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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.05.2012 90.2011.1

23 mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·5,216 mots·~26 min·3

Résumé

Zona di pianificazione comunale riguardante un vasto comparto a forte attrazione di grandi generatori di traffico (GGT)

Texte intégral

Incarto n. 90.2011.1  

Lugano 23 maggio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 3 gennaio 2011 della

RI 1 patrocinata da: PR 1  

contro  

la decisione 2 novembre 2010 (n. 2603), con la quale il municipio del comune di Agno ha istituito una zona di pianificazione concernente i grandi generatori di traffico;

viste le risposte:

-    21 marzo 2011 del municipio di Agno;

-    21 marzo 2011 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

viste le osservazioni allo scritto con allegati 30 marzo 2011 del municipio di Agno:

-    14 novembre 2011 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

-      5 gennaio 2012 della RI 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel territorio giurisdizionale del comune di Agno, il comprensorio Monda-Bollette, che si sviluppa su una vasta area a nord e sud del tracciato di via Lugano, delimitato ad ovest dal corso del fiume Vedeggio e ad est dall'infrastruttura dell'aeroporto, è riservato dal piano regolatore principalmente all'insediamento delle attività a carattere commerciale, di servizio e alberghiero, nonché alla funzione residenziale. Questo comparto, la cui centralità territoriale lo qualifica come complemento ovest all'area urbana di Lugano, ha conosciuto in questi ultimi decenni in particolare un marcato consolidamento della funzione commerciale, con l'insediamento e l'ampliamento di alcuni centri d'acquisto-vendita di notevole rilevanza, segnatamente di quelli di Migros, Coop e Aldi. Il forte richiamo e l'attrattiva esercitata su questi grandi generatori di traffico, fra cui si deve annoverare anche l'aeroporto, e sui commerci di minore superficie di vendita, in forte aumento nel comprensorio, ha evidenziato, come in altri luoghi del Canton Ticino, i rischi che maggiormente affliggono questi comparti commerciali in termini di funzionalità, di protezione ambientale e di qualità urbanistica. Tant'è che allo scopo di porre rimedio a tutti questi problemi in modo coordinato e sulla scorta delle competenze acquisite in materia di insediamenti commerciali in questi ultimi vent'anni, il Cantone, nell'ambito della revisione generale del piano direttore, ha messo a punto la scheda di coordinamento R8, relativa ai grandi generatori di traffico - GGT, che identifica, oltre ai centri urbani, 8 aree potenzialmente in grado di accogliere nuovi centri commerciali di una certa dimensione, tra cui figura il cosiddetto comparto di studio del Vedeggio, di categoria risultato intermedio, interessante i comuni di Agno, Bioggio e Manno. A questi tre comuni è demandato il compito di individuare le aree strategiche ed idonee per insediare i GGT e di definire di conseguenza i limiti di contenibilità ammissibili in funzione di adeguati criteri funzionali (viari), ambientali e urbanistici. Parallelamente, questi comuni hanno difatti dato avvio ad uno studio per l'elaborazione di un “concetto di sviluppo territoriale Nuovo Polo del Vedeggio” (cfr. Il futuro del piano del Vedeggio: concetto di sviluppo territoriale, rapporto intermedio per la consultazione, aprile 2008/aggiornamento febbraio 2009), attraverso cui sono state identificate tre aree, suscettibili di essere approfondite nell'ambito e nell'ottica della suddetta scheda di piano direttore: l'area di Cairello-Suglio, all'altezza dell'uscita dell'autostrada A2 a Lugano nord, ubicata nel comune di Manno, l'area di Cavezzolo, in corrispondenza del nodo intermodale, sita nel comune di Bioggio e, per quanto qui interessa, l'area Monda-Bollette del comune di Agno. Considerati quindi lo studio in atto, le preoccupazioni circa l'insediamento di nuovi centri commerciali, espresse dal consiglio comunale di Agno, attraverso la risoluzione 31 maggio 2010, e della popolazione, tramite la petizione del 1° settembre 2010, e la necessità di prevenire e risolvere i problemi ad essi già oggi afferenti (in particolare quelli riguardanti la viabilità locale e regionale), con decisione 2 novembre 2010 il municipio di Agno ha adottato una zona di pianificazione relativa ai grandi generatori di traffico a salvaguardia di una pianificazione per l'insieme del comparto Monda-Bollette. Tale pianificazione si prefigge l'obiettivo di mettere a punto un ordinamento territoriale-urbanistico complessivo più confacente per lo sviluppo sostenibile dal profilo viario ed ambientale di questo comparto importante per la regione. Nel perimetro della zona di pianificazione (cfr. planimetria 1:5'000, ottobre 2010), della durata di 5 anni, che ricomprende la zona commerciale-servizi CO-SE, la zona commerciale-servizi di pertinenza aeroportuale CO-SEA, la zona residenziale semi-intensiva R4 e la zona residenziale intensiva R6, è vietato dunque ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione futura. In particolare, non è ammesso l'insediamento di nuovi edifici ed impianti o altri interventi e misure che possono generare un forte aggravio sulla viabilità locale e cantonale e del carico ambientale, così come l'ampliamento di quelli esistenti. In aggiunta alle condizioni generali testé esposte, la scheda descrittiva assoggetta le istanze edilizie ad una limitazione circa il numero massimo dei movimenti: di regola, il tetto massimo per ogni progetto è fissato in 200 movimenti veicolari giornalieri per le attività commerciali di vendita e in 100 movimenti giornalieri per le attività logistiche. Non saranno in ogni caso rilasciate licenze edilizie per le grandi superfici di vendita ai sensi dell'art. 71a della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 LALPT, RL 7.1.1.1; cfr. scheda descrittiva, cifra 10, pag. 15).

