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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.10.2016 90.2015.73

21 octobre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,471 mots·~7 min·4

Résumé

Vincolo AP-EP per la realizzazione di un ecocentro e di un'area di compostaggio

Texte intégral

Incarto n. 90.2015.73  

Lugano 21 ottobre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

vicecancelliere:

Fulvio Campello

statuendo sul ricorso 6 luglio 2015 del

RI 1 rappresentato dal suo RA 1,     

contro  

la risoluzione 9 giugno 2015 (n. 2419) con cui il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione del vincolo AP-EP5 - ecocentro e area di compostaggio previsto nell'ambito della revisione del piano regolatore del comune di Cureglia;

ritenuto,                          in fatto

A.   a. La CO 2 è proprietaria del mapp. 574 di Cureglia, situato in zona agricola secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 4 luglio 1975 (n. 5640) e integrato in seguito da alcune varianti, approvate con risoluzione governativa 8 marzo 1983 (n. 1230). Sul lato nord del fondo si trova un punto di raccolta comunale per scarti vegetali.

                                         b. Nelle sedute 24 novembre, 1° e 15 dicembre 2010, il consiglio comunale di Cureglia ha adottato la revisione generale del piano regolatore, prevedendo in particolare su detto fondo l'istituzione del vincolo AP-EP 5 - ecocentro e area di compostaggio.

c. Con risoluzione 21 dicembre 2011 (n. 7155) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione in parola; tuttavia, per quanto attiene al vincolo in questione, il Governo, preso atto dell'intenzione del comune di Comano di predisporre un ecocentro intercomunale sul suo territorio, struttura peraltro citata a pag. 29 del rapporto di pianificazione novembre 2008 accompagnante la revisione del piano regolatore di Cureglia, ha ritenuto opportuno attendere la conclusione dell'iter procedurale avviato a Comano, già oggetto dell'esame preliminare 15 novembre 2009. La decisione in merito al vincolo AP-EP5 è stata pertanto sospesa per un periodo di 12 mesi (cfr. disp. n. 2, pag. 38, che rinvia al p.to 5.3 "Sospensione della decisione", pag. 37).

d. Il 27 agosto 2014 il Consiglio di Stato ha prorogato la sospensione della decisione fino ad approvazione della variante del piano regolatore di Comano, nel frattempo adottata dal consiglio comunale e trasmessagli per approvazione. 

B.   Con risoluzione 9 giugno 2015 (n. 2418) il Consiglio di Stato ha approvato la suddetta variante. Parallelamente, con risoluzione di stessa data, il Governo ha negato l'approvazione del vincolo AP-EP5, ritenendo che l'ecocentro intercomunale previsto a Comano avrebbe risposto anche al fabbisogno del comune di Cureglia.

C.   Avverso quest'ultima risoluzione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo che il vincolo AP-EP5 venga approvato. Osservato come i tempi di realizzazione della variante del piano regolatore di Comano, che prevede l'esecuzione di varie strutture, di cui prioritaria risulta la casa per anziani, richiederà tempi lunghi, il ricorrente sottolinea come l'AP-EP5 sia necessaria per ottemperare al regolamento di applicazione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR; RL 9.2.1.1.2). Realizzato l'ecocentro di Comano, rileva inoltre l'insorgente, verrà presentata una variante contemplante lo stralcio della zona AP-EP5.

D.   a. La Sezione dello sviluppo territoriale, agente per conto del Governo, postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

b. In sede di replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande.

E.   Con sentenza 22 agosto 2016 (inc. n. 90.2015.71), il Tribunale ha annullato la risoluzione 9 giugno 2015 (n. 2418), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore di Comano.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett.  LST).

1.2. Il gravame è ricevibile in ordine e può inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

2.   In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594).

3.   I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una relativa certezza (RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2, con rinvii, II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). La creazione, da parte dell'ente pianificante, di zone per edifici e impianti di interesse pubblico su importanti superfici di terreno, senza precisarne la funzione, semplicemente per poter disporre della maggior libertà di manovra possibile in vista della sistemazione territoriale, non adempie a queste condizioni (cfr. Brandt/Moor, Commentaire LAT, ad art. 18 n. 22 con rinvii; Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 174). In quest'ordine di idee l'art. 20 cpv. 2 LST stabilisce che il piano delle zone che compone il piano regolatore può fissare, tra l'altro, le zone per scopi pubblici (cfr. anche art. 27 cifra V. del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1).

4.   Nel caso concreto il previsto vincolo AP-EP5 mira a consolidare a livello pianificatorio una struttura già operante sul territorio di Cureglia, che soddisfa già attualmente un bisogno avvertito dalla popolazione. L'interesse pubblico del provvedimento è quindi indubbio. Sennonché il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione del vincolo per il solo motivo che il bisogno dei cittadini di Cureglia sarebbe stato soddisfatto in futuro dalla struttura intercomunale prevista a Comano. A torto. Infatti alla previsione di una zona per scopi pubblici non è di principio d'impedimento il fatto che essa sia chiamata a soddisfare un bisogno circoscritto nel tempo. Come giustamente rileva RI 1, qualora si verificasse un mutamento delle circostanze e i presupposti alla base del vincolo venissero a cadere, il piano potrebbe senz'altro essere rivisto e la zona stralciata dalle rappresentazioni grafiche. Ma tali considerazioni non necessitano di ulteriore approfondimento, posto che i recenti sviluppi in merito alla zona istituita a Comano concernente la nuova casa anziani consortile, l'ecocentro e i magazzini intercomunali  (cfr. supra, E.), avranno per effetto di allungare considerevolmente l'iter pianificatorio relativo alla struttura che dovrebbe sostituire quella di Cureglia. L'assunto da cui è partito il Consiglio di Stato per negare l'approvazione del vincolo AP-EP5 a carico del mapp. 574 di Cureglia viene pertanto a cadere, mentre l'interesse pubblico alla previsione della misura pianificatoria continua a persistere. Alla luce di queste circostanze il ricorso è accolto e la risoluzione impugnata annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esamini nel merito il vincolo AP-EP5.   

5.   Il Tribunale non preleva una tassa di giustizia .

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la risoluzione 9 giugno 2015 (n. 2419) con cui il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione del vincolo AP-EP5 - compostaggio previsto nell'ambito della revisione del piano regolatore di Cureglia, è annullata;

1.2.   gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, esaminato nel merito il vincolo, emani un nuovo giudizio.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

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