Incarto n. 52.2025.233
Lugano 29 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 26 maggio 2025 (n. 18.2025.158) con cui la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza presentata dall'avv. CO 1 volta a ottenere lo svincolo dal segreto professionale;
ritenuto, in fatto
che tra l'8 aprile 2024 e il 31 gennaio 2025 l'avv. CO 1 ha svolto prestazioni di consulenza e patrocinio legale in diversi ambiti (diritto della protezione dell'adulto, medico e successorio) a beneficio di RI 1;
che, dopo aver già ottenuto il pagamento di due note professionali intermedie di fr. 10'875.60 e 15'224.65 nel corso dell'anno (in parte mediante il versamento di acconti), la legale ne ha emesse altre due intermedie il 3 ottobre 2024 per fr. 20'176.15 e il 12 dicembre 2024 per fr. 29'447.65;
che, per i relativi onorari e spese, il 12 dicembre 2024 la cliente ha sottoscritto un riconoscimento di debito di fr. 44'000.-, impegnandosi a liquidare lo scoperto nel corso del mese di gennaio 2025;
che, al termine del mandato, l'avv. CO 1 ha emesso la nota finale del 3 febbraio 2025 per fr. 16'797.30; contestualmente alla sua trasmissione, ha invitato l'ex cliente, la cui situazione economica non le consentiva di saldarla entro il termine stabilito, a sottoscrivere un riconoscimento di debito del medesimo importo;
che, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha successivamente ribadito il suo invito affinché l'ex cliente potesse beneficiare di “maggior agio” per procedere al saldo della nota finale, sollecitando invece il pagamento immediato dello scoperto sulle precedenti note, pari a complessivi fr. 46'623.80 (al netto di un acconto di fr. 3'000.-);
che RI 1 non ha mai dato seguito a tali richieste; il 20 febbraio 2025 la legale ha quindi trasmesso all'ex cliente una dichiarazione di svincolo dal segreto professionale, senza ottenere alcun riscontro;
che, con istanza del 17 marzo 2025, l'avv. CO 1 ha quindi chiesto alla Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello (Commissione) di essere liberata dal segreto professionale per procedere all'incasso dei suoi onorari scoperti;
che con scritto del 7 aprile 2025 RI 1 ha anzitutto chiesto alla Commissione di considerare nulla la dichiarazione di svincolo da lei nel frattempo sottoscritta e trasmessale; per il resto, ha criticato il comportamento dell'istante, che non avrebbe mai risposto alle sue domande circa il suo operato e le sue note professionali molto alte e che ne avrebbe preteso il saldo sotto forma di dichiarazioni di debito;
che, con decisione del 26 maggio 2025, l'autorità di prime cure ha accolto l'istanza, concedendo alla legale lo svincolo dal segreto professionale nella misura necessaria a procedere all'incasso del saldo delle note professionali del 3 ottobre 2024, 12 dicembre 2024 e 3 febbraio 2025;
che avverso tale provvedimento RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo essenzialmente il suo annullamento e il rigetto dell'istanza;
che la ricorrente contesta l'operato della sua ex patrocinatrice, sostenendo che non avrebbe mai svolto le attività per cui si era originariamente rivolta a lei e, pur a conoscenza della sua situazione finanziaria, avrebbe lasciato crescere i propri onorari senza mai informarla nonché generato costi non autorizzati continuando a lavorare anche dopo la sua richiesta di porre fine al mandato; richiamata la giurisprudenza federale relativa alle implicazioni della richiesta di acconti da parte dell'avvocato sulla liberazione dal proprio segreto professionale, non comprende perché l'istante, a conoscenza delle sue ristrettezze economiche e comunque in possesso di un riconoscimento di debito da parte sua, chieda ora il saldo delle sue note;
che all'accoglimento del gravame si oppone l'avv. CO 1, con argomentazioni di cui si dirà, all'occorrenza, in seguito; la Commissione, senza formulare particolari osservazioni, si è rimessa al giudizio della Corte;
che non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una replica;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv, RL 951.100);
che certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) e, contrariamente a quanto eccepisce la legale resistente, tutto sommato sufficientemente motivato ex art. 70 cpv. 1 LPAmm in quanto redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto 2017): è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che, secondo l'art. 13 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), l'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione;
che, poiché già l'esistenza stessa di un mandato tra l'avvocato e il suo cliente è coperta dal segreto, il legale intenzionato a procedere all'incasso della propria nota d'onorario deve ottenere il preventivo svincolo dal suo segreto professionale (cfr. DTF 150 II 300 consid. 5.2 e rif., 142 II 307 consid. 4.3; STF 2C_1045/2021 del 29 aprile 2022 consid. 4.1);
che lo svincolo dal segreto va domandato in primo luogo al cliente, che può revocarlo in ogni tempo pro futuro (cfr. Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 577, pag. 247); solo sussidiariamente, l'avvocato può rivolgersi alla Commissione per l'avvocatura (cfr. art. 321 n. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0] in combinazione con l'art. 5 cpv. 1 lett. g LAvv) (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3; STF 2C_151/2022 del 2 giugno 2022 consid. 3.1, 2C_101/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 4.1, 2C_8/2019 del 1° febbraio 2019 consid. 2.1 e rif.);
che per determinare se l'autorità debba accordare lo svincolo occorre procedere a una ponderazione di tutti gli interessi in gioco, ritenuto che la liberazione dal segreto si giustifica soltanto in presenza di un interesse pubblico o privato nettamente preponderante (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3 e rif.; STF 2C_151/2022 citata consid. 3.2, 2C_1045/2021 citata consid. 4.3, 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.4, 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.2);
che, di regola, l'avvocato dispone di un interesse degno di protezione allo svincolo dal segreto al fine di procedere all'incasso dei suoi onorari scoperti;
che all'interesse dell'avvocato si oppone quello istituzionale alla tutela della riservatezza, come pure, secondo i casi, quello personale del cliente alla cui dimostrazione non vanno poste esigenze eccessive, pena l'elusione della protezione ancorata nell'art. 321 n. 1 CP - a mantenere confidenziale il mandato e tutte le informazioni che lo riguardano (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.3 e riferimenti; STF 2C_439/2017 citata consid. 3.4, 2C_704/2016 citata consid. 3.2);
che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che nella ponderazione dei contrapposti interessi in relazione con una pretesa per onorari scoperti occorre anche considerare che l'avvocato può di principio esigere dal cliente il versamento di un anticipo che copra i presumibili costi della propria attività; nella misura in cui il mandato riveste per lui un'importante interesse economico, l'avvocato può essere addirittura tenuto a chiedere un tale anticipo nell'ottica del rispetto del precetto d'indipendenza ex art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.3);
che, fatta eccezione per costellazioni in cui all'avvocato è a priori preclusa la possibilità di ottenere un anticipo (ad esempio laddove assiste il cliente come gratuito patrocinatore), spetta a colui che postula lo svincolo dal segreto per procedere all'incasso dei propri onorari scoperti spiegare perché non era possibile coprire i costi attraverso degli anticipi (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.3 e rif.; cfr. pure STF 2C_215/2015 del 16 giugno 2016 consid. 5.2, non pubblicato in DTF 142 II 256);
che il Tribunale federale ha inoltre precisato che, dal profilo dello svincolo dal segreto professionale, anche un pagamento parziale in attesa del saldo finale deve essere considerato come un anticipo, ritenuto che, nel quadro della ponderazione degli interessi, determinante è sapere se l'avvocato ha fatto degli sforzi per recuperare i suoi onorari durante l'esecuzione del mandato oppure se è rimasto totalmente passivo (cfr. STF 2C_1045/2021 del 29 aprile 2022 consid. 4.3 e rimandi);
che, in concreto, visto il tenore dello scritto del 7 aprile 2025, con cui la ricorrente ha revocato lo svincolo in un primo tempo concesso con la sottoscrizione della dichiarazione allestita dalla legale, lo stesso non poteva per finire che essere ottenuto dalla Commissione;
