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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.207

4 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,061 mots·~20 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.98.00207   BS/sc

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi

redattore:

Marco Bischof

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 novembre 1998 di

__________ __________, ____________________,  rappr. da: st.leg. avv. __________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ 1998 emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del __________ 1998 la Cassa cantonale di compensazione ha posto __________ __________, classe 1936, al beneficio di una rendita di vecchiaia di fr. 1’493. -- mensili, con effetto dal 1° ottobre 1998. La prestazione assicurativa è stata calcolata sulla base di un reddito anno medio di fr. 78’804.-- e di una scala di rendita 33, corrispondente a 30 anni di contribuzione.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, per il tramite del suo legale, postulando l’erogazione di una rendita d’importo maggiore.

                                         In particolare la ricorrente contesta alla Cassa di non aver computato, ai fini dellla determinazione del periodo di contribuzione, i contributi versati dall’allora marito durante il periodo in cui egli era dipedente all’estero di una società con sede in Svizzera.

                               1.3.   Mediante risposta del 17 dicembre 1998 la Cassa propone di respingere il gravame. Dopo aver illustrato le disposizioni di legge applicabile alla fattispecie, l’amministrazione ha osservato che:

"  (...) Con sentenza del __________ 1981 in re ____________________ il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:

  la qualità di assicurato di un cittadino svizzero che lavora all'estero per conto di un datore di lavoro domiciliato nella Svizzera e che è da lui retribuito non si estende anche alla moglie, se quest'ultima è domiciliata all'estero insieme al marito.

  I periodi durante i quali la moglie di un cittadino svizzero assoggettato all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, capoverso 1, lettera c, LAVS era domiciliata all'estero insieme al marito e non aveva partecipato personalmente all'assicurazione facoltativa non possono essere computati come anni di contributi, (cfr. RCC 1982 pag. 117).

  Nella fattispecie, va precisato che il calcolo della rendita in questione è stato effettuato sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurata, dal 1° gennaio 1957 (21esimo anno d'età) al 31 dicembre 1997 (anno che precede il suo evento assicurato - diritto a rendita di vecchiaia dal 1° ottobre 1998).

  Durante il periodo dal 1957 al 1971 l'assicurata ha contribuito o parzialmente contribuito per gli anni 1959, 1960 e 1971.

  Essendo la signora __________ all'estero e non avendo la qualità d'assicurata, non abbiamo potuto effettuare lo "splitting" con i redditi dell'ex marito, per il periodo dal 1962 al 1971 compreso.

  Risulta pertanto un periodo contributivo complessivo di 30 anni in luogo dei 41 anni come gli assicurati della stessa classe d'età. Ciò consente di applicare all'assicurata la scala delle rendite 33, di assegnare un reddito annuo medio di fr. 78'804.-e di riconoscerle una rendita di fr. 1'493.-- mensili.

  La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza dell'importo assegnato quale rendita ordinaria semplice di vecchiaia." (Doc. III)

                  1.4.   Con lettera del 10 marzo 1999 il legale della ricorrente ha rilevato quanto segue:

"  dopo aver preso atto della documentazione prodotta dalla Cassa cantonale di compensazione, le comunico che la mia cliente intende mantenere il ricorso inoltrato il 12 novembre 1998.

  Rilevo infatti che al momento della determinazione della rendita AVS la Cassa __________ __________aveva notificato una ricapitolazione dei conti comprendente tutti gli anni di contribuzione dal 1959 al 1997, senza alcuna interruzione.

  La stessa cosa era d'altronde avvenuta per diversi conoscenti della signora __________ __________ (anche in qual caso coppie in cui il marito lavorava all'estero per conto di datori di lavoro svizzeri e la moglie pure risiedeva all'estero senza attività lucrativa e senza essersi assicurata facoltativamente all'AVS)

  Da quanto risulta, quello in questione sarebbe il primo caso "ticinese" in cui alla ex moglie non viene riconosciuto come periodo di contribuzione il periodo trascorso all'estero assieme al marito, alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero.

  Qualora la giurisprudenza citata dalla Cassa cantonale di compensazione trovasse conferma, appare ovvio che alle competenti autorità incombeva un onere d'informazione, in modo da permettere alla mia mandante (e a molte persone nella sua stessa situazione) di ovviare alla pesante lacuna assicurativa, affiliandosi facoltativamente all'AVS." (Doc. VII)

                                         in diritto

                               2.1.   Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1.1.1997 a seguito della 10a revisione della LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all’AVS:

                                         a) le persone fisiche domiciliate in Svizzera;

                                         b) le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa in

                                             Svizzera

                                         c) i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della

                                             Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio

                                             Federale.

