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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.117

4 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,975 mots·~10 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00117   MM

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 1999 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

le decisioni del __________ emanate da

Cassa di comp. AVS __________, ____________________ __________   in materia di contributi AVS

ritenuto che,

                                     -   con quattro distinte decisioni formali - datate 9 giugno 1999 - la Cassa di compensazione AVS __________ ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ per l’attività lucrativa indipendente da lei svolta, rispettivamente, durante i periodi 1° gennaio-31 dicembre 1995, 1° gennaio-31 gennaio 1996, 1° gennaio-31 dicembre 1997 e 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 (cfr. II, 1-4), sulla base di un reddito aziendale medio pari a fr. 34’000 e di un capitale investito nell’azienda uguale a zero;

                                     -   con tempestivo ricorso 29 luglio 1999 (I bis), l’assicurata ha impugnato le succitate decisioni formali, sulla scorta delle considerazioni seguenti:

"  Sono gerente del Bar __________ dal 1.1.1995, e come purtroppo spesso accade in questo ramo, dopo un biennio (95-96) abbastanza buono, né é seguito un altro (97-98) appena soddisfacente.

Nel mese di maggio del 1998 ho ricevuto la notifica di tassazione 97-98 con un reddito aziendale di Fr. 34’000.--; mentre quella (1999-2000) riguardante il reddito 97-98 risulterà, come sopra accennato, di molto inferiore, e si aggirerà su Fr. 22’000/25’000.--.

Un mese or sono ricevo dalla Cassa AVS __________e, __________o, il conguaglio per gli anni 1995-96-97-98-99 calcolato sul reddito aziendale 1995-96 di Fr. 34’000.--.

Sulla tabella sinottica dei periodi di calcolo, fiscali e di contribuzione (vedi allegato), constato che sul reddito aziendale 1995-96 si pagano i premi AVS nel 1998-99 e sul reddito 1997-98 i premi AVS nel 2000-01.

Ora non mi sembra corretto di pagare per gli anni 1995-1996 e 1997 su una base (fr. 34’000.--) che non ho più conseguito (97/98); e che anche i primi sei mesi del 1999 si conferma.

Sulla tabella menzionata viene descritta la deroga all’applicazione pratica della stessa; credo che la mia situazione, se non per l’inizio di attività indipendente, che inizia con il periodo fiscale, almeno per il mutamento di reddito, rientri in questa deroga.

Propongo la base di calcolo dei premi AVS 1995-96-97-98-99 sulla media dei redditi (1995-1996) + (1997-1998), quest’ultima potrà essere sollecitata presso l’Ufficio di Tassazione di __________;” (I bis)

                                     -   con risposta 26 agosto 1999 (IV), la Cassa di compensazione ha postulato che il gravame di __________ __________ venga evaso ai sensi dei considerandi, facendo osservare, in particolare, quanto segue:

"  ... i contributi relativi agli anni 1995 e 1996 devono essere calcolati sulla base del reddito conseguito negli anni 1995 e 1996 (tassazione fiscale 1997/1998), quelli degli anni dal 1997 al 1999 (anno quest’ultimo che precede il secondo periodo ordinario di contribuzione) sul reddito conseguito negli anni 1997/1998 ed esposto nella tassazione 1999/2000. Quest’ultima tassazione servirà anche come base di calcolo per la definizione dei contributi relativi al biennio 2000/2001 (secondo periodo ordinario di contribuzione).

In considerazione di quanto precede, la Cassa non può scostarsi dalle decisioni amministrative emesse per gli anni 1995 e 1996 in quanto esse si avverano conformi alle vigenti disposizioni e devono pertanto essere mantenute.

Per contro, quelle relative agli anni 1997 e 1998/1999 devono essere annullate in attesa che venga emessa la tassazione fiscale del biennio 1999/2000;” (IV)

                                     -   in replica, l’assicurata si é limitata a prendere atto, con soddisfazione, di quanto proposto dalla Cassa convenuta con il proprio allegato di risposta (VI);

                                     -   l’autorità amministrativa, in duplica, ha evidenziato il fatto che il reddito aziendale determinante per fissare i contributi dovuti nel biennio 1995/1996 - reddito desunto dalla tassazione fiscale IFD 1997/1998 - ammonta a fr. 34’000 e non già a fr. 29’663 (reddito imponibile - cfr. VIII);

considerato che,           

                                     -   in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali;

                                     -   in sede di risposta di causa 26 agosto 1999, la Cassa di compensazione __________ ha provveduto ad annullare le decisioni formali relative ai periodi di contribuzione 1° gennaio-31 dicembre 1997, rispettivamente, 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999. Pertanto, nella misura in cui __________ __________ ha impugnato le suddette decisioni, il suo ricorso 12 luglio 1999 é divenuto ormai privo d’oggetto e, pertanto, può essere stralciato dai ruoli;

                                     -   nel merito, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS);

                                     -   a norma dell’art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un’attività salariata, sia dal reddito di un‘attività lucrativa indipendente;

                                     -   per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non

                                         sia mercede a dipendenza d'altri";

                                     -   a norma dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella selvicoltura, nel com­mercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone, senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18 capoverso 2;

                                     -   ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:

                                         - le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

                                     gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali   consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle   svalutazioni subite;

                                         - le perdite commerciali subite e allibrate;

                                         - le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo

                                         di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale,   sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano   ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i   contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i   supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per   l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno

                                         ai militari e alle persone obbligate al servizio della   protezione civile;

                                         un interesse del capitale proprio investito nell'azienda,   fissato dal Consiglio federale su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i   superstiti e l'invalidità;

                                     -   la decima revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:

"  Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

  d.        le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di           computo, a scopo di beneficenza al proprio personale,          sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano                                        ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo                                        esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i            contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti            dalla legge sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge        federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di          guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.

  e.        i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per        quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal                    datore di lavoro;

  f.         l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il         Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la               Commissione federale dell'assicurazione per la                                        vecchiaia, i superstiti e l'invalidità”;

                                     -   le relative disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordi­naria (art. 24 seg. OAVS).Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

                                         Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35);

                                     -   la procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

                                         Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispetti­vamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS);

                                     -   in concreto, __________ __________ é stata affiliata alla Cassa di compensazione __________ quale persona che esercita attività lucrativa indipendente, a contare dal 1° gennaio 1995;

                                     -   così come pertinentemente rilevato dall’amministrazione, i redditi aziendali realizzati dall’assicurata nel corso degli anni 1995/1996, possono essere desunti soltanto dalla tassazione fiscale 1997/1998;

                                     -   dallo scritto 23 settembre 1999 dell’UCT di __________ (doc. 2) emerge che dalla tassazione fiscale IFD 1997/1998 - decisione su reclamo - risulta un reddito aziendale pari a fr. 34’000;

                                     -   l’importo di fr. 29’663 corrisponde, invece, al reddito imponibile - dopo deduzione degli interessi passivi privati e dei contributi cassa malati e assicurativi privati - e, quindi, non ha alcun significato nell’ambito della fissazione dei contributi AVS/AI/IPG;

                                     -   concludendo, nella misura in cui la Cassa di compensazione __________ ha fissato i contributi dovuti da __________ __________ per l’attività indipendente da lei svolta durante gli anni 1995 e 1996, sulla base di un reddito aziendale pari a fr. 34’000, le relative decisioni 9 giugno 1999 meritano senz’altro tutela da parte di questa Corte;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui in contestazione vi sono i contributi dovuti per gli anni 1997, 1998 e 1999, il ricorso 12 luglio 1999 deve essere stralciato dai ruoli.

                                         Per il resto, il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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