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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.06.2025 52.2025.178

30 juin 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·611 mots·~3 min·4

Résumé

Commessa pubblica. Delibera del servizio smaltimento rifiuti ingombranti e carta

Texte intégral

Incarto n. 52.2025.178  

Lugano 30 giugno 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2025 della

RI 1    

contro  

la decisione del 16 maggio 2025 della Delegazione del CO 2 che, in esito a una procedura su invito, ha aggiudicato la commessa concernente lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e della carta alla CO 1;

ritenuto,                         in fatto

che il 4 aprile 2025 il CO 2 ha promosso una procedura su invito, retta dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), per aggiudicare il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti e della carta per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028;

che tre delle quattro ditte invitate, tra cui la RI 1 e la CO 1, hanno inviato la propria offerta entro il termine stabilito;

che con decisione del 16 maggio 2025 il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con il punteggio 4.57;

che la RI 1, seconda classificata con 3.17 punti insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione chiedendone l'annullamento e la delibera in proprio favore; sostiene che la RI 1 non potrebbe conseguire la commessa in mancanza dell'autorizzazione cantonale ad accettare rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il committente e l'aggiudicataria osservando che quest'ultima dispone del necessario permesso, che versano agli atti;

che la RI 1 non replica;

che il Dipartimento del territorio, Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche non presenta osservazioni;

considerato,                 in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; in quanto concorrente e seconda classificata nella procedura oggetto del contendere, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione di delibera in favore dellaCO 1, di cui chiede l'esclusione (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio trasmesso dal committente e l'ulteriore documentazione versata agli atti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;

che la ricorrente mette in dubbio l'idoneità dell'aggiudicataria a eseguire il servizio oggetto della commessa sostenendo che essa non sarebbe al beneficio di un'autorizzazione cantonale per ricevere rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo ai sensi della legislazione federale sul traffico dei rifiuti richiamata anche negli atti di gara (capitolato, pag. 14, punto 11);

che sia l'aggiudicataria sia il committente hanno versato agli atti una copia dell'autorizzazione ad accettare rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo rilasciata il 9 settembre 2024 dalla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio alla RI 1;

che la censura dell'insorgente, che ha pure omesso di replicare, cade quindi nel vuoto;

che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà all'aggiudicataria, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm);

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Essa rifonderà fr. 800.- all'aggiudicataria a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

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