                                         Secondo l’art. 1 cpv. 2 LAVS le persone che lavorano all’estero e sono da lui retribuite per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite possono, con il suo consenso, continuare ad essere assicurate.

                                         Il vecchio art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS prevedeva l’obbligo di assicurazione per i cittadini che lavoravano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e che venivano retribuiti da quest’ultimo.

                                         Infine, ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LAVS, rimasto invariato, i cittadini svizzeri all’estero, non assicurati conformemente all’art. 1, possono assicurarsi se non hanno ancora compiuto 50 anni.

                               2.2.   Il nuovo art. 21 cpv. 1 LAVS prevede il diritto ad una rendita di vecchiaia per gli uomini che hanno compiuto 65 anni e  per le donne che hanno compiuto 64 anni, in luogo dei 62 anni previsti dalla vecchia normativa.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima, le quali continueranno a percepire una rendita con il compimento del 62.o anno di età, così come previsto dal vecchio art. 21 cpv. 1 LAVS.

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                         L’art. 3 cpv. 3 LAVS prevede che i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa e gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, che non percepiscono un salario, non devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al doppio del contributo minimo.

                               2.3.   Nella fattispecie in esame per la determinazione della rendita di vecchiaia di __________ __________, nata il __________ 1936, sono applicabili le nuove disposizioni della 10. a revisione LAVS, poiché il diritto a percepire una rendita, a causa del compimento dell’età pensionabile, è avvenuto dopo il 31 dicembre 1996 (cfr. lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).

                                         Nel mese di luglio 1960 l’assicurata si è sposata con __________ __________, dal quale ha divorziato nel 1986.

                                         Dal 1960 (luglio) al 1971 __________ __________ ha soggiornato all’estero, dove il marito, cittadino svizzero, lavorava e veniva retribuito da un datore di lavoro con sede in Svizzera.

                                         Durante quel periodo sono stati versati i contributi paritetici alla Cassa __________ di __________ in quanto il marito era assoggettato ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS (nel tenore in vigore sino al 31.12.1996). Tale disposizione, come visto, prescriveva l’obbligo di contribuzione per i cittadini svizzeri che lavoravano all’estero  per conto di un datore domiciliato in Svizzera e che venivano da lui retribuiti.

                                         Nel determinare la rendita di vecchiaia di __________ __________ l’amministrazione non ha tuttavia computato tali contributi, ciò che l’assicurata contesta.

                                         In sostanza essa postula l’applicazione dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS, nella versione in vigore sino al 31.12.1996, applicabile comunque anche per le rendite fissate dopo l’entrata in vigore delle nuove norme LAVS (cfr. lett. g cpv. 2 delle disposizioni transitorie della 10a revisione della LAVS).

                                         L’art. 29 bis cpv. 2 vecchia LAVS prevedeva in particolare che il periodo in cui le mogli senza attività lucrativa di assicurati con attività lucrativa erano esonerate dal versare i contributi (cfr. il vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS), veniva computato nel calcolo del periodo di contribuzione della loro rendita semplice di vecchiaia.

                                         Tale richiesta non può essere accolta.

                               2.4.   Rettamente la Cassa ha fatto riferimento alla sentenza del ____________________ 1981 del TFA, in cui, confermando la propria giurisprudenza, ha statuito che la qualità di assicurato di un cittadino svizzero che lavora all’estero per conto di un datore di lavoro domiciliato in Svizzera e da lui retribuito non si estende alla moglie, se quest’ultima è domiciliata all’estero insieme al marito. Pertanto il periodo in cui il marito ha versato i contributi non può essere computato alla di lui moglie, non avendo inoltre essa partecipato personalmente all’assicurazione facoltativa, ciò che avrebbe potuto fare visto che il marito era assoggettato obbligatoriamente (DTF 107 V 1s = RCC 1982 pag. 117, cfr. anche P.Y. Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini; “Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations”; Basilea 1997; art. 1 LAVS N. 32, pag. 31; Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum AHVG, Zurigo 1996, pag. 153; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.1.2, pag. 6,). 

                                         Per applicare il vecchio art. 29 bis LAVS la moglie senza attività lucrativa doveva pertanto essere personalmente assoggettata all’AVS (in virtù del domicilio in Svizzera, cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS rimasto invariato) e, se domiciliata all’estero, versare facoltativamente i contributi quale cittadina svizzera all’estero (art. 2 LAVS, cfr. anche marg. 5026 delle Direttive sulle rendita (DR) edite dall’UFAS). Infatti lo statuto di assicurato del marito è personale e non si estende alla moglie (cfr. Käser, op. cit, N 1.2 pag. 6).

                                         Il TFA ha negato l’estensione della qualità di assicurato alla moglie a seguito dell’assoggettamento obbligatorio del marito in quanto esercitante un’attività lucrativa in Svizzera (DTF 104 V 121).

                                         E’ pur vero che la giurisprudenza (DTF 104 V 124 consid. 3a, riportato anche in DTF 107 V 2 in fine) ha eccezionalmente ammesso un’estensione della qualità di assicurato alla moglie non assoggettata all’obbligo assicurativo (secondo il cosiddetto “principio dell’unità della coppia”, cfr. Greber, op. cit., art. 1 LAVS N. 31 pag. 31, il quale sottolinea che si tratta di un “élement cependant relativisé par le Tribunale fédéral des assurances déjà dans les années cinquante”) nel caso di domicilio in Svizzera del coniuge (perché secondo il vecchio diritto civile il domicilio del marito valeva anche per la moglie) o se il medesimo, domiciliato all’estero, aveva aderito all’assicurazione facoltativa (poiché secondo il vecchio art. 2 cpv. 4 LAVS l’affiliazione all’assicurazione facoltativa della donna sposata non poteva per principio avvenire indipendentemente dal marito.

                                         Nel frattempo anche tali eccezioni non sono più applicabili in quanto, da una parte, con la riforma del 1988 del Codice civile il domicilio della donna sposata non dipende più da quello del marito (cfr. Käser, op. cit., N.1.28 s, pag. 17 s). D’altra parte, con la recente revisione della LAVS l’art. 2 cpv. 4 LAVS è stato abrogato (per cui, in applicazone del principio di parità di trattamento, ogni cittadino svizzero all’estero, uomo o donna, può aderire all’assicurazione facoltativa indipendentemente dallo stato civile (cfr. in merito __________, op. cit., art. 1 LAVS, N 33 pag. 32 e art. 2 LAVS, N 15/16 pag. 88). Restano comunque riservate le convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale che prevedono una simile estensione ai familiari della persona assicurata riportate da Käser (op. cit, N.1.2., pag. 6, nota 6 a pié pagina), che tuttavia non concernono il caso concreto.

                                         Vista anche l’evoluzione del diritto che si discosta dal principio dell’unità della coppia (cfr. anche il nuovo sistema di rendite indipedente dallo stato civile indrodotto con la riforma della LAVS), il TCA non può che applicare la giurisprudenza federale citata.

                                         In queste circostanze dunque rettamente la Cassa non ha computato alla ricorrente i contributi versati dall’ex marito durante il periodo 1960 (luglio) - 1971.

                               2.5.   La ricorrente censura inoltre la mancata informazione da parte dell’autorità consolari.

                                         Occorre rilevare che, per costante giurisprudenza, ai consolati non sussiste l’obbligo di informare sull’adesione all’assicurazione facoltativa. Se interpellate, le rappresentanze svizzere sono comunque tenute a dare delle informazioni corrette (cfr. DTF 121 V 69 consid. 4a). Qualora tali informazioni dovessero risultare errate, l’assicurato, a determinate condizioni, può essere tutelato nella buona fede (cfr. DTF 121 V 65 s).

                                         Nel caso in esame, la ricorrente non ha mai sostenuto di essersi recata al Consolato per delle informazioni inerente l’assicurazione facoltativa, tantomeno di aver ricevuto una

                                         informazione errata. Pertanto la presente fattispecie non rappresenta un caso di tutela della buona fede.

                               2.6.   Essendo l’assicurata nata nel 1936, per il calcolo della sua rendita fa stato il periodo di contribuzione che va dal 1° gennaio 1957 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1997 (anno in cui precede il diritto alla rendita a seguito del compimento del 62.o anno di età).

                                         Dagli estratti dal conto individuale di __________ __________ ( dove sono registrati i redditi da attività lucrativa soggetti a contribuzione, art. 135 OAVS) e dal foglio di calcolo allestito dalla Cassa risulta che l’assicurata ha contribuito personalmente all’AVS il 1959, il 1960 (per 7 mesi fino al matrimonio), per cui vi è una lacuna relativa agli anni 1957 e 1958 durante i quali essa aveva soggiornato all’estero (cfr. curriculum vitae agli atti).

                                         La ricorrente è poi nuovamente assicurata, per il tramite del marito, a decorrere dal loro rientro in Svizzera nel 1971 (5 mesi di contribuzione) fino al 1986. Dopo il divorzio __________ __________ ha di nuovo ininterrottamente contribuito personalmente sino alla nascita del diritto alla prestazione assicurativa in oggetto.

                                         Ai 28 anni di contribuzione così risultanti  vanno aggiunti 2 anni in applicazione dell’art. 52d OAVS, previsto per colmare le lacune anteriori al 1° gennaio 1979.

                                         Risulta dunque un periodo di contribuzione complessivo di 30 anni.

                                         Rispetto ai 41 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età, __________ __________ presenta pertanto un periodo di contribuzione incompleto, ciò che comporta l’assegnazione di una rendita parziale.

                                         Per il calcolo della scala di rendita sono presi in considerazione solo gli anni interi di contribuzione, per cui in base alle tabelle UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis. LAVS, si ottiene con 30 anni la scala di rendita 33.

                               2.7.   Verificato il periodo di contribuzione della ricorrente, occorre esaminare il reddito annuo medio (RAM).

                                         Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 29 quater LAVS,  reddito annuo medio si compone dell'assicurato si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.8.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento e il 31 dicembre che 

                                           procede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del  

                                           coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies

                                           cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                           all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29

                                           quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due accrediti comulativi.

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Infine, secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.

                                         Anche tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto (art. 29 septies cpv. 6 LAVS).

                                         Nei periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).

                                         Infine, nel calcolare la rendita di vecchiaia da assegnare alla persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali (lett. c cpv. 2 delle Disposizioni transitorie alla 10 revisione della LAVS).

                               2.9.   Il reddito annuo medio è determinato dai redditi da attività lucrativa sui quali __________ __________ ha versato i contributi durante il proprio periodo di contribuzione, aggiuntivi del riparto dei redditi coniugali ed eventuali accrediti per compiti educativi; il tutto deve essere infine diviso per gli anni di contribuzione.

                                         Dalla tabella di calcolo allegata agli atti, risulta che la Cassa ha dapprima proceduto alla somma dei redditi da attività lucrativa ed alla ripartizione dei redditi coniugali, giungendo ad una somma di complessivi fr. 1’326’038.-- di redditi.

                                         Giustamente la Cassa non ha proceduto allo splitting per il periodo 1960 -1971 in quanto, come visto, durante quel periodo __________ __________ non era assicurata all’AVS.

                                         Infatti prescrive l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS che i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti per metà ed attribuiti a ciascun coniuge qualora il matrimonio è stato sciolto per divorzio; questo solo nella misura in cui entrambi i coniugi nel periodo di contribuzione sono stati assicurati all’AVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Effettivamente dall’incarto agli atti risulta che la Cassa di compensazione __________ (competente per la ripartizione dei redditi del marito) aveva notificato alla Cassa cantonale di compensazione (competente per il calcolo della rendita in parola) una ricapitolazione dei conti individuali comprendente anche la ripartizione dei redditi del marito eseguita per il periodo contestato. Tale modo di procedere è tuttavia erroneo, per cui fa stato la correzione efettuata in seguito e notificata al legale dalla Cassa di compensazione con lettera del 4 febbraio 1999  (trasmessa per conoscenza al TCA), dove non è stata eseguita la ripartizione dei redditi coniugali per il periodo in questione (doc. VI).

                                         Dunque, i fr. 1’326’038.-di redditi devono essere rivalutati con il fattore 1,636 (prima iscrizione determinante nel conto individuale dell’assicurata risale al 1959, cfr. tabelle sulle rendite edizione 1998) giungendo quindi ad un importo di fr. 2’193’897.--.

                                          Il tutto deve essere poi diviso per 30 anni di contribuzione e si  ottiene un reddito annuo medio di fr. 72’313.--.

                                         L’assicurata ha avuto dal suo matrimonio due figli, per cui la Cassa le ha riconosciuto degli accrediti per compiti educativi (compresi quelli transitori di cui alla lett.  c cpv. 2 delle disposizioni transitorie della 10a revisione della LAVS, cfr. consid. 2.8 in fine) che hanno portato il reddito anno medio da

                                         fr. 72’313.-- a fr. 81’865.--, il quale arrotondato secondo il multiplo successivo secondo le  tabelle UFAS, corrisponde a

                                          fr. 82’386.--.

                                         Con un RAM di fr. 82’386.-- ed una scala di rendite 33, in applicazione delle citata tabelle sulle rendite, si giunge ad una rendita di vecchiaia di fr. 1’493.-- (stato 1998).

                                         Infine, va detto che nella decisione contestata la Cassa ha erroneamente indicato un reddito anno medio di fr. 78’804.--.

                                         Si tratta di comunque un errore che non ha nessuna conseguenza poiché oltre i fr. 71’640.-- di reddito annuo medio la rendita rimane di  fr. 1’493.--  mensili (cfr. tabelle delle rendite). Ciononostante la Cassa è invitata a rettificare tale errore.

                                         Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'in­carto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa. La rendita è infatti stata stabilita in conformità delle norme succitate.

                                         Gli elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono, infatti, di pervenire a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.

                                         Pertanto la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la decisione contestata è esatta e merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________, ____________________a, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

30.1998.207 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.207 — Swissrulings