Incarto n. 90.2007.62
Lugano 6 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 giugno 2007 di
RI 1 patr. da: PR 1
contro
la risoluzione __________ __________ 2007, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1;
viste le risposte:
- 11 luglio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 27 luglio 2007 del municipio di PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietaria del mapp. 1 ubicato al margine nord orientale del nucleo di. Il fondo, di complessivi 3'058 mq, è così censito: A) Fab. ab. 336 mq, B) Fabbricato 220 mq, C) Fabbricato 119 mq e d) prato vitato 2'383 mq. Il fondo confina a nord con il mapp. 3, una stradina sterrata che penetra nel comparto agricolo di B__________, di proprietà del comune di PI 1. La porzione ovest del mapp. 1, composta in buona sostanza dagli edifici ai sub A e B, oltre al terreno compreso tra questi, risulta inclusa nel piano particolareggiato del nucleo e del nuovo centro civico comunale (PP-NCN), approvato dal Governo con risoluzione __________ __________ 1993, mentre il mapp. 3 ne risulta escluso. Quest'ultimo mappale era attribuito dal piano regolatore, approvato con risoluzione __________ __________ 1982 dal Consiglio di Stato, alla zona agricola, cui era sovrapposto un percorso pedonale.
B. Il __________ __________ 2005 il consiglio comunale di PI 1 ha approvato la revisione del piano regolatore; nel contempo il PP-NCN è rimasto in vigore (cfr. art. 46 NAPR). Ciononostante, le rappresentazioni grafiche del nuovo piano, nel mentre confermavano l'assegnazione del mapp. 3 alla zona agricola, inserivano però il tratto iniziale della stradina, sino al limite corrispondente all'estremità orientale del sub. A) del mapp. 1, nel perimetro del PP-NCN.
C. Con risoluzione __________ __________ 2007, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di. Il Governo, rilevato che il perimetro del PP-NCN riportato sulle rappresentazioni grafiche in approvazione differiva dal perimetro del PP-NCN in vigore, ha quindi disposto la non approvazione di tale modifica, adeguando il perimetro a quello che aveva approvato con risoluzione __________ __________ 1993 e ripristinando d'ufficio la categoria sentiero/percorso pedonale per la porzione del mapp. 3 esclusa dal PP-NCN.
D. Con ricorso 28 giugno 2007, RI 1 insorge dianzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale la classificazione della porzione del mapp. 3 oggetto di modifica quale strada di servizio, in via subordinata l'adeguamento del piano del traffico con l'indicazione del terreno in oggetto quale percorso pedonale, conformemente alla decisione del Governo. Le argomentazioni verranno riprese, se utile, nei successivi considerandi.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, in rappresentanza del Governo, mentre il municipio di PI 1 dichiara di aderire alle argomentazioni della ricorrente. Dei motivi si dirà, se necessario, nel prosieguo del giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza è senz'altro data ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). Quanto alla legittimazione ricorsuale, il tribunale osserva quanto segue.
2. A norma dell'art. 38 cpv. 1 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro trenta giorni dalla notificazione. Sono legittimati a ricorrere (art. 38 cpv. 4 LALPT) il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal Governo (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore.
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3. La legittimazione della ricorrente è dunque, in linea di principio, data in applicazione dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Essa va tuttavia negata per quanto concerne la domanda formulata in via principale, attraverso la quale RI 1 chiede che il tratto iniziale del mapp. 3 venga qualificato come strada di servizio. In effetti, per conseguire questo risultato l'insorgente avrebbe dovuto preliminarmente impugnare dinanzi al Consiglio di Stato, formulando una tale domanda, la deliberazione di adozione del piano regolatore adottata dal consiglio comune di PI 1. Non avendolo fatto, essa ha accettato la soluzione proposta da quest'ultimo: nel suo ricorso al tribunale essa potrebbe pertanto postulare unicamente la convalida di questa soluzione, sconfessata dal Consiglio di Stato. Non è invece abilitata a proporre una terza soluzione. L'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT che essa può vantare ad impugnare la risoluzione governativa è difatti circoscritto al ripristino della proposta pianificatoria adottata dal legislativo comunale, modificata dal Consiglio di Stato. Per poter vantare un interesse legittimo più ampio, che le permetterebbe di formulare delle conclusioni proprie, differenti da quelle stabilite a livello comunale o governativo, RI 1 dovrebbe invece richiamarsi all'ipotesi contemplata dall'art 38 cpv. 4 lett. b LALPT; ciò che le è però precluso per il motivo che essa non è previamente insorta dinanzi al Governo contro la deliberazione del legislativo comunale.
4. Nemmeno la richiesta, formulata in via subordinata, di adattare le rappresentazioni grafiche secondo quanto deciso dal Governo può essere accolta, a prescindere dalla sua ricevibilità. In effetti, non vi è motivo di dubitare che il municipio, responsabile dell'allestimento dei documenti che compongono il piano regolatore (art. 32 cpv. 1 LALPT), procederà all'aggiornamento delle rappresentazioni grafiche in base alle risultanze della decisione di approvazione e dell'esito di eventuali ricorsi dinanzi alle autorità giudiziarie. Ferme queste premesse, non appare minimamente necessario impartirgli un ordine in tal senso.
5. In definitiva l'impugnativa, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinta. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, soccombente nella presente procedura (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto.
2.La tassa di giustizia, di fr. 800.- (ottocento), è posta a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente il segretario