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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2007 90.2007.98

21 novembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·780 mots·~4 min·4

Résumé

Istanza d'indennizzo per espropriazione materiale: incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo

Texte intégral

Incarto n. 90.2007.98  

Lugano 21 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 settembre 2007 di

RI 1  

contro  

la risoluzione del 6 giugno 2007 (n. 2829), con cui il Consiglio di Stato ha attribuito d'ufficio il comparto in località __________ del piano regolatore del comune di PI 1 alla zona senza destinazione specifica;

viste le risposte:

-    23 ottobre 2007 della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del territorio;

-    31 ottobre 2007 del municipio RA 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 618), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di PI 1. In quella sede, il Governo non ha tuttavia approvato la zona industriale J in località __________, così come proposta dal comune, attribuendo d'ufficio quel comparto alla zona agricola.

                                  B.   Con sentenza 8 aprile 2005 il Tribunale della pianificazione del territorio, integrato poi nel Tribunale cantonale amministrativo con effetto 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), accogliendo parzialmente alcuni gravami, fra cui quello inoltrato da RI 1, ha annullato la risoluzione governativa dell'11 febbraio 2003, limitatamente alla non approvazione e alla modifica d'ufficio riguardanti il comparto in località __________, con motivazioni che qui non appare necessario di riassumere. Con questo giudicato, il tribunale ha indi disposto la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione.

                                  C.   Con risoluzione 6 giugno 2007 (n. 2829), il Governo, negando nuovamente l'approvazione della zona industriale J, ha attribuito d'ufficio il settore in località __________ alla zona senza destinazione specifica.

                                  D.   Contro la predetta risoluzione governativa, RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo e quantificando un indennizzo a titolo d'espropriazione materiale per quanto riguarda i suoi fondi inclusi nel suddetto comparto: il mapp. 15 e il mapp. 354, quest'ultimo in ragione di 1/3.

                                  E.   La divisione dello sviluppo territoriale postula la reiezione del ricorso, mentre il municipio ne chiede l'accoglimento, nella misura in cui è ricevibile.

Considerato,                  in diritto

1.Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Prima di entrare nel merito il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la sua competenza (art. 3 PAmm).

                                         1.1. Oggetto del ricorso inoltrato da RI 1 non è la contestazione del dispositivo della risoluzione 6 giugno 2007 (n. 2829), con cui il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, negato l'approvazione della zona industriale J, inserendo poi d'ufficio il comparto in località __________ in zona senza destinazione specifica (cfr. risoluzione impugnata, pag. 27, 47 lett. i, 49 e allegato 6), bensì la richiesta di complessivi fr. 1'225'025.- più interessi a titolo d'indennizzo per espropriazione materiale. Ora, questa pretesa esula dalla procedura di approvazione di un piano regolatore secondo gli art. 32 segg. LALPT, come nel caso del piano regolatore del comune di PI 1 di cui ci si occupa, ma costituisce piuttosto un'eventuale conseguenza discendente dall'iter pianificatorio.

                                         1.2. Le pretese, derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale, devono essere fatti valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese (art. 39 cpv. 1 LEspr.). La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all'ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita: poiché la pretesa per asserita espropriazione materiale deriva da una scelta di azzonamento effettuata nell'ambito del piano regolatore, questo ente è, nel nostro Cantone, il comune (RDAT II-1998 n. 34, consid. 5). La notificazione al comune può essere sostituita da una notificazione diretta al Tribunale d'espropriazione (art. 39 cpv. 2 LEspr.).

                                         1.3. Il ricorso inoltrato da RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo. L'impugnativa va pertanto trasmessa al comune di PI 1 conformemente all'art. 4 cpv. 1 PAmm.

                                   2.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopra riportati,

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è irricevibile.

§ Esso viene trasmesso, per competenza, al comune di PI 1.

                                   2.   Non si prelevano tasse di giudizio.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

  ; , ,;   .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                                                Il segretario

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