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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.2016 90.2014.16

5 août 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,571 mots·~18 min·4

Résumé

Modifica dei parametri edilizi di una zona residenziale - densificazione e sviluppo centripeto

Texte intégral

Incarto n. 90.2014.16  

Lugano 5 agosto 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente Matea Pessina, Attilio Rampini, supplente

vicecancelliere:

Fulvio Campello

statuendo sul ricorso 24 aprile 2014 di

RI 1  patrocinato da: PR 1   

contro  

la risoluzione 18 marzo 2014 (n. 1366), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore e del piano regolatore particolareggiato dei nuclei storici di Morbio e Ligrignano del comune di Morbio Inferiore;

ritenuto,                      in fatto

A.   a. RI 1 è proprietario del mapp. 464 di Morbio Inferiore, località Pumera, situato lungo il lato sud di via Campo sportivo. All'angolo est del fondo, che ha una superficie complessiva di 2144 mq, sorge un edificio abitativo articolato su tre livelli (sub C, 136 mq); all'angolo ovest insiste invece una minuta costruzione rurale (sub A, 34 mq).

b. Il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 13 novembre 1984 (n. 6382) assegna il comparto cui appartiene il fondo alla zona residenziale intensiva (vR4), con i seguenti parametri: indice di sfruttamento massimo (i.s.) 0.6, indice di occupazione massimo (i.o.) 30%, altezza massima (h) 12.00 m (art. 32 norme di attuazione del piano regolatore; NAPR '84).

B.    a. Nella seduta 26 settembre 2011 il consiglio comunale di Morbio Inferiore ha adottato la revisione del piano regolatore e del piano particolareggiato dei nuclei storici di Morbio e Ligrignano. Per quanto qui interessa, il legislativo comunale ha deciso di assegnare il comparto a sud di via Campo sportivo alla (nuova) zona residenziale semi-estensiva (R3), ciò che ha in particolare comportato per i fondi precedentemente attribuiti alla zona vR4 la riduzione dell'altezza massima per i nuovi edifici a 10.50 m; l'i.o. e l'i.s. sono rimasti invariati (art. 37 NAPR). Il comparto a nord della citata direttrice è invece stato assegnato alla (nuova) zona residenziale semi-intensiva (R4), che ammette invece un'altezza massima di 13.50 e un maggiore i.s., pari allo 0.8, mentre l'i.o. è del 30% (art. 38 NAPR).

                                  b. Con ricorso 12 aprile 2012 RI 1 e la sorella __________ (a quel momento comproprietaria del fondo, ma deceduta nelle more dell'impugnativa di prima istanza) sono insorti davanti al Consiglio di Stato, domandando che la zona di appartenenza del loro mappale restasse attribuita alla zona R4 e contestandone il limite verso sud, individuato dal comune in via Campo sportivo. Essi hanno in particolare sottolineato come a sud-est e a ovest della proprietà le edificazioni esistenti presentassero già quattro livelli, fatto di cui la pianificazione doveva tener conto.

                                  c. Con risoluzione 18 marzo 2014 (n. 1366) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore e quello particolareggiato, respingendo nel contempo il ricorso di RI 1. Per quanto qui interessa, esso innanzitutto non ha approvato la densificazione del comparto posto a nord di via Campo sportivo (località Funtì) per il quale ha mantenuto in vigore i parametri della previgente vR4. Infatti, ha ritenuto che questo comparto fosse in realtà in gran parte libero da edificazioni. In assenza di particolari motivazioni d'ordine urbanistico e alla luce dell'alta contenibilità del piano, ha negato la sussistenza di un interesse pubblico alla sua densificazione (ris. impugnata, pag. 41 seg.). Il Governo si è poi chinato sul territorio posto a sud di via Campo sportivo nell'ambito dell'evasione del ricorso di RI 1 (pag. 76 seg.), considerando che l'attribuzione del comparto alla zona R3 poggiasse su valide ragioni urbanistiche e territoriali. La diminuzione della densità edilizia rispetto alla vR4 era comunque contenuta. Partendo dall'assunto che l'impugnativa censurasse anche una disparità di trattamento, esso ha respinto questa tesi, ritenendo che la pianificazione non fosse arbitraria.

C.    a. RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ponendo la medesima domanda disattesa dal Governo. Egli rimprovera innanzitutto al Consiglio di Stato di aver commesso un diniego di giustizia, siccome avrebbe indebitamente ristretto il suo potere cognitivo all'arbitrio. L'Esecutivo cantonale avrebbe poi accertato arbitrariamente i fatti per quanto riguarda la posizione e il contesto in cui è inserito il mapp. 464. Nel merito della pianificazione, egli ribadisce la necessità di considerare che il fondo sarebbe circondato da costruzioni a quattro piani.

b. Il municipio, in rappresentanza del comune, e la Sezione dello sviluppo territoriale, agente per il Consiglio di Stato, resistono al ricorso. Dei loro argomenti si riferirà, se necessario, in diritto.

D.    Con il secondo scambio degli allegati le parti confermano le loro allegazioni e domande. Il ricorrente sottolinea inoltre come la pianificazione contestata si porrebbe in contrasto con le recenti revisioni legislative, che imporrebbero di promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti e la loro densificazione.

E.    Il 12 marzo 2015 si è tenuta un'udienza sui luoghi della contestazione, documentata da fotografie acquisite agli atti. Le parti, confermate le loro posizioni, hanno rinunciato a presentare delle conclusioni.

Considerato,               in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1). La legittimazione attiva di RI 1 è certa (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Poiché la procedura che è sfociata nell'approvazione della pianificazione qui contestata è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; cfr. rapporto di pianificazione marzo 2012, pag. 1, 3 segg.), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 seg. della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1); RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungs­ gesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 214).

3.     Deve preliminarmente essere vagliata la censura sollevata dall'insorgente, secondo il quale il Consiglio di Stato avrebbe illecitamente limitato il suo potere cognitivo. L'addebito mosso al Governo deriva dal fatto che quest'ultimo, esaminando il ricorso sotto il profilo della parità di trattamento, ha ritenuto non arbitraria la decisione comunale.

3.1.

3.1.1. L'autorità che limita la propria cognizione al controllo dell'arbitrio, pur disponendo di pieno potere cognitivo, commette un diniego di giustizia formale (DTF 121 II 271 consid. 11.7.1 con rinvio alla 115 Ia 6 consid. 2b; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIIa ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 1045 i.f.).

3.1.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per caratteristiche e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).

3.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente avesse inteso sollevare la censura di disparità di trattamento. È alla luce di tale assunto che l'Esecutivo cantonale si espresso nei termini denunciati, ossia qualificando la pianificazione impugnata come non arbitraria e poggiante su valide ragioni. Ciò non toglie che dalla decisione emerge comunque come esso non abbia tuttavia rinunciato a esaminare con pieno potere la pianificazione contestata, tenendo in considerazione l'autonomia comunale. La censura deve dunque essere respinta.

4.I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 18 segg. LST) disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 vLPT, testo in vigore sino al 30 aprile 2014, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Alexandre Flückiger/ Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 18 ad art. 15 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 20 cpv. 2 LST). Il territorio fabbricabile dev'essere, a ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei servizi, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero ecc. Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti. Oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 vLPT, tali zone devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1 e 3 LPT). Oltre alla definizione della funzione, le zone si distinguono anche per le regole di costruzione (volumetrie, densità, distanze, altezze ecc.) che ne determinano le caratteristiche (cfr. Flückiger/Grodecki, op. cit., n. 20 ad art. 15).

5.

5.1. Come visto in narrativa, il piano regolatore adottato dal Comune assegna il comparto a sud di via Campo sportivo alla zona R3. Qui si trova il fondo dell'insorgente che, più precisamente, appartiene al quadrilatero delimitato, oltre dalla citata strada, da via Pumera, via Bassora e via Maestri Comacini. A nord di via Campo sportivo, invece, si sviluppa la zona R4. Verso ovest vi è la zona residenziale estensiva R2.

Per quanto concerne il quadrilatero citato, esso era in precedenza suddiviso tra la zona vR4 (a nord) e la zona vR2 a sud; il limite correva lungo il margine est dei mapp. 467, 1306 e 1307. La zona vR2 si sviluppava poi anche verso ovest oltre via Bassora, mentre a est di via Pumera si estendeva la zona vR3.

5.2. 5.2.1. Il rapporto di pianificazione spiega che, nella fase di piano d'indirizzo, era stato proposto un concetto di spina centrale urbana fra il nucleo di Morbio Inferiore e la zona monumentale del San Giorgio. Tale indirizzo è però stato abbandonato, poiché oggetto di critiche nell'ambito della procedura di consultazione e dunque incapace di raccogliere il necessario consenso. Tuttavia, il concetto insediativo sviluppato in seguito riconosce comunque al comparto lungo via Maestri Comacini e via Bassora-via Balbio, un ruolo di centralità all'interno del comprensorio comunale, per cui il piano ha adottato un azzonamento semi-intensivo (recte: semi-estensivo R3), con l'unica eccezione del comparto intensivo (recte: semi-intensivo R4) nell'area pianeggiante attorno a via Funtì (quello a nord di via Campo sportivo), ereditato dal previgente piano regolatore e che sarebbe in parte già conseguentemente edificato. Dando seguito a tale intendimento, alcuni comparti compresi nella zona vR4 del precedente piano sono stati assegnati alla zona R3. La revisione è stata accompagnata da un leggero aumento dell'indice di sfruttamento per la zona R3, mentre lo stesso rimane invariato rispetto alla precedente vR4. L'aumento dell'i.s. e dell'altezza massima per le zone R2, R3 e R4, accompagnato dall'introduzione di una percentuale minima di area verde, è giustificato dalla volontà di porre l'accento sullo spazio libero di contorno delle edificazioni (per tutto quanto precede: Rapporto di pianificazione, marzo 2012, pag. 28 segg. e 55 segg., inoltre cfr. Messaggio municipale 12 gennaio 2009 [n. 1] concernente il piano regolatore comunale, passim).

5.2.2. Nella risposta al ricorso di prima istanza, il municipio ha confermato che l'intento all'origine dell'avversata pianificazione era quello di concentrare la zona R4 in località Pumera-Lischee ai piedi del versante nord del comune, mentre quella R3 sulla parte pianeggiante; la separazione tra le due zone è stata individuata in via Campo sportivo. Esso ha poi sottolineato che, in realtà, a sud di via Campo sportivo solo i mapp. 467, 1306 e 1307 sono occupati da costruzione di quattro piani, che costituiscono dunque un'eccezione (Osservazioni sui ricorsi contro il PR ed il PRP dei nuclei storici, Agosto 2012, pag. 1 segg.).

5.3. Come già visto in narrativa, il Consiglio di Stato ha solo parzialmente condiviso la visione del comune per quel che riguarda il territorio a cavallo di via Campo sportivo. Esso ha comunque confermato il principio secondo il quale questa strada costituisce il confine tra l'edificazione semi-estensiva (a sud) e quella semi-intensiva (a nord). Per quanto riguarda quest'ultima, tuttavia, ha negato che sussistessero le premesse per una densificazione rispetto alla previgente vR4, mantenendo in vigore le relative prescrizioni edilizie.

6.Il ricorrente sostiene che il Governo avrebbe accertato arbitrariamente i fatti, in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che il fondo del ricorrente è posto a sud di via Pumera e in località Funtì. Per il resto l'impugnativa ribadisce la necessità di considerare come il mapp. 464 sia circondato da edificazioni a quattro piani per cui l'assegnazione alla zona R3 costituirebbe - in sostanza un'ingiustificata anomalia. La soluzione sarebbe anche costitutiva di una disparità di trattamento. 

6.1. Può essere subito disattesa la censura relativa all'arbitrario accertamento dei fatti. In sede di risposta il Governo ha spiegato che riferendosi alla parte pianeggiante a sud di via Pumera, esso intendeva proprio il comparto racchiuso tra le vie Comacini, Bassora e Campo Sportivo. Ora, benché questo comparto si trovi piuttosto a ovest di via Pumera, la lettura della decisione impugnata permette di confortare la tesi governativa. Ciò alla luce anche del fatto che il piano regolatore in esame (così come quello abrogato) non è orientato convenzionalmente. A torto poi il ricorrente pretende che il Consiglio di Stato abbia considerato il suo fondo come appartenente alla località Funtì. La semplice lettura della decisione impugnata, che fa riferimento ai mapp. 467, 1306 e 1307 quale contesto insediativo del mapp. 464, permette di escluderlo.

6.2. L'impugnativa del ricorrente pone l'accento sul fatto che il suo fondo sarebbe attorniato da edifici di quattro livelli, per cui la conversione della zona di sua appartenenza in R3 sarebbe ingiustificata. Tesi avversata dal comune, che ritiene invece che gli edifici a quattro piani costituiscano piuttosto l'eccezione e che intende attribuire a via Campo sportivo la funzione di cesura tra la zona semi-intensiva e semi-estensiva. A ragione. Infatti, come è possibile rilevare dalla planimetria riprodotta in precedenza e dalle foto scattate in occasione del sopralluogo, nel comparto in esame solo i mapp. 467, 1306 e 1307 ospitano edifici di quattro livelli. Il mapp. 464 confina verso est solamente con uno di essi (mapp. 1307). Verso sud-ovest i contermini mapp. 1442 e 365 presentano invece edifici di tre piani. Il resto del comparto ospita prevalentemente edilizia a due piani. Ne consegue che la pianificazione impugnata, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tiene conto della situazione di fatto. Nell'ambito della revisione il comune ha inteso ridisegnare il limite di zona in funzione della morfologia del terreno, concentrando la R4 ai piedi del versante e attribuendo la parte pianeggiante a sud di questa alla R3. Ora, come rettamente sottolineato dal Governo, il piano regolatore di Morbio inferiore è già caratterizzato da una contenibilità elevata e da un'edificazione diffusa. Deve poi essere condivisa l'analisi svolta dal pianificatore, secondo il quale l'edificazione diffusa ha comportato una mancanza di gerarchia fra i luoghi, non più distinguibili l'uno dall'altro (rapporto di pianificazione, pag. 24). Appare dunque condivisibile l'impostazione comunale, per la quale è stato riconosciuto un ruolo di centralità che permette di giustificare un azzonamento semi intensivo (R3) per questo comparto. Da notare che, per gli altri comparti pianeggianti, cui questa particolare funzione non è stata riconosciuta, sono invece assegnati di principio, alla zona a carattere estensivo. Nulla può dedurre l'insorgente dalla decisione di attribuire il comparto attorno a via Funtì alla zona R4 (decisione solo parzialmente condivisa dal Governo, che ha espresso inoltre riserve in merito e che costituisce comunque un'eccezione all'interno del concetto urbanistico descritto; cfr. in questo senso, Rapporto di pianificazione, pag. 55) e che non conta qui sindacare. Alla luce della conformazione dei luoghi e dalla presenza di un confine chiaramente percettibile sul terreno (via Campo sportivo), la decisione di arretrare il limite della previgente zona vR4 appare coerente con l'impostazione della revisione del piano regolatore. L'assegnazione del comparto in cui è inserito il fondo di RI 1 alla zona R4 avrebbe comportato un aumento di 1.5 m dell'altezza massima e dello 0.2 dell'indice di sfruttamento, senza che ciò sia sorretto da ragioni urbanistiche o necessità di sviluppo del comune. Quanto alla preoccupazione, espressa nell'impugnativa, che l'edificazione sul mapp. 464 si troverà "affossata" essa appare eccessiva, se non addirittura errata. Intanto il fondo si trova in posizione leggermente sopraelevata rispetto all'episodica edilizia a quattro livelli descritta in precedenza. In secondo luogo, la sua attribuzione alla zona R3, il cui i.s. risulta invariato rispetto alla vR4, implica invece la riduzione, contenuta in 1.50 m, dell'altezza.

R3 (art. 36 NAPR)

R4 (art. 36 NAPR)

vR4 (art. 32 NAPR '84)

i.s.

0.6

0.8

0.6

h

10.50 m ,

13.50 m

12.00 m

i.o.

30%

30%

30%

6.3. I ricorrenti ritengono che la decisione impugnata si ponga in contrasto con il principio dello sviluppo centripeto degli insediamenti e della loro densificazione. A torto, tuttavia. È innegabile che lo sviluppo centripeto degli insediamenti e la loro densificazione costituiscano degli elementi centrali della pianificazione del territorio alla luce della revisione del 15 giugno 2012 entrata in vigore il 1° maggio 2014 (cfr. Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010 931, n. 1.3.1). Tali scopi sono oggi esplicitamente previsti dall'art. 1 cpv. 2 lett. abis e lett. b LPT. D'altro canto, l'art. 3 cpv. 3 LPT, dal marginale "principî pianificatori", stabilisce che gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Per la nuova lett. abis di questa norma, occorre in particolare adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative. Nel caso concreto, tuttavia, con la revisione in esame il comune non ha anzitutto intravisto (a ragione) la necessità di ampliare la zona edificabile, già più che generosamente dimensionata. Esso ha poi deciso di densificare la zona R3 rispetto alla previgente zona vR3, attraverso l'incremento dello 0.1 dell'i.s. e di assegnare l'intero comparto racchiuso dalle vie Bassora, Maestri Comacini, Pumera e Campo sportivo alla nuova zona R3. In sostanza, di fronte a una minima riduzione dell'altezza per la zona in precedenza assegnata alla zona vR3, il nuovo piano ha esteso la zona R3 all'interezza di questo comparto, dando in questo modo sufficiente attuazione ai principi testé descritti. In questi termini, non è possibile sostenere che l'agire del comune si ponga in contrasto con il diritto federale.

6.4. In definitiva, la decisione del Consiglio di Stato di tutelare la pianificazione comunale nel rispetto dell'autonomia dell'ente locale non appare lesiva del diritto.

6.5. Da ultimo, non è data di vedere disparità di trattamento, l'avversata pianificazione poggiando su criteri oggettivi e non arbitrari (sulla portata della parità di trattamento in materia pianificatoria, cfr. supra, consid. 3.1.2).

7.In esito alle pregresse considerazioni, il ricorso - infondato - dev'essere respinto, caricando alla parte soccombente la tassa di giustizia in applicazione dell'art. 47 LPAmm. In assenza di parti vincenti patrocinate non mette in conto di assegnare delle ripetibili.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il vicecancelliere

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