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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.07.2000 53.2000.32

18 juillet 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,543 mots·~8 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 53.2000.00032  

Lugano 18 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 aprile 2000 di

__________  

contro lo  

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino

chiedente:

1.     La petizione è accolta.

2.     E' confermato l'aumento straordinario del 5 % accordato dal Consiglio di Stato, in aggiunta al salario della classe 32a al massimo degli aumenti, e ciò a decorrere dall'01.07.1999.

3.      Rivendicate spese e ripetibili nel rispetto dei disposti art. 416 CPC e segg., richieste per le ripetibili i disposti dell'art. 148 e segg. ed ora previsti dall'art. 150 CPC.

vista la risposta 22 maggio 2000 del convenuto, chiedente:

1.     La petizione è respinta.

2.     Protestate spese e ripetibili.

preso atto:

- della replica 9 giugno 2000;

- della duplica 28 giugno 2000;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'attore __________ è il capo del Servizio __________ dell'Ufficio __________. Sino al 30 giugno 1999 l'attore percepiva lo stipendio della 30a classe dell'organico, con 15 aumenti d'anzianità e con un aumento straordinario del 5 %, concessogli per merito in due tappe nel 1991 (3 %) e nel 1994 (2 %) in base all'art. 7 bis (ora 7a) cpv. 1 lett. a LStip.

In seguito ad una rivalutazione della classificazione delle funzioni, il 6 settembre 1999 il Consiglio di Stato ha assegnato all'attore lo stipendio della 32a classe con il massimo degli aumenti e con un aumento straordinario dell'1 % accordato in applicazione dell'art. 7a LStip.

                                  B.   Con petizione 13 aprile 2000 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendo che gli fosse ulteriormente accordato l'aumento straordinario del 5 % di cui beneficiava per meriti.

Secondo l'attore quest'aumento potrebbe essere revocato solo in caso di trasferimento o di decadenza dei presupposti che l'hanno giustificato. Esso andrebbe quindi confermato in caso di riclassificazione della funzione.

                                  C.   All'accoglimento della petizione si oppone il convenuto, rilevando che in caso di riclassificazione lo stipendio deve essere calcolato in base ai criteri sanciti dall'art. 7 LStip ai fini della determinazione dello stipendio iniziale, ritenuto che non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo.

                                  D.   In sede di replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive prese di posizione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 69 Lord, che deferisce al Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica il giudizio sulle contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego fra lo Stato ed i suoi dipendenti.

L'attore è un dipendente dello Stato e la vertenza è di natura pecuniaria.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria.

                                   2.   Giusta l'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip, agli impiegati particolarmente meritevoli, non iscritti nelle classi A o B, il Consiglio di Stato può aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10 % oltre i limiti stabiliti dall'art. 3. Questi aumenti straordinari dello stipendio, precisa il cpv. 4 della stessa norma, "sono revocati quando l'impiegato è trasferito ad altre funzioni, riservato l'art. 11, o quando vengono meno i presupposti che li hanno giustificati".

L'art. 11 LStip dispone a sua volta che "in caso di promozione, avanzamento o riclassificazione della funzione, il dipendente riceve lo stipendio calcolato secondo l'art. 7.

"Il nuovo stipendio", precisa il cpv. 1 di tale norma, "non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo".

L'art. 11 cpv. 2 LStip stabilisce invece che in caso di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio è fissato dai servizi centrali, ritenuto che deve essere al minimo quello risultante dalla nuova classe con gli aumenti maturati nella classe precedente.

La riserva dell'art. 11, contenuta nell'art. 7a cpv. 4 LStip, va contestualizzata all'art. 11 cpv. 2 LStip nel testo in vigore sino al 1. gennaio 1996 (BU 87, 376), che garantiva al dipendente trasferito ad altro posto compreso in una classe inferiore, lo stipendio precedente, riservati i casi disciplinari o di trasferimento richiesto dal dipendente. Garanzia, questa, che imponeva di limitare espressamente la revocabilità degli aumenti straordinari per meriti sancita dall'art. 7a cpv. 4 LStip in caso di trasferimento ad altre funzioni.

Così com'è formulato, l'art. 7a cpv. 4 LStip può indurre a ritenere che al di fuori delle ipotesi del trasferimento ad altra funzione e della decadenza dei presupposti che l'hanno giustificato, l'aumento straordinario per meriti, concesso in base all'art. 7a cpv 1 lett. a LStip, non sia revocabile. Siffatta interpretazione non può tuttavia essere accreditata, poiché l'art. 11 cpv. 1 LStip stabilisce chiaramente che in caso di promozione, avanzamento o riclassificazione della funzione, lo stipendio viene calcolato ex novo in base ai criteri sanciti dall'art. 7 LStip ai fini della determinazione dello stipendio iniziale, ritenuto unicamente che il nuovo stipendio non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo.

La disposizione non pone problemi di sorta né in caso di promozione, ovvero di passaggio da un posto ad un altro di grado superiore, né in caso di avanzamento, ossia di passaggio da una classe alternativa ad un'altra (art. 42 RDS; RL 2.5.4.1.1). Ben si può in effetti ammettere che l'aumento straordinario accordato per meriti in base all'art. 7a LStip venga assorbito dall'aumento derivante dalla promozione o dall'avanzamento. L'art. 11 cpv. 1 LStip può invece suscitare qualche perplessità nella misura in cui regola allo stesso modo anche i casi di riclassificazione, ovvero di assegnazione di una nuova classe alla funzione (soprattutto quando la riclassificazione riduce la classe assegnata alla funzione: ipotesi, questa, che non può ovviamente conciliarsi con l'obbligo di aumentare la retribuzione sancito dall'art. 11 cpv. 2 LStip). La riclassificazione si riallaccia infatti alle caratteristiche oggettive della funzione, in particolare ai compiti che ne derivano. È quindi atta ad assorbire soltanto quegli aumenti straordinari che sono stati concessi in base all'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip per i motivi che hanno determinato la riclassificazione.

L'ordinamento sancito dall'art. 11 cpv. 1 LStip è tuttavia chiaro e non lascia spazio ad interpretazioni che permettano, in caso di riclassificazione, di operare distinzioni e mantenere al dipendente riclassificato gli aumenti maturati per meriti diversi da quelli che hanno determinato la riclassificazione. Questa tesi è ampiamente confermata dai materiali legislativi, che attestano la volontà del legislatore di ricalcolare lo stipendio secondo i criteri sanciti dall'art. 7 LStip, tanto in caso di promozione e di avanzamento, quanto in caso di riclassificazione, sopprimendo la regola in vigore sino a quel momento, che in caso di trasferimento imponeva il trascinamento degli aumenti maturati per anzianità di servizio (cfr. BU 1958, 46) e limitandosi a garantire lo stipendio complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo (cfr. messaggio n. 3202/87 del Consiglio di Stato concernente la modifica della LStip del 30.6.87 in verbali del GC, sess. ord. aut. 1987, vol. I, pag. 450).

                                   3.   Nell'evenienza concreta, __________ ha percepito sino al 30 giugno 1999 lo stipendio massimo della 30a classe (fr. 100'984.--), maggiorato di un aumento straordinario del 5 % (fr. 5'049.--), concessogli tra il 1991 ed il 1994 per meriti (totale fr. 106'033.--).

In seguito alla riclassificazione della funzione, passata dalla 30a alla 32a classe, il 6 settembre 1999 il Consiglio di Stato ha concesso all'attore lo stipendio massimo previsto da quest'ultima (fr. 111'117.--), aggiungendovi un aumento straordinario dell'1 %, fondato sull'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip (totale fr. 112'228.--).

Il nuovo stipendio non è soltanto conforme alla legge, ma è calcolato in modo generoso. Il Governo non si è infatti limitato a maggiorare il precedente stipendio di un singolo aumento annuo come prescritto dall'art. 11 cpv. 1 LStip (fr. 1'863.--), ma è andato oltre, concedendo un incremento di oltre tre aumenti annui ed aggiungendo un aumento straordinario dell'1 % fondato sull'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip. A rigor di legge sarebbe infatti bastato che il nuovo stipendio superasse la soglia di fr. 107'896.--, corrispondente allo stipendio precedente (fr. 106'033.--), maggiorato di un aumento annuo (fr. 1'863.--).

Una diversa soluzione, che avesse concesso all'attore un minor numero di aumenti, confermando tuttavia la percentuale d'aumento straordinario che gli era stata concessa per meriti, avrebbe forse meglio risposto all'idea del legislatore (cfr. messaggio citato pag. 450: "in caso di riclassificazione della funzione, il dipendente sarà inserito nella nuova classe con un numero di aumenti ed eventualmente un supplemento di stipendio secondo l'art. 7a cpv. 1 lett. a tali da giungere ad uno stipendio superiore a quello precedente, ma che permetta ancora di avere una prospettiva di carriera ed eviti salti eccessivi nella retribuzione").

L'impostazione data dal Consiglio di Stato allo stipendio in contestazione sfugge tuttavia alla critica dell'attore, poiché applica alla lettera la regola che permette di accordare l'aumento straordinario di cui all'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip soltanto dopo aver esaurito le possibilità di concedere aumenti annuali ordinari o anticipati secondo l'art. 7a cpv. 1 lett. b LStip.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, la petizione va quindi respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 7a, 11 LStip; 1, 68 LOrd; 42 RDS; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dell'attore.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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