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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2015 90.2014.32

27 mars 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,572 mots·~8 min·2

Résumé

Ricorso contro un marciapiede e obbligo d'inserimento delle linee d'arretramento

Texte intégral

Incarto n. 90.2014.32  

Lugano 27 marzo 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Marco Lucchini

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 maggio 2014 di

RI 1  patrocinata da: PR 1   

contro  

la risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1911), con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti relative all'ampliamento degli edifici esistenti nei nuclei NC1 e NC2, alla casa Branca e ai comparti A (Peschiera) e B (casa Branca - Confine Vico Morcote) del piano regolatore del comune di Melide;

ritenuto,                      in fatto

A.    a. RI 1 è proprietaria a Melide di due fondi dirimpettai ubicati l'uno a monte (mapp. 38) l'altro a valle (mapp. 39) della strada cantonale che, costeggiando il lago, conduce a Vico Morcote, nel tratto denominato lungolago Giuseppe Motta (località Cantine di fondo). Il mapp. 38 ha una superficie di 3540 mq; su di esso sorge un edificio (sub. A; 304 mq) il cui primo piano è adibito ad abitazione di RI 1, mentre il piano terreno è utilizzato quale cantina, davanti alla quale vi sono tre posteggi. Il mapp. 39, affacciato sul Ceresio, ha una superficie di 286 mq e ospita due edifici (sub. A, 28 mq e sub. B, 24 mq): si tratta della casa a lago con darsena, utilizzata dalla famiglia della ricorrente.

b. Il piano regolatore di Melide, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 20 ottobre 1992 (n. 9083) prevede per il tratto di strada cantonale prospiciente i fondi della ricorrente la formazione di due marciapiedi, uno a monte e uno a valle del sedime stradale.

c. Con risoluzione 19 dicembre 2006 (n. 6321) il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti al piano regolatore del comune di Melide, che interessa i comparti A (Peschiera, da piazza Moretti e casa Branca) e B (da casa Branca al confine con Vico Morcote). Per quanto qui interessa, la cartografia è stata integrata con l'introduzione di una linea di arretramento a valle della strada, che interessa anche il mapp. 39 di RI 1. Il Governo ha inoltre ordinato al comune di adottare una variante per completare i piani con l'indicazione delle sezioni tipo della strada cantonale (ris. gov. citata, pag. 15).

B.  a. Nella seduta 13 marzo 2012 il consiglio comunale di Melide ha adottato alcune varianti del piano regolatore. Per quanto qui interessa, il piano del traffico è stato completato con l'introduzione dei calibri stradali per i comparti A e B; inoltre è stato modificato l'assetto stradale, in corrispondenza di alcuni fondi. Per quanto utile ai fini del giudizio, giova qui rilevare che le modifiche non hanno interessato i mapp. 38 e 39.

b. Con ricorso 29 agosto 2012, RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato chiedendo lo stralcio del marciapiede sul lato a monte della strada cantonale e della linea d'arretramento posta a carico del mapp. 39.

c. Con risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1911) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti e, nel contempo, nella misura in cui non era irricevibile, ha respinto il ricorso di RI 1. Secondo il Governo la variante impugnata riguardava aspetti che non concernevano le proprietà della ricorrente. Inoltre, l'Esecutivo cantonale ha ordinato al comune di allestire una variante, nel termine di un anno dalla crescita in giudicato della decisione, per completare gli atti del piano regolatore mediante l'inserimento grafico delle linee d'arretramento dalle strade in tutte le zone edificabili, fatta eccezione per i nuclei.

C.     Contro la decisione appena descritta, con ricorso 28 maggio 2014 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo lo stralcio della richiesta di variante in merito all'inserimento delle linee d'arretramento, nonché del marciapiede dinnanzi al mapp. 38. Secondo la ricorrente la pianificazione disattende gli obiettivi della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1). Ritiene pertanto di poter mettere in discussione il principio della realizzazione del secondo marciapiede. Quanto alla linea d'arretramento, la sua istituzione sul mapp. 39 sarebbe contraria alla garanzia costituzionale della proprietà. Da ultimo, il Governo avrebbe commesso un diniego di giustizia, poiché non si sarebbe espresso circa la necessità o meno di modificare la pianificazione dei marciapiedi.

D.     La Sezione dello sviluppo territoriale, agente per il Governo, domanda che il ricorso sia respinto, mentre il municipio di Melide, benché invitato, non ha prodotto alcuna presa di posizione.

Considerato,               in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 Lst). Quanto alla legittimazione attiva della ricorrente, il Tribunale considera quanto segue.

1.2. Per quanto attiene alla richiesta di annullare l'ordine di adottare una variante per l'introduzione delle linee d'arretramento dalle strade, questa configura una modifica d'ufficio, impugnabile solamente nella misura in cui la ricorrente dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 2 lett. c Lst). 1.2.1. Il concetto d'interesse degno di protezione coincide con quello ancorato all'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (RL 3.3.1.1; LPAmm), che a sua volta riprende il testo degli art. 89 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e 48 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), allo scopo di garantire, anche a livello cantonale, una giustapposizione per quanto possibile lineare tra la procedura ticinese e quella federale (cfr. il messaggio 23 maggio 2012 [n. 6645] del Consiglio di Stato sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pubbl. in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1982 par. 1.1). Per essere legittimato a ricorrere, l'insorgente deve prevalersi di un interesse attuale, diretto, concreto e deve inoltre trovarsi in un rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto della controversia; dev'essere, soprattutto, colpito in una misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei cittadini: questo allo scopo di escludere un'azione popolare (cfr. il messaggio cit., pag. 1983 par. 1.2; RtiD I-2010 n. 35 consid. 3.1, I-2009 n. 50 consid. 2.3).

1.2.2. In concreto, la ricorrente non è destinataria materiale dell'ordine di allestire una variante per l'inserimento delle linee d'arretramento dalle strade, tale obbligo essendo stato impartito al comune. Si tratta peraltro di un ordine di carattere generale, riguardante l'intero territorio comunale, che stabilisce unicamente un principio. Pertanto, nemmeno è possibile ritenere che l'insorgente sia toccata in misura maggiore di quanto non lo siano gli altri cittadini del comune o anche solo i proprietari d'immobili potenzialmente interessati dalla (futura) pianificazione. In questi termini la legittimazione a insorgere deve esserle per finire negata. Semmai nella procedura di variante la ricorrente potrà - se del caso - far valere le sue ragioni.

1.3. Per quanto attiene ai marciapiedi, la domanda posta dalla ricorrente al Tribunale (stralcio del marciapiede dinanzi il mapp. 38) è riduttiva rispetto a quella avanzata in prima istanza davanti al Governo (realizzazione del marciapiede unicamente sul lato opposto della strada). Si può dunque ammettere l'identità tra le

due richieste, di modo che la legittimazione attiva dell'insorgente - già ricorrente per gli stessi motivi - dev'essere riconosciuta in applicazione dell'art. 30 cpv. 2 lett. b Lst.

1.4. Poiché la procedura relativa alle controverse varianti di piano regolatore è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), esse dovranno essere esaminate, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 Lst).

2.Secondo la ricorrente il Consiglio di Stato non si sarebbe pronunciato sulla necessità o meno di modificare la pianificazione dei marciapiedi. La censura va disattesa. Difatti, il Governo ha stabilito che tale questione non fosse oggetto della procedura, dichiarando su questo punto irricevibile il ricorso. In questi termini non vi è spazio per ritenere un diniego di giustizia. La decisione del Governo di non entrare nel merito della richiesta di modifica della pianificazione dei marciapiedi è inoltre corretta. Difatti, come visto in narrativa, la variante oggetto d'approvazione non riguardava questo tema. Non è attraverso un ricorso all'autorità di approvazione che possono essere messi in discussione aspetti pianificatori che non sono stati oggetto di decisione da parte dell'autorità che adotta la pianificazione. Nella procedura di approvazione del piano regolatore il Governo approva, in tutto o in parte, non approva rispettivamente modifica le proposte pianificatorie adottate dal legislativo comunale (cfr. art. 37 cpv. 1 LALPT, dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst). Esso, che non è autorità di pianificazione, non può modificare il piano su aspetti che non gli sono stati sottoposti per approvazione. A ragione, dunque, il Governo ha ritenuto irricevibile il ricorso di prima istanza su questo punto. Le domande della ricorrente esulano difatti pacificamente dalla procedura di variante in oggetto.

3.3.1. Per i motivi che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto.

3.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'assenza di parti vittoriose patrocinate preclude l'assegnazione di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario

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