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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.11.2002 53.2002.32

11 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,738 mots·~9 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 53.2002.32  

Lugano 11 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 luglio 2002 di

__________ rappresentato da: __________  

contro  

la decisione 24 giugno 2002 con cui il municipio di __________ sospende la decisione circa la quantificazione dell’indennità d’uscita fino al 31 marzo 2003 da versare all'insorgente in seguito a disdetta del rapporto d’impiego;

viste le risposte:

-      9 agosto 2002 del municipio di __________;

-      2 settembre 2002 del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;

preso atto della replica 12 settembre 2002 del ricorrente e delle dupliche:

-      7 ottobre 2002 del municipio di __________;

-    24 ottobre 2002 del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   In seguito a ripetute e prolungate assenze dal lavoro per malattia, il 15 settembre 2000 il municipio di __________ ha disdetto per il 31 marzo 2001 il rapporto d’impiego del ricorrente __________, docente presso le locali scuole comunali dal 1978. Contestualmente al licenziamento, l’autorità comunale ha fissato in fr. 86'362.20 l’indennità d’uscita che gli spettava giusta l’art. 18 LStip.

Con giudizio 6 marzo 2001, passato in giudicato, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo il ricorso contro di essa interposto dal maestro __________.

                                  B.   Due giorni prima della cessazione del rapporto d’impiego, __________ ha chiesto alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CP) di essere posto al beneficio della pensione per invalidità. Preso atto di questa domanda, il 15 giugno 2001 l’autorità comunale ha sospeso il versamento dell’indennità d’uscita fissata dall’atto di disdetta.

Rimasto senza lavoro, durante il 2001 il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione per un totale di fr. 44'132.-, al quale va aggiunta la somma di fr. 5'945.-, versatagli come stipendio dalla __________ di __________, presso la quale ha lavorato a tempo parziale, per cinque mesi, quale insegnante di italiano per il personale delle __________.

Il 20 settembre 2001 il comparente ha comunicato alla CP ed all’AI di ritirare la domanda di prestazioni previdenziali.

                                  C.   Dopo essersi ripetutamente rifiutato di versare l’indennità fissata in sede di disdetta, il 24 giugno 2002 il municipio ha risolto di sospendere "la decisione circa la quantificazione dell’indennità d’uscita fino al 31 marzo 2003, per disporre degli elementi necessari ad un corretto accertamento della situazione in applicazione dell’art. 18 cpv. 2 LStip".

Contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento e postulando il versamento dell’indennità da tempo stabilita oltre ad interessi del 5%.

Il municipio ha chiesto il rigetto dell’impugnativa, mentre il DECS ne ha sollecitato il parziale accoglimento, con argomenti che per quanto necessario verranno discussi più avanti.

                                  D.   Con giudizio 18 settembre 2002 il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso, ravvisando nella fattispecie una contestazione per pretese di natura pecuniaria rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica, al quale ha di conseguenza trasmesso gli atti.

Con la replica e le dupliche le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. Giusta l’art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego fra l’autorità di nomina e i dipendenti assoggettati a tale legge sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 71 lett. d PAmm).

1.2. Il comparente __________ è stato alle dipendenze del comune di __________ quale docente di scuola elementare sino alla fine di marzo del 2001. Il suo rapporto d’impiego era quindi retto dalla LOrd (art. 1 cpv. 1 lett. b).

La contestazione ha per oggetto la decisione 24 giugno 2002 con cui il municipio ha sospeso sino al 31 marzo 2003 la quantificazione dell’indennità d’uscita, rifiutandosi di conseguenza di versargli la somma di fr. 86'362.20, fissata a tale titolo dalla risoluzione 15 settembre 2000, con la quale ha disdetto il rapporto d’impiego.

Anche se volta ad ottenere l’annullamento di una decisione del municipio, l’impugnativa è chiaramente finalizzata ad ottenere il riconoscimento di una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto d’impiego. Il ricorso, inoltrato da __________ al Consiglio di Stato contro la predetta determinazione e da quest’ultimo trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo è pertanto ricevibile in ordine come petizione.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. A norma dell’art. 18 LStip, in caso di scioglimento del rapporto d’impiego per disdetta secondo l’art. 60 LORD, il dipendente ha diritto ad un’indennità d’uscita (cpv. 1).

Sin allo scadere del 49° anno di età, l’indennità è costituita da una somma in capitale, pari a 18/30 di una mensilità di stipendio, moltiplicati per gli anni di servizio (cpv. 2). Dal 50° al 60° anno di età l’indennità è invece corrisposta sotto forma di rendita calcolata in funzione dell'anzianità di servizio (cpv. 3).

L’indennità d’uscita è una prestazione pecuniaria, dovuta dal datore di lavoro al dipendente licenziato, al fine di permettergli di superare le difficoltà economiche che spesso la perdita dell'impiego trae seco. Le prestazioni previste dall'art. 18 LStip possono essere ridotte o rifiutate nel caso in cui la disdetta sia da ascrivere a colpa del dipendente (art. 18a cpv. 1 LStip). Possono inoltre essere rifiutate, sospese o ridotte, "secondo le modalità definite dal regolamento, quando il dipendente beneficia di prestazioni assicurative adeguate o trova un posto di lavoro adeguato nel settore pubblico o nel settore privato o rifiuta, senza motivi validi, un simile posto di lavoro" (art. 18a cpv. 2 LStip). "In questi casi", soggiunge la norma, "il rifiuto o la sospensione possono essere compensati con un'indennità unica stabilita dal regolamento".

Secondo l’art. 49 del regolamento dei dipendenti dello Stato (RDS; RL 2.5.4.1.1), le prestazioni di cui all’art. 18 LStip, ovvero l’indennità d’uscita, sono rifiutate nei casi in cui al dipendente o beneficiario venga offerto un posto di lavoro adeguato alle sue capacità o qualifiche nel settore pubblico o privato (cpv. 3). Sono invece soltanto ridotte nei casi in cui al dipendente o beneficiario possa venire offerto un posto di lavoro parzialmente adeguato (cpv. 4). L’indennità d’uscita, accordata sotto forma di rendita (art. 18 cpv. 3 LStip), precisa l’art. 49 RDS, è in particolare ridotta proporzionalmente al guadagno conseguito o presumibile, fino ad un massimo del 50% di riduzione, quando il posto di lavoro offerto è a tempo parziale oppure quando il dipendente o beneficiario intraprende un’attività indipendente (cpv. 5). È invece sospesa quando il dipendente o il beneficiario accetta o trova un posto di lavoro nel settore privato; essa ricomincia a decorrere qualora l’interessato sia licenziato senza sua colpa (cpv. 7).

2.2. L’indennità d’uscita deve di principio essere stabilita mediante decisione pedissequa a quella di licenziamento. Il diritto all’indennità nasce infatti già al momento in cui l’autorità scioglie il rapporto di lavoro per disdetta secondo l’art. 60 LOrd. Non sorge soltanto più tardi, dopo che è stato possibile verificare se il dipendente licenziato ha trovato un altro posto di lavoro od è rimasto disoccupato. L'indennità non deve essere necessariamente fissata già al momento in cui viene pronunciata la disdetta. Essa va tuttavia determinata con la dovuta sollecitudine non appena il licenziamento diventa effettivo. Diversamente, concedendo al datore di lavoro la facoltà di differirne a piacimento la determinazione, potrebbero essere facilmente eluse le finalità perseguite da questa particolare forma di previdenza.

Riservata una diversa disposizione dell’autorità, l’indennità d’uscita deve di regola essere versata non appena il provvedimento che la determina passa in giudicato ed il rapporto d'impiego è definitivamente cessato. Conformemente alle sue finalità, essa è esigibile a partire da quel momento e non soltanto dopo che sono trascorsi 18 mesi da quando il licenziamento è diventato effettivo.

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, il municipio di __________ ha licenziato il maestro __________ con decisione 15 settembre 2000 per il 31 marzo dell’anno successivo. Contestualmente all’atto di licenziamento, l’autorità comunale ha inoltre stabilito senza riserve di sorta che il comparente aveva diritto ad un'indennità d’uscita di fr. 86'362.20. Con risoluzione 6 marzo 2001, passata in giudicato, il Consiglio di Stato ha integralmente confermato il provvedimento di disdetta. L’indennità d'uscita riconosciuta da quest'atto era quindi senz'altro esigibile.

Ferme queste premesse, del tutto ingiustificato appare di conseguenza il rifiuto opposto dal municipio alle reiterate richieste del comparente di versargli l’indennità riconosciuta. La decisione di disdetta del 15 settembre 2001 non è diventata esecutiva soltanto dal profilo della cessazione del rapporto d’impiego, ma anche dal profilo dell’obbligo del comune di versare effettivamente tale indennità.

Ancor più ingiustificata, in queste circostanze, appare la risoluzione 24 giugno 2002, qui in esame, con cui l’autorità comunale ha preteso di sospendere "la decisione circa la quantificazione dell’indennità d’uscita fino al 31 marzo 2003, per disporre degli elementi necessari ad un corretto accertamento della situazione in applicazione dell’art. 18 cpv. 2 LStip". L’indennità d’uscita è già stata determinata in occasione del licenziamento. Non deve di conseguenza essere ulteriormente stabilita. Non v’è quindi alcuna "decisione circa la quantificazione" di tale indennità che possa o debba essere sospesa. Tanto meno se si considera che sono trascorsi oltre 18 mesi da quando il rapporto d’impiego è terminato, che il comparente ha trovato soltanto un’occupazione precaria, a tempo parziale e scarsamente retribuita, e che la risoluzione 15 settembre 2000 con cui è stata fissata l’indennità d’uscita non è mai stata formalmente revocata.

3.2. Nell’ambito di un’azione diretta, questo tribunale non può evidentemente annullare il provvedimento censurato. La domanda in tal senso formulata dal comparente è improponibile in questa sede. La decisione 15 settembre 2000 con cui il municipio ha fissato l’indennità d’uscita costituisce già di per sé un titolo esecutivo. L'attore, anziché avviare inutili e confuse procedure amministrative, avrebbe potuto limitarsi a promuovere un'esecuzione nei confronti del comune. Questo tribunale può dunque accogliere soltanto la domanda con cui l'attore chiede il pagamento degli interessi a decorrere dal 1° aprile 2001 sull'indennità d’uscita di fr. 86’362.20, fissata dalla decisione.

Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

L'indennità per ripetibili è commisurata all'onere lavorativo che il caso comportava effettivamente.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 68 LOrd; 18, 18a LStip; 49 RDS; 3, 18, 28, 31, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso, trattato come petizione, è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, il comune di __________ verserà all'attore gli interessi al 5% dal 1° aprile 2001 sull'indennità d’uscita di fr. 86’362.20, fissata dalla decisione 15 settembre 2000.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ verserà all'attore un'indennità di fr. 400.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

53.2002.32 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.11.2002 53.2002.32 — Swissrulings