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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.11.2025 52.2025.186

4 novembre 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,781 mots·~9 min·7

Résumé

LIcenza edilizia

Texte intégral

Incarto n. 52.2025.186  

Lugano 4 novembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di

 RI 1    RI 2    RI 3    

contro  

la decisione del 2 aprile 2025 (n. 1479) del Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa contro la risoluzione del 24 agosto 2023 con cui il Municipio di Losone ha negato loro la licenza edilizia per delle modifiche alle grondaie e canali di scolo provenienti dai fondi vicini (part. __________, ______ e __________);

ritenuto,                         in fatto

A.   RI 1 è proprietario di un fondo con un edificio (part. __________) situato a Losone, nel nucleo di __________, in cui risiedono anche i figli RI 3 e RI 2 (pure proprietaria dell'adiacente part. __________). A CO 1 appartengono il fondo confinante a est (part. _______) e ovest (part. __________) con le vicine part. __________ e __________ (in comproprietà).

B.   a. Dopo vicissitudini che non occorre riprendere, il 6 settembre 2021 RI 1, anche tramite i due figli, ha inoltrato al Municipio una notifica di costruzione per intervenire sui tubi e canali di gronda che - a loro dire senza diritto (servitù o altro) permettono lo scarico delle acque meteoriche provenienti dai tetti degli stabili vicini (part. __________ e part. __________, __________ e __________), attraverso la part. __________. In base allo scritto che accompagna la notifica, con riferimento all'edificio sulla part. __________, l'intervento prevede (a sud) il taglio della scossalina a confine e la posa di due teste piatte, in modo che il tetto della vicina resti senza scarico del canale. Verso il cortile interno (a nord), prospetta invece di modificare l'estremità inferiore del tubo verticale che scarica le acque del tetto, con un nuovo piede finale direzionato sul cortile della vicina, sigillando il pozzetto di scolo nel cortile del mapp. __________ (con la conseguenza che sarà poi compito della vicina fare un nuovo foro nella gronda orizzontale del proprio tetto a cui fissare il canale verticale dopo averlo spostato dalla nostra parete e fissato sulla parete della sua abitazione e fatto confluire un nuovo piede finale in un proprio pozzetto costruito nel suo cortile). Anche per il tetto dello stabile sulle part. __________, __________ e __________ la domanda prevede di suddividere il canale di gronda, tagliando la scossalina a confine e posando due teste piatte, impedendo così alle acque meteoriche di confluire nel tubo verticale e nel pozzetto di scarico della part. __________. La domanda è essenzialmente motivata dal fatto che CO 1, nonostante le loro diffide, non avrebbe spostato e/o dotato i propri edifici di canali e pozzetti di scarico autonomi.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1, come pure dei vicini __________ e __________ e __________ (part. __________ e __________).

c. Dopo che erano stati completati gli atti e raccolti i preavvisi favorevoli dell'Ufficio della natura e del paesaggio e dell'Ufficio dei beni culturali (per una zona d'interesse archeologico), il 24 agosto 2023 il Municipio ha negato il permesso. Premesso che l'istante non aveva dimostrato il suo diritto di disporre dei canali che servono gli edifici vicini, esistenti da oltre 30 anni, l'Esecutivo comunale ha ritenuto che la notifica fosse incompleta, non solo perché priva dell'avallo dei proprietari delle opere, ma anche poiché prospetta degli interventi non a regola d'arte, che modificano i percorsi dei canali riversando le acque sui fondi vicini senza alcun specifico approfondimento.

C.   Con giudizio del 2 aprile 2025, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1, RI 3 e RI 2 avverso la predetta risoluzione.  Il Governo ha preliminarmente ammesso la qualità di parte dei vicini opponenti __________. Nel merito, dopo aver lasciato aperto il quesito se il proprietario della part. __________ avesse o no un diritto di disporre delle opere, ha a sua volta ritenuto che la domanda fosse lacunosa in relazione ai lavori previsti, non dettagliati mediante dei piani, non concepiti a regola d'arte e scarsamente approfonditi così come indicato dal Municipio, che era tenuto a esigerne il completamento. Ha infine ritenuto superata una questione relativa alla tassa d'esame.

D.   RI 1, con RI 3 e RI 2, impugnano ora il predetto giudizio davanti a questo Tribunale, postulandone l'annullamento e formulando una serie di domande (in via principale o subordinata) con cui chiedono in sintesi che i piani delle canalizzazioni delle acque fluviali degli edifici delle part. __________ e __________ siano accertati come non conformi alla situazione in essere e che i controversi canali siano accertati come sprovvisti di licenza edilizia e abusivi, con conseguente ordine alla vicina di provvedere al loro scollegamento/spostamento e/o di dotarsi di opere di scarico autonome. Con una domanda, postulano anche il rilascio della licenza edilizia. In buona sostanza, dopo alcune premesse sul precedente giudizio del Governo del 6 novembre 2024 (non impugnato nella misura in cui rinviava a questa procedura per le loro contestazioni sui canali che scaricano le acque sulla part. __________) e dopo aver ripercorso diversi fatti (lamentando anche la passività del Municipio e della vicina e altri interventi a loro dire abusivi), gli insorgenti contestano in particolare il giudizio impugnato in quanto frutto di una situazione paradossale. Affermano segnatamente che essi non potrebbero presentare una domanda più completa per realizzare e/o spostare i canali di scolo delle acque sulle part. __________ e __________, di cui non sono proprietari, mentre CO 1 non potrebbe inoltrare dei piani aggiornati delle attuali canalizzazioni (con i canali sulla part. __________) in quanto il suo proprietario non li sottoscriverebbe mai. Ritengono che, rinunciando a esigere un piano delle canalizzazioni legalmente e correttamente aggiornato, ma tollerando lo status quo a solo vantaggio della vicina, le precedenti istanze violerebbero la legge edilizia.

E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato. L'Ufficio delle domande di costruzione non formula particolari osservazioni, mentre il Municipio riconferma la sua decisione. CO 1 chiede la reiezione del gravame nella misura della sua ricevibilità, con argomenti di cui si dirà se del caso in appresso.

F.    Con la replica e le dupliche le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Dal profilo della legittimazione attiva, vi sarebbe da chiedersi se a tutti i ricorrenti possa essere riconosciuto un interesse degno di protezione a insorgere contro il giudizio impugnato a loro destinato (cfr. art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Va in effetti osservato che istante in licenza appare essere unicamente RI 1, proprietario della part. __________ (cfr. formulario della notifica di costruzione), al quale è stato negato il permesso. Non anche RI 3 e RI 2, che hanno apparentemente agito solo in veste di suoi rappresentanti. La questione può rimanere aperta ritenuto che, perlomeno nella misura in cui ricorso è presentato da RI 1, l'abilitazione ad agire è certa. Con questa premessa l’impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. Va comunque ancora precisato che qui oggetto della lite è solo il giudizio governativo del 2 aprile 2025 che ha respinto il gravame contro il diniego della licenza del 24 agosto 2023. Nella misura in cui tendono a qualcosa d’altro, le diverse domande dei ricorrenti (volte ad accertare la non conformità alla situazione in essere dei piani delle canalizzazioni delle acque fluviali degli edifici delle part. __________ e __________ e il carattere abusivo di singoli collegamenti e/o canali sporgenti sulla part. __________, come pure a ottenerne lo stacco o rimozione) sono quindi inammissibili, tanto più che si tratta anche di domande nuove (art. 70 cpv. 2 LPAmm).

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), senza istruttoria.

2.    2.1. La licenza di costruzione è un atto amministrativo col quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 del regolamento id applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia (art. 2 cpv. 1 LE).

2.2. In concreto, con la controversa domanda di costruzione il proprietario della part. __________ non ha chiesto la licenza edilizia per le opere di smaltimento delle acque meteoriche esistenti (di cui non è peraltro addotta alcuna violazione materiale delle norme di diritto pubblico), né tanto meno per un nuovo diverso sistema di evacuazione delle acque. L'intervento si limita infatti solo a prospettare dei sabotaggi o manomissioni a singoli canali di gronda o pluviali esistenti (tagli di scossaline, posa di teste piatte, distorsione dell'estremità di un pluviale, sigillatura di un pozzetto), ritorsivi nei confronti della vicina, che dal profilo del diritto edilizio e dello smaltimento delle acque sono contradditori e privi di senso. Gli interventi sui manufatti non tendono infatti a permettere alcuna corretta evacuazione delle acque meteoriche, conforme alla loro funzione, ma esattamente il contrario, per fini di natura prettamente civile. Se il proprietario della part. __________ ritiene che le grondaie o i pluviali delle proprietà vicine si colleghino o sporgano senza diritto (servitù o altro) sul suo fondo è però semmai tenuto ad adire il giudice civile. Non può invece tentare di conseguire attraverso un permesso edilizio un risultato che esso palesemente non si prefigge. Secondo un principio generale del diritto, applicabile anche nella procedura amministrativa, l'abuso manifesto di diritto non è infatti protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS 210). Un abuso di diritto può segnatamente realizzarsi quando, come in concreto, un istituto giuridico viene utilizzato in modo contrario al proprio scopo (cfr. DTF 132 I 249 consid. 5 e rinvii). In queste circostanze, al di là delle carenze evidenziate dalla precedente istanza a livello di piani e documentazione annessa alla notifica di costruzione, è quindi evidente che la licenza edilizia per l'intervento prospettato non può essere rilasciata. Il giudizio impugnato va pertanto confermato. 

3.    3.1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso, manifestamente infondato, è dunque respinto.

3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei ricorrenti, che sono inoltre tenuti a rifondere alla resistente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

3.3. La presente decisione è notificata anche ai vicini già opponenti __________ e __________ e __________, ai quali per una svista non è stato intimato il ricorso. Atto che, visto l'esito del gravame, non si rende comunque necessario.

Per questi motivi,

decide:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta in solido a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La giudice presidente                                           La cancelliera

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