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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.03.2000 53.1999.2

1 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,786 mots·~9 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 53.1999.00002  

Lugano 1. marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 29 novembre 1999 di

1) __________ 2) __________ patrocinati dall' avv. __________  

contro lo  

Stato della Repubblica del Canton Ticino, Bellinzona,

chiedente:

I. Attrici 1 e 2

1. E' accertato che il mancato computo del congedo parentale giusta l'art. 47 cpv. 3 Lord per stabilire l'anzianità di servizio (art. 15 cpv. 4 LStip) è contrario agli art. 8 cpv. 3 (già 4 cpv. 2) Costituzione federale e 3 LPar.

2. E' accertato che la signora __________ ha raggiunto il ventesimo anno di servizio al più tardi il 25.10.1999.

3. Protestate spese e ripetibili.

II. Attrice 1

4. Alla signora __________ è riconosciuta una gratificazione pari a 4 settimane di congedo pagato giusta l'art. 15 cpv. LStip.

vista la risposta 16 febbraio 2000 del convenuto, chiedente:

1.   La petizione è respinta.

2.   Spese a carico dell'attrice.

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'attrice __________ insegna nelle scuole medie del Cantone dal 25 ottobre 1978, quale docente nominata a metà tempo. Durante l'anno scolastico 1984/85 ha beneficiato di un congedo per gravidanza e parto, che è stato retribuito nei limiti dell'art. 23 bis LStip allora vigente (BU 1976, 22). A questo congedo pagato ha fatto seguito un ulteriore congedo non pagato sino alla fine di quell'anno scolastico. Il 27 marzo 1985 l'autorità cantonale le ha poi concesso un secondo anno di congedo non pagato per motivi famigliari.

                                  B.   Con petizione 29 novembre 1999 __________ ed il sindacato qui comparente hanno convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo Tribunale, chiedendogli in sostanza di accertare che il secondo congedo (non pagato) è computabile ai fini dell'anzianità di servizio per motivi fondati sulla parità tra i sessi.

Richiamandosi all'art. 15 LStip ed alle disposizioni sui congedi, gli attori sostengono che il congedo parentale sarebbe l'unico congedo non pagato ad essere escluso dal computo dell'anzianità di servizio. Essendo, di regola, la donna a fruirne, questo risultato violerebbe il principio della parità tra i sessi sancito dall'art. 8 cpv. 3 Cost.

La petizione è stata preceduta da un tentativo di conciliazione davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi.

                                  C.   All'accoglimento della petizione si oppone lo Stato con argomenti che per quanto necessario verranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 68 LOrd; art. 71 lett. d PAmm).

Giusta l'art. 15 cpv. 1 LStip, dopo venti anni di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente può essere accordata una gratificazione pari a 4 settimane di congedo pagato.

La pretesa avanzata dall'attrice e dal Sindacato comparente al suo fianco è una pretesa di natura pecuniaria. Lo Stato è infatti tenuto a pagare il congedo.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è quindi certa.

                                   2.   A norma dell'art. 7 LPar le organizzazioni che esistono da almeno due anni e che, secondo gli statuti, promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo oppure tutelano gli interessi dei lavoratori possono, a proprio nome, far accertare in giudizio una discriminazione se l'esito della procedura avrà verosimilmente ripercussioni su un gran numero di posti di lavoro. Prima di intentare un'azione, tali organizzazioni devono dare al datore di lavoro l'opportunità di prendere posizione.

L'attrice __________ ed il sindacato comparente fondano la loro pretesa su una discriminazione che lo Stato porrebbe in atto a scapito delle sue dipendenti, che beneficiano di un congedo parentale secondo l'art. 47 LOrd. La pretesa fatta valere in giudizio ricade sotto l'art. 7 LPar, poiché l'esito avrà verosimilmente ripercussioni su un gran numero di rapporti di lavoro.

Il sindacato comparente è d'altro canto un'organizzazione che per statuto tutela e promuove gli interessi professionali, economici, sociali, politici e culturali del personale dei servizi pubblici.

L'opportunità di prendere posizione sulla pretesa che vien qui fatta valere è stata debitamente offerta al datore di lavoro nell'ambito del tentativo di conciliazione esperito infruttuosamente.

Le premesse per riconoscere al sindacato __________ la legittimazione ad agire in giudizio sono quindi date.

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 15 cpv. 1 LStip, dopo venti anni di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente può essere accordata una gratificazione pari a 4 settimane di congedo pagato. Per stabilire l'anzianità di servizio, soggiunge il cpv. 4 di questa norma, i congedi non pagati concessi secondo gli art. 49 e 50 LOrd non sono computabili se in un anno civile ne vengono effettuati complessivamente meno di 30 giorni.

L'art. 49 LOrd disciplina i congedi pagati e/o non pagati per l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale. L'art. 50 LOrd regola invece i congedi non pagati che vengono concessi per ragioni di studio o di riqualificazione professionale, per attività culturali, sindacali e sportive, per servizio militare volontario, per giustificati motivi personali o familiari e per compiti di pubblica utilità.

3.2. La gratificazione per anzianità di servizio è stata introdotta dalla LStip 1954 (BU 1954, 255 seg.), che all'art. 15 prevedeva l'erogazione di una mensilità di stipendio a favore dei dipendenti che compivano i 25 ed i 40 anni di servizio. La legge non si pronunciava esplicitamente sulla questione a sapere se i congedi senza stipendio accordati giusta l'art. 32 LOrd 1954 fossero computabili ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio. Essa dava infatti per scontato che non lo fossero, disponendo attraverso l'art. 32 che "il dipendente che per ragioni importanti interrompe il servizio con il consenso dell'autorità di nomina non percepisce lo stipendio e relativi supplementi ed indennità, ma conserva per il periodo massimo di due anni la validità del rapporto d'impiego". Dato che il congedo fondato su questa norma era concepito come "interruzione del servizio", era del tutto logico che i periodi di congedo fossero esclusi dal computo dell'anzianità di servizio.

3.3. Le modifiche apportate all'art. 15 LStip negli anni seguenti non hanno modificato questa impostazione. La riforma della LStip del 1962 si è limitata a rendere potestativa l'erogazione della gratificazione per anzianità di servizio ed a ridurre a 25 e 35 anni l'anzianità necessaria (BU 1962, 186). Nel 1969 è stata invece introdotta la gratificazione quinquennale a partire dal 20° anno di servizio (BU 1969, 50).

3.4. Nel 1976 è stata introdotta nel cpv. 1 dell'art. 15 LStip la possibilità di accordare la gratificazione anche se gli anni di servizio non sono stati prestati ininterrottamente. In questa occasione, il legislatore ha inoltre disposto che "per stabilire l'anzianità di servizio i congedi senza stipendio concessi secondo l'art. 32 LOrd non sono computabili se in un anno civile ne vengono effettuati complessivamente meno di 30 giorni" (art. 15 cpv. 4 LStip; BU 1976, 21).

Anche se il messaggio governativo che l'accompagna non ne esplicita le finalità (Verbali GC 1975, sess. ord. aut., vol. 1, 260), è evidente che quest’emendamento è stato introdotto allo scopo precipuo di evitare che i congedi non pagati di breve durata interrompessero la maturazione dell'anzianità di servizio. La novella non ha affatto inteso sovvertire l'ordinamento previgente relativo al computo dei congedi sull'anzianità di servizio. Benché formulata in termini suscettibili di dar adito a confusione, essa ha anzi indirettamente confermato che i congedi pagati sono computati sull’anzianità di servizio. Sono invece rimasti esclusi da tale computo i congedi non pagati di durata superiore a 30 giorni durante un anno civile.

3.5. Nel 1987 all’art. 15 LStip è stata aggiunto un cpv. 5, mediante il quale è stata data al dipendente la facoltà di sostituire la gratificazione con un congedo pagato (BU 1987, 379). Le regole relative al computo dei congedi sull’anzianità di servizio sono rimaste immutate: computabili quelli pagati, esclusi invece dal computo quelli non pagati di durata superiore a 30 giorni in un anno civile.

La norma non è stata modificata nemmeno in occasione dell’adozione della LOrd del 15 marzo 1995, attualmente in vigore (BU 1995, 237). L’art. 15 cpv. 4 LStip ha quindi continuato a rinviare all’art. 32 LOrd, benché il congedo fosse regolato dagli art. 46 - 50 LOrd.

3.6. A questa incongruenza è stato posto rimedio con la modifica della LStip del 17 dicembre 1998 (BU 99, 44), mediante la quale è stato precisato che la facilitazione introdotta nel 1976 con riferimento al computo dei congedi non pagati di breve durata sull’anzianità di servizio aveva per oggetto i congedi concessi secondo gli art. 49 e 50 LOrd.

Anche secondo l’ordinamento vigente, i congedi pagati e quelli non pagati di durata inferiore ai 30 giorni durante un anno civile non sospendono pertanto la maturazione dell’anzianità di servizio, che viene interrotta soltanto dai congedi non pagati di durata superiore a 30 giorni.

                                   4.   Secondo gli attori, l'art. 15 cpv. 4 LStip stabilirebbe il principio della computabilità sull'anzianità di servizio dei congedi non pagati di durata superiore a 30 giorni, concessi in base agli art. 49 e 50 LOrd. Sarebbe quindi contrario al principio della parità tra i sessi non computare il congedo parentale non pagato concesso in base all'art. 47 cpv. 3 LOrd.

Le considerazioni che precedono dimostrano chiaramente che quest'interpretazione non può essere accreditata. Oltre ad essere smentita dalla prassi, essa porta infatti a risultati privi di qualsiasi logica. Non è in effetti dato di vedere per qual motivo la maturazione dell'anzianità dovrebbe essere inibita dai congedi non pagati di durata inferiore a 30 giorni durante un anno civile e progredire invece durante le interruzioni del servizio dovute a congedi non pagati di durata superiore.

La tesi degli attori si fonda tutto sommato su un equivoco attorno al significato del termine "non computabile" di cui all'art. 15 cpv. 4 LStip: equivoco, che può essere facilmente evitato se si considera il congedo non pagato alla stregua di fattore inibitore dell'anzianità di servizio, computabile solo se l'interruzione del servizio dura più di 30 giorni.

Chiarito il significato della norma, le contestazioni sollevate dagli attori con riferimento al principio della parità tra i sessi diventano prive di qualsiasi fondamento. Il mancato computo del congedo parentale concesso in base all'art. 47 cpv. 3 LOrd non è infatti dovuto alla causale ma alla sua durata, superiore a 30 giorni. Sotto questo profilo, il congedo parentale non è quindi trattato in modo diverso dai congedi accordati in base agli art. 49 e 50 LOrd. Di conseguenza, la petizione va respinta, poiché la discriminazione denunciata dagli attori con riferimento al principio della parità dei sessi non sussiste.

                                   5.   Pur essendo palesemente infondata, la petizione non è temeraria.

Conformemente all'art. 13 cpv. 5 Lpar, questo tribunale prescinde pertanto dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 47, 68 LOrd; 15 LStip; 7, 13 LPar; 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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