che, ciò detto, la ponderazione degli interessi operata dall'autorità inferiore non presta il fianco ad alcuna critica;
che la ricorrente non ha infatti dimostrato alcun legittimo interesse individuale, tantomeno preponderante, che si opponga a quello dell'avvocato di procedere giudizialmente all'incasso delle proprie note d'onorario di complessivi fr. 63'421.10 e che osti dunque alla liberazione dal segreto;
che alla legale non può d'altra parte nemmeno essere rimproverato di non aver intrapreso degli sforzi per recuperare i suoi onorari nel corso del mandato tra l'8 aprile 2024 e il 31 gennaio 2025: dagli atti risulta infatti che la stessa, prima di inviare la nota professionale finale, ha indirizzato alla ricorrente ben quattro note intermedie, di cui le prime due sono state onorate (in parte anche mediante il versamento di acconti o previa dichiarazione di riconoscimento del debito, poi saldato; cfr. doc. D-I); per le altre due note, l'insorgente ha invece sottoscritto un riconoscimento di debito, impegnandosi a liquidare lo scoperto nel corso del mese di gennaio 2025 (doc. L); non si è dunque in presenza di una situazione in cui l'avvocato è rimasto totalmente passivo, attendendo la fine del mandato per procedere alla fatturazione delle sue pretese (cfr. STF 2C_1045/2021 citata consid. 4.3 e 4.4);
che prive di pertinenza in questa sede - e quindi da respingere - sono le contestazioni relative all'esecuzione del mandato, che esulano dall'oggetto della presente procedura e potranno semmai essere discusse e approfondite in altre sedi, segnatamente in quella civile (cfr. STF 2C_101/2019 citata consid. 5.2, 2C_8/2019 citata consid. 3.2, 2C_439/2017 citata consid. 3.3, 2C_704/2016 citata consid. 3.3);
che giova infatti ricordare che lo svincolo dal segreto professionale non ha effetti giuridici materiali; consente unicamente all'avvocato di far valere in giudizio la pretesa relativa al pagamento del suoi onorari senza incorrere in sanzioni disciplinari o penali; non pregiudica in alcun modo la causa civile tendente all'incasso della sua nota professionale; l'unico effetto giuridico diretto della decisione di svincolo per il mandante consiste nel fatto che questi, nella misura necessaria all'incasso del credito, perde la protezione che normalmente gli è garantita dal segreto professionale (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.2; STF 2C_1045/2021 citata consid. 4.2, 2C_101/2019 citata consid. 4.2, 5.3 e 5.4, 2C_8/2019 citata consid. 2.2 e 3.3);
che il richiamo pretestuoso all'obbligo del segreto professionale da parte del cliente che non vuole pagare è del resto lesivo del principio della buona fede (cfr. Mario Postizzi, L'incasso degli onorari e il segreto professionale dell'avvocato, in: Rep. 1999 pag. 29 segg., pag. 45 e riferimenti; cfr. pure Rebsamen, op. cit., pag. 277 e rimandi; Hans Nater/Gaudenz G. Zindel, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 155 ad art. 13; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1939, pag. 791);
che, in queste circostanze, nemmeno l'interesse istituzionale alla confidenzialità delle relazioni tra avvocato e cliente (cfr. STF 2C_586/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.1) può essere considerato prevalente;
che a ragione la Commissione ha quindi accolto la sua istanza, svincolandola dal segreto professionale;
che, stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto;
che la domanda di assistenza giudiziaria va anch'essa respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300);
che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza;
che non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) alla legale qui resistente, dal momento che agisce quale avvocato in causa propria (cfr. STF 2C_1045/2021 citata consid. 5, 2C_101/2019 citata consid. 6.2, 2C_8/2019 citata consid. 4.2, 2C_439/2017 citata consid. 4, 2C_704/2016 citata consid. 3.6; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich/Niklaus Oberholzer, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad art. 68 e giurisprudenza ivi citata).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera