Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.07.2018 90.2015.27

28 juillet 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,787 mots·~9 min·3

Résumé

Legittimazione attiva - interesse degno di protezione

Texte intégral

Incarto n. 90.2015.27  

Lugano 28 luglio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2015 di

RI 2   RI 3 rappresentati da:  RA 1    

contro  

il decreto legislativo del 18 dicembre 2014, con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino (PUC-PPdM);

ritenuto,                      in fatto

A.    Il Poligono di tiro al piattello di Giubiasco, posto al mapp. 115 di Giubiasco, sulla sponda sinistra del fiume Ticino all'altezza dei boschetti di Sementina, è situato su un terrazzo golenale all'interno della zona palustre d'importanza nazionale oggetto n. 260 dell'inventario federale delle zone palustri secondo l'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale del 1° maggio 1996 (ordinanza sulle zone palustri; RS 451.35). La struttura occupa una superficie di circa 0.6 ha e presenta diverse infrastrutture fisse, erette negli anni '70 del secolo scorso e oggetto di successivi interventi.

B.    Con decreto legislativo del 18 dicembre 2014 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino (PUC-PPdM), che persegue gli obiettivi generali (cfr. art. 2 cpv. 1 delle norme di attuazione del PUC-PPdM, NAPUC-PPdM) di valorizzare le qualità paesaggistiche del Parco, segnatamente la sua varietà e ricchezza (n. 1), di rafforzare il settore agricolo e sostenere le aziende che operano nel Parco, favorendone la collaborazione (n. 2), di proteggere, gestire e promuovere le componenti naturali e le funzioni ecologiche (n. 3), di valorizzare il Parco quale area di svago di prossimità e quale componente dell'offerta turistica regionale (n. 4), di promuovere sinergie tra agricoltura, natura e svago (n. 5), di garantire all'interno del parco una mobilità coordinata con i suoi obiettivi (n. 6), di migliorare la qualità ambientale all'interno del Parco (n. 7) ed infine di informare e sensibilizzare sui contenuti e i valori del Parco (n. 8). Gli obiettivi generali sono precisati dagli obiettivi specifici elencati nell'allegato 1 (cfr. art. 2 cpv. 2 NAPUC-PPdM). L'attuazione del PUC-PPdM è affidata all'Ente Parco del Piano di Magadino, al quale spetta in particolare il compito di realizzare, per quanto possibile, le misure elencate nell'allegato 2 (cfr. art. 8 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a NAPUC-PPdM), fra cui figura anche il risanamento di situazioni conflittuali con l'ordinanza sulle zone palustri (cfr. allegato 2, M_1.1.2). Secondo la scheda relativa alla misura M_1.1.2, contenuta nel capitolo "Obiettivi e misure" del PUC-PPdM, pag. 5, ciò comporterà l'emanazione di ordini di ripristino da attuare nel primo quadriennio (priorità 1). Per quanto attiene specificamente al Poligono di tiro, il Rapporto di pianificazione, p.to 8.3.6., pag. 61, considerate le emissioni foniche legate alla struttura nonché il suo progressivo ampliamento effettuato senza le necessarie autorizzazioni, osserva come "(…) il PUC formula l'obiettivo di allontanamento dell'attività dalla golena. Tale obiettivo dovrà essere tuttavia concretizzato non immediatamente, ma entro un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore dello strumento pianificatorio".

C.    Il RI 2 e l'RI 3 - quest'ultima beneficiaria della concessione d'uso a titolo precario stipulata con il proprietario del mapp. 115 - insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto decreto, segnatamente contro "(…) l'obiettivo del PUC di allontanamento della struttura dalla Golena". Precisando come la stessa abbia formato oggetto nel corso degli anni di semplici lavori di manutenzione, essi sottolineano come i limiti fissati dalle normative sull'inquinamento fonico e del suolo siano rispettati. Peraltro i miglioramenti apportati al materiale utilizzato dai tiratori, che si occuperebbero anche del suo smaltimento al termine delle manifestazioni che si svolgono solo su 4/5 fine-settimana all'anno, lo renderebbero sempre più eco-compatibile. Chiedono infine che alla loro struttura venga riservato lo stesso trattamento adottato per il Go-kart di Locarno, per il quale non è stato previsto l'allontanamento.

D.    a. La Sezione dello sviluppo territoriale, agente per conto del Gran Consiglio, postula la reiezione del gravame, ribadendo in particolare come gli interventi effettuati sulla struttura non siano al beneficio di regolari permessi. Degli ulteriori argomenti si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

b. Negli allegati di replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande.

E.    a. Chiamati a esprimersi in merito al ricorso, alla risposta della Sezione dello sviluppo territoriale e agli allegati di replica e di duplica, il CO 2 osserva come il poligono non influisca minimamente sulle opere di premunizione poste nelle sue adiacenze, mentre il Comune di Giubiasco, negando la sussistenza di abusi e segnalando la presenza all'interno del perimetro del PUC-PdM di una struttura di tiro analoga, ha chiesto che il gravame venga accolto.

b. Gli insorgenti, preso atto di tali allegati, ribadiscono la loro posizione.

Considerato,               in diritto

1.     La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 47 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100, in vigore dal 1° gennaio 2012; art. 49 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU 1990, 365], in vigore fino al 31 dicembre 2011). In merito alla legittimazione attiva degli insorgenti si osserva quanto segue.

2.Secondo l'art. 47 cpv. 3 LST, che ricalca l'art. 49 cpv. 3 LALPT, in vigore fino al 31 dicembre 2011, contro la decisione del Gran Consiglio sono legittimati a ricorrere i comuni interessati (lett. a), ogni cittadino attivo nei comuni interessati (lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione (lett. c). La nozione di interesse degno di protezione corrisponde a quella degli art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 89 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio dei citati disposti basta che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1. e rinvii; STA 52.2008.420 del 31 agosto 2010). In linea di principio, l'interesse degno di protezione deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì anche nel momento in cui viene resa la decisione (DTF 137 II 40 consid. 2.1). L'interesse è riconosciuto degno di protezione quando la posizione di chi lo fa valere può essere direttamente influenzata dalla procedura, ovvero se, a seconda del suo esito, questa possa portargli vantaggi o svantaggi concreti (Isabelle Häner in: Bernhard Waldmann/

Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo 2016, II ed., ad art. 25 n. 17-18). La condizione dell'interesse pratico ed attuale non è per contro adempiuta quando agli svantaggi che la decisione impugnata implica non possa essere posto rimedio neppure con il suo annullamento (Häner, op. cit., ad art. 48 n. 21).

3.     3.1. In concreto il PUC-PPdM prevede due misure per attuare l'obiettivo specifico OS_1.1 "Valorizzare la zona centrale del Parco nella sua vocazione di paesaggio palustre d'importanza nazionale": la misura M_1.1.1 "Definizione delle utilizzazioni ammissibili e degli obiettivi nella zona palustre", che viene attuata tramite gli art. 18 e 19 NAPUC-PPdM, e la misura M_1.1.2 "Risanamento situazioni conflittuali con Ordinanza federale sulla protezione delle zone palustri" che prevede (cfr. capitolo 2, "obiettivi e misure", pag. 5:

Risanamento delle situazioni conflittuali segnalate dall'Ufficio federale dell'ambiente e integrate con le verifiche eseguite dall'Ufficio natura e paesaggio nell'estate del 2011. Tali verifiche hanno comportato un'analisi, sulla base del confronto di foto aeree, dell'evoluzione dell'uso del territorio tra il 1983 ed il 2009. Il 1983 è la data da considerare per l'effetto retroattivo delle disposizioni di protezione relative alla zona palustre (scaturite dall'iniziativa di Rothenthurm del 1987 e ancorate nell'art. 25b della Legge federale sulla protezione della natura), che prevede di designare gli impianti e le modifiche di terreno non autorizzati e contrari agli scopi della protezione. Esempi di impianti e costruzioni che ricadono nel campo d'applicazione di questa misura sono depositi, piccole costruzioni non autorizzate, dissodamenti ecc. L'Ente Parco svolge un lavoro di supporto verso il Cantone ed i comuni, ai quali competono le decisioni formali relative ai ripristini da eseguire. Essendo le situazioni di principio illegali, spetta ai proprietari l'onere di risanare le situazioni.

Responsabili per l'attuazione della misura, prevista per il primo quadriennio (priorità 1), sono l'Ente Parco (impostazione e supporto), il Cantone e i comuni (decisioni e procedure formali) e i proprietari (attuazione).

3.2. I ricorrenti non contestano l'obiettivo specifico OS_1.1 né tanto meno le misure previste dal PUC-PPdM per attuarlo, inclusi gli art. 18 e 19 NAPUC-PPdM. Essi insorgono contro il Rapporto di pianificazione che nell'ambito delle "Tematiche particolari", e più precisamente al punto 8.3.6, pag. 60-61, tratta le due strutture del Go-kart di Locarno e del tiro al piattello a Giubiasco/Sementina, formulando per quest'ultima "(…) l'obiettivo di allontanamento dell'attività dalla golena". Senonché, se da un lato il Rapporto di pianificazione possiede carattere puramente indicativo (cfr. art. 3 lett. c NAPUC-PPdM) e non è quindi vincolante (ciò che vale anche per le considerazioni relative al Go-kart di Locarno; cfr. inoltre STA 90.2010.58 del 16 aprile 2012 consid. 3.3), dall'altro l'obiettivo di allontanamento ivi menzionato non è poi stato ancorato né nelle NAPUC-PPdM né nei relativi allegati, che si limitano a prevedere gli obiettivi e le misure esposte sopra, rispettivamente a dichiarare direttamente applicabili gli art. 23 a-d della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451) e l'ordinanza sulle zone palustri (cfr. art. 18 cpv. 2 NAPUC-PPdM). Non imponendo quindi aggravi specifici e particolari a carico del Poligono, ne consegue che agli insorgenti fa difetto l'interesse concreto e attuale all'annullamento del decreto d'approvazione del PUC-PPdM. Sarà semmai nell'ambito dell'adozione di un'eventuale decisione concreta di allontanamento, in applicazione della misura M_1.1.2, che i ricorrenti potranno proporre le loro doglianze, che si rivelano in questa sede premature. Per tutti questi motivi il ricorso va dichiarato irricevibile.

4.  La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti (art. 47 cpv. 1 e 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è irricevibile.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 900.è posta a carico dei ricorrenti in solido, ai quali va restituito l'importo di fr. 600.-, versato in eccesso a titolo di anticipo sulle presunte spese processuali.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

                             4.  Intimazione a:

      ;   

   ;   ;      Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003 Berna; Ufficio federale dell'ambiente UFAM, 3003 Berna.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            La vicecancelliera

90.2015.27 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.07.2018 90.2015.27 — Swissrulings