Incarto n. 90.2009.30
Lugano 1 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini del 24 marzo 2009 di
RI 1 patr. da: PR 1
In merito alla
risoluzione 18 febbraio 2009 (n. 684), con cui il Consiglio di Stato ha modificato la risoluzione 23 dicembre 2008 (n. 6698), con la quale esso ha approvato alcune varianti del piano regolatore del comune di Morcote;
viste le risposte:
- 8 maggio 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 22 maggio 2009 del municipio di Morcote;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 26 marzo 2007 il consiglio comunale di Morcote ha adottato alcune varianti del piano regolatore. In particolare, per ciò che concerneva la variante relativa all'art. 13 delle norme di attuazione del piano regolatore (in seguito, NAPR), che regolava il piano di quartiere facoltativo, il legislativo comunale ha introdotto, fra le facilitazioni edificatorie della cifra 2, "l'aumento di altezza fino a ml 3.0 oltre quella prevista nella rispettiva zona, comunque non oltre i limiti di quota fissati dall'art. 41 NAPR". Quale corollario a questo bonus d'altezza è stato inserito negli art. 39 e 41 NAPR disciplinanti le zone residenziali R2 e R3, con esplicito riferimento al piano di quartiere e quindi all'art. 13 NAPR, un bonus dell'indice di sfruttamento dello 0.2.
B. Con ricorso 26 novembre 2007, RI 1 è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo, tra l'altro e per quanto qui rileva, la non approvazione della variante riguardante gli art. 39 e 41 NAPR.
C. Con risoluzione 23 dicembre 2008 (n. 6698), il Consiglio di Stato ha approvato parzialmente le varianti in parola. In merito alla variante relativa alla modifica dell'art. 13 NAPR, il Governo ha ritenuto che l'abbuono di 3 m sulle altezze degli edifici nell'ambito del piano di quartiere facoltativo, malgrado fosse in sé stesso condivisibile, non poteva essere approvato, in quanto, a suo dire, non risultava in modo chiaro dagli atti se il consiglio comunale avesse effettivamente voluto disciplinare anche tale aspetto. Di conseguenza, caduto il bonus sulle altezze, l'Esecutivo cantonale non ha approvato la variante sugli abbuoni dell'indice di sfruttamento per il piano di quartiere nelle zone R2 (art. 39 NAPR) e R3 (art. 41 NAPR). Contestualmente, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso di RI 1, che si era aggravato contro la modifica di queste ultime disposizioni (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 6 e seg., 12 e seg., 17 e seg.).
D. Con ricorso 6 febbraio 2008, il comune è insorto innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, chiedendo l'approvazione delle varianti inerenti gli art. 13, 39 e 41 NAPR, così come erano state adottate dal consiglio comunale.
E. Nelle more della procedura, con risoluzione 18 febbraio 2009 (n. 684), il Consiglio di Stato ha riconosciuto il fondamento del gravame del comune e quindi l'insussistenza dei motivi formali che avevano ostato all'approvazione del bonus sulle altezze nell'ambito del piano di quartiere facoltativo (art. 13 NAPR). Il Governo, avvalendosi dalle facoltà date dall'art. 50 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), ha quindi modificato la propria risoluzione del 23 dicembre 2008 (n. 6698), approvando gli abbuoni concessi nell'ambito del piano di quartiere facoltativo relativi all'altezza massima di 3 m (art. 13 NAPR) e all'indice di sfruttamento dello 0.2 per le zone R2 (art. 39 NAPR) e R3 (art. 41 NAPR).
In seguito, questa risoluzione governativa è stata pubblicata nel suo dispositivo sul foglio ufficiale del 27 febbraio 2009 (FU 16/2009, pag. 1473) e all'albo comunale. Essa non è stata invece intimata a RI 1.
F.Venuto a conoscenza, attraverso il foglio ufficiale, del dispositivo della risoluzione governativa 18 febbraio 2009 (n. 684), RI 1 ha inoltrato il 24 marzo 2009 presso Consiglio di Stato una domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini. A giustificazione dell'istanza vi sarebbe, secondo il postulante, il fatto che, malgrado egli fosse stato a suo tempo parte della procedura ricorsuale di prima istanza, in cui aveva ottenuto la negazione dell'approvazione delle varianti riguardanti gli art. 39 e 41 NAPR, ora, con l'approvazione di tali modifiche pianificatorie, egli non sarebbe stato contemplato, come avrebbe dovuto essere invece il caso, tra i soggetti a cui notificare la nuova decisione governativa.
G. Frattanto, con ricorso 30 marzo 2009, RI 1 è insorto contro sia la risoluzione 18 febbraio 2009 (n. 684), sia quella 23 dicembre 2008 (n. 6698) davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento integrale di entrambe, come pure l'annullamento della delibera 26 marzo 2007, con cui il consiglio comunale ha adottato le varianti del piano regolatore.
H. Con risoluzione 29 aprile 2009 (n. 2042), il Consiglio di Stato ha trasmesso per competenza al Tribunale cantonale amministrativo l'istanza 24 marzo 2009 di restituzione in intero contro il lasso dei termini, formulata da RI 1.
I. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio, oltre che eccepire l'irricevibilità di tale istanza, postulano la sua reiezione, con motivazioni che verranno riprese, all'occorrenza, nei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, che è competente per decidere sull'atto ricorsuale omesso (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 12 m. 2 e rinvî) è senz'altro data (art. 12 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1, combinato con l'art. 38 pv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1).
2.La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 LPamm). Giusta l'art. 137 del codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (CPCT; RL 3.3.2.1) la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o chiedere un rinvio, perché senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a), oppure perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto ad un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b). La restituzione in intero contro il lasso dei termini dev'essere chiesta entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC). Se l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà essere compiuto entro il termine fissato dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC).
3. La risoluzione 18 febbraio 2009 (n. 684) di modifica della risoluzione 23 dicembre 2008 (n. 6698) non è stata indubbiamente notificata a RI 1, come peraltro conferma nelle osservazioni la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità. L'istante asserisce di essere stato impedito di ricorrere tempestivamente contro la risoluzione governativa, per il fatto di aver appreso soltanto in un secondo tempo - ossia attraverso la pubblicazione del suo dispositivo sul foglio ufficiale del 27 febbraio 2009 – che le varianti inerenti la modifica degli art. 39 e 41 NAPR erano state invece approvate. Da ciò la sua domanda di restituzione in intero del lasso dei termini.
4.L'istanza, infondata, dev'essere respinta. In concreto, l'istante non può appellarsi ai requisiti posti dall'art. 137 CPCT. Difatti, come spiegato in precedenza, presupposto per poter richiedere la restituzione di un termine è l'inosservanza dello stesso, ossia che questo sia scaduto infruttuoso. L'istante sostiene di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della risoluzione 23 dicembre 2008 (n. 6698) attraverso la pubblicazione sul foglio ufficiale del 27 febbraio 2009. Il termine per ricorrere dinanzi a questo Tribunale contro la menzionata risoluzione governativa avrebbe pertanto iniziato a decorrere, al più presto, il giorno seguente alla data, alla quale l'istante ha preso conoscenza della citata risoluzione, e sarebbe scaduto, al più presto, il successivo 30 marzo 2009 (cfr. art. 46 cpv. 1 LPamm, combinato con art. 38 cpv. 1 LALPT). Orbene, l'istante, sebbene assistito da un legale, si è limitato in un primo tempo ad inoltrare l'istanza in esame, il 24 marzo 2009, quando però il termine di ricorso non era ancora scaduto, e poi, ancora nel termine, il 30 marzo 2009 ha inoltrato un'impugnativa davanti a questo Tribunale (cfr. inc. 90.2009.14, che verrà evaso in separata sede). L'istanza, oltre che infondata, è priva d'interesse giuridico. Essa va dunque respinta.
5. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'istante (art. 28 LPamm), il quale è tenuto al pagamento di un'indennità a titolo di ripetibili a favore del comune, patrocinato da un avvocato (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 137 CPCT, 12, 28, 31, 46 LPamm, 38 LALPT;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2. L'istante è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.- (seicento) e a rifondere al comune fr. 800.- (ottocento) per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario