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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.10.2007 90.2007.79

30 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,531 mots·~8 min·7

Résumé

Ricorso tardivo al Consiglio di Stato contro l'adozione della revisione del piano regolatore

Texte intégral

Incarto n. 90.2007.79  

Lugano 30 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 agosto 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione 12 luglio 2007 (n. 3786) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dall'insorgente il 22/23 dicembre 2005 contro la deliberazione 22 marzo 2004 con cui il consiglio comunale di __________ __________ ha adottato la revisione del piano regolatore;

viste le risposte:

-    31 agosto 2007 del municipio di __________;

-    13 settembre 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RI 1, domiciliato a __________ __________ sino al 31 marzo 2007, è proprietario, in quel comune - per quanto qui interessa - dei mapp. 250 e 252. A quest'ultima particella pertocca una quota di comproprietà di 1/3 sulla strada al mapp. 318.

B.     Nella seduta del 22 marzo 2004, il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione del piano regolatore comunale, che è stata pubblicata presso la cancelleria comunale dal 10 maggio al 9 giugno 2004. Con risoluzione 6 settembre 2005 (n. 4245) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione. Il 18 ottobre successivo il municipio di __________ __________ ha indi pubblicato presso la cancelleria comunale, nel periodo 26 ottobre -25 novembre 2005, le modifiche apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la menzionata risoluzione.

C.    Con ricorso datato 22 dicembre 2005, spedito il giorno successivo, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato contro la revisione per contestare una strada di servizio e un percorso pedonale interessante i fondi di sua proprietà e previsti dal piano approvato. Conscio del fatto che il gravame non concerneva una modifica del piano sancita dal Governo, l'insorgente ha comunque sollecitato quest'ultimo a "voler esaminare con particolare cura e lungimiranza la situazione creatasi nei miei confronti".

D.    Con risoluzione __________), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame, in quanto inoltrato ben oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della deliberazione del consiglio comunale fissato all'art. 35 cpv. 1 LALPT. Non erano inoltre adempiuti i requisiti per mettere il ricorrente al beneficio di una restituzione del termine di ricorso.

E.     Con ricorso 14 agosto 2007 RI 1 insorge contro la decisione testé menzionata. Egli giustifica il ritardo con cui ha inoltrato l'impugnativa con l'assenza per lavoro all'estero. Illustra, in seguito, l'istoriato e i motivi e le domande alla base del ricorso, che non appare però necessario riassumere ai fini del giudizio.

                                  F.   La divisione dello sviluppo territoriale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato irricevibile. Il municipio di __________ __________ domanda invece che venga respinto.

Considerato,                  in diritto

1.      La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine.

2.      2.1. Il piano regolatore è adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni (art. 34 cpv. 2 LALPT). Contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LALPT).

2.2. In concreto il municipio ha proceduto alla pubblicazione della revisione del piano regolatore, adottata dal consiglio comunale nella seduta del 22 marzo 2004, nel periodo 10 maggio-9 giugno 2004. Il ricorso inoltrato contro tale revisione al Consiglio di Stato da RI 1 il 22/23 dicembre 2005 appariva dunque tardivo, in quanto insinuato ben oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano prescritto all'art. 35 cpv. 1 LALPT. A ragione il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa.

                                   3.   3.1. Per non incorrere in un eccesso di formalismo, la risoluzione governativa impugnata ha parimenti trattato, in subordine, il gravame 22/23 dicembre 2005 quale istanza di restituzione del termine di ricorso. Il Consiglio di Stato ha concluso che non fossero soddisfatti i requisiti di applicazione di questo beneficio.

                                         3.2. La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 PAmm). Essa si propone con istanza all'autorità competente che decide senza contraddittorio (art. 12 cpv. 2 PAmm). Giusta l'art. 137 CPC, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o chiedere un rinvio: perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a) oppure perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b). La restituzione in intero contro il lasso dei termini dev'essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC). Se l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà essere compiuto entro il termine fissato dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC).

                                         3.3. Nel caso in esame l'istanza di restituzione in intero andava effettivamente respinta. Infatti, la giurisprudenza relativa agli art. 4 vCost. (ora art. 29 cpv. 2 Cost.) e 33 LPT esige, di massima, semplicemente la pubblicazione dei piani, che, nella fattispecie, è regolarmente avvenuta. Queste norme non impongono invece l'obbligo d’informare personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione e di revisione dei piani. Ai proprietari incombe infatti il compito di informarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi; questo principio si applica anche per i proprietari che non risiedono nel territorio del comune dove sono ubicati i fondi (RDAT II-1999 n. 9, consid. 6b). Il ricorrente, residente oltretutto nel comune sino a pochi mesi or sono, doveva dunque organizzarsi in modo tale da avere costantemente sotto controllo la situazione giuridica dei suoi fondi e, pertanto, da poter inoltrare eventuali ricorsi contro la revisione del piano regolatore nei termini fissati dalla legge. Se del caso, avrebbe dovuto incaricare una terza persona di vigilare a questo scopo. A poco serve al ricorrente di invocare genericamente, quale giustificazione del ritardo, il fatto di essere stato assente all'estero per motivi di lavoro durante il periodo di pubblicazione della revisione del piano regolatore: assenza, oltretutto, nemmeno provata. Va poi rilevato che, una volta rientrato al domicilio, il ricorrente avrebbe in ogni caso dovuto inoltrare sollecitamente, ma in ogni caso entro 10 giorni (art. 139 CPC), la domanda di restituzione del termine di ricorso: in realtà egli è insorto dinanzi al Consiglio di Stato quasi un anno e mezzo dopo la scadenza del periodo di pubblicazione della revisione del piano regolatore senza minimamente dimostrare un'ipotetica - e poco verosimile - ininterrotta assenza dal domicilio per un così lungo periodo. È pertanto, in definitiva, il ricorrente stesso ad essere il solo responsabile dell'omessa impugnazione dell’adozione della revisione del piano regolatore nei termini fissati dall’art. 35 cpv. 1 LALPT.

                                         3.4. Poiché il ricorso 22/23 dicembre 2005, trattato come domanda di restituzione in intero, doveva essere respinto, in quanto ricevibile, la decisione del Consiglio di Stato di considerare tardivo quest'atto risulta corretta.

                                   4.   Per quanto possa avere una rilevanza in capo alla tempestività del gravame, il ricorrente si duole del fatto che il municipio abbia proceduto alla pubblicazione della revisione del piano regolatore adottata dal consiglio comunale senza evadere il suo precedente "ricorso" 29 novembre 2002. In realtà, trattavasi delle osservazioni che il ricorrente aveva trasmesso al municipio durante la procedura di informazione e partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. La legge non prescrive tuttavia l'obbligo, per l'autorità, di evadere le osservazioni formulate in questa fase attraverso una decisione formale o comunque un documento scritto da notificare a ciascun interessato, ma solo di tenerne conto nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3 LALPT). L'assenza di un puntuale e personale riscontro scritto alle osservazioni inoltrate il 29 novembre 2002 non può dunque giovare alla tempestività del ricorso 22/23 dicembre 2005. Va per contro rilevato che la procedura di informazione e partecipazione della popolazione promossa dall'autorità comunale avrebbe piuttosto dovuto richiamare l'attenzione del ricorrente sull'avvicinarsi della data di adozione della revisione del piano regolatore, inducendolo a prendere per tempo i provvedimenti atti ad assicurargli una conveniente tutela dei suoi interessi anche in caso di assenza dal domicilio per motivi professionali.

                                   5.   La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa e le spese di giudizio, per complessivi fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale di Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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