Incarto n. 90.2014.34
Lugano 6 febbraio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Fulvio Campello
statuendo sul ricorso 30 maggio 2014 della
RI 1 patrocinata da: PR 1
contro
la risoluzione 30 aprile 2014 (n. 2132), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore intercomunale relativo al comparto commerciale-industriale dei comuni di Cadenazzo e Sant'Antonino;
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 è proprietaria del mapp. 665 di Cadenazzo, situato in zona artigianale-commerciale secondo il piano regolatore in vigore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 13 dicembre 1989 (n. 10243) e integrato in seguito da alcune varianti. Il fondo confina a sud con la strada cantonale (via San Gottardo) e a ovest con via Ala Campagna.
B. a. Nelle sedute del 28 gennaio 2013 i consigli comunali di Cadenazzo e di Sant'Antonino hanno adottato il piano regolatore intercomunale (in seguito: PRI) per il comparto, dov'è situato il mapp. 665, posto a cavallo dei due comuni e delimitato a sud dalla strada cantonale (via Cantonale/via San Gottardo), a nord dalla ferrovia e compreso sui due lati fra via Ala Campagna/via Lischedi e la stazione di Sant'Antonino. Scopo dello strumento è di disciplinare in modo unitario l'area, definita quale "comparto potenzialmente idoneo per i grandi generatori di traffico (GGT)" dalla scheda R8 del piano direttore cantonale, e di garantirne uno sviluppo conforme agli obiettivi pianificatori locali e cantonali, di salvaguardare il territorio da ripercussioni ambientali eccessive e di decongestionare la rete viaria locale. In attuazione di quest'ultimo obiettivo, il piano adottato prevede in particolare la realizzazione in due fasi di un nuovo accesso sul territorio di Cadenazzo, ossia la costruzione di una strada di servizio interna che si allaccia su via Ala Campagna tramite l'allargamento fino a 7 m della tratta di via Ai Lischee che costeggia il mapp. 654 (fase 1) e, in seguito, la realizzazione di una nuova strada di servizio che taglia in diagonale il mapp. 981 e che si congiunge con via San Gottardo tramite la creazione di una rotonda sulla cantonale (fase 2). Il mapp. 665 è stato attribuito alla zona industria/servizi.
b. Avverso tale ordinamento la RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento "(…) nella misura in cui vengono creati nuovi tratti stradali di complemento in territorio di Cadenazzo per sviluppare ulteriormente la zona edificabile, come disposto alle pagine 39 e 40 del rapporto di pianificazione". Lamentando una violazione delle competenze stabilite dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) per quanto attiene alla pianificazione della rotonda contemplata dalla fase 2, essa ha criticato in particolare l'inadeguatezza del piano viario per rapporto alle prognosi di sviluppo del comparto.
C. Con risoluzione 30 aprile 2014 (n. 2132) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso il piano. Tuttavia il Governo non ha avallato gli interventi previsti per la fase 2, che sono stati stralciati d'ufficio (cfr. p.to 3.3.2. b, pag. 11, e p.to 2 del disp., che rinvia al cap. 5.1., il quale indica tuttavia alla lett. a solo la mancata approvazione della rotonda), considerando che "(…) il sistema predisposto per la prima fase è in grado di assicurare la gestione del traffico come dai quantitativi ammessi dal PRI" (cfr. p.to 3.3.2. b, pag. 11). Anche l'allargamento di via Ai Lischee, previsto dalla fase 1, non è stato approvato, vista la sua conflittualità con la legislazione in materia di protezione delle acque (cfr. p.to 3.3.7., pag. 15 e cap. 5.1., lett. d). Ai comuni è stato quindi richiesto lo studio di "(…) una soluzione alternativa di accesso alla parte ovest del comparto, in territorio di Cadenazzo, da inserire a PRI tramite una variante" (cfr. p.to 3.3.7., pag. 15 e cap. 5.2., lett. o), senza però che il dispositivo ne faccia menzione, mancando qualsiasi rinvio al cap. 5.2. Il ricorso della RI 1 è stato accolto quo alle contestazioni relative alla prevista rotonda, vista l'incompetenza del comune in materia di strade cantonali.
D. Avverso tale risoluzione la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo il rinvio degli atti ai comuni di Cadenazzo e Sant'Antonino "(…) affinché procedano alle debite modifiche del PR". Essa precisa e ribadisce come la sua opposizione al PRI fosse finalizzata ad evitare che il massiccio aumento del traffico, generato dalle quantità edificatorie concesse dal piano, non fosse supportato da una rete viaria adeguata. Inoltre, con la mancata approvazione da parte del Governo della fase 2 e dell'allargamento di via Ai Lischee, la situazione risulterebbe aggravata poiché l'assetto viario attuale rimarrebbe immutato. Per contro, secondo la ricorrente, l'unica soluzione ammissibile sarebbe stata quella di non approvare il PRI, rinviando gli atti ai comuni "(…) affinché dapprima studiassero delle varianti di PR con un piano del traffico in grado di garantire l'aumento esponenziale di veicoli e soltanto successivamente si approvasse il PR".
E. a. I comuni di Cadenazzo e Sant'Antonino, rappresentati dai loro municipi, presentano un allegato congiunto con cui postulano la reiezione del gravame. Anche la Sezione dello sviluppo territoriale, agente per conto del Governo, chiede che il ricorso venga respinto. I comuni, osservando come la richiesta di annullare tutto il PRI costituisca una nuova domanda rispetto a quanto postulato dall'insorgente in prima sede, sottolineano in particolare come il PRI riduca considerevolmente il potenziale edificatorio concesso dai piani regolatori in vigore. Dei loro ulteriori argomenti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
b. In sede di replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi su cui si tornerà, se del caso, in appresso.
F. Il 12 settembre 2017 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi della contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli atti unitamente all'incarto relativo alla licenza edilizia rilasciata il 24 aprile 2015 alla CT 1 per l'edificazione di un nuovo centro commerciale ai mapp. 655 e 944 di Cadenazzo, rimasta incontestata. Il comune di Cadenazzo è stato inoltre invitato a produrre la lista dei proprietari di fondi posti all'interno del PRI sul suo territorio.
G. a. Chiamati a esprimersi in merito al ricorso, alle risposte e agli allegati di replica e di duplica, nonché resi attenti sul fatto che il 12 settembre 2017 era stato esperito un sopralluogo, la CT 1 postula la reiezione del gravame, la CT 2 ne chiede l'accoglimento, mentre il CT 3 si limita a formulare delle precisazioni attinenti al canale che corre parallelo a via Ai Lischee. CT 4 e il Comune di Bellinzona, Azienda elettrica comunale, sono rimasti silenti.
b. L'insorgente ha comunicato di non voler replicare, salvo chiedere il richiamo da questo Tribunale degli atti relativi al gravame 25 novembre 2016 (inc. n. 52.2016.601) da lei proposto contro la licenza edilizia rilasciata alla CT 1 per la riorganizzazione parziale degli spazi esterni ai mapp. 651, 655 e 944 di Cadenazzo e 633 di Sant'Antonino.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. b e c LST). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine con la seguente precisazione. La ricorrente domanda in via principale l'annullamento dell'intero PRI con rinvio degli atti ai comune di Cadenazzo e Sant'Antonino "(…) affinché procedano alle debite modifiche del PR". Ora, nel gravame al Consiglio di Stato essa aveva chiesto l'accoglimento del ricorso "(…) nella misura in cui vengono creati nuovi tratti stradali di complemento in territorio di Cadenazzo per sviluppare ulteriormente la zona edificabile, come disposto alle pagine 39 e 40 del rapporto di pianificazione". In proposito il Rapporto di pianificazione ottobre 2012 (in seguito: Rapporto), cap. 9.2.2., pag. 39, spiega come la nuova strada di servizio interna, che si allaccia su via Ala Campagna, serva il comparto posto in territorio di Cadenazzo, e in particolare quei fondi che attualmente non si trovano a diretto contatto con detta via. Inoltre "Si esclude di congiungere questa nuova strada con la Via Serrai [posta in territorio di Sant'Antonino, n.d.r.], dato che ciò potrebbe causare importanti travasi di flussi, dalla cantonale alle strade interne di comparto, nelle ore di punta" (cfr. Rapporto, cap. 9.2.2, pag. 40). Si deve dunque ritenere che la domanda formulata in prima sede fosse circoscritta alle soluzioni pianificatorie previste dal PRI per il territorio di Cadenazzo. Non si vede peraltro di quale interesse degno di protezione la RI 1, con sede a Gambarogno (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. b LST), avrebbe potuto prevalersi per chiedere l'annullamento dell'intero PRI. Di conseguenza, la domanda, formulata in via principale, di annullare l'intero piano va dichiarata inammissibile, in quanto nuova (art. 70 cpv. 2 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
1.2. Gli studi relativi al controverso PRI sono stati avviati in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Il relativo esame preliminare è infatti stato reso dal Dipartimento del territorio il 27 febbraio 2012. Il PRI dovrà quindi essere esaminato, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.3. Il gravame può inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto e delle risultanze del sopralluogo (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il richiamo dell'inc. n. 52.2016.601 non appare atto ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/
Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3. 3.1. Preliminarmente occorre precisare quanto segue. Secondo l'art. 37 cpv. 1 LALPT (art. 29 cpv. 1 LST) il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega l'approvazione. Quando si imponga una modifica che coinvolga il diritto comunale, esso rinvia gli atti al comune, affinché vi provveda entro congruo termine ripetendo la procedura prevista dagli articoli da 32 a 35 (art. 25 segg. LST). L'approvazione dei piani regolatori comunali e delle loro modifiche da parte dell'autorità cantonale è prescritta direttamente dal diritto federale (art. 26 cpv. 1 LPT). Il concetto di approvazione include di principio la dichiarazione di accettazione o di rifiuto da parte dell'autorità cantonale nei confronti dei documenti presentati (cfr. Alexander Ruch, Commentario LPT, n. 17 ad art. 26 con rinvii), esaminati dal profilo della loro conformità con il diritto (cfr. consid. 2.1). Ciò non esclude tuttavia la possibilità di assoggettare l'approvazione a riserve o a condizioni, rispettivamente di impartire, nell'ambito di una mancata approvazione o di un rinvio, indicazioni particolari all'autorità comunale nell'ottica della rielaborazione dei piani (cfr. Ruch, loc. cit.). Nulla impedisce quindi al Governo, dati i presupposti, di condividere, e quindi di approvare, nel principio una soluzione adottata dal piano, in quanto conforme ai principi di ordine superiore, assoggettandola tuttavia a riserve o a condizioni quali ad esempio all'elaborazione di una variante, volta a specificare determinate caratteristiche, ad
approfondire maggiormente questioni secondarie e/o a definire taluni dettagli.
3.2. In concreto, nella decisione di approvazione, il Governo non ha avallato tutti gli interventi previsti per la fase 2, che sono stati stralciati d'ufficio (cfr. p.to 3.3.2. b, pag. 11). Tuttavia il cap. 5.1., al quale il p.to 2 del disp. rinvia, indica alla lett. a, solo la mancata approvazione della rotonda. Inoltre anche l'allargamento di via Ai Lischee, previsto nell'ambito della fase 1, non è stato approvato (cfr. p.to 3.3.7., pag. 15 e cap. 5.1., lett. d). Ai comuni è stato quindi richiesto lo studio di "(…) una soluzione alternativa di accesso alla parte ovest del comparto, in territorio di Cadenazzo, da inserire a PRI tramite una variante" (cfr. p.to 3.3.7., pag. 15 e cap. 5.2., lett. o). Sennonché il dispositivo - che costituisce la sintesi di tutto il giudizio (RDAT II-1996 n. 66 con rinvii) - omette di chiedere in modo vincolante la presentazione di detta variante. Ora, se il primo difetto (mancata menzione al cap. 5.1., al quale il p.to 2 del disp. rinvia, della non approvazione di tutti gli interventi contemplati dalla fase 2), ascrivibile verosimilmente a una svista, potrebbe facilmente venir emendato da questo Tribunale, tramite la completazione del dispositivo della decisione impugnata, il secondo difetto è strettamente legato alla questione a sapere se il sistema viario previsto dalla fase 1 poteva venir approvato anche senza l'allargamento di via Ai Lischee, rispettivamente se questo intervento costituiva un aspetto secondario e marginale del piano viario. La questione, attinente al merito, verrà trattata ai seguenti considerandi.
4. 4.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'ente pubblico deve inoltre equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle d'importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano regolatore (art. 5 cpv. 1 e 8 Lstr). In quest'ordine d'idee l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.
4.2. L'art. 19 LPT sancisce il principio per cui un fondo è urbanizzato se vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte di acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone edificabili sono equipaggiate dall'ente pubblico nei termini del programma di urbanizzazione; il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari (cpv. 2). Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé secondo i piani da esso approvati, oppure anticiparne le spese secondo il diritto cantonale (cpv. 3). L'urbanizzazione, premessa indispensabile per un'eventuale autorizzazione edilizia (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque formata da nozioni giuridiche indeterminate, che devono essere concretizzate dal diritto cantonale o dalle autorità amministrative o giudicanti attraverso l'interpretazione (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 696). Si tratta di una nozione di diritto federale: i cantoni non possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma possono definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4a, Waldmann/Hänni, op. cit., n. 13 ad art. 19). Nel Cantone Ticino il legislatore si è limitato a riprendere nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 567).
4.3. Per quanto attiene ai centri commerciali l'art. 53 cpv. 1 lett. a LStr prevede che la costruzione o l'ampliamento di centri commerciali aventi una superficie di vendita di almeno 1000 mq può essere autorizzata se, per quanto concerne il traffico, la rete stradale di accesso è adeguata e dispone di una riserva di capacità sufficiente, tenuto segnatamente conto dell'incremento del traffico in generale e di quello procurato dalla nuova costruzione in particolare.
5. 5.1. Come esposto in narrativa, il PRI è finalizzato a disciplinare in modo unitario l'area posta a cavallo fra i comuni di Cadenazzo e Sant'Antonino, definita quale "comparto potenzialmente idoneo per i grandi generatori di traffico (GGT)" dalla scheda R8 del piano direttore cantonale, e a garantirne uno sviluppo conforme agli obiettivi pianificatori locali e cantonali, a salvaguardare il territorio da ripercussioni ambientali eccessive e a decongestionare la rete viaria locale. Dopo un'approfondita analisi del potenziale di sviluppo del comparto secondo i piani regolatori attualmente in vigore a Cadenazzo e a Sant'Antonino (cfr. Rapporto, cap. 6) e della capacità della rete viaria interna e esterna (cfr. Rapporto, cap. 7), il Rapporto giunge a concludere, a pag. 31, che il limite di sviluppo della zona commerciale di Cadenazzo/Sant'Antonino non può superare i 72'000 mq di superficie di vendita (SV), ritenuto che la superficie di vendita già presente si attesta sui 52'000 mq e che sono pendenti due domande di costruzione (nuovo centro commerciale ai mapp. 655 e 944 di Cadenazzo e ampliamento del centro commerciale al mapp. 130 di Sant'Antonino) per ulteriori complessivi 12'700 mq (cfr. Rapporto, pag. 16). In base ad un'analisi urbanistica del comparto, il piano delle zone concentra dunque la zona commerciale in due settori (zona commerciale 1 e zona commerciale 2): la zona commerciale 2, alla quale viene attribuita una superficie di vendita massima di 27'000 mq (cfr. art. 4 cpv. 4 delle norme di attuazione del piano regolatore intercomunale; in seguito: NAPRI), è posta in territorio di Sant'Antonino ed è già edificata, mentre la zona commerciale 1, alla quale viene attribuita una superficie di vendita massima di 15'000 mq (cfr. art. 4 cpv. 4 NAPRI), è situata a cavallo dei due comuni e risulta inedificata per la porzione sita in territorio di Cadenazzo (mapp. 944 e 655, fatta astrazione per la presenza di una tettoia lungo il lato ovest, di due capannoni e della superficie asfaltata utilizzata come deposito e parcheggio). Da notare che, secondo la tabella riportata a pag. 37 del Rapporto, nella zona commerciale 1 la superficie di vendita ancora ammessa ammonta a 8'125 mq [= superficie di vendita secondo il PRI (15'000 mq) - superficie di vendita presente a fine 2011 (6'875)], di modo che essa verrebbe esaurita con la costruzione del centro commerciale ai mapp. 944 e 655 nel frattempo approvato con licenza edilizia 24 aprile 2015. Al di fuori di queste due zone, tutta l'area rimanente è attribuita alla zona per industria/servizi, nella quale attività commerciali sono ammesse solo a titolo eccezionale (cfr. art. 3 cpv. 3 NAPRI) per un limite massimo di superficie di vendita di 3'090 mq (cfr. Rapporto, tabella a pag. 37).
5.2. In merito alla rete viaria, il PRI contempla in particolare per quanto attiene alla mobilità individuale motorizzata un miglioramento dell'attuale rete stradale in territorio di Sant'Antonino e un suo completamento in territorio di Cadenazzo. Per quanto attiene a Sant'Antonino il piano del traffico prevede l'allargamento del tratto centrale di via Serrai, lungo circa 330 m e parallelo alla cantonale, e del tratto finale di via Industrie, lungo circa 100 m e compreso fra via Essagra e via Lischedi, unitamente alla creazione di una rotonda al termine di via Serrai, speculare a quella esistente. Ciò per ovviare al fatto che "Nella rete viaria interna sono due i punti maggiormente sollecitati dal traffico e sono posti agli estremi dell'asse di via Serrai" (cfr. Rapporto, cap. 7.2.1., pag. 20). Il tratto allargato di via Serrai, strada maggiormente sollecitata dalla mobilità sia veicolare che pedonale, avrà così la funzione di "(…) viale urbano capace, da una parte, di accogliere e gestire il movimento veicolare e pedonale futuro, e dall'altra parte, garantire un aspetto estetico, sempre legato a quello funzionale, in grado di aumentare l'attrattività del comparto stesso" (cfr. Rapporto, pag. 41). Per quanto attiene ai completamenti della rete viaria previsti in territorio di Cadenazzo, già descritti in narrativa, il Rapporto spiega quanto segue (cfr. cap. 9.2.2., pag. 39 e 40):
In territorio di Cadenazzo la rete stradale esistente e quella prevista dal PR in vigore non sono sufficienti per rispondere alle necessità di sviluppo della zona edificabile. È quindi necessario un complemento di rete che è risolto nel modo seguente (…):
° Fase 1 - nuova strada di servizio interna che si allaccia sulla via Ala campagna.
Questo nuovo accesso serve tutta la zona posta in territorio di Cadenazzo, in particolare i fondi che oggi non si trovano a diretto contatto con la Via Ala Campagna.
Si esclude di congiungere questa nuova strada con la Via Serrai, dato che ciò potrebbe causare importanti travasi di flussi, dalla cantonale alle strade interne di comparto, nelle ore di punta. Si prevede però (senza tuttavia vincolarne a PR la realizzazione) che vi possa essere un posteggio di servizio agli insediamenti commerciali dedicato esclusivamente a chi proviene da questa nuova strada. Si tratterà verosimilmente degli utenti provenienti dalla sponda destra del fiume Ticino (dalla strada per Gudo), che non potranno più utilizzare la strada che corre parallela alla ferrovia (ora dichiarata ciclabile/pedonale).
È invece importante che i mezzi di trasporto pubblici possano attraversare il sedime M__________, in modo da aumentare la loro attrattività. È dunque posto un vincolo in tal senso.
Sempre in questa fase, come già accennato, è prevista la chiusura al traffico veicolare della via Lischedi con l'inserimento di una piazza di giro.
° Fase 2 - nuova tratta stradale atta a collegare la strada di servizio interna con la Strada Cantonale (via S. Gottardo)
Il raccordo con via S. Gottardo avverrà attraverso una nuova rotonda. Successivamente, sarà possibile chiudere l'accesso esistente di via Ala campagna su via s. Gottardo, che oggi risulta essere un incrocio pericoloso, ed inserire una nuova piazza di giro. La rotonda sarà realizzabile solo in concomitanza con il nuovo collegamento A2/A13 (…).
5.3. Il Consiglio di Stato, in sede di approvazione, ha anzitutto ritenuto, a pag. 9, che gli interventi contemplati dalla fase 2, che prevede l'allacciamento del comparto con la viabilità principale tramite l'esecuzione della rotonda, costituissero un semplice miglioramento della soluzione contemplata dalla fase 1. Tale lettura, condivisibile, va precisata nel senso che, nell'impostazione del piano del traffico, la fase 1 andava intesa come fase di transizione nell'ottica di realizzare, in un secondo tempo, la fase 2, più completa e razionale, proponibile non da subito in quanto legata e dipendente dal progetto di realizzazione del nuovo collegamento autostradale A2/A13. Per tutti i motivi poi esposti al cap. 3.3.2. b, pag. 11 - segnatamente vista l'esclusiva competenza del Cantone a pianificare la rotonda secondo la procedura prevista dalla LStr nell'ambito del progetto di collegamento A2/A13 - il Governo ha ritenuto che la fase 2 non potesse venir approvata.
5.4. Per quanto attiene al sistema viario generale, comprensivo della fase 1, l'Esecutivo cantonale ha considerato che le soluzioni predisposte dal piano fossero in grado di assicurare la gestione del traffico come da quantitativi di sfruttamento ammessi dal PRI. A giusto titolo. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che ne lamenta(va) il sottodimensionamento, il PRI, elaborato sulla base di un'accurata analisi della capacità della rete viaria attuale, dei suoi limiti e delle relative conseguenze sull'evoluzione degli insediamenti (cfr. in particolare Rapporto, cap. 7, pag. 17 e seg.), è giunto a definire i margini di sviluppo del comparto, riducendo drasticamente il potenziale edificatorio concesso in precedenza dai piani regolatori di Cadenazzo e Sant'Antonino (ulteriori ca.140'000 mq di superficie di vendita e ulteriori ca. 65'000 mq di superfici industriali/logistiche: cfr. Rapporto, cap. 6.1., pag. 15) e proponendo le misure e i correttivi alla rete viaria da adottare soprattutto in territorio di Sant'Antonino, atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Peraltro non v'è motivo di dubitare, come fa la ricorrente, dell'attendibilità dei dati relativi alla stima delle superfici già sfruttate all'interno del comparto (situazione fine 2011), riportate nell'allegato A del Rapporto, posto che comunque, come osservano i comuni in sede di duplica, l'adeguatezza del sistema viario del PRI è stata valutata in ragione dello sviluppo massimo preconizzato (in particolare: 72'000 mq di superficie di vendita) e non dello sviluppo attuale.
5.5. Va ora esaminato se, a seguito della mancata approvazione dell'ampliamento di via Ai Lischee, il Governo poteva approvare la fase 1, segnatamente se questo intervento poteva essere considerato come secondario e marginale (cfr. anche supra, consid. 3) nel disegno complessivo previsto dal piano viario per migliorare l'urbanizzazione e il riordino del settore sud-ovest del comparto, non pregiudicandone la realizzazione. Il quesito non può che venir risolto negativamente. Infatti, come il sopralluogo ha permesso di appurare, il tratto di via Ai Lischee che fungerebbe da collegamento fra via Ala Campagna e la nuova tratta stradale prevista lungo il confine ovest del mapp. 655 di Cadenazzo, presenta attualmente una larghezza di ca. 3 m e non permette l'incrocio dei veicoli. La sua funzione e il suo allargamento fino a7mè determinante nel disegno preconizzato dalla fase 1, rappresentando l'unico possibile collegamento fra via Ala Campagna e la nuova tratta stradale a fondo cieco, anch'essa prevista con un calibro di 7 m. Inoltre, nella risoluzione impugnata, il Governo non è stato in grado di indicare i possibili correttivi alla mancata approvazione del suo allargamento, di modo che la variante richiesta non è chiamata a risolvere un aspetto di dettaglio, ben circoscritto e facilmente emendabile, ma addirittura a prevedere "(…) una soluzione alternativa di accesso alla parte ovest del comparto (…)". A fronte di queste premesse, il sistema viario predisposto dalla fase 1 non poteva dunque nel complesso venir approvato. In questo contesto va rilevato che gli asseriti ulteriori disagi invocati dalla CT 2 con riferimento alla conversione di via Lischedi in ciclopista appaiono tollerabili e vanno ridimensionati alla luce del fatto che, come emerge dal Rapporto, cap. 9.2.3., pag. 41, l'accesso agli insediamenti esistenti rimarrà garantito e gestito tramite specifiche autorizzazioni.
5.6. Rimane da chiedersi se questa conclusione tragga seco anche l'annullamento dell'azzonamento previsto dal PRI per la parte sita in territorio di Cadenazzo, che il completamento di rete era chiamato a servire. Anche questo quesito non può che venir risolto per la negativa per un duplice motivo. Anzitutto, come esposto sopra al consid. 5.3. e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il PRI prevede una drastica riduzione del potenziale edificatorio concesso dai piani regolatori in vigore nei due comuni, che comporterebbe una "(…) situazione che si può sicuramente considerare assolutamente insostenibile dal punto di vista della creazione del traffico" (cfr. Rapporto, cap. 6.1., pag. 15), di modo che l'azzonamento proposto merita di essere tutelato. Secondariamente, posta la necessità di un complemento di rete sul territorio di Cadenazzo "(…) per rispondere alle necessità di sviluppo della zona edificabile" (cfr. Rapporto, cap. 9.2.2., pag. 39), che migliori la situazione viaria esistente, la soluzione prevista dalla fase 1 mira(va) in particolare a creare un accesso ai "(…) fondi che oggi non si trovano a diretto contatto con la Via Ala Campagna" (cfr. Rapporto, ibidem), ovvero ai mapp. 655 e 944, i quali tuttavia risultano già ora raggiungibili da est, come dimostra la licenza edilizia rilasciata il 24 aprile 2015, che prevede che l'accesso segua il percorso interno ai fondi, che già attualmente permette di raggiungere il mapp. 651.
6. 6.1. Per tutti questi motivi, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza la risoluzione impugnata è annullata nella misura in cui approva l'assetto viario previsto dalla fase 1 in territorio di Cadenazzo. Gli atti vengono ritornati ai comuni affinché elaborino una soluzione alternativa per l'accesso da ovest al comparto. Il p.to 5.1. lett. a, pag. 23, della risoluzione impugnata viene inoltre corretto nel senso che tutti gli interventi contemplati dalla fase 2 non sono approvati.
6.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, della CT 1 e della CT 2 proporzionalmente al loro grado di soccombenza, ritenuto che i comuni ne vanno esenti (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Devono inoltre essere assegnate le ripetibili alla ricorrente e alla CT 2, entrambe patrocinate, in proporzione al grado di successo. La particolarità del caso giustifica che esse siano dovute dallo Stato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 30 aprile 2014 (n. 2132) è annullata nella misura in cui approva l'assetto viario previsto dalla fase 1 in territorio di Cadenazzo;
1.2. il p.to 5.1. lett. a, pag. 23, della citata risoluzione è corretto nel senso che gli interventi previsti dalla fase 2 non sono approvati;
1.3. gli atti vengono ritornati ai comuni affinché elaborino una soluzione alternativa alla fase 1 per l'accesso da ovest al comparto.
2. La tassa di giustizia è posta a carico della RI 1 nella misura di fr. 800.-, della CT 1 nella misura di fr. 500.e della CT 2 nella misura di fr. 200.-. Alla RI 1 dev'essere retrocesso l'importo di fr. 700.- versato in eccesso quale anticipo per le spese processuali. Lo Stato verserà alla RI 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili e, allo stesso titolo, fr. 500.- alla CT 2.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere