovuti. Ne consegue comunque che il ricorso deve essere accolto e l'amministrazione verserà al ricorrente fr. 100.-- di ripetibili, anche in difetto di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione __________ 1999 è annullata.

                                 2.-   Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché determini una nuova decisione ai sensi dei consid. 2.6 e 2.7.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa verserà al ricorrente fr. 100.-- di ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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