                                  B.   La zona di pianificazione in parola ha incluso, in località Monda, il mapp. 812, di proprietà della RI 1, e il contiguo mapp. 800, di proprietà de __________. Il mapp. 812 presenta una superficie 26'457 mq, su cui la proprietaria ha edificato, sin dal 1994, il proprio centro commerciale __________. Il mapp. 800, di 17'819 mq di superficie, su cui sorge il complesso alberghiero __________, è stato invece oggetto, da parte della RI 1, di una domanda di costruzione per l'edificazione di un centro commerciale. Il vigente piano regolatore include entrambi i fondi in zona commerciale-servizi di pertinenza aeroportuale CO-SEA, retta dall'art. 41 norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).

C.    Con ricorso 3 gennaio 2011, la RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione municipale, chiedendo, in via principale, l'annullamento della zona di pianificazione nella misura in cui si estende alla zona CO-SEA e l'accertamento che detta zona adempie i criteri di una zona GGT. In via subordinata, essa domanda che la durata dell'impugnato provvedimento sia limitata a due anni. A sostegno della sua impugnativa, la ricorrente lamenta innanzitutto la violazione della garanzia della proprietà, ritenendo il provvedimento comunale in discussione non sorretto da una valida base pianificatoria, nella misura in cui si fonda sulla scheda di coordinamento R8 del nuovo piano direttore, non ancora in vigore e di risultato intermedio, né da un interesse pubblico preponderante e sufficiente per giustificare una misura così limitativa e lesivo del principio della proporzionalità. Inoltre, essa si duole della violazione del principio della sicurezza del diritto e di quello della buona fede. L'insorgente sostiene che il richiamo dello studio per l'elaborazione di un “concetto di sviluppo territoriale Nuovo Polo del Vedeggio” sarebbe inconcludente: difatti non vi sarebbe in realtà alcuna volontà di coordinamento delle tre aree strategiche potenzialmente idonee ai GGT individuate in ciascuno dei tre citati comuni. Lo proverebbe il fatto che il municipio di Agno abbia adottato autonomamente, e in modo non coordinato, la misura qui in contestazione. La ricorrente fa notare poi che all'epoca dell'allestimento del vigente piano regolatore era stato elaborato uno studio (“Concetto urbanistico per il comprensorio via Lugano/Aeroporto”), sulla base del quale è stata poi adottata la zona CO-SEA, includente il suo fondo, che era inteso proprio a promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e di servizio in quel comparto e anche a recepire le intenzioni progettuali dell'insorgente, allora già note. Tant'è che subito dopo l'adozione del piano regolatore, il municipio aveva regolarmente rilasciato alla ricorrente una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione di un capannone, di ca. 2000 mq, da deposito a superficie di vendita. Di conseguenza, il comune di Agno disporrebbe già, con la zona CO-SEA, di un valido, idoneo ed anche recente assetto pianificatorio, atto a regolare correttamente l'insediamento di (altri) impianti generatori di traffico, tenuto conto, dal profilo viario, dell'impianto della futura circonvallazione Agno-Bioggio e, dal profilo ambientale, della tendenza al continuo miglioramento della qualità dell'aria nel comparto di riferimento. Una verifica della pianificazione vigente sarebbe pertanto ingiustificata. L'insorgente prende comunque atto della volontà, che avrebbe espresso l'autorità comunale attraverso la scheda descrittiva, di garantire le premesse idonee per consentire l'adeguato consolidamento e sviluppo delle attività già presenti nel comparto, in particolare quelle della ricorrente. L'insorgente censura, infine, la durata della zona di pianificazione, fissata al massimo legale di 5 anni senza il sostegno di una benché minima giustificazione. Ora, ritenuta l'esistenza degli studi effettuati per allestire la scheda R8 del piano direttore, dello studio specifico concernente il comprensorio Lugano/aeroporto, dello studio relativo al concetto di sviluppo territoriale Nuovo Polo del Vedeggio e il fatto che il comune di Agno procederebbe autonomamente nell'allestimento della nuova variante rispetto ai comuni di Bioggio e Manno, una durata di 2 anni dovrebbe essere più che congrua.

                                  D.   La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano il rigetto dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del caso, riprese nei considerandi di diritto.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 64 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1; dal 1° gennaio 2012, art. 64 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; BU 48/2011, 525 segg.). L'insorgente è inoltre legittimata a ricorrere a tenore dell'art. 64 cpv. 2 LALPT (dal 1° gennaio 2012, art. 64 cpv. 2 lett. a Lst).

                                         1.2. Si rivela invece irricevibile, siccome esula dalla presente procedura, la richiesta di accertare che la vigente zona commerciale-servizi di pertinenza aeroportuale CO-SEA adempie i criteri di una zona di grandi generatori di traffico (in seguito: GGT). Ora, l'esame della pianificazione vigente soggiacente alla zona di pianificazione alla luce degli sviluppi che il comparto in parola ha conosciuto in questi ultimi dieci anni è appunto il compito che spetta al comune di svolgere tenendo conto delle nuove problematiche poste dall'insediamento nel comparto di alcuni GGT. È proprio per questo scopo che è stato adottato il provvedimento in contestazione.

                                         1.3. Sotto questa riserva, il ricorso è ricevibile in ordine. Esso può essere deciso sulla base degli atti pianificatori richiamati, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo Tribunale. Considerati i termini delle questioni poste a giudizio, un'udienza e un sopralluogo in contraddittorio non appaiono peraltro indispensabili.

                                         1.4. La Lst prevede che le procedure in corso prima della sua entrata in vigore siano concluse secondo il diritto anteriore (cfr. art. 107 Lst). L'esame del provvedimento impugnato avviene dunque in base alla LALPT; comunque l'applicazione della nuova legge - che per quanto riguarda i temi inerenti al caso concreto non introduce modifiche sostanziali - non condurrebbe a una soluzione diversa.

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1), e in particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle rispettive competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv. 2 LALPT). Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione (art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due anni il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT, 62 seg. LALPT).

                                         2.2. La zona di panificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch, Kommentar RPG, n. 21 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

                                         2.3. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella fattispecie in esame, come già rilevato, giusta gli articoli 58 segg. LALPT se conflitti con principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano, in particolare se i piani mancano o se devono essere modificati, il municipio ha la competenza di adottare una zona di pianificazione per comprensori esattamente delimitati. L'operato del municipio di Agno è senz'altro sorretto da una valida base legale.

                                         Va precisato che la zona di pianificazione all'esame è volta a tutelare un processo pianificatorio che dovrà sfociare in una pianificazione locale. La scheda di coordinamento R8 sui Grandi generatori di traffico - GGT del nuovo piano direttore, di dato acquisito, in generale, di risultato intermedio, per quanto riguarda il comparto di studio del Vedeggio, a cui è stato fatto riferimento nella scheda descrittiva della zona di pianificazione, è stata adottata dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009 (FU 63/2009, pag. 5841 segg.) ed è stata impugnata con 5 ricorsi di altrettanti comuni davanti al Gran Consiglio. Nella seduta del 14 marzo 2011 (FU 24/2011, pag. 2347), il Parlamento cantonale ha evaso le impugnative, accogliendone alcune, tra cui, parzialmente, quelle dei comuni di __________ e di __________, che chiedevano di riformare la definizione di GGT, e modificando di conseguenza il punto 2.1 degli indirizzi (definizione del Grande generatore di traffico - GGT). Tali decisioni sono cresciute in giudicato e la scheda R8 è quindi entrata in vigore (art. 20 cpv. 2 LALPT). In ogni caso, essa ha funto, nella fattispecie, quale studio preparatorio che fornisce indicazioni circa le problematiche che riguardano i GGT, le conseguenti intenzioni e gli indirizzi pianificatori relativi all'impostazione della pianificazione soggiacente, a dimostrazione, come vedremo in seguito, della seria e concreta intenzione pianificatoria di mutare l'ordinamento vigente da parte dell'ente preposto alla pianificazione. Per altro, il fatto, come nel caso specifico della pianificazione soggiacente relativa al comparto Monda-Bollette, di attuare una valutazione integrata dal punto di vista ambientale, viario e urbanistico, mediata dagli strumenti offerti dalla pianificazione del territorio, non necessita di per sé stesso e di principio dell'avallo da parte del piano direttore. Al sostegno di tale procedimento già bastano gli art. 1 e 3 LPT.

                                         2.4. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f.; Ruch, op. cit., n. 27 ad art. 27): questo significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., n. 25 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 27 seg. ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).

Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, l'intenzione pianificatoria è manifesta. Come evidenziato in narrativa, la misura contestata ha quale presupposto la presa di coscienza da parte del comune della presenza di marcati segnali di costante e progressivo deterioramento della situazione a livello viario, urbanistico e ambientale che tocca il comparto all'esame e il suo contesto territoriale, a scapito quindi della qualità di vita di chi vi risiede e vi lavora, oltre che a detrimento delle potenzialità di sviluppo che esso ancora riserva. Non deve difatti sfuggire che il comparto in parola presenta a tutt'oggi, in termini di disponibilità di terreni, delle possibilità di sfruttamento ancora notevoli, ritenuto anche il potenziale concesso dal piano regolatore in vigore. Il forte richiamo e l'attrattiva, esercitata di fatto negli anni da questa zona sui GGT, evidenzia dunque il rischio che si concretizzi una situazione che, nei suoi effetti pregiudizievoli (paralisi della viabilità, degrado della qualità urbanistica e dell'aria), ricalchi quelle già compiutamente realizzatesi in altri comparti del Cantone a destinazione commerciale, che presentano analoghe caratteristiche territoriali e funzionali (ad esempio: il Pian Scairolo, la Piana di San Martino a Mendrisio e l'area industriale-commerciale di Sant'Antonino e Cadenazzo). Situazioni, quest'ultime, a cui, proprio perché già in parte sfuggite di mano, risulta poi estremamente laborioso porre rimedio, spesso con l'impiego di rilevanti risorse finanziarie da parte degli enti pubblici interessati. Peraltro, la situazione della viabilità nel comparto del Vedeggio, in generale, e di via Lugano, in particolare e che qui interessa, è già allo stato attuale critica. Asse, quest'ultimo, che riveste una notevole rilevanza dal profilo regionale, giacché nell'ambito del piano dei trasporti del Luganese (cfr. scheda di coordinamento M3, allegato VIII del piano direttore 09) è stato classificato come strada di collegamento principale, costituente un tassello importante del II° anello stradale. Gli importanti ed evidenti interessi regionali e cantonali in gioco non possono pertanto tollerare di essere compromessi anche dagli effetti di una pianificazione locale, come quella attuale che riguarda il comparto in parola, atta ad aggravare il problema viario esistente. In questo senso, il concetto urbanistico per il comprensorio via Lugano/Aeroporto del giugno 1999 (doc. in atti), studio a cui la ricorrente fa riferimento per avvalorare la tesi della congruenza della vigente zona CO-SEA con gli intendimenti della scheda R8 del piano direttore, appare più che superato dalle circostanze, in quanto non teneva conto della viabilità e del contesto regionale, focalizzandosi unicamente sul tema della funzionalità riferita soltanto a quel comparto. Già per questo motivo, la zona in parola necessita di essere riesaminata e adattata in modo tale da garantire un equilibrio sostenibile tra gli interessi economici locali, un'adeguata accessibilità alla zona, la viabilità regionale e le esigenze di protezione ambientale (cfr. scheda descrittiva della zona di pianificazione 11 ottobre 2010, punto 9.1 obiettivi pianificatori, pag. 12 in fine). Ciò, tenuto conto che la circonvallazione Agno-Bioggio, seppur prevista dal piano direttore, è ad oggi ben lungi dall'essere realizzata. Malgrado l'insorgente sottostimi la situazione ambientale in cui versa il comparto, anche lo stato dell'aria necessita di essere attentamente valutato in un contesto di sistemazione complessiva nelle sue diverse componenti territoriali e funzionali. Come adduce il municipio nelle sue osservazioni al ricorso, i GGT insediati nel comparto di riferimento hanno un influsso tutt'altro che insignificante sulla qualità dell'aria, giacché, rispetto alla non così lontana casa comunale (che si affaccia su piazza Vicari, all'apice di via Contrada Nuova, prosecuzione di via Lugano), contribuiscono in modo rilevante al superamento del limite d'immissione per il diossido d'azoto (NO2) di 30 µg/m3, quale valore medio annuo, fissato nell'allegato 7 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1). Difatti, le rilevazioni di NO2 effettuate all'incirca nel centro del comparto di riferimento, precisamente in via Lugano, all'altezza del centro commerciale __________, attestano un valore medio annuo d'immissione per il 2009 sensibilmente superiore (45 µg/m3) a quelli rilevati presso la casa comunale (31 µg/m3). D'altra parte, la continua e crescente domanda di nuovi spazi commerciali in questo comparto, come attestano le molteplici domande di costruzione recentemente inoltrate, ha messo in luce come un approccio al singolo progetto, in occasione della procedura per il rilascio della licenza edilizia, benché accompagnato da un esame d'impatto ambientale, non consenta una valutazione complessiva della situazione ambientale e viaria dell'intero settore di riferimento e del suo contesto. Da ciò, la necessità, più che condivisibile, viste le problematiche evocate in ingresso, di affrontare la questione dal profilo pianificatorio. In ogni caso, la seria intenzione - e quindi l'interesse pubblico - a rivedere la pianificazione del settore Monda-Bollette è già stata peraltro confermata dalle risultanze dello studio, promosso insieme ai comuni di Bioggio e Manno, sul concetto di sviluppo territoriale Nuovo Polo del Vedeggio, che identifica, come anticipato in narrativa, tre aree potenzialmente idonee per l'insediamento delle attività commerciali, tra cui quella all'esame, che devono però essere maggiormente approfondite alla luce delle indicazioni fornite dalla scheda R8 del piano direttore. Risultanze, queste, della cui serietà il Tribunale non ha motivo di dubitare. Intenzione a mutare l'ordinamento vigente, si è detto, che è stata inoltre recentemente confermata dallo stesso consiglio comunale che, nella seduta del 21 marzo 2011, ha approvato sia il messaggio municipale 764/2011, relativo la concessione di un credito di fr. 135'000.- a copertura delle spese per l'allestimento del piano d'indirizzo per la zona commerciale e di servizi, sia la mozione del 31 maggio 2010, richiedente l'avvio di uno studio per la modifica del piano regolatore in zona CO-SE e CO-SEA, sia il rapporto della commissione edilizia relativo alla precitata mozione (cfr. doc., in atti). La rilevanza sul piano territoriale dell'intervento allo studio, soprattutto perché riguarda un comprensorio attribuito dal piano regolatore alla zona edificabile, richiede di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative edilizie, che potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più arduo lo svolgimento. È questa la funzione della zona di pianificazione qui contestata che, in quanto a ciò, risponde ad un incontestabile intesse pubblico.

                                         3.2. Il piano regolatore vigente di Agno è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6115 del 17 dicembre 2002. La ricorrente solleva una contraddizione tra l'avversata zona di pianificazione ed il principio della stabilità del piano. Ora, tuttavia, i requisiti di applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LPT, che permette di modificare la pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento delle circostanze e che è pertanto volto ad assicurare una certa sicurezza giuridica a favore dei proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e quindi verificati - al momento in cui verrà effettivamente presentata la variante del piano regolatore di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 27 n. 24). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro, una portata necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo pianificatorio. Per legittimare, al suo cospetto, una zona di pianificazione, basta che l'intenzione, di valenza pubblica, manifestata dall'autorità di modificare il piano regolatore sia fondata quantomeno su di un cambiamento delle circostanze e risulti nello stesso tempo prevalente rispetto all'interesse privato dei proprietari di mantenere invariato lo statuto giuridico dei loro fondi (ibidem). Condizioni ampiamente soddisfatte, nel caso in esame, alla luce degli accadimenti frattanto intervenuti e sopra descritti (insediamento e domande di costruzione di GGT nel comparto di riferimento, degrado delle condizioni di viabilità, revisione del piano direttore, ecc). Per quanto concerne invece il principio della buona fede, il Tribunale non intravvede in quale maniera esso possa essere stato violato, tanto più che, a tale riguardo, nemmeno l'insorgente fornisce alcuna spiegazione.

                                         3.3. Accertato l'interesse pubblico alla modifica della pianificazione comunale in oggetto e all'utilizzo transitorio dello strumento della zona di pianificazione, resta da esaminare se, per rapporto alle circostanze concrete, il provvedimento impugnato risulta ragionevole, idoneo e necessario; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il principio della proporzionalità.

                                         A tale proposito, occorre premettere che per realizzare in modo coerente gli obiettivi di riqualifica viaria, ambientale e urbanistica, il perimetro dell'avversata zona di pianificazione doveva pur comprendere tutte le aree destinate agli insediamenti commerciali del piano regolatore (zone CO-SE e CO-SEA). Inoltre, occorreva rettamente integrare le aree connesse territorialmente con il predetto comparto (zone R4 e R6), in cui già attualmente sussistono centri commerciali e/o si manifestano ricadute sulla viabilità e con cui hanno un'interessenza urbanistica (cfr. scheda descrittiva della zona di pianificazione 11 ottobre 2010, punto 8, delimitazione del comprensorio, pag. 10 in fine). Il comparto così circoscritto forma difatti un'unità omogenea dal profilo sia territoriale, che funzionale, di cui il fondo della ricorrente, situato in posizione centrale, fa parte integrante ed è direttamente interessato dalle problematiche che investono l'intero comprensorio di riferimento.

                                         Ciò detto, sull'idoneità delle zona di pianificazione ad impedire che l'intendimento pianificatorio venga compromesso da interventi pregiudizievoli non possono esserci dubbi. Occorre tuttavia distinguere l'idoneità del provvedimento stesso da quella dell'ordinamento pianificatorio da tutelare per il suo tramite. Nella misura in cui la ricorrente avversa l'ordinamento pianificatorio in fieri, le sue censure non sono ammissibili in questa sede, in quanto premature: sarà eventualmente nel corso della procedura di adozione della pianificazione allo studio, che essa potrà proporre osservazioni in merito e, se del caso, adire le vie di ricorso. La misura prevista, come in parte già evidenziato in precedenza, oltre ad essere idonea, è pure necessaria al raggiungimento dello scopo previsto. Trattandosi nel caso specifico di programmare il riassetto di un comparto di tale importanza, per di più di valenza regionale, con apprezzabili superfici ancora libere da edificazioni, e in riferimento ai problemi appurati, non si vede infatti come il processo pianificatorio in atto possa essere adeguatamente tutelato, concedendo ai proprietari un uso libero ed immediato, che vada di principio oltre lo stato attuale d'utilizzazione dei fondi. Nella ponderazione degli interessi si deve in questo caso tener conto che la zona di pianificazione serve a proteggere la definizione dell'assetto territoriale di una porzione importante della piana del Vedeggio, che non può essere vanificata con inconvenienti che potrebbero derivarne al singolo caso. Il fatto che il municipio avesse a disposizione un altro strumento di salvaguardia della pianificazione, come la decisione sospensiva (art. 65 LALPT), non scalfisce minimamente la validità, sempre sotto l'aspetto della necessità, della scelta operata dallo stesso di optare per l'adozione di una zona di pianificazione, che assicura migliori trasparenza e sicurezza giuridica. Va peraltro rilevato che, come ben si deduce dal testo stesso dell'art. 65 cpv. 1 e 4 LALPT, la decisione sospensiva costituisce una misura sussidiaria rispetto alla zona di pianificazione ed inoltre non esclude, se del caso, nemmeno un'adozione successiva di quest'ultima. Occorre inoltre ricordare che un elemento di proporzionalità è già insito negli effetti stessi della zona di pianificazione, che non vieta sic et simpliciter qualsiasi iniziativa edificatoria, ma impedisce soltanto che un intervento possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Intervento, che soltanto in un caso concreto potrà essere valutato dall'autorità competente, conforme o in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione, a seconda del grado di definizione raggiunto in quel momento. Da ultimo, va considerata la durata comunque limitata del provvedimento impugnato: considerata l'importanza della pianificazione da salvaguardare e la complessità delle problematiche che la concernono, con ricadute che oltrepassano i confini giurisdizionali del comune di Agno, la durata di 5 anni è più che giustificata. In conclusione, malgrado si possa riconoscere che il vincolo all'esame imponga un sacrificio alla ricorrente, la bilancia pende tuttavia a favore dell'interesse pubblico. Di conseguenza, la zona di pianificazione risulta proporzionata.

                                   4.   Riassumendo, la zona di pianificazione all'esame risulta nel suo complesso sorretta da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio della proporzionalità.

                                   5.   Per tutti i pregressi motivi, il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm). Essa è inoltre tenuta a corrispondere le ripetibili al comune di Agno, il cui municipio è stato rappresentato da un patrocinatore (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

                                   2.   La ricorrente è condannata al pagamento della tassa di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) e a corrispondere fr. 1'700 (millesettecento) per ripetibili al comune di Agno.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                        Il segretario

90.2011.1 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.05.2012 90.2011.1 — Swissrulings