Incarto n. 90.2010.9
Lugano 17 giugno 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° febbraio 2010 di
RI 1
contro
la risoluzione 22 dicembre 2009 (n. 6788), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Ponte Capriasca;
viste le risposte:
- 29 marzo 2010 del municipio di Ponte Capriasca;
- 6 aprile 2010 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietaria del mapp. 37 di Ponte Capriasca, di complessivi 81 mq, sul quale sorgono un piccolo edificio di 44 mq (sub A) con giardino (sub c). Il fondo è ubicato a est della Chiesa di San Rocco (mapp. 36).
B. a. Il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 24 agosto 1977 (n. 8177) includeva l'intero mapp. 37 nella zona nucleo originario NO (cfr. piano delle zone nucleo).
b. Il 25 maggio 1999 il legislativo di Ponte Capriasca ha adottato alcune varianti del piano regolatore, che costituivano un'anticipazione parziale dei contenuti della sua revisione globale. In particolare, il consiglio comunale ha adottato un nuovo piano del nucleo in scala 1:500. La porzione del mapp. 37 antistante l'edificio rustico è stata quindi assegnata alle superfici pubbliche per il transito veicolare o pedonale. RI 1 non ha ricorso contro la nuova impostazione pianificatoria, che il Consiglio di Stato ha approvato con risoluzione 29 novembre 2000 (n. 5410).
C. a. Il 17 marzo 2008 il consiglio comunale di Ponte Capriasca ha adottato la revisione del piano regolatore. La nuova cartografia del piano del nucleo, datata novembre 2006, pubblicata all'albo comunale dal 9 giugno all'8 luglio 2008, riporta la seguente indicazione: I contenuti di questo piano sono stati approvati da[l] C.d.S. con le risoluzioni 5410 del 29 novembre 2000. Essi non sono pertanto oggetto di nuova adozione da parte de C.C., di pubblicazione e di approvazione da parte del C.d.S. Fanno eccezione: - l'attribuzione del mapp. 40 alla zona del Nucleo - il bene culturale 11 - la definizione del mapp. 183 come AP/EP Per i perimetri di protezione del paesaggio, dei beni culturali e della zona di interesse archeologico, vedi il piano del paesaggio per il Nucleo.
In punto al vincolo citato, la nuova cartografia si limita a riprendere quanto stabilito nel piano approvato nel 2000.
Il consiglio comunale ha inoltre adottato il piano del traffico e degli edifici e delle attrezzature d'uso pubblico. Tale documento indica la parte del mapp. 37 già interessata dal vincolo sopraricordato quale contrade, vicoli e strade pedonali. L'art. 49 NAPR specifica che si tratta di percorsi pedonali interni.
b. Contro la decisione comunale, il 19 luglio 2008, RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato contestando i vincoli derivanti dal piano del nucleo e da quello del traffico de degli edifici e delle attrezzature d'uso pubblico descritti in precedenza.
c. Con risoluzione 22 dicembre 2009, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore; esso ha nel contempo disatteso l'impugnativa di RI 1. Il Governo ha in particolare rilevato come i vincoli posti in corrispondenza del fondo della ricorrente fossero stabiliti dal piano di dettaglio del nucleo da esso stesso approvato con risoluzione 29 novembre 2000 (n. 5410); questi erano stati ripresi nelle componenti cartografiche del piano, senza tuttavia essere soggetti alla procedura di modificazione.
D. Contro la decisione appena descritta, con ricorso 1° febbraio 2010 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Essa ripropone la contestazione relativa ai vincoli posti in corrispondenza del suo fondo dalla cartografia dei due citati piani.
E. All'accoglimento del ricorso s'oppongono la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la tempestività del ricorso e la legittimazione attiva di RI 1 sono date (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. b legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1). Il ricorso è ricevibile.
1.2. Il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'ente pubblico deve inoltre equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade, del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano regolatore (art. 7 cpv. 3, 4 cpv. 2 Lstr). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.
4. 4.1. RI 1 insorge contro i vincoli di superfici pubbliche per transito veicolare o pedonale sancito dal piano del nucleo, e di contrade, vicoli e strade pedonali previsto da quello del traffico e degli edifici e delle attrezzature d'uso pubblico. Come detto in narrativa, il Governo ha disatteso il ricorso da essa inoltrato contro questi vincoli, ritenendo che essi non potessero essere messi in discussione in questa procedura siccome derivanti direttamente dal piano di dettaglio del nucleo approvato nel 2000, ripreso nelle componenti cartografiche del piano regolatore per completezza degli atti, senza che tale designazione sia stata oggetto di una procedura di modificazione.
4.2. Con la risoluzione 29 novembre 2000 citata il Governo ha approvato una serie di varianti che, nell'intenzione del comune costituivano l'anticipazione di una parte dei contenuti della revisione del piano regolatore (cfr. messaggio municipale 26 aprile 1999, n. 58, pag. 1; ris. gov. 29 novembre 2000, pag. 1). In quell'ambito, il Consiglio di Stato ha in particolare approvato la rappresentazione grafica del piano di dettaglio del nucleo, datata marzo 1999 (cfr. ris. gov. 29 novembre 2000, pag. 2 § 2.1 e pag. 16 punto 1 del dispositivo). Detto piano definisce l'ubicazione dei beni culturali, i porticati e collegamenti pedonali, gli spazi liberi di valore ambientale, le attrezzature pubbliche e la zona di rispetto del paesaggio (ris. gov. 29 novembre 2000, pag. 3). Nell'ambito della presente procedura, come visto, questo piano è stato ripubblicato dal comune con l'indicazione che - per quanto interessa il vincolo in esame - esso non era stato oggetto di nuova adozione da parte del legislativo comunale e di approvazione da parte del Governo. Ciò trova conferma nel messaggio municipale del 13 agosto 2007 (pag. 4), così come nel verbale di risoluzione del legislativo della seduta del 17 marzo 2008: il piano del nucleo non risulta, infatti, nell'elenco dei documenti adottati. La riserva è, infine, ribadita anche nelle NAPR (pag. 22). Nella misura in cui stabilisce che questo piano non possa essere impugnato nella presente procedura, la decisione governativa è immune da violazioni del diritto.
4.3. Nella medesima seduta, il consiglio comunale di Ponte Capriasca ha adottato il piano del traffico e degli edifici e delle attrezzature d'uso pubblico, con il quale ha sancito - per la prima volta e senza riserva alcuna il vincolo di "contrade, vicoli e strade pedonali" in corrispondenza della porzione di fondo qui in esame. Così facendo il consiglio comunale non si è limitato - come ritiene il Consiglio di Stato - a riprendere nelle rappresentazioni grafiche quanto già in vigore. Circostanza che trova conferma da una lettura integrata del piano regolatore. Infatti, a differenza del piano delle zone che si limita a rinviare, per la zona Nv, allo specifico piano del nucleo, il piano del traffico disciplina senza riserva alcuna anche la zona interessata dal piano di dettaglio. Siccome il piano del traffico è a tutti gli effetti oggetto della presente procedura, esso poteva essere contestato. Al massimo ciò avrebbe dovuto implicare un obbligo, da parte delle autorità, di verificare la bontà del vincolo sancito nell'ambito della variante approvata nel 2000. Non certo il contrario. Tanto più se, com'è il caso concreto, il municipio riconosce - a onor del vero, per la prima volta davanti a questo Tribunale - che la cartografia del piano risulta errata e si dichiara disposto a una sua rettifica. Il Governo avrebbe dunque dovuto chinarsi sul merito del ricorso, esaminando la validità del (nuovo) vincolo.
5. Per i motivi che precedono, gli atti devono essere retrocessi al Consiglio di Stato perché esamini la bontà della contestazione sollevata da RI 1. Qualora dovesse avverarsi che effettivamente il vincolo sancito dal piano del traffico risulta errato, e quindi da non approvare, il Governo ordinerà al comune di elaborare una variante per porre in sintonia il piano del nucleo con il resto della cartografia. In questo senso il ricorso dev'essere parzialmente accolto.
6. Il Tribunale, conformemente alla prassi, rinuncia a percepire una tassa di giustizia e non preleva spese (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Non si assegnano ripetibili alla ricorrente, che non si è fatta assistere da un patrocinatore (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. La risoluzione impugnata è annullata nella misura in disattende il ricorso di RI 1 in merito ai vincoli posti a carico del mapp. 37 dal piano del traffico, e degli edifici e delle attrezzature d'uso pubblico. 1.2. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato perché pro- ceda come indicato al consid. 5.
2. Non si prelevano la tassa di giustizia e le spese. Non si assegnano indennità per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario