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Incarto n. 52.2023.144
Lugano 20 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Sonja Dobrijevic
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2023 di
RI 1 RI 2 RI 3 che compongono la comunione ereditaria fu __________, patrocinate da:
contro
la decisione del 29 marzo 2023 (n. 1569) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la risoluzione del 4 settembre 2020 con cui il Municipio di Capriasca ha approvato il progetto stradale relativo alla realizzazione dell'accesso stradale la Monda a Corticiasca;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, RI 2 e RI 3 sono proprietarie in comunione ereditaria del mapp. __________ di Capriasca, sezione di Corticiasca, su cui insistono una casa d'abitazione e altri edifici accessori. I mappali contermini __________ e __________, sostanzialmente inedificati, sono invece di proprietà di __________.
I citati fondi, ubicati in loncalità el Montásc sul pendio soprastante la strada cantonale via Monte Bar (che conduce al nucleo di Corticiasca), si trovano in zona residenziale estensiva (Re) e sono inclusi in una zona di pericolo naturale (scivolamento permanente) di grado basso.
b. Il piano del traffico di Corticiasca prevede la realizzazione di una strada di servizio S3 al mapp. 289, di proprietà comunale, la quale, dipartendosi dalla strada cantonale all'altezza del mapp. __________, sale il pendio lambendo il lato sud di questo fondo, contornando tutto il mapp. __________ e costeggiando il lato nord del mapp. __________, per poi continuare, attraversando la zona boschiva fino a concludersi con una piazza di giro nei pressi della zona edificabile Re in località Ra Piázza.
Attualmente esiste dunque unicamente una strada sterrata che, distaccandosi dalla strada cantonale e passando sul fondo 289, entra nell'angolo sud-ovest del mapp. __________ e termina con una curva nell'angolo sud-est del fondo __________. L'accesso a quest'ultimo fondo è tuttavia bloccato da un muretto eretto sul mapp. __________ (cfr. STA 52.2011.144 del 21 novembre 2011, nota alle parti).
B. a. Con messaggio del 9 marzo 2015 (n. 16) il Municipio di Capriasca ha chiesto al Legislativo lo stanziamento di un credito di fr. 518'000.- per procedere con la realizzazione del primo tratto della strada di servizio prevista dal piano regolatore oltre all'allacciamento alle canalizzazioni esistenti e all'estensione della rete di distribuzione dell'acqua potabile. Il messaggio è stato approvato dal Legislativo nella seduta del 5 ottobre 2015.
b. Avverso l'anzidetta risoluzione del Consiglio comunale RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorte davanti al Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso, decisione quest'ultima confermata con sentenza del 16 gennaio 2017 da questo Tribunale (inc. n. 52.2016.107).
C. a. Dal 31 ottobre al 29 novembre 2018 il Municipio ha pubblicato il progetto stradale limitatamente all'urbanizzazione del fondo n. __________. Esso costituisce l'aggiornamento del progetto definitivo allestito nel 2006 dall'allora Comune di Corticiasca per l'urbanizzazione della zona Monda (recte, secondo il piano del registro fondiario el Montásch). Il progetto prevede dunque sul mapp. 289 la realizzazione di un tratto della strada di servizio costeggiante i fondi __________ e __________, per una lunghezza complessiva di 46 m e una larghezza del campo stradale di 3 m, che si allarga all'imbocco con la strada cantonale sino a 7 m per rispettare i raggi di curvatura. Stante la morfologia del terreno sono previste opere di sostegno, oltre che alcuni espropri.
b. Il 13 novembre e il 27 novembre 2018 le proprietarie del fondo __________ per il quale è prevista un'espropriazione definitiva di 12 m2, si sono opposte al progetto stradale e all'espropriazione, domandando maggiori indennità espropriative.
c. Con avviso cantonale del 12 aprile 2019 (n. 80-18) la Divisione delle costruzioni ha espresso avviso favorevole al progetto, subordinando lo stesso alla condizione che le opere di sostegno venissero eseguite in pietra naturale.
d. Il 12 luglio 2019 il Comune ha trasmesso le opposizioni al progetto alla Divisione. Ne è scaturito un complemento dell'esame preliminare da parte dell'Area del supporto e del coordinamento (ASCo) del 14 agosto 2019.
e. Con decisione del 4 settembre 2020 (ris. 1091 del 31 agosto 2020) il Municipio di Capriasca ha approvato il progetto stradale, respingendo contestualmente le opposizioni presentate.
D. a. Il 24 settembre 2020 RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorte davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento del progetto stradale.
b. Il 29 marzo 2023 il Governo ha respinto il ricorso.
Secondo l'Esecutivo cantonale, visto che l'intervento concerne un progetto stradale comunale e richiamata la procedura relativa al credito per la realizzazione dell'opera in parola, ammissibili sarebbero unicamente le censure inerenti alla conformità con la pianificazione vigente, mentre quelle relative alla sua pubblica utilità dovranno semmai essere proposte nell'ambito di una procedura di variante o di revisione del piano regolatore. A ogni modo, in quanto atto ad assicurare l'urbanizzazione di fondi ubicati in zona edificabile, l'utilità pubblica dell'opera sarebbe manifesta. La tesi secondo cui essa servirebbe unicamente il fondo __________ è da respingere, poiché l'opera servirà anche il fondo __________, cui attualmente si accede senza alcun titolo autorizzativo dalla strada sterrata esistente all'altezza del mapp. 289. L'utilità pubblica non risulterebbe scalfita neppure dal fatto che il Municipio, alla luce del disinteresse all'edificazione manifestato da altri proprietari di fondi in zona, abbia deciso di procedere con la realizzazione della strada a tappe, essendo comunque sia possibile una valutazione globale del progetto, ritenuto poi fattibile il suo prolungamento, come emerge dal documento Urbanizzazione zona Monda-Corticiasca, Verifica prolungo del 1° luglio 2020 (Verifica prolungo). La strada sarebbe poi conforme alla funzione stabilita dal piano del traffico, mentre lo scostamento del tracciato da quanto previsto da questo strumento sarebbe minimo (13 m2) e dettato da esigenze tecniche. Di conseguenza, sotto questo profilo, non essendovi una modifica essenziale del piano regolatore, le condizioni per un controllo incidentale della pianificazione comunale non sarebbero adempiute. Controllo che non sarebbe giustificato nemmeno alla luce delle modifiche della LPT in merito al dimensionamento delle zone edificabili, entrate in vigore il 1°maggio 2014. Ritenuto che la revisione del piano regolatore in corso ne terrebbe già conto riproponendo l'edificabilità del comparto Monda (recte el Montásc) nonché il vincolo per la realizzazione della strada - la censura relativa all'esame pregiudiziale del piano sarebbe superata, potendo le ricorrenti contestare gli aspetti pianificatori nella relativa procedura. Inoltre, il termine di due anni dall'entrata in vigore della scheda R6 aggiornata per trasmettere la tabella della contenibilità e il compendio dello stato dell'urbanizzazione alla Sezione dello sviluppo territoriale non è (era al momento del giudizio) ancora scaduto. In ogni caso, detta scheda non troverebbe applicazione alla revisione del piano regolatore in parola, poiché quest'ultima è stata avviata prima della sua entrata in vigore. Il progetto poggerebbe in definitiva su una valida base pianificatoria comunale, senza porsi in contrasto con la pianificazione di ordine superiore. Anche la contestazione relativa alle residenze secondarie sarebbe prematura e andrà semmai sollevata nell'ambito di un'eventuale procedura edilizia avviata dal proprietario del mapp. __________, mentre quella relativa al rispetto della distanza dalla strada sarebbe tardiva e infondata. Infine, il progetto sarebbe conforme alle norme che presiedono la realizzazione delle strade e al principio di proporzionalità.
E. Con ricorso del 24 aprile 2023 RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione governativa al pari di quella municipale da essa confermata.
Esse sostengono innanzitutto che quello in esame sarebbe un nuovo e definitivo tracciato della strada, poiché, stante la remota possibilità di urbanizzare l'intera area, essa è progettata in modo tale che il suo eventuale prolungo sarebbe di non semplice realizzazione. Si tratterebbe, dunque, di una modifica sostanziale del piano regolatore che di fatto escluderebbe l'edificabilità o quanto meno l'urbanizzazione di un comparto di quasi 18'500 m2, sicché andava elaborata una variante pianificatoria in tal senso. In ogni caso, anche laddove si volesse ammettere una realizzazione a tappe, farebbe difetto un progetto completo nel quale il primo troncone s'inserisca organicamente e che affronti anche il quesito dei costi. Alla luce della citata modifica sostanziale del piano regolatore, si imporrebbe dunque procedere con un riesame pregiudiziale dello stesso e ciò considerando la sua durata, il suo sovradimensionamento, l'ubicazione eccentrica del mapp. __________, le caratteristiche morfologiche della zona inidonea all'edificazione, ma idonea allo sfalcio e di pregio paesaggistico e il grado di concretizzazione del piano, inesistente per il disinteresse manifestato dai proprietari. Nell'attesa dell'esito della procedura di adattamento del piano regolatore in base al programma d'azione comunale, come previsto dalla scheda R6 nella versione approvata del 19 ottobre 2022, la revisione del piano regolatore in corso non può essere ritenuta vincolante per la realizzazione del ridotto tratto di strada. Solo dopo la verifica del dimensionamento della zona edificabile in vigore, come imposto dall'allegato 1 della citata scheda, si saprà se essa è sovradimensionata e se andrà ridotta in corrispondenza del mapp. __________. In fine, la questione dell'accesso al mapp. __________ non porrebbe problemi, avvenendo questo lecitamente dalla strada sterrata e decadendo così l'obbligo di urbanizzazione da parte dell'ente pubblico.
F. Con la risposta il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e il Comune di Capriasca, con argomenti di cui si riferirà ove necessario in seguito, sollecitano la reiezione del ricorso. La Divisione delle costruzioni, dopo aver rilevato che gli argomenti sollevati concernono prevalentemente il diritto comunale, conferma l'avviso cantonale.
G. In replica le ricorrenti ribadiscono la propria posizione e chiedono inoltre la sospensione della presente procedura fino all'approvazione da parte del Consiglio di Stato del dimensionamento della zona edificabile La Monda.
H. In duplica il Comune si oppone alla richiesta di sospendere la procedura, riconfermando la necessità di respingere il ricorso. Il Consiglio di Stato e la Divisione delle costruzioni non hanno duplicato.
I. a. In risposta alla richiesta del giudice delegato di produrre il verbale di risoluzione e quello di discussione relativo alla seduta del Consiglio comunale in cui è stato trattato il messaggio municipale n. 15/2020 relativo alla revisione del piano regolatore per la sezione di Corticiasca, il Municipio spiega che lo stesso non è ancora stato discusso dal Legislativo, essendo rimasto in sospeso in attesa dell'inoltro del Compendio sullo stato dell'urbanizzazione e della verifica del dimensionamento del piano regolatore, documentazione nel frattempo trasmessa all'Autorità competente, e che a breve deciderà se riattivare la trattazione del messaggio.
b. Nel termine assegnato per prendere posizione in merito, le ricorrenti confermano la domanda di sospendere la procedura di ricorso fino all'approvazione da parte del Governo del calcolo del dimensionamento della zona edificabile di La Monda. La Divisione delle costruzioni conferma la ricezione da parte della Sezione dello sviluppo territoriale del calcolo del dimensionamento del PR di Capriasca, accompagnato dal Compendio sullo stato d'urbanizzazione, spiegando che è in corso l'esame di plausibilità.
L. Con scritto del 19 dicembre 2024 il Municipio di Capriasca ha informato la Corte che nella seduta del 17 dicembre precedente ha deciso di mantenere edificabile, nell'ambito delle scelte pianificatorie che sarà chiamato a prendere, almeno la parte bassa della località La Monda, ciò che giustificherebbe la necessità di urbanizzazione del primo tratto dalla strada cantonale al mapp.__________.
Tale scritto, intimato alle parti, non ha suscitato ulteriori prese di posizione.
M. a. Ritenuto che il progetto concerne in particolare l'urbanizzazione del mapp. __________, gli allegati sono stati intimati per una presa di posizione a __________, il quale con risposta del 10 aprile 2025 chiede la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, ove necessario, in seguito.
b. In replica le ricorrenti riconfermano le rispettive tesi e domande di giudizio, specificando che è lo stesso calo demografico indicato dal proprietario del mapp. __________ a deporre manifestamente per un sovradimensionamento delle zone edificabili del piano regolatore di Corticiasca. Essendo quindi la zona in questione suscettibile di essere dezonata, la realizzazione della strada sarebbe priva di interesse pubblico.
c. In sede di duplica __________ ribadisce la sua posizione e la necessità di respingere il ricorso. La Divisione delle costruzioni specifica che l'esame di plausibilità dovrebbe verosimilmente concludersi nel corso del mese di giugno 2025, mentre il Comune di Capriasca sollecita nuovamente la reiezione del ricorso e ribadisce la sua opposizione alla sospensione della procedura, richiamando i motivi esposti nella duplica del 31 agosto 2023.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date dall'art. 35 cpv. 2 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100). La legittimazione attiva delle ricorrenti è certa (art. 20 cpv. 2 Lstr e 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100, quest'ultimo applicabile grazie al combinato dei disposti 31 cpv. 1 e 25 Lstr). Il ricorso, ricevibile in ordine, può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dall'incarto. Le questioni che si pongono sono essenzialmente di natura giuridica.
1.2. La domanda posta dalle ricorrenti di sospendere la presente procedura fino all'approvazione da parte del Consiglio di Stato del calcolo del dimensionamento della zona edificabile Monda deve essere respinta già per il fatto che detto calcolo si riferisce all'intero territorio comunale e non già al solo citato comparto. A ogni modo, per le ragioni indicate di seguito (infra, consid. 6.2 i.f.), non si ravvisano motivi per procedere con la sospensione della vertenza, eventualità cui peraltro il Municipio e il resistente si oppongono.
2. 2.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; dal 1° gennaio 2012 art. 18 segg. della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'ente pubblico deve poi equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). I comuni provvedono alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano regolatore, vegliando in particolare al coordinamento con la pianificazione di ordine superiore e dei comuni vicini (art. 8 Lstr); le rappresentazioni grafiche che lo compongono devono infatti stabilire i vincoli della rete delle vie di comunicazione (strade, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, posteggi pubblici ecc.) con le relative linee di arretramento (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT; art. 21 LST e 28 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110).
2.2. La Lstr affida ai comuni e agli altri enti locali il compito di provvedere alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade che non sono di competenza del Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi (art. 5 cpv. 1 Lstr). Nel caso della costruzione di una strada pubblica da parte di un comune, la procedura di approvazione del progetto stradale comunale (art. 30 segg. Lstr) sostituisce quella usuale del rilascio del permesso di costruzione (RDAT II-1993 n. 36 consid. 6.2).
2.3. Giusta l'art. 30 cpv. 1 Lstr, approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento, l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto stradale comunale. Il municipio pubblica il progetto - che deve indicare quanto precisato agli art. 10 cpv. 2 lett. a e lett. b Lstr e corredato dagli atti elencati all'art. 17 cpv. 1 Lstr (cfr. art. 30 cpv. 2 e 3 Lstr) - per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza e, nel medesimo termine, presentare opposizione (art. 32 cpv. 1 Lstr combinato ai disposti art. 31 cpv. 1 e 20 cpv. 1 Lstr). Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 20 cpv. 2 combinato con l'art. 31 cpv. 1 Lstr).
2.4. La procedura del progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del piano in un singolo caso. Di conseguenza, le autorità (di approvazione o di ricorso) sono in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con il piano regolatore (RDAT II-1993 loc. cit.). Per il resto, i comuni sono fondamentalmente autonomi in materia, limitati soltanto dalle disposizioni contenute nell'art. 6 Lstr, che fissa i principi della concezione delle strade, e dal divieto d'arbitrio (STA DP 77/89-25/90 del 14 maggio 1990 consid. 3.2). È invece escluso che tramite una domanda di costruzione possa essere modificata la pianificazione, riservato il caso di differenze entro limiti contenuti e per fondati motivi (cfr. RDAT II-1993 loc. cit.; inoltre, in termini più generali, RDAT I-1999 n. 22 consid. 2.2). In quest'ordine d'idee, l'art. 33 Lstr stabilisce che non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l'approvazione dei piani regolatori e, in particolare, sulla pubblica utilità (cpv. 1). Sfuggono pertanto all'esame del Tribunale, nell'ambito di questa procedura, tutti gli aspetti già definiti nel piano di utilizzazione che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono emendabili unicamente mediante norme di pari rango e secondo la procedura prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT; art. 33 cpv. 2 LST). Il potere d'esame del Tribunale cantonale amministrativo nell'evadere i ricorsi contro i progetti stradali comunali è, pertanto, limitato alla verifica della legittimità della decisione e non può estendersi a un sindacato d'opportunità della stessa (art. 69 cpv. 2 LPAmm).
3. In concreto, il prospettato intervento, così come approvato, non è conforme alla pianificazione in vigore.
Infatti, il piano del traffico prevede per la strada in parola un calibro di 4.20 m, mentre il progetto in esame ne presenta uno ridotto a soli 3 m. Ritenuto che le norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Corticiasca nulla specificano sull'eventuale possibilità di un calibro diverso da quello previsto dalle rappresentazioni grafiche, vincolanti, il Municipio non poteva distanziarsene. Non porta a conclusioni più favorevoli il fatto che la realizzazione della strada sembrerebbe, invece, essere compatibile con la proposta di variante del piano del traffico, come ritenuto dal Governo. Quest'ultima, infatti, non è ancora stata approvata da parte del Consiglio di Stato (non è nemmeno ancora stata adottata dal Legislativo) e, dunque, non è in vigore (art. 31 cpv. 1 LST). Pertanto, non può ancora trovare applicazione, non spiegando effetto anticipato positivo. In ogni caso, a prescindere dal fatto che possono sussistere quantomeno dubbi a che il progetto in esame possa costituire una prima tappa di quello più ampio volto a urbanizzare l'intero settore, anche quest'ultimo non corrisponde all'impostazione pianificatoria in vigore, laddove prevede la costruzione di una strada di calibro ridotto (appunto di 3 m) e con tre piazzole di scambio (cfr. Verifica prolungo del 1° luglio 2020). Si tratterebbe, infatti, di una nuova tipologia di strada, che non può rientrare nel concetto di semplice miglioria secondo l'art. 36 Lstr, la cui attuazione è invece ammessa anche in assenza di una base pianificatoria (cfr. STA 52.2011.53 del 10 novembre 2011 consid. 4).
Già per questo motivo il ricorso va accolto. Esito cui si giungerebbe anche per i seguenti motivi.
4. Come visto in narrativa, secondo le ricorrenti l'intervento in parola, che costituirebbe un nuovo e definitivo tracciato della strada, imporrebbe il riesame del piano regolatore, mentre a mente del proprietario del mappale __________, così come dello stesso Comune, l'urbanizzazione prevista dal progetto discenderebbe dall'art. 19 LPT nel rispetto della pianificazione attualmente in vigore.
4.1. Secondo l'art. 19 cpv. 1 LPT un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente. L'ente pubblico, prosegue la norma (cpv. 2), urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione. L'accesso sufficiente, non necessariamente carrozzabile fino al fondo da edificare o ai singoli edifici, deve essere sicuro sotto il profilo della circolazione stradale e tenere conto delle possibilità edificatorie della relativa zona di utilizzazione (DTF 136 III 130 consid. 3.3.2), richiedendo l'urbanizzazione di zone differenti la soddisfazione di esigenze diverse (DTF 127 I 103 consid. 7d). La nozione di urbanizzazione ai sensi dell'art. 19 LPT comprende sia l'urbanizzazione generale (Groberschliessung), ossia l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione (segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché alle strade e accessi che servono direttamente il territorio urbanizzabile), sia quella di urbanizzazione particolare (Feinerschliessung), ovvero l'allacciamento dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione (strade di quartiere aperte al pubblico, canalizzazioni pubbliche ecc.), ma non anche l'allacciamento di ogni singolo immobile alla rete di urbanizzazione particolare (urbanizzazione privata, Hausanschluss; DTF 121 I 65 consid. 3c; Eloi Jeannerat in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 21 ad art. 19; Linea guida cantonale, Piano dell'urbanizzazione/Programma di urbanizzazione, Bellinzona 2014, pag. 16). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT deve innanzitutto essere assicurato mediante gli strumenti pianificatori (DTF 136 III 130 consid. 3.3.2, 121 I 65 consid. 4).
4.2. Per costante giurisprudenza la legittimità del piano regolatore può essere di principio eccepita soltanto nell'ambito della procedura di adozione, alfine di garantirne una certa stabilità. Successive contestazioni sono proponibili in sede di applicazione concreta, segnatamente nell'ambito del rilascio di una licenza edilizia (cui va assimilata l'approvazione del progetto in esame), soltanto se l'interessato non poteva rendersi conto delle restrizioni impostegli o se non aveva avuto la possibilità di contestarle in occasione dell'adozione del piano, oppure ancora se le circostanze o i disposti legali che le avevano giustificate si sono nel frattempo sostanzialmente modificati (cfr. art. 21 cpv. 2 LPT; DTF 145 II 83 consid. 5, 144 II 41 consid. 5.1; STF 1C_20/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.4 e rinvii).
L'art. 21 cpv. 2 LPT prevede un esame in due tappe: la prima determina se le circostanze si sono sensibilmente modificate, al punto da giustificare un riesame del piano regolatore; nella seconda fase avviene invece, se necessario, la sua modifica vera e propria (cfr. DTF 144 II 41 consid. 5.1, 140 II 25 consid. 3 e rinvii). In ognuna di queste due tappe occorre procedere a una ponderazione degli interessi, tenendo conto, da un lato, della necessità di una certa stabilità della pianificazione, dall'altro, dell'interesse all'adattamento del piano dell'utilizzazione ai cambiamenti intervenuti. Occorre segnatamente considerare la durata raggiunta dal piano regolatore (tenendo presente che le zone fabbricabili sono predisposte di principio per coprire un fabbisogno di quindici anni, secondo l'art. 15 cpv. 1 LPT, e che tanto più una revisione del piano si avvicina a questo orizzonte temporale, tanto meno peso va dato all'affidamento nella stabilità del piano; cfr. DTF 145 II 83 consid. 5.4; cfr. pure STA 90.2014.3 del 9 marzo 2015 consid. 3.1), il suo grado di realizzazione e concretizzazione (laddove assume importanza, ad esempio, l'investimento di somme importanti nell'urbanizzazione o l'attuazione del piano regolatore mediante il rilascio di licenze edilizie), nonché l'importanza del motivo di revisione, la portata della modifica prevista e l'interesse che la giustificherebbe (cfr. DTF 140 II 25 consid. 3, 128 I 190 consid. 4.2; STF 1C_656/2018 del 4 marzo 2020 consid. 6.1.1).
4.3. In concreto, per quanto attiene alle contestazioni della pubblica utilità del progetto stradale, nel precedente giudizio del 16 gennaio 2017 (supra, consid. B.b) il Tribunale aveva ricordato che le stesse devono essere esaminate e approfondite nell'ambito di una procedura di variante dello strumento pianificatorio o di revisione dello stesso. Va precisato che ciò tuttavia non esclude che, alle condizioni appena evocate, l'attualità del piano regolatore possa essere rimessa in discussione anche nell'ambito di una procedura di approvazione del progetto stradale.
4.3.1. Va premesso che, dal profilo pianificatorio, la realizzazione del divisato progetto si giustificherebbe unicamente nella misura in cui esso fosse effettivamente volto ad attuare il vincolo di piano regolatore, ovvero costituisse la prima tappa della realizzazione dell'intera strada. Infatti, se l'intervento si esaurisse nella realizzazione dell'accesso ai soli fondi delle ricorrenti e del resistente, esso si configurerebbe alla stregua di un'urbanizzazione privata, che non risponde manifestamente a un bisogno importante chiaramente avvertito dalla collettività e pertanto sarebbe privo di interesse pubblico (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii). L'obbligo per l'ente pubblico di urbanizzare le zone edificabili non può, infatti, in alcun modo essere interpretato come dovere di equipaggiare anche ogni singolo fondo di queste zone, così che ogni singola particella assegnata alla zona fabbricabile possa essere raggiunta direttamente attraverso un'opera viaria (cfr. STA 90.2003.2 del 30 aprile 2009 consid. 4.2).
In secondo luogo, non occorre qui esprimersi sulla sussistenza o non dei requisiti per i quali si giustifica un riesame della pianificazione. Infatti, come visto, il Municipio ha già operato una simile valutazione (prima tappa) e avviato la procedura di revisione del piano regolatore.
4.3.2. Ferme queste premesse, il progetto non poteva essere approvato.
La proposta pianificatoria licenziata con il citato messaggio municipale prevede(va) effettivamente la sostanziale riconferma (con qualche modifica) di questa zona edificabile così come della relativa strada di urbanizzazione, ciò che dimostrerebbe che non vi è assolutamente la volontà di modificare in alcun modo l'urbanizzazione veicolare del comparto La Monda che viene difatti mantenuta come è attualmente in vigore (risposta del Comune, pag. 4).
Sennonché, come visto, è lo stesso Municipio che ipotizza ora di proporre al Legislativo una zona edificabile ridotta alla parte inferiore del comparto (supra, consid. L). Da notare che anche la maggioranza della Commissione delle petizioni e della legislazione del Comune di Capriasca (https://www.capriasca.ch4politica4documenti del legislativo4messaggi municipali e rapporti) ha proposto un'importante riduzione della zona edificabile in parola, circoscrivendola alla sola parte bassa (ovvero ai fabbricati abitativi e ai permessi di costruzione in essere), ciò che comporterebbe in particolare un'edificabilità assai limitata del mapp. __________. Commissione che suggerisce anche la soppressione pura e semplice della strada di servizio, laddove per servire la parte edificabile restante (…) basterà migliorare, senza stravolgimenti, l'accesso esistente.
Già solo per questi motivi, è quindi evidente che il destino pianificatorio del comparto La Monda (e dunque di riflesso anche della strada di servizio prevista per la sua urbanizzazione) sia tutt'altro che certo. Con queste premesse, non è possibile procedere con l'urbanizzazione proposta, prima che il riesame della pianificazione avviato dal Municipio si sia concluso (seconda fase; cfr. in questo senso, STF 1C_100/2022 del 16 febbraio 2023 consid. 3.4, 1C_650/2020 del 12 luglio 2022 consid. 3.6.2; STA 52.2021.137 del 23 febbraio 2023, confermata da STF 1C_152/2023 del 28 novembre 2023 consid. 3.4). E ciò anche volendo prescindere dalla verifica del calcolo del dimensionamento delle zone edificabili di Capriasca e delle scelte strategiche che il Comune intenderà adottare in esito ad essa, per rapporto all'intero territorio comunale.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la decisione del Governo impugnata annullata, al pari di quella municipale da esso tutelata.
5.1. L'annullamento del giudizio impugnato e della risoluzione municipale comportano la necessità di ridefinire le ripetibili di prima istanza. Unico resistente in quella sede essendo il Comune, spetta a esso rifondere un adeguato importo alle ricorrenti (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).
5.2. Per quanto concerne questa sede, la tassa di giustizia è posta a carico di __________ (art. 47 cpv. 1 LPAmm) che ha resistito invano al gravame, ritenuto che il Comune ne va esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Egli è inoltre tenuto a versare alle ricorrenti un adeguato importo per ripetibili, il Comune non essendo comparso in lite quale unico antagonista (Borghi/Corti, loc. cit.).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 29 marzo 2023 (n. 1569) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione del 4 settembre 2020 con cui il Municipio di Capriasca ha approvato il progetto stradale relativo alla realizzazione dell'accesso stradale la Monda a Corticiasca è annullata;
1.3. il Comune di Capriasca verserà complessivamente fr. 1'000.- a RI 1, RI 2 e RI 3 a titolo di ripetibili di prima istanza.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di __________, il quale rifonderà a RI 1, RI 2 e RI 3 complessivamente fr. 1'500.- per ripetibili. A queste va retrocesso l'anticipo spese prestato.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera