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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.02.2026 52.2025.333

16 février 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,118 mots·~16 min·3

Résumé

Sanzione disciplinare

Texte intégral

Incarto n. 52.2025.333  

Lugano 16 febbraio 2026          

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2025 dell'

  RI 1    

contro  

la decisione del 6 agosto 2025 (n. 20.2025.9) con cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr. 5'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto,                         in fatto

A.   a. Su invito dell'agenzia immobiliare __________, il 4 aprile 2025 il notaio RI 1 è intervenuto nella trasmissione denominata "Salotto di S__________", curata dall'agenzia stessa e pubblicata sul suo canale YouTube. Il tema della puntata era la compravendita immobiliare e il suo obiettivo era quello di dare "suggerimenti" o "consigli" in relazione all'acquisto di una casa. Nel corso della trasmissione il notaio, seduto su un divanetto al fianco della conduttrice dell'agenzia, ha risposto ad alcune domande relative a elementi da tenere presente nell'ambito di operazioni di compravendita immobiliare, formulando tra l'altro anche alcuni apprezzamenti alla società ("l'agenzia immobiliare che fa per voi", "una delle migliori se non la migliore") e indicando altresì che "ieri facevo i rogiti gratis". Ha infine concluso con l'affermazione: "per un rogito brillante, __________ con il notaio RI 1".

b. Il filmato è giunto all'attenzione della Commissione di disciplina notarile (Commissione) tramite una segnalazione anonima del 9 aprile 2025 con cui "un cittadino ticinese" lamentava il comportamento del notaio RI 1 ritenuto "inappropriato sia per le modalità di promozione dei propri servizio sia per l'approccio adottato nei confronti del pubblico".

c. ll 14 aprile 2025 la Commissione ha aperto d'ufficio nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare. In seguito la condotta del notaio le è stata segnalata anche dalla Commissione di disciplina degli avvocati (che il 15 aprile 2025 le ha trasmesso per competenza la medesima segnalazione anonima) e dall'Ordine dei notai del Cantone Ticino (che il 30 aprile 2025 le ha girato per competenza un'analoga segnalazione presentata da una collega). Chiamato a pronunciarsi in merito all'apertura del procedimento disciplinare, l'interessato ha respinto ogni addebito.

B.   Con decisione del 6 agosto 2025, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 5'000.-. Ricordato come il ruolo assunto dal notaio non gli consenta di prevalersi della libertà economica, la precedente istanza ha essenzialmente ritenuto contraria al divieto di pubblicità sancito dalla legge la promozione dell'agenzia immobiliare e l'autopromozione esternate con le predette affermazioni. Ha quindi concluso che fosse andato indubbiamente oltre quello che avrebbe potuto essere ritenuto un intervento legittimo. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo alla gravità della violazione e al fatto che il notaio è rapidamente intervenuto per far rimuovere il filmato dalla piattaforma.

C.   Avverso tale decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e, subordinatamente, che la sanzione sia circoscritta all'ammonimento. In sintesi, censurata una violazione del suo diritto di essere sentito ed espresse perplessità sulle modalità di acquisizione del filmato da parte della Commissione, il ricorrente evidenzia il carattere informativo dell'intervista rilasciata, negando intenti pubblicitari o promozionali e ritenendo la decisione lesiva della sua libertà d'opinione nonché dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

D.   In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, rimettendosi al giudizio del Tribunale.

E.   In replica l'insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni, sviluppando ulteriormente le sue argomentazioni.

La Commissione non ha duplicato.

Considerato,                in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.

2.    L'insorgente censura anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, sostenendo che la Commissione, nell'offrirgli la possibilità di prendere posizione riguardo all'apertura del procedimento disciplinare, non gli avrebbe fornito elementi sufficienti per potersi determinare nel merito dei passaggi del video rimproveratigli, rilevando che sarebbe stato per lui impossibile avere piena consapevolezza delle contestazioni visto che il video è stato prontamente eliminato.

A quest'ultimo proposito si osserva che, per stessa ammissione del ricorrente, è stato proprio lui, non appena appresa la possibile interpretazione equivoca del video (cfr. osservazioni del 14 maggio 2025, pag. 3, ad 3), a richiederne la rimozione immediata dalla rete. Per il resto, si rileva che, nella comunicazione del 14 aprile 2025, la Commissione ha chiaramente indicato all'insorgente che la procedura disciplinare a suo carico veniva aperta per violazione dell'art. 10 LN a seguito del suo intervento registrato nel video pubblicato sulla piattaforma YouTube di cui ha riportato il link. Facendo uso della facoltà concessagli dall'autorità, il ricorrente ha presentato cinque pagine di osservazioni, prendendo posizione con riferimento all'intero contenuto del video, dimostrando così di essere perfettamente in chiaro rispetto ai rimproveri mossigli. In queste condizioni, non può essere seriamente preteso che il suo diritto di essere sentito sia stato violato. Peraltro, quand'anche vi fosse stata, ogni eventuale violazione del suo diritto di essere sentito dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente anche dinanzi a questo Tribunale, che può esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto che si pongono (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; STA 52.2019.539 del 1° marzo 2021 consid. 2 e rinvii). Del tutto infondate appaiono infine le perplessità espresse dall'insorgente sulle modalità di acquisizione del filmato da parte dell'autorità, nella misura in cui non è dato di vedere (e nemmeno il ricorrente invero lo spiega) perché il video acquisito agli atti non dovrebbe corrispondere a quello pubblicato in rete rispettivamente il suo contenuto avrebbe dovuto essere manipolato da terzi. Inconsistente si rivela pertanto la censura ricorsuale.

                                   3.   3.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

3.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi, 52.2019.525 del 10 marzo 2021 consid. 2.2 e rif.).

3.3. Giusta l'art. 10 LN, il notaio deve astenersi da qualsiasi pubblicità, salvo gli avvisi usuali destinati ad informare il pubblico dell'apertura o del cambiamento di uno studio notarile, come pure di accordi di collaborazione (cpv. 1). L'art. 1 del regolamento sul notariato del 25 marzo 2025 (RN; RL 952.110) ribadisce il divieto per il notaio di ricorrere a mezzi pubblicitari (cpv. 1), regolamentando restrittivamente anche le insegne di studio e le intestazioni sulla carta da lettere (cfr. cpv. 2). Il cpv. 3 della norma ammette la presentazione del notaio su siti web, nel rispetto dei principi di cui ai capoversi precedenti, precisando che i siti devono avere un aspetto sobrio e dignitoso e non devono costituire una forma di pubblicità incompatibile con la dignità professionale del notaio. Anche il codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205) riafferma il principio secondo cui al notaio è vietata qualsiasi forma di pubblicità, come pure l'accaparramento di clientela, in particolare la concessione di provvigioni o di altre prestazioni per l'ottenimento degli incarichi (art. 6). L'art. 7 precisa a sua volta che le insegne e ogni altra presentazione dello studio devono avere dimensioni modeste e aspetto dignitoso (cpv. 1), l'annuncio per l'apertura o il trasferimento dello studio deve limitarsi allo stretto necessario (cpv. 2) e le iscrizioni in elenchi telefonici, annuari e simili possono apparire solo a caratteri normali, senza particolare risalto (cpv. 3). Le predette norme - che analogamente a quelle di altri Cantoni regolano questa materia (cfr. Michel Mooser, Droit notarial, III ed., Berna 2025, n. 696 segg.; Etienne Jeandin, La profession de notaire, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2023, pag. 67 seg.) - vietano quindi al notaio ogni forma di pubblicità, fatte salve le usuali forme di presentazione (quali avvisi di apertura, insegne e siti web), nei limiti sopraindicati. In quanto pubblico ufficiale, il notaio non può del resto comportarsi come un attore ordinario della vita economica e non può prevalersi della libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; cfr. 2C_131/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.2). Anche quando dà una conferenza, concede un'intervista, pubblica un articolo o lascia che un terzo pubblichi un articolo che lo riguarda, è personalmente responsabile di vegliare a che questi interventi non comportino alcun aspetto pubblicitario (cfr. Julien Schlaeppi, La rémunération du notaire de tradition latine: Étude de droit suisse et de droit cantonal comparé, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, pag. 37; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 3506).

4.   4.1. Nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto contraria al divieto della pubblicità la promozione che il notaio ha autoespresso nel video con il motto "per un rogito brillante, __________ con il notaio RI 1" (doc. 6, minuto 11.45), rilevando che non occorre menzionare lo studio, una specifica offerta di servizi o fare affermazioni denigratorie per incorrere in una sanzione. Dopo aver considerato di per sé inopportuna la presenza stessa del notaio alla trasmissione registrata, ha in ogni caso ritenuto totalmente fuori luogo, se non addirittura contrarie alla dignità della funzione, le affermazioni con cui ha promosso l'agenzia immobiliare di cui era ospite indicandola come "l'agenzia immobiliare che fa per voi" (doc. 6, minuto 7.45), rispettivamente "una delle migliori se non la migliore" (doc. 6, minuto 9.00). Ha quindi concluso che l'autopromozione effettuata dal notaio - affermando, oltre al predetto motto, che "ieri facevo i rogiti gratis" (doc. 6, minuto 7.53) - nonché l'indulgenza mostrata nei confronti della __________ fossero andate indubbiamente oltre il consentito, accertando in capo al notaio la manifesta violazione del divieto di pubblicità.

4.2. Il ricorrente contesta quanto addebitatogli, sostenendo in particolare che si sia trattato di un intervento a scopo informativo destinato a un pubblico specifico operante nel settore, volto a presentare la tematica in questione in modo originale e privo di qualsivoglia carattere pubblicitario. Richiamata per analogia la regolamentazione applicabile agli avvocati, pur dando atto di avere espresso apprezzamenti circa l'operato dell'agenzia immobiliare, ritiene di avere agito nel rispetto della decenza e del decoro imposto dalla funzione notarile, senza mai cadere in intenti pubblicitari o promozionali personali. Lamenta la decontestualizzazione delle espressioni rimproverategli, sostenendo che le stesse mancherebbero di sufficiente persuasione per indurre terzi a rivolgersi a lui. Evidenzia comunque la scarsa diffusione del video, rilevando di aver provveduto a farlo rimuovere il giorno stesso della ricezione della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare.

4.3. Ora, in concreto è anzitutto palese che il ricorrente non ha rilasciato un'intervista di carattere informativo e scientifico, ma è intervenuto in una trasmissione su un canale YouTube di un'agenzia immobiliare privata, di natura più che altro promozionale, strettamente legata all'attività dell'agenzia e all'evidenza finalizzata a metterne in luce i servizi nel quadro di una compravendita immobiliare. Agenzia che, come ben emerge dal filmato, funge da supporto a potenziali acquirenti e venditori, rivolgendosi poi al ricorrente ai fini della stipula del rogito ("[…] con __________ che ci può aiutare nell'atto notarile", doc. 6, minuto 10.51). Altrettanto certo è che, in tale contesto, il notaio ha pronunciato le affermazioni censurate dalla Commissione, di chiaro stampo promozionale e autopromozionale. Rispondendo a una domanda sulle recenti tendenze di mercato, il ricorrente ha infatti manifestamente reclamizzato l'agenzia ("[...] se avete immobili da ristrutturare e volete venderli, __________ immobiliare è l'agenzia immobiliare che fa per voi""), elogiandola poi ancora nell'ambito dei consigli da dare a chi compera un immobile: "[...] dovete affidarvi sicuramente a un'agenzia immobiliare che sia competente e devo dire che, per mia esperienza, __________ è una delle migliori se non la migliore con cui mi sono confrontato nella mia attività lavorativa". Contestualmente ha inoltre promosso sé stesso: "come vi dicevo, il nemico nella compravendita non è mai un notaio, per esempio, sappi che io ieri facevo i rogiti gratis, peccato che si siano presentati in pochi, ma non vi preoccupate, la prossima volta il 31 di aprile vi voglio tutti da me in studio". Esternazione, questa, certo scherzosa, ma che - anche se si riferisse ad accadimenti passati, che stando al ricorrente non costituirebbero una pratica usuale - ha una chiara accezione di marketing personale. E ciò già soltanto considerando che poco prima il notaio aveva ricordato ai telespettatori che, contrariamente a quanto si potrebbe credere, e a differenza delle diverse tasse da pagare, "il notaio è la spesa minore che voi dovete andare ad affrontare e, per quanto il notaio possa venirvi incontro facendovi uno sconto, io personalmente mi sto attrezzando, ma ancora non ho il potere di ridurvi le tasse" (doc. 6, minuto 4.44). Analoga deduzione vale poi per l'ultima dichiarazione del ricorrente con cui, dopo i ringraziamenti finali, rivolgendosi ai telespettatori, ha affermato a mò di slogan: "[...] e soprattutto, per un rogito brillante, __________ con il notaio RI 1". In queste circostanze, non v'è quindi dubbio che, al di là della sua perlomeno inopportuna partecipazione alla trasmissione, l'insorgente abbia espresso affermazioni incompatibili con la dignità della funzione di notaio e in contrasto con il divieto di pubblicità, così come ritenuto dalla Commissione. Non permette invece di negare la sussistenza della violazione la limitata diffusione del video rimosso dopo l'apertura del procedimento (e l'asserita statisticamente ancor più circoscritta visualizzazione dei contenuti criticati, situati verso la fine dello stesso; cfr. replica, pag. 5 seg., ad 9), né che fosse destinato a un non meglio precisato pubblico di settore. A maggior ragione se si considera che la cerchia dei telespettatori non era a priori ristretta, essendo il video liberamente accessibile a chiunque lo cercasse e potenzialmente destinato a ogni eventuale interessato, acquirente o venditore di immobili. A torto il ricorrente richiama inoltre la regolamentazione valida per gli avvocati. A differenza dell'art. 10 LN, la norma loro applicabile (art. 12 lett. d della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61], secondo cui l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico) non sancisce infatti un divieto di pubblicità bensì la autorizza a determinate condizioni. Già solo alla luce di questo diverso paradigma, il richiamo (per analogia) al quadro giuridico applicabile nel settore forense non giova al ricorrente, così come nel vuoto cadono in ogni caso le sue ulteriori digressioni in materia di marketing (cfr. replica, pag. 3 segg., ad 4 segg.). Neppure l'insorgente può prevalersi con successo di una disparità di trattamento rispetto ad asseriti notai autori di articoli di giornali e riviste che, a suo dire, verrebbero presentati come esperti benché sprovvisti delle certificazioni necessarie o che vanterebbero pubblicamente conoscenze di settore (cfr. ricorso, pag. 7, ad 10), e ciò già soltanto per la diversità di una tale situazione rispetto alla circostanza rimproveratagli dall'autorità disciplinare. Neppure gli giova il richiamo del tutto generico alla libertà d'opinione e d'informazione garantita dall'art. 16 Cost., ritenuto che in concreto i requisiti cui soggiacciono le restrizioni dei diritti fondamentali (art. 36 Cost.) sarebbero in ogni caso all'evidenza rispettati. Malgrado i suoi dinieghi, forza è dunque constatare che il ricorrente è incorso in una violazione del divieto di pubblicità per i notai sancito dall'art. 10 LN.

5.   Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere all'insorgente.

5.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:

l'avvertimento;

l'ammonimento;

- la multa fino a fr. 20'000.-;

- la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare,

  misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio. La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).

5.2. In concreto, la violazione commessa dall'insorgente dev'essere considerata grave, ritenuto come egli abbia infranto un principio cardine istituito a tutela della dignità della professione, avendo espresso affermazioni promozionali e autopromozionali nell'ambito di una trasmissione audiovisiva pubblicata in rete e dunque visibile da un numero indefinito, potenzialmente elevato, di persone. A favore del ricorrente depone tuttavia il fatto che, pur non riconoscendo la disattenzione imputatagli, egli abbia immediatamente provveduto a far rimuovere il filmato dalla piattaforma web, che è quindi rimasto sulla piattaforma solo per un breve periodo. Pure a suo vantaggio va poi considerata l'assenza di precedenti disciplinari.

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di ridurre la multa pronunciata dalla Commissione a fr. 2'500.-. La sanzione così ricommisurata, situata ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta maggiormente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

                                   6.   6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che nei confronti del ricorrente è pronunciata una multa di fr. 2'500.-.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia di questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che non ne ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa propria (cfr., fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2, 52.2019.418 del 10 maggio 2021 consid. 7.2).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione del 6 agosto 2025 (n. 20.2025.9) della Commissione di disciplina notarile è parzialmente annullata e riformata nel senso che nei confronti del notaio RI 1 è pronunciata una multa di fr. 2'500.-.

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

52.2025.333 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.02.2026 52.2025.333 — Swissrulings