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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.11.2018 90.2018.13

29 novembre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,065 mots·~10 min·2

Résumé

Variante di piano regolatore - decisione di approvazione sospesa su alcuni aspetti

Texte intégral

Incarto n. 90.2018.13  

Lugano 29 novembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2018 di

 RI 1    

contro  

la risoluzione del 2 maggio 2018 (n. 2026) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune di Stabio concernente gli arretramenti dalle strade e la capienza dei posteggi pubblici;

ritenuto,                          in fatto

A.   Dando seguito all'ingiunzione contenuta nella risoluzione del 7 maggio 2002 (n. 2120), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore di Stabio (cfr. capitolo 5. Riassunto delle sospensioni, delle varianti e delle modifiche scaturite dall'esame del PR e dalla decisione dei ricorsi, variante n. 5.20. e n. 5.21, pag. 138), durante la seduta del 10 ottobre 2016 il Consiglio comunale di Stabio ha adottato la variante concernente gli arretramenti dalle strade e la capienza dei posteggi pubblici. Per quanto attiene a quest'ultimi, la variante si limita a confermare i posteggi già realizzati (da P1 a P8) rispettivamente i vincoli previsti dal piano regolatore (P9 e P10). Solo per il posteggio P1 viene proposto un aumento della capacità dai 20/25 stalli attuali a 52.

B.   Avverso tale delibera RI 1, comproprietario per un mezzo del mapp. 500 confinante con Piazza Maggiore, è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e chiedendo il rinvio degli atti al Comune per l'inserimento nella variante dei 20 stalli esistenti su Piazza Maggiore, necessari per le cerimonie religiose e per le manifestazioni che vi hanno luogo e che servono i ritrovi e gli edifici pubblici che la attorniano.

C.   Con risoluzione del 2 maggio 2018 (n. 2026) il Consiglio di Stato ha approvato la citata variante, sospendendo tuttavia la propria decisione in merito alla capienza dei posteggi P1, P4 e P10 in attesa della presentazione da parte del Comune di un calcolo del fabbisogno dei posteggi pubblici (cfr. p.to n. 2 del disp., pag. 14). Il ricorso di RI 1 è stato respinto vista l'assenza delle premesse per imporre d'ufficio il mantenimento degli stalli presenti su Piazza Maggiore, rispettivamente per annullare integralmente la variante. Il Governo ha tuttavia precisato a pag. 10 come "Nel calcolo del fabbisogno richiesto con la presente procedura (…), il Municipio è chiamato a considerare pure l'aspetto dei posteggi su Piazza Maggiore fornendo un'adeguata risposta".

D.   Avverso la predetta decisione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che il posteggio in Piazza Maggiore venga mantenuto. Egli ripropone gli argomenti sollevati in prima sede, chiedendo inoltre di essere udito personalmente.

E.   a. La Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula in sede di risposta la reiezione del gravame, mentre il Comune chiede che venga respinto "nella misura in cui è ricevibile". Infatti, secondo quest'ultimo, il ricorso, che non si confronta minimamente con la decisione impugnata, sarebbe carente nella motivazione e di conseguenza irricevibile. Degli ulteriori argomenti da essi addotti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

b. Con la replica e con la duplica RI 1 e la Sezione si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande, mentre il Comune ha rinunciato a duplicare.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100). Certa è inoltre la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).

                                         1.2. Il Comune contesta la ricevibilità del gravame dal profilo della sua motivazione. La critica non merita di venir accolta. Infatti l'art. 70 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) dispone che il gravame deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti. La giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, specialmente se questo viene redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (Benoît Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 544; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 1238). Una motivazione anche succinta è sufficiente se permette di individuare su quali punti e per quali ragioni una decisione viene impugnata e se si riferisce in modo appropriato, secondo il senso che può esserle attribuito, a uno dei motivi di ricorso previsti dalla legge (André Moser, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 52 n. 7, pag. 691; Scolari, op. cit., n. 1237-1238). È quanto avviene nella presente fattispecie, ritenuto che il ricorrente, che agisce senza l'aiuto di un legale, ha esposto succintamente le ragioni alla base della sua impugnativa (in particolare: "Il ricorso riguarda il punto 2 della decisione sopra indicata poiché come verranno definiti i posteggi necessari non tiene conto della situazione di fatto della Piazza di Stabio"), chiedendo che i posteggi che insistono su Piazza Maggiore vengano mantenuti.

                                         1.3. Ferme queste premesse e riservato quanto verrà esposto al considerando che segue in merito alla natura della risoluzione impugnata nella misura in cui sospende la decisione in merito alla capienza dei posteggi P1, P4 e P10, il gravame è ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere giudicato sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure risulta necessario sentire il ricorrente. In effetti, nella misura in cui quest'ultimo chiede di essere personalmente sentito, giova ricordare che la legislazione cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 127 V 491 consid. 1b e rinvii; Scolari, op. cit., n. 494).

                                   2.   2.1. Nel suo gravame RI 1 asserisce anzitutto che "il ricorso riguarda il punto 2 della decisione sopra indicata". Nella misura in cui insorge contro tale dispositivo va osservato quanto segue.

2.2. Secondo l'art. 66 cpv. 2 LPAmm le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se:

a)  possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o

b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa;

      2.3. L'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto impugnato (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag. 1985 ad 2.4). Di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata. Il pregiudizio può anche essere di mero fatto (cfr. citato Messaggio, pag. 1985 seg. ad 2.4; Martin Kayser, in Christoph Auer/Markus 1985 seg. ad art. 2.4; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 46 n. 4 segg.; Martin Kayser, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 46 n. 10 segg.; cfr. anche Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 44 LPamm n. 2d e 3). Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1.,133 V 477 consid. 5.2.1.; Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., ad art. 46 n. 7; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 13). L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., ad art. 46 n. 19; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 18). Richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 17, 19 e 20).

      2.4. La decisione con cui il Consiglio di Stato ha sospeso l'approvazione in merito alla capienza dei posteggi P1, P4 e P10 (p.to n. 2 del dispositivo) si configura quale decisione incidentale, assumendo una chiara funzione preparatoria, volta all'emanazione di quella finale. Essa, pertanto, non rientra tra quelle che possono essere impugnate a questo stadio della procedura. È infatti evidente che la decisione in parola si limita a decretare l'inizio di una fase nella quale il Governo intende aspettare il completamento degli atti necessari (o ritenuti tali) per permettergli di decidere sulla variante (presentazione da parte del Comune di un calcolo del fabbisogno dei posteggi pubblici). Concretamente, poi, il ricorrente non sostiene - e tantomeno dimostra - che la decisione impugnata gli causi un danno che non potrebbe essere completamente eliminato attraverso l'ottenimento di una decisione finale a lui favorevole. Sotto questo profilo il suo ricorso si avvera pertanto irricevibile.

3.   3.1. Nella misura in cui RI 1 si aggrava piuttosto contro la reiezione del suo ricorso da parte del Consiglio di Stato, ribadendo la sua richiesta relativa al mantenimento degli attuali posteggi che insistono su Piazza Maggiore, non si può invece fare a meno di osservare come la decisione impugnata presenti un'evidente contraddizione. Da un lato, il Governo ha risolto di sospendere l'approvazione in merito alla capienza dei posteggi P1, P4 e P10 in attesa della presentazione del calcolo del fabbisogno da parte del Comune (cfr. supra, consid. C), nell'ambito del quale dovrà essere fornita anche un'adeguata risposta per i posteggi su Piazza Maggiore (pag. 10); dall'altro, ha tuttavia evaso direttamente il ricorso di RI 1, respingendolo, sebbene dalla motivazione (ancorché non del tutto chiara e lineare) emerge che la pertinenza e capienza del postulato vincolo di posteggio su Piazza Maggiore dovrebbe comunque essere giustificata dal calcolo del fabbisogno (pag. 10).

3.2. In queste circostanze, coerentemente con il p.to n. 2 del dispositivo e la motivazione della decisione, anche l'evasione del ricorso dell'insorgente avrebbe dovuto essere sospesa, siccome prematura. Premesso come gli stalli in questione siano attualmente soltanto "tollerati" dal Comune (cfr. risposta del Comune davanti al Consiglio di Stato, pag. 3), l'aspetto relativo alla loro necessità ed eventuale consolidamento nel piano regolatore deve infatti ancora essere approfondito nell'ambito dell'accertamento che il Comune è stato chiamato a trasmettere al Governo, affinché quest'ultimo possa emanare la propria decisione (cfr. supra, consid. C). Procedura da cui non vi è ragione di estromettere prematuramente l'insorgente, al quale verrebbe altrimenti preclusa pure la facoltà di eventualmente insorgere contro la decisione che il Governo dovrà rendere sulle parti sospese.

4.   4.1. Per tutti questi motivi, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Il p.to n. 3 del dispositivo della decisione impugnata viene modificato nel senso che l'evasione del ricorso di RI 1 viene sospesa e avverrà nell'ambito della decisione che il Governo è chiamato a rendere sulla capienza dei posteggi P1, P4 e P10. Gli atti vengono di conseguenza ritornati al Consiglio di Stato.

4.2. Secondo la giurisprudenza il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato vincente (STA 52.2016.438/440 del 5 aprile 2018 con rinvio a STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1.). Il Comune, soccombente, è comunque dispensato dal versamento della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). In assenza di parti vincenti patrocinate, nemmeno si pone il quesito delle ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1.  Il p.to n. 3 del dispositivo della risoluzione del 2 maggio 2018 viene annullato e riformato come segue: "I ricorsi sono decisi come indicato in calce ai rispettivi considerandi, ad eccezione del ricorso di RI 1, la cui evasione viene sospesa e avverrà nell'ambito della decisione che sarà resa in base al p.to n. 2 del dispositivo".

1.2.  Gli atti vengono ritornati al Consiglio di Stato.

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia. Al ricorrente dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato quale anticipo per le presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

90.2018.13 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.11.2018 90.2018.13 — Swissrulings