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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.10.2004 53.2004.1

22 octobre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,018 mots·~5 min·2

Résumé

ripetizione dell'indebito ex art. 68 LEF, sussidiariamente ex art. 62 CO

Texte intégral

Incarto n. 53.2004.1  

Lugano 22 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sulla petizione 28 gennaio 2004 del

AT1 patrocinato da: PA1 6903 Lugano 3 Stazione Caselle,  

contro l’  

__________,  , patrocinato da: v. dott. __________, 6850 Mendrisio;

chiedente:

1.         La petizione è accolta e di conseguenza __________, __________, è condannato a versare al AT1 l’importo di (Fr. 17'783.75 + Fr. 1'411.45) = fr. 19'192.20 oltre interessi al 5% dal 28 aprile 2003.

2.         Protestate tasse, spese e ripetibili.

Vista la risposta 26 marzo 2004 del convenuto, chiedente:

1.         In via principale: la petizione è respinta per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.

2.         In via subordinata: in quanto ammissibile, la petizione è respinta in ordine perché irricevibile, subordinatamente perché infondata nel merito.

3.        Spese, tassa di giustizia e ripetibili a carico del AT1.

Vista la replica 11 giugno 2004 e la duplica 12 luglio 2004;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che l’11 gennaio 1989 il AT1 e l’allora __________, cui è subentrato ex lege __________, hanno perfezionato una convenzione del seguente tenore:

                                         “1.  Il __________ riconosce al AT1 la gratuità dell’elimina-zione dei rifiuti provenienti dal territorio giurisdizionale del AT1 (rifiuti ingombranti di origine urbana), con la stessa procedura già applicata per l’ultrafiltrazione.

2.  Il diritto all’eliminazione gratuita dei rifiuti solidi urbani è riconosciuto retroattivo al 1. gennaio 1988 e fintanto che sul territorio del AT1 esisteranno impianti di smaltimento rifiuti del __________.”

                                         che, in seguito alla decisione del Consiglio di Stato di rinunciare alla sostituzione del precedente forno AT1, __________, date le nuove circostanze, con scritto 11 agosto 1995 ha risolto di sopprimere l’esenzione a far tempo dal 1. gennaio1996 accordata;

                                         che il comune di Bioggio si è rifiutato di pagare le fatture inviategli dall’ESR per l'eliminazione dei rifiuti effettuata a partire da tale data;

                                         che con sentenza 24 luglio 2001 la seconda camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile per difetto di un presupposto processuale la petizione inoltrata direttamente in appello dal__________ per chiedere la condanna del comune di Bioggio al pagamento dello scoperto fr. 773'967.80, accumulato nel frattempo accumulato dal comune per lo smaltimento dei rifiuti;

                                         che, il 20 settembre 2001 __________R ha notificato al comune, mediante decisione formale, la fattura per lo smaltimento di rifiuti relativa al mese di agosto 2001 (fr. 17'783.75), precisando che essa aveva carattere definitivo;

                                         che non avendo ottenuto il pagamento richiesto, l’ESR ha spiccato un precetto esecutivo nei confronti del comune, suscitando l'opposizione del debitore escusso;

                                         che l'opposizione è stata rigettata in via definitiva con pronuncia 11 settembre 2002 la Camera di esecuzioni e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello, confermata dal Tribunale federale con sentenza 19 marzo 2003, che ha riconosciuto alla fattura 20 settembre 2001 il carattere di decisione formale giusta l'art. 80 LEF;

che al fine di sventare la prosecuzione dell'esecuzione il comune di Bioggio ha versato la somma di fr. 19'192.20, corrispondente all'importo posto in esecuzione ed ai relativi interessi;

                                         che, allo scopo di interrompere il termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 86 LEF, il comune ha cautelativamente inoltrato alla seconda sezione della Pretura di Lugano come pure al Tribunale cantonale amministrativo due petizioni di tenore identico, entrambe volte, ex art. 86 LEF, in via sussidiaria ex art. 62 ss CO, a ripetere la somma che sarebbe stata indebitamente versata __________;

                                         che, secondo l'attore, i disagi ambientali generati dalle stazioni di trattamento dei rifiuti rimaste dopo la chiusura del vecchio impianto di incenerimento giustificherebbero di riconoscere anche in futuro, ai sensi della convenzione illustrata in narrativa, la gratuità del servizio di smaltimento rifiuti a favore del comune;

                                         che alla petizione si oppone __________R, eccependo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e sostenendo nel merito che la controversa convenzione avrebbe cessato di conferire al comune il diritto allo smaltimento gratuito dei rifiuti prodotti sul suo territorio;

considerato,                   in diritto

che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che, in caso di azione diretta, essa può essere data unicamente nelle ipotesi previste esaustivamente all'art. 71 lett. a-d PAmm;

che la competenza di questo tribunale non discende dall’art. 71 lett. a PAmm, ritenuto che l’esercizio degli impianti per lo smaltimento di rifiuti non procede da una qualsivoglia concessione comunale a favore __________;

                                         che essa non procede nemmeno dall’art. 71 lett. b PAmm secondo cui questo tribunale giudica quale istanza unica le contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte;

                                         che, in base ad un’interpretazione restrittiva della norma, confermata dal Tribunale federale, la lett. b dell’art. 71 PAmm si applica alle sole vertenze in cui lo Stato è parte, ad esclusione dei comuni e degli istituti autonomi del diritto pubblico (cfr. Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 3, che tra gli istituti annovera esplicitamente __________);

                                         che, essendo entrambe le parti in causa enti autonomi di diritto pubblico, la pretesa in esame, volta a ripetere una somma che sarebbe stata indebitamente versata, non deriva da un contratto di diritto pubblico in cui lo Stato è parte;

                                         che la competenza non è infine prevista da alcun altra norma di legge (art. 71 lett. d PAmm), segnatamente da quella concernente l’istituzione di un ente per lo smaltimento dei rifiuti del __________ri (RL 9.2.1.2.; cfr. anche STA 27.1.1992 in re comune di C.);

                                         che, stante quanto precede, la petizione è quindi irricevibile;

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

                                         che il comune attore verserà __________, patrocinato da un legale iscritto all’albo, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 31, 71 lett. a-d PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del AT1, che verserà __________ fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    . dott..

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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