RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00109 BS/tf
Lugano 15 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________, rappr. da: avv. __________ __________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ __________emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AD dovuti da __________ __________ nel biennio 1998/1999, per la sua attività lucrativa indipendente, sulla base di un reddito aziendale di fr. 102'000.--, aumentato della media dei contributi dovuti negli anni di computo (fr. 9'205.--), ritenuto un capitale investito nell'azienda nullo. I succitati dati sono stati evinti dalla tassazione d'ufficio IFD 1997/98.
1.2. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite del proprio legale, postulandone l'annullamento. L'assicurato rileva innanzitutto che il reddito aziendale è stato definito nell'ambito di una tassazione d'ufficio in una misura nettamente superiore a quello effettivamente conseguito. Tassazione che è stata oggetto di un ricorso alla Camera di diritto tributario. A tal proposito egli sottolinea come la stessa Camera, pur non potendo apportare delle correzioni alla notifica di tassazione, abbia riconosciuto l'iniquità degli effetti che tale notifica ha portato al contribuente, auspicando che almeno la Cassa di compensazione potesse tener conto delle particolari circostanze che hanno determinato il calcolo delle imposte contestate. Fatte queste premesse, il ricorrente sostanzialmente postula che per la determinazione del reddito aziendale la Cassa esuli dalla comunicazione fiscale, poiché la tassazione d'ufficio in questione non corrisponde alla situazione reale.
1.3. Mediante risposta del 26 agosto 1999 la Cassa postula la reiezione del gravame, osservando in particolare che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'assicurato esercitante un'attività lucrativa indipendente deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le disposizioni di esecuzione dell'art. 9 LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.
Le indicazioni fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di Compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.4. Per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
2.5. Nella fattispecie in esame, la Cassa ha determinato i contributi in oggetto secondo la procedura ordinaria ex art. 22 OAVS, vale a dire sulla base del reddito aziendale di fr. 102'000.--, evinto dalla comunicazione fiscale 22 maggio 1999 dell’UT di __________ Città (doc. 1) relativa alla notifica di tassazione IFD 1997/98 (anni di computo 1995/1996), cresciuta in giudicato. Trattasi dunque di un reddito determinato d'ufficio in valutativa, poiché l'assicurato, nonostante le diffide e le multe, non aveva presentato la dichiarazione d'imposta. Con il presente gravame il ricorrente chiede di poter discostarsi dalla comunicazione fiscale.
Orbene, come riportato al considerando precedente, le comunicazioni fiscali sono vincolanti per le Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.8.32, pag. 212; P.Y. Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art.9 LAVS, N.151 pag.312). Va comunque ricordato che il vincolo assoluto per le casse di compensazione alle indicazioni delle autorità tributarie, e per il giudice delle assicurazioni sociali alle tassazioni fiscali cresciute in giudicato, è limitato alla valutazione del reddito determinante e del capitale proprio investito nell'azienda. Tale vincolo non concerne quindi la qualifica contributiva del reddito, rispettivamente lo statuto del contribuente, e non riguarda di conseguenza il tema a sapere se esista effettivamente reddito di attività lucrativa, se si tratta di attività indipendente o di attività dipendente, e se colui che lo consegue sia o meno tenuto a contribuire. Pertanto spetta alle casse di compensazione, in questo caso svincolate dalle indicazioni delle autorità fiscali, sulla sola scorta del diritto dell'AVS, di stabilire chi è tenuto al pagamento dei contributi su un reddito comunicato dall'autorità fiscale (Pratique VSI 1993 pag. 233 consid. 4b, Pratique VSI 1993 pag. 242 consid. 3a, DTF 114 V 75 consid. 2 = RCC 1988 pag. 480 consid. 2, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 44 consid. 4, DTF 110 V 370 consid. 2a = RCC 1985 pag. 120 consid. 2a, DTF 102 V 30 consid. 3b e sentenze ivi citate = RCC 1976 pag. 274 consid. 3b).
Si giustifica inoltre di lasciare le casse di compensazione giudicare in modo autonomo se un reddito della sostanza comunicato dall'autorità fiscale debba dal profilo contributivo essere considerato un reddito dell'attività lucrativa (DTF 111 V 294, 110 V 86 consid. 4 e 370 consid. 2a, 102 V 30 consid. 3b, 98 V 20 consid. 2 e sentenze ivi citate; STFA 29 dicembre 1992 in re G.L. Dall'A., STCA 23 marzo 1993 in re L. D. C.).
2.6. Nell'evenienza concreta non vi sono i presupposti per scostarsi dalla comunicazione fiscale in quanto non si tratta di qualificare dal profilo contributivo un determinato reddito. Pertanto al TCA non rimane altro che prendere atto della decisione 17 maggio 1999 della Camera di diritto tributario ove ha confermato la tardività del reclamo contro la tassazione d'ufficio 1997/98. Questo anche se, come emerge dalla citata sentenza (cfr. consid. 1), l'Ufficio di tassazione, prima di emettere la contestata notifica, era venuto in possesso del bilancio aziendale del ricorrente, circostanza che avrebbe potuto conferire esito positivo al reclamo. Infatti, il TFA ha statuito che il giudice delle assicurazioni sociali non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato, anche se risulta che quest'ultima avrebbe potuto essere corretta qualora il contribuente l'avesse tempestivamente impugnata con un rimedio giuridico (RCC 1980 pag. 548, cfr. Greber/Duc/Scartazzini, op. cit, ad art. 9 LAVS, N. 156 pag. 315). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di statuire che non vi è un motivo sufficiente per discostarsi da una notifica di tassazione crescita in giudicato anche nel caso in cui l'autorità non è entrata in materia su un ricorso tardivo contro la tassazione dell'imposta federale diretta, accogliendo parzialmente nel contempo un ricorso contro la tassazione d'imposta cantonale riguardante il medesimo periodo fiscale (RCC 1992 pag.31, cfr. Käser, op. cit., N.8.32 pag. 212 e Greber/Duc/Scartazzini, op. cit, ad art. 9 LAVS, N. 156 pag. 315). In queste circostanze, dunque, la decisione contestata non può che essere confermata.
Da ultimo, si ricorda al contribuente che se rende verosimile di trovarsi in difficoltà finanziarie, si obbliga a versare regolarmente degli acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa di compensazione può concedergli una dilazione, fissando nel contempo per iscritto le condizioni di pagamento, segnatamente gli importi degli acconti e i termini di pagamento (art. 38 bis cpv. 1 e 2 OAVS).
D'altro canto i contributi, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata (art. 11 cpv. 1 LAVS).
Sia in caso di dilazione di pagamento che in caso di riduzione dei contributi l'assicurato deve rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa non potendo il TCA pronunciarsi su questa problematica in mancanza di una decisione formale ex art. 84 LAVS.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti