Incarto n. 90.2005.56
Lugano 20 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 luglio 2005 di
RI 1
contro
il decreto legislativo 18 aprile 20 con cui il Gran Consiglio ha approvato alcune varianti del piano di utilizzazione cantonale d__________ __________
viste le risposte:
- 03 agosto 2005 del RA 2;
- 28 settembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 21 febbraio 2006 del RA 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del mapp. 6 PI 1, ubicato nella frazione di C (località C secondo le risultanze del registro fondiario). Il fondo, di complessivi mq 4264, è censito come segue: c) prato di mq 4'088, A) Fab. ab. di mq 154 e B) Fabbricato di mq 22. La particella, sul quale insiste l’abitazione del ricorrente, è inserita nella zona edificabile del piano regolatore del comune di __________ e si affaccia, verso est, sulla discarica, che è oggetto di un piano di utilizzazione cantonale, denominato PUC.
B. Con messaggio 21 dicembre 20__________ il Consiglio di Stato ha sottoposto per approvazione al Gran consiglio alcune varianti del PUC. Il loro scopo principale consisteva nel rendere operative le indicazioni contenute nella scheda di piano direttore n., relative alla localizzazione di una stazione di trasbordo per rifiuti solidi urbani e assimilabili in corrispondenza della discarica nel PI 2. Ritenuto inoltre che il PUC__________ era ormai in vigore, in quella data, da quasi 15 anni, il Governo ha colto l’occasione per adottare e proporre l’approvazione di ulteriori varianti. Le stesse, di natura per lo più formale, erano motivate dall’avvenuta introduzione di nuove disposizioni legali in materia di rifiuti e dall’opportunità di adeguare il PUC al progetto di discarica nel frattempo realizzato. Le modifiche proposte dal Governo interessavano quindi tanto il piano delle utilizzazioni quanto le norme di attuazione. Con decreto legislativo, il Gran Consiglio ha approvato le varianti. Queste sono state pubblicate presso le cancellerie dei comuni PI 1 e PI 2.
C. Con ricorso 18 luglio 2005, RI 1 insorge davanti a questo tribunale contro il menzionato decreto ponendo due domande: che qualsiasi impianto, sia fisso che mobile, per il trattamento delle scorie provenienti dall’inceneritore non sia ubicato nella zona discarica, vicino alla frazione di C del PI 1 e che la zona di deposito materiali sia ricavata all’interno della zona della discarica, il più lontano possibile dalla zona abitata.
D. Con osservazioni 3 agosto 2005 il RA 2 postula l’accoglimento del ricorso, mentre con risposta 28 settembre 2005, il Consiglio di Stato chiede che, per quanto ricevibile, il ricorso sia respinto. Con scritto 21 febbraio 2006, il RA 3 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
E. Il 14 marzo 2006 hanno avuto luogo l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, ai quali iRA 3 ha rinunciato a partecipare. In tale occasione sono state scattate alcune fotografie che sono state acquisite agli atti. Il ricorrente si è confermato nelle proprie domande.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.) è data ed il ricorso tempestivo (art. 49 cpv. 1 LALPT). La legittimazione del ricorrente è certa (art. 49 cpv. 3 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
2. In ambito di piani di utilizzazione cantonale, l’art. 49 cpv. 2 LALPT prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento, l’accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di dettaglio, in questo campo il potere del tribunale è assoluto e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all’azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con la dovuta riserva e senso della misura. Lo stesso Tribunale Federale quando ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell’adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà al-l’autorità di adozione o che procederà ad una sua modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest’ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il tribunale a preferirla a quella approvata dall’autorità incaricata della pianificazione.
3.Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione cantonale (PUC) viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano di utilizzazione cantonale disciplina e organizza l’uso ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l’attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore e di compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali (art. 44 LALPT).
4. 4.1. La è inserita nella regione collinare e valliva cui fanno corona le pendici sudorientali del monte e quelle occidentali e meridionali del, e che culmina a sud sull’allineamento di rilievi collegati fra loro dal. La spazia sul territorio dei comuni di PI 1 PI 2. In seguito alla necessità di individuare l’ubicazione di una nuova discarica per lo smaltimento dei rifiuti del sottoceneri, visto l’esaurimento di quelle del Consorzio del Mendrisiotto, a Casate, e del Consorzio del Luganese, a Croglio, verso la metà degli anni ottanta, la fu scelta quale luogo ideale per questa realizzazione, in ragione del suo sottosuolo impermeabile, la lontananza da abitati e i buoni allacciamenti viari (Messaggio n. del 24 marzo 19 concernente l’approvazione del piano di utilizzazione cantonale per la discarica della V__________ e l’evasione di ricorsi di seconda istanza, RVGC, sessione ordinaria primaverile 19__________, vol. 2,). A questo scopo è stato predisposto un piano di utilizzazione cantonale, denominato piano di utilizzazione cantonale per lo smaltimento dei rifiuti del S__________, allestito dal Consiglio di Stato, che è stato approvato dal Gran Consiglio. Il settore in prossimità del fondo del ricorrente, separato da questo unicamente da un terreno utilizzato a fini agricoli ed una diga di protezione ricavata con il deposito di materiale terroso, è stato pianificata dal PUC, come zona di deposito materiale, più a nord di quest’ultima è stata invece prevista la zona discarica.
4.2. I nuovi intendimenti della politica cantonale relativa allo smistamento dei rifiuti, frattanto adottati dalle competenti istanze, prevedono ora l’istituzione di un’unica entità pubblica (Azienda cantonale dei rifiuti – ACR), preposta alle gestione del settore dello smaltimento dei rifiuti nel Cantone, la realizzazione di un unico impianto a Giubiasco e di due stazioni di trasbordo a Bioggio e Coldrerio, e di una tappa scorie (tappa 3) nella V__________ per lo smaltimento, ai sensi dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 settembre 1990 (OTR), delle scorie e delle ceneri pretrattate provenienti dalla termovalorizzazione dei rifiuti (cfr. PUC Rapporto di pianificazione relativo alla varianti 2004, pag. 2 segg.; messaggio n. 5616 del __________4 proponente l'approvazione del PUC- pag. 1 seg.).
5. L’insorgente è al corrente che è in via di progettazione un impianto di vagliatura per la separazione ed il recupero dei materiali metallici dai residui solidi della termovalorizzazione dei rifiuti, che sarà ubicato nella zona di discarica e, di conseguenza, in prossimità della sua abitazione. Egli teme che questo impianto, malgrado l’adozione dei necessari accorgimenti tecnici, causerà rumore, polvere ed altri inconvenienti, che incideranno negativamente sulla qualità di vita degli abitanti della frazione di C__________, ma in particolare della sua, giacché la sua abitazione è la più prossima alla zona discarica. Egli chiede, di conseguenza, in primo luogo che sia vietata l’installazione di impianti, siano essi fissi o mobili, per il trattamento delle scorie provenienti dall’inceneritore in prossimità della frazione di Canova.
5.1. La zona di discarica è, da sempre, stata prevista per accogliere rifiuti, segnatamente quelli a suo tempo definiti di classe III, tra i quali figuravano anche le scorie di incenerimento. L’entrata in vigore, il 1. febbraio 1991, dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR), ha creato la necessità di modificare l’art. 2 NAPUC__________, divenuto art. 3, regolamentante la zona di discarica. Attraverso le varianti - così spiega il Governo nella risposta 28 settembre 2005 (pag. 2) - si è pertanto provveduto ad adeguare le terminologia impiegata a quella del diritto federale. Il nuovo art. 3 NAPUC stabilisce ora che la zona di discarica è la superficie destinata allo smaltimento, segnatamente al trattamento, al deposito definitivo e/o al deposito intermedio di rifiuti e di materiali ai sensi dell’OTR. In precedenza la norma stabiliva semplicemente che la zona di discarica fosse destinata al deposito di rifiuti di classe III.
Come spiega il Governo nella risposta 28 settembre 2005 (pag. 2), la realizzazione di un impianto di vagliatura per la separazione ed il recupero dei materiali metallici dai residui solidi della termovalorizzazione è dettato da esigenze di ordine ambientale e di ottimizzazione dell’uso del volume della discarica. Questo impianto deve tuttavia ancora essere progettato ed approvato.
5.2. Ferme queste premesse, la domanda ricorsuale dev’essere respinta, in quanto ricevibile in questa sede.
Intanto, in generale, non sussistono motivi per vietare a titolo preventivo e assoluto la realizzazione di impianti per il trattamento dei residui solidi provenienti dalla termovalorizzazione dei rifiuti all’interno della zona di discarica. Nemmeno il ricorrente indica peraltro quali sarebbero questi motivi, che - per conseguire lo scopo voluto - dovrebbero rivestire un’importanza capitale; il semplice riferimento, alla qualità della vita di chi risiede nella frazione di C__________, quantunque degno della miglior considerazione, ed anzi quantomai comprensibile, non costituisce tuttavia, di tutta evidenza, un motivo pertinente, ma comunque sia sufficiente per legittimare in astratto una simile, totale restrizione preventiva. Ferme queste premesse, poco importa, quindi, di determinare se la realizzazione di simili impianti sia resa possibile tramite la modifica dell’art. 2 NAPUC (ora art. 3), oppure se fosse già ammissibile con il testo previgente, come parrebbe di poter dedurre dalla posizione del Governo.
Quanto invece alle conseguenze negative sulle adiacenti zone abitative paventate dal ricorrente in merito all’impianto di vagliatura allo studio, queste dovranno essere verificate e giudicate nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia. A quello stadio, sulla base di un progetto concreto, potrà essere compiutamente analizzata la compatibilità di quest’impianto con le pertinenti disposizioni legali, ma soprattutto con quelle ecologiche, volte a contenere gli eventuali effetti dannosi o molesti dello stesso sulle abitazioni vicine. Cosciente delle preoccupazioni significate, sotto forma di ricorso, dai comuni di RA 3 e RA 2, con scritto 6 ottobre 2005 indirizzato a questi ultimi, acquisito agli atti e consegnato in copia al ricorrente, il dipartimento del territorio ha assicurato che l’impianto, la cui ubicazione non è ancora stata definita, sarà oggetto di una procedura di permesso di costruzione, accompagnata da un esame di impatto ambientale, che i municipi saranno coinvolti nello sviluppo del progetto e che l’impianto dovrà rispettare tutti i disposti legali, con particolare riguardo al contenimento delle polveri e delle immissioni foniche ed essere altresì posizionato in maniera tale da ridurre al minimio l’impatto visivo. Stante l’irricevibilità della contestazione, in questa sede, di questo specifico progetto, non è nemmeno necessario stabilire in quale zona di utilizzazione esso debba essere finalmente ubicato: se nella controversa zona di discarica, come anticipa il Governo nella risposta (pag. 3), oppure in altra zona di utilizzazione, come ad esempio in quella per edifici ed impianti, più lontana dall’abitato della frazione di C__________, come chiede implicitamente il ricorrente.
6. L’insorgente contesta anche l’ubicazione della zona di deposito di materiale, retta dall’art. 4 NAPUC (già art. 3), e posta sul lato sud del comprensorio del piano. La miscela di materiale terroso necessario alla ricoltivazione sarà effettuata con l’ausilio di macchinari, che provocheranno rumori e polveri; quindi un’ulte-riore fonte di disturbo per gli abitanti della frazione di C__________. RI 1 chiede quindi che la zona di deposito di materiali sia ricavata all’interno della zona di discarica il più lontano possibile dalla zona abitata. Anche questa censura dev’esser tuttavia disattesa. In effetti, come spiega il Consiglio di Stato nella risposta (pag. 3), l’ubicazione della zona di deposito non è stata interessata dalle varianti in contestazione. Questa è difatti rimasta assegnata allo stesso settore (sud) che già le era stato riservato nell’ambito dell’approvazione originaria del PUC. In difetto di una variante, il ricorso risulta dunque improponibile su questo oggetto. Per completezza si rileva che la zona in oggetto è stata comunque sia ridotta, nella sua estensione, a favore di una zona di protezione della natura: modifica questa che, ovviamente, l’insorgente non mette in discussione. Va infine rilevato che, come ulteriormente puntualizza il Consiglio di Stato nella risposta, il testo dell’art. 4 NAPUC, regolamentante la zona di deposito di materiale, è stato semplicemente adattato alla terminologia introdotta dall’OTR; non sono invece state introdotte nuove possibilità di utilizzazione per questa zona.
7. Per i motivi che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 750.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. PI 1 1 rappr. da: RA 2 2. PI 2 rappr. da: RA 3 CO 1 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario