Incarto n. 53.2006.28
Lugano 20 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 10 luglio 2006 di
AT 1, , rappr. da: Sindacato Servizi pubblici SSP/VPOD, 6501 Bellinzona;
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente:
1. La petizione è accolta.
2. Il Cantone Ticino versa alla signora AT 1 lo stipendio (differenza salariale) corrispondente alla seguente carriera con interessi di ritardo del 5%:
dal 1.7.2001 in classe 33.10
dal 1.9.2001 in classe 33.11
dal 1.9.2002 in classe 33.12
dal 1.9.2003 in classe 33.13
dal 1.9.2004 in classe 33.14
dal 1.9.2001 in classe 33.15
3. Protestate spese e ripetibili.
vista la risposta 14 settembre 2006 del Consiglio di Stato, chiedente:
1. La petizione è respinta.
2. Protestate spese e tasse.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Durante l'anno scolastico 1988/89 l'attrice AT 1 ha insegnato inglese presso il liceo cantonale di __________ quale docente supplente a tempo parziale. A partire dall'anno scolastico 1989/90 è stata incaricata con assegnazione della 33. classe di stipendio e nessun aumento. L'incarico, rinnovato di anno in anno, è stato trasformato in nomina nel 1993. La classe di stipendio è rimasta invariata. Di anno in anno, salvo nel 1997 e nel 1999 in cui gli aumenti sono stati bloccati, le è stato riconosciuto l'aumento per anzianità di servizio.
B. Con petizione 10 luglio 2006 AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di statuire come indicato in ingresso. L'attrice chiede in sostanza che ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio determinante per lo stipendio le sia riconosciuto retroattivamente l'anno di supplenza prestato nel 1988/89.
C. All'accoglimento della petizione si oppone lo Stato, eccependo la prescrizione della pretesa e negando che la supplenza in oggetto, peraltro già riconosciuta dal Consiglio di Stato ai fini del computo dell'anzianità di servizio, sia computabile anche ai fini della determinazione dello stipendio. L'anno di supplenza, soggiunge, avrebbe semmai dovuto essere preso in considerazione al momento del conferimento dell'incarico, riconoscendo all'attrice uno stipendio iniziale comprendente un aumento annuale per anzianità di servizio.
Considerato, in diritto
1.1.1. La petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd, che devolve a questo tribunale quale istanza unica il giudizio sulle contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente.
L'attrice è una dipendente del Cantone e la pretesa è di natura pecuniaria.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.
2.Giusta l'art. 7 cpv. 1 LStip, in vigore dal 1. gennaio 1988, lo stipendio iniziale è fissato all'atto di nomina e corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva funzione. Il Consiglio di Stato, soggiunge la norma (cpv. 2), può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari. Nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che prevedono un periodo di introduzione, conclude l'art. 7 cpv. 3 LStip, il Consiglio di Stato può comunque stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione.
3.3.1. In occasione del conferimento dell'incarico, nel 1989, il Consiglio di Stato ha assegnato all'attrice la 33. classe di stipendio, corrispondente al minimo previsto dalla pianta organica per i docenti di scuola media superiore. Non le ha dunque riconosciuto alcun aumento dello stipendio iniziale in considerazione della supplenza a tempo parziale effettuata l'anno precedente. Non le ha tuttavia nemmeno ridotto lo stipendio iniziale in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 LStip per giovane età o per scarsa esperienza. In sostanza con la petizione in oggetto, l'attrice rimette in discussione questa decisione, rivendicando il riconoscimento di un aumento annuale di stipendio sin dal primo anno d'incarico.
A torto, tuttavia, poiché la determinazione del Consiglio di Stato di non riconoscere un simile aumento va comunque esente da critiche, sia che scaturisca da una rinuncia a ridurre lo stipendio iniziale secondo l'art. 7 cpv. 3 LStip, sia che la si consideri come un rifiuto di concedere un aumento dello stipendio iniziale giusta l'art. 7 cpv. 2 LStip. La supplenza a tempo parziale, svolta dall'attrice durante l'anno scolastico 1987/88, è stata in effetti mediamente inferiore al metà tempo (11 ore settimanali per 6 mesi, 3 ore per 3 mesi). Tanto nel caso in cui il Consiglio di Stato l'abbia considerata insufficiente per assegnare uno stipendio iniziale comprendente un aumento annuale di stipendio per anzianità di servizio, quanto nel caso cui l'abbia considerata sufficiente per evitare una riduzione dello stipendio iniziale ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LStip, la decisione di fissare lo stipendio iniziale al minimo della classe prevista per i docenti di scuola media superiore appare in ogni caso immune da qualsiasi violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che l'art. 7 cpv. 2 e 3 LStip riservano all'autorità di nomina.
3.2. Analoghe considerazioni portano ad escludere che la decisione 21 novembre 2002 con cui il Consiglio di Stato ha riconosciuto all'attrice che l'anno di supplenza 1988/89 deve essere computato nell'anzianità di servizio permetta di giungere a conclusioni a lei più favorevoli.
La decisione di incaricare l'attrice assegnandole lo stipendio iniziale della classe 33.0 appare in effetti conforme all'art. 7 LStip anche nel caso in cui si voglia considerare che è entrata al servizio dello Stato a far tempo dall'anno scolastico 1988/89.
4. In esito alle considerazioni che precedono, la petizione va dunque respinta.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 7 LStip; 68 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'attrice.
3. Intimazione a:
terzi implicati
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona, rappr. da: Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario