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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.06.2020 90.2010.253

15 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·846 mots·~4 min·5

Résumé

PUC-PEIP - modifica della scheda descrittiva dell'IEFZE

Texte intégral

Incarto n. 90.2010.253  

Lugano 15 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2010 di

 RI 1    

contro  

il decreto legislativo dell'11 maggio 2010 con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP);

ritenuto,                          in fatto e in diritto

che nella seduta dell'11 maggio 2010 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), il cui scopo è di assicurare la gestione e la protezione del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo di mantenere e valorizzare edifici e impianti degni di protezione laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale;

che il PUC-PEIP disciplina quindi in maniera organica e unitaria gli edifici rurali (comunemente denominati rustici) di valore storico-culturale e il territorio di loro pertinenza; il piano delimita così i paesaggi con edifici e impianti protetti e stabilisce inoltre le norme di attuazione (NAPUC) che regolano le possibilità edificatorie e gli interventi ammissibili sui rustici protetti nell'ambito degli inventari comunali degli edifici fuori delle zone edificabili (IEFZE);

che il piano è stato pubblicato, a cura del Dipartimento del territorio, presso le cancellerie di tutti i comuni del Cantone dal 20 settembre al 19 ottobre 2010 (cfr. FU 2010 pag. 6894 seg.), con l'indicazione della possibilità per ogni comune interessato, cittadino attivo nei comuni del Cantone e ogni altra persona o ente che dimostrassero un interesse degno di protezione di aggravarsi davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;

che il 26 ottobre 2010 il Municipio di __________ ha avvisato tramite lettera i proprietari degli edifici esclusi dal perimetro del PUC-PEIP della possibilità di insorgere davanti al Tribunale; tra questi vi era anche RI 1, proprietaria del mapp. __________ su cui sorge un edificio e alla quale l'Esecutivo comunale ha anche trasmesso la scheda descrittiva dell'IEFZE;

che con ricorso del 29 ottobre 2010 RI 1, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando il contenuto della scheda in parola secondo cui lo stabile sul suo fondo non sarebbe in uso quale stalla, fienile;

che la ricorrente spiega che, invece, l'edificio è sempre stato adibito a casa agreste ossia a cascina (stanzi) e che in esso ci sono 2 camere una cucina e il servizio WC oltre alla stalla a piano terra; l'insorgente postula quindi la modifica della scheda dell'IEFZ nel senso di catalogare lo stabile a casa agreste;

che chiamata a presentare una risposta, la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, con argomenti che verranno semmai discussi in seguito;

considerato,                   in diritto

che prima di entrare nel merito di un ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181; applicabile in forza dell'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che, in concreto, il ricorso non è volto a contestare gli atti del PUC-PEIP oggetto di pubblicazione, ma tende invece a ottenere la modifica della scheda descrittiva dell'IEFZE concernente l'edificio sito al mapp. __________ di __________, di proprietà dell'insorgente;

che l'inventario IEFZE del Comune di __________ è stato approvato con risoluzione del 19 giugno 2001 (n. 2907) dal Consiglio di Stato;

che, premesso che appare quanto meno dubbio che gli elementi descrittivi della scheda, cui solamente sembra riferirsi la domanda della ricorrente, abbiano carattere vincolante e possano quindi essere oggetto d'impugnativa, eventuali contestazioni andavano semmai sollevate nell'ambito di quella procedura;

che al più la domanda formulata dall'insorgente potrebbe essere considerata quale richiesta di rivalutazione della classificazione del suo edificio;

che, in merito, il Tribunale ha avuto modo in tempi recenti di considerare che nonostante l'entrata in vigore del PUC-PEIP, la competenza in materia di IEFZ è rimasta alle autorità comunali (STA 90.2017.43 del 16 dicembre 2019); la modifica della classificazione degli edifici segue dunque la procedura di variante del piano regolatore;

che, pertanto, domande di modifica dell'inventario vanno proposta all'Esecutivo, cui la legge affida il compito di chinarsi in prima battuta sulla necessità di avviare una procedura pianificatoria, anche quando questa è sollecitata da un privato (cfr. STA

52.2018.204 del 22 gennaio 2019 consid. 3 con rinvio alla 90.2011.42 del 14 giugno 2012 consid. 4.3);

che, dunque, il ricorso davanti al Tribunale è irricevibile e, in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPamm, l'impugnativa va trasmessa al Municipio di __________, per competenza;

che il Tribunale rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è irricevibile.

Di conseguenza gli atti sono trasmessi al Municipio di ________.

2.   Non si preleva la tassa di giustizia.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

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