Incarto n. 53.2004.10
Lugano 22 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sulla petizione 3 maggio 2004 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente:
1. La petizione della signora AT 1 è accolta.
2. Di conseguenza il Cantone Ticino procede immediatamente al versamento dell’indennità d’uscita art. 18 LStip alla signora AT 1 per disdetta del rapporto di nomina presso le SMS effettuato 1.9.2001.
3. Spese e ripetibili protestate.
vista la risposta 24 giugno 2004 del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport chiedente:
1. La petizione respinta.
2. Protestate spese e tasse.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Alla fine dell'anno scolastico 2000/01, l’attrice AT 1, docente di dattilografia, era nominata in ragione di 6/27 nella scuola media (SMe) e per ulteriori 11/23 nella scuola media superiore (SMS), presso la Scuola cantonale di commercio (SCC). Nella misura in cui era correlato alla nomina presso la SMe (6/27), lo stipendio era quello della 30a classe. In quanto riferito alla nomina presso la SCC (11/23), era invece quello della 34a classe (11/23).
Con risoluzione 16 ottobre 2001, il Consiglio di Stato ha disposto il trasferimento della nomina dell'attrice dalla SCC alle scuole professionali (SP). Sulla base di un accordo intervenuto davanti alla commissione conciliativa per il personale dello Stato nel maggio 2001, con la stessa decisione il Governo ha concesso all'attrice di mantenere un incarico annuale d'insegnamento di 11/23 nella SCC nell’ambito della lezione denominata comunicazione; incarico rinnovatole anche per l’anno scolastico 2004/2005. La nomina presso la SMe è rimasta invariata (grado d'occupazione 6/27).
b. Con risoluzione 9 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha precisato la predetta risoluzione governativa. Ha nominato l’attrice in ragione del 47.9166% (ovvero di 11.5/24) presso le Scuole professionali secondarie (Scuole medie di commercio; SMC) assegnandola alla 31a classe di stipendio con 14 aumenti. Ha inoltre soggiunto che la sede di servizio e l’orario sarebbero stati specificati al termine del movimento docenti per l’anno scolastico 2004/2005.
B. Con petizione 3 maggio 2004 AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo. L’ l’attrice pretende il versamento di un’indennità d’uscita giusta l’art. 18 LStip calcolata in base alla perdita salariale subita a seguito del suo trasferimento alla SMC. Tale spostamento interno procederebbe dallo scioglimento per disdetta del precedente rapporto di nomina quale docente di dattilografia presso la SCC. D’altra parte, in assenza di una norma di senso opposto, l’incarico attualmente esplicato dall’attrice in seno a questa scuola fino alla fine dell’anno scolastico 2004/2005 non impedirebbe il versamento immediato dell’indennità reclamata in giudizio.
C. All'accoglimento della petizione si è opposto il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), adducendo in sostanza che il versamento dell’indennità d’uscita a favore dell’attrice avverrà allorquando giungerà a termine l’incarico presso la SCC, qualora non fossero più realizzate le condizioni espresse nell’accordo del 21 maggio 2001 stabilito davanti alla commissione conciliativa, ossia la necessità di impiegare l’attrice nell’ambito della lezione di comunicazione.
Considerato, in diritto
1. L’attrice, nella sua qualità di docente nominata nelle scuole medie e professionali ed attualmente incaricata presso la SCC, è una dipendente cantonale. Il rapporto di impiego è pertanto retto dalla LOrd (art. 1 LOrd) nonché dalla LStip (art. 1 LStip).
La contestazione ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto d’impiego tra lo Stato e l’attrice. In effetti, AT 1 chiede che le venga riconosciuta l’indennità d’uscita giusta l’art. 18 LStip, che le spetterebbe a seguito dello scioglimento per disdetta del rapporto di nomina quale docente di dattilografia presso la SCC.
La petizione è quindi ricevibile come azione diretta (art. 68 LOrd; 71 lett. d PAmm; cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 6 ad art. 69 PAmm).
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LOrd, se le esigenze dell’amministrazione lo richiedono, i dipendenti possono essere trasferiti da una sede di servizio ad un’altra, nell’ambito della stessa funzione o da una funzione ad un’altra nella medesima sede di servizio o in altra sede. Tale norma è stata concepita come “strumento di mobilità interna”, volto a promuovere l’acquisizione di conoscenze interdisciplinari all’interno dell’amministrazione e a valorizzare l’impiego delle risorse di personale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente la nuova Lord del 12.8.1994, in verbali del Gran Consiglio, sess. ord. aut. 1994, pag. 325). Alla condizione che il dipendente disponga dei titoli di studio, dell’età, dei requisiti di idoneità e preparazione necessari a svolgere la nuova funzione cui viene assegnato (cfr. art. 8 cpv. 1 LOrd), lo Stato può disporre unilateralmente il suo trasferimento in seno all’amministrazione cantonale. La funzione assegnata al dipendente contestualmente all’atto di nomina (art. 7 LOrd) non è dunque immutabile, ma può essere ridefinita in base alle specifiche esigenze dell’amministrazione (STA 20.7.1998 in re A., parzialmente pubblicata in RDAT I-1999 n. 7, consid. 4).
In quest’ordine di idee, l’art. 11 cpv. 2 LStip dispone l’adegua-mento del salario in caso di trasferimento a funzione di classe inferiore. Esso deve essere al minimo quello risultante dalla nuova classe con gli aumenti maturati nella classe precedente. La legge non garantisce dunque al dipendente nemmeno lo stipendio percepito in precedenza, ovvero la classe che era abbinata alla funzione attribuitagli con la nomina (cfr. RDAT I-1999 n. 7, consid. 4).
3. Nelle concrete evenienze, AT 1 è nominata in ragione di 6/27 presso le SMe ed incaricata per l’anno 2004/2005 in ragione di 11/23 presso la SCC. Conformemente alle risoluzioni governative 16 ottobre 2001, rispettivamente 9 marzo 2004, a partire dall’anno scolastico 2005/2006 l’attrice svolgerà verosimilmente la propria attività di insegnamento in misura di 11.5/24 presso la SMC, in una sede che verrà definita al termine dell’anno scolastico in corso. Contrariamente a quanto assume la parte attrice, il suo precedente rapporto di nomina presso la SCC non è stato sciolto tramite disdetta per soppressione del posto di lavoro giusta l’art. 60 cpv. 3 lett. a LOrd, benché il Consiglio di Stato abbia espressamente richiamato tale disposto nella sua risoluzione del 16 ottobre 2001. In effetti, seppure l’attrice sia formalmente già stata nominata presso la SMC, essa lavora attualmente come docente di dattilografia presso la SCC. Allorquando la SCC avrà sospeso definitivamente l’insegnamento di tale materia, l’attrice potrà finalmente espletare la propria attività educativa presso la SMC, conformemente al trasferimento di nomina pronunciato dall’Esecutivo cantonale.
Ne segue in sostanza che lo Stato non ha disdetto il rapporto di impiego con AT 1, ma ha risolto il suo trasferimento giusta l’art. 6 cpv. 2 LOrd ad un istituto appartenente ad un altro ordine scolastico, quello delle scuole professionali secondarie (cfr. art. 11 lett. c LscP, RL 5.2.2.1.). Nemmeno la riduzione salariale cui sarà confrontata l’attrice consente di giungere ad una differente conclusione. Come più sopra illustrato (v. consid. 2), nell’ambito di un trasferimento interno lo Stato può - a differenza di un datore di lavoro privato - modificare unilateralmente anche le condizioni salariali, riducendole in base alla nuova funzione. Soltanto la riduzione del grado di occupazione presuppone una disdetta del rapporto di lavoro (RDAT I-1999 N. 7, consid. 5). Ipotesi, questa, che in concreto comunque non si verifica, considerato che i rispettivi gradi di occupazione attribuiti all’attrice nell’ambito della SCC (11/23) e della SMC (11.5/24) sono pressoché identici.
L’art. 18 Lstip, norma che subordina l’indennità di uscita allo scioglimento del rapporto di impiego tramite disdetta secondo l’art. 60 LOrd, non torna dunque applicabile alla fattispecie in esame. La pretesa dell’attrice è dunque infondata.
4. L'art. 18a cpv. 2 LStip permette peraltro allo Stato di rifiutare, sospendere o ridurre secondo le modalità definite dal regolamento l'indennità d'uscita dovuta al dipendente licenziato se quest'ultimo trova un posto di lavoro adeguato nel settore pubblico o privato, o rinuncia ingiustificatamente di assumerlo. In passato, questo tribunale ha già avuto modo di chiarire che tale norma è volta ad assicurare al dipendente licenziato senza sua colpa un certo reddito, commisurato in funzione dell'anzianità di servizio e corrisposto, sotto forma di rendita o capitale, soltanto nella misura in cui il beneficiario rimane disoccupato o sottoccupato (STA 17 gennaio 2005 in re __________).
Quand'anche fosse stata licenziata, l'attrice non è mai rimasta disoccupata, ma al contrario ha sempre beneficiato, senza soluzione di continuità, di un adeguato posto di lavoro alle dipendenze del Cantone. Questa circostanza esclude ulteriormente che le si possa riconoscere l'indennità di uscita rivendicata in base all'art. 18 LStip.
5. In esito alle considerazioni che precedono, la petizione va pertanto respinta.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 6 cpv. 2, 60, 68 LORD; 1, 11 cpv. 2, 18 LStip; 18, 28, 69, 71 lett. d PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.– è a carico dell’attrice.
3. Intimazione a:
, .
terzi implicati
CV 1 rappr. da: RA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario