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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.2020 52.2020.7

9 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,129 mots·~11 min·4

Résumé

Revoca della licenza di condurre cautelativa. Restituzione in intero

Texte intégral

Incarto n. 52.2020.7  

Lugano 9 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2020 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione del 18 dicembre 2019 (n. 6789) del Consiglio di Stato che respinge un'istanza di restituzione in intero e dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo;

ritenuto,                          in fatto

A.   a. RI 1 è titolare di una licenza di condurre; in passato ha accumulato diverse misure amministrative a seguito di episodi di guida in stato di ebrietà (2011, 2014 e 2017).  

b. Il 25 agosto 2019, mentre circolava in sella alla sua moto su via __________, a __________, RI 1 ha perso il controllo del mezzo, urtando il cordolo di un'isola spartitraffico e rovinando poi pesantemente a terra e strisciando sulla fiancata sinistra per diversi metri. Trasportato all'ospedale, i medici hanno riscontrato la frattura della mano destra e di diverse costole. Non essendo stato possibile effettuare un test alcolemico mediante etilometro probatorio, l'interessato è stato sottoposto a un prelievo del sangue, dal quale è scaturita una concentrazione rilevante di alcol minima di 2.13 g/kg (intervallo 2.13-2.35 g/kg). Interrogato dalla polizia il 4 settembre 2019, RI 1ha imputato la causa del sinistro a del materiale sulla strada, che avrebbe dovuto scansare. Ha inoltre dichiarato di aver consumato - subito dopo la caduta a terra - una fiaschetta di whisky (da 3 dl) estratta dal taschino della camicia. Versione questa che gli agenti di polizia hanno tuttavia ritenuto alquanto improbabile, in base alle dichiarazioni del teste presente al momento dei fatti, a quanto sostenuto dai sanitari intervenuti sul posto (secondo i quali egli non era vigile) e al fatto che in loco non è stata rinvenuta alcuna fiaschetta (cfr. rapporto di polizia agli atti).

B.   Venuta a conoscenza dell'infrazione, il 24 settembre 2019 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha avviato nei confronti del conducente un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Contestualmente, sospettando seriamente un'inidoneità alla guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico riscontrato nel sangue (≥ 1.6 per mille), ha revocato a RI 1 la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura del medico del traffico SSML. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 15d cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C.   a. Contro la revoca cautelativa e preventiva della licenza di condurre, RI 1 si è aggravato dinnanzi al Consiglio di Stato con ricorso del 17 ottobre 2010, chiedendo che lo stesso fosse preso in considerazione malgrado formalmente alcuni giorni in ritardo. Ciò che era da ricondurre, ha spiegato, alla sua degenza in ospedale dal 22-28.9.19; inoltre, erano state necessarie 2 settimane di convalescenza con utilizzo di terapia oppiacea per tenere i dolori sotto controllo. In quanto [recte: questo] stato, ha aggiunto, non ero purtroppo in grado a livello mentale, di occuparmi di questa situazione.

b. Con giudizio del 18 dicembre 2019, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di restituzione in intero dei termini (implicitamente contenuta nel ricorso) e dichiarato il gravame irricevibile. Premesso che la revoca a titolo preventivo e cautelativo è assimilabile a una misura cautelare che - conformemente a quanto indicato in calce alla decisione dell'autorità dipartimentale - doveva essere impugnata nel termine di 15 giorni giusta l'art. 68 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), il Governo ha anzitutto rilevato come l'impugnativa di RI 1 fosse pacificamente tardiva. Ha invece ritenuto infondata la domanda di restituzione contro il lasso del termine, concludendo che la scadenza (14 ottobre 2019) per insinuare il ricorso avrebbe in ogni caso potuto essere osservata, anche tenendo conto dell'impedimento indicato dall'insorgente (ospedalizzazione e convalescenza con terapia oppiacea), che si sarebbe esaurito l'11 ottobre 2019. Posto che l'insorgente, per sua stessa ammissione, aveva ricevuto la contestata decisione (con altra corrispondenza) il 4 ottobre 2019, dalle mani di sua figlia, il Governo ha pure considerato che sin da quel momento egli avrebbe potuto dare istruzioni a quest'ultima o a un terzo di interporre tempestivamente ricorso per suo conto.

D.   RI 1 impugna ora il predetto giudizio dinnanzi a questo Tribunale, chiedendo che la sua impugnativa sia accolta ai sensi dei considerandi e, di conseguenza, sia accolta la sua istanza di restituzione dei termini al Governo e annullata la decisione della Sezione della circolazione che gli ha revocato la licenza a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato.

Ripercorrendo i fatti, l'insorgente ribadisce anzitutto di non aver guidato in stato di ebrietà, ma di aver bevuto del whisky solo dopo l'incidente. Al riguardo rimprovera alle precedenti istanze un carente accertamento dei fatti, nonché di non aver provato e motivato una violazione delle norme della circolazione, lamentando pure una violazione del diritto di essere sentito. Richiamando l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, ritiene che non vi siano gli estremi per pronunciare una revoca cautelativa. Relativamente alla domanda di restituzione in intero, osserva invece come che egli fosse oggettivamente e indiscutibilmente impossibilitato a predisporre per tempo un ricorso, così come risulta dal certificato medico agli atti (secondo cui, dopo il ricovero in ospedale fino al 28 settembre 2019, sono state necessarie due settimane di convalescenza con utilizzo di terapia oppiacea al fine di ridurre il dolore. Si sconsiglia la guida durante la terapia oppiacea da prolungare ancora per 5 giorni poi stop e continua con Brufen e Novalgina come da lettera di dimissione). Il suo impedimento, afferma l'insorgente, non si sarebbe pertanto risolto prima del 18 ottobre 2019; di riflesso, bastava che inoltrasse una domanda di restituzione del termine entro il 28 ottobre. Peraltro, anche se l'impedimento fosse cessato il precedente 11 ottobre (come indicato dal Governo), la sua istanza del 17 ottobre 2019 sarebbe comunque stata tempestiva. Osserva pure che, quando sua figlia gli ha consegnato la decisione il 4 ottobre 2019, né lui, né quest'ultima (che non disponeva di una procura o delega) avrebbero potuto imbastire un'impugnativa o affidare l'incarico a un terzo.

E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, con motivazioni di cui si dirà, se del caso, più avanti.

F.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Pacifica è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    Qui oggetto di controversia è unicamente la decisione del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il gravame dell'insorgente, respingendo contestualmente la sua domanda di restituzione in intero di cui si è detto in narrativa. Posto che nemmeno il ricorrente contesta la tardività della sua impugnativa al Governo contro la revoca cautelativa - che è una misura provvisionale, che avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm (cfr. STF 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 1, 1C_76/2017 del 19 maggio 2017 consid. 3; cfr. pure sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo n. 603 2018 110 dell'11 settembre 2018 consid. 1.1) -, si tratta solo di verificare se a torto o a ragione la precedente istanza ha respinto l'istanza di restituzione del termine, dichiarando di riflesso irricevibile il ricorso. Vertendo solo su questo aspetto procedurale - contrariamente a quanto assume l'insorgente - esula dal presente giudizio ogni questione di merito, in particolare relativa alla fondatezza della revoca cautelativa (art. 30 OAC) e/o - ancor più - di un'eventuale revoca di sicurezza ex art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, che l'autorità dipartimentale potrebbe se del caso pronunciare al termine della procedura, sulla base degli accertamenti volti a chiarire la sua idoneità alla guida. Cade quindi d'acchito nel vuoto ogni critica e/o censura riferita a questi aspetti (carente accertamento dei fatti, violazione dell'obbligo di motivazione, ecc.).

3.    3.1. Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPAmm, i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1); la domanda deve essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 2). L'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente sulla sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STF 1C_391/2015 del 17 agosto 2015 consid. 2.1, 2C_747/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2). Per giurisprudenza, un infortunio o una malattia può costituire un impedimento non colpevole se impossibilita la parte o il suo rappresentante ad agire nel termine o a costituire un rappresentante a tale scopo. L'impedimento perdura solo fintantoché l'interessato non sia in grado, in funzione del suo stato fisico o mentale, di agire egli stesso o di incaricare un terzo. Quando è oggettivamente e soggettivamente in grado di agire egli stesso o di far agire un terzo al suo posto, l'impedimento cessa di essere non colpevole (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a, 112 V 255 consid. 2a; STF 6F_10/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.3 in RtiD I-2010 n. 34).

3.2. In concreto, dal certificato medico del 17 ottobre 2019 prodotto dall'insorgente al Governo in appoggio alla sua domanda di restituzione del termine di ricorso, non emerge che egli si trovasse in condizioni di salute talmente gravi da non poter agire personalmente entro il termine di ricorso (scadente lunedì 14 ottobre 2019, così come indicato dal Governo, consid. 1.3, pag. 4) o affidare tale incarico a un legale o a un terzo, anche solo tramite sua figlia. Da tale certificato risulta infatti che egli è stato degente in ospedale fino al 28 settembre 2019 (a seguito di un intervento di chirurgia toracica per un emotorace massivo su fratture costali multiple) e che gli sono state necessarie due settimane di convalescenza con una terapia oppiacea, al fine di ridurre il dolore. È ben vero che tale terapia, come puntualizza in questa sede l'insorgente, è apparentemente continuata ulteriori 5 giorni. Anche tenendo conto di questa circostanza, resta comunque il fatto che dalla citata documentazione medica non traspare in alcun modo che egli, dopo il 28 settembre 2019, avesse un quadro clinico tale da impedirgli di agire personalmente o anche solo di dare disposizioni a terzi. In particolare, non risulta che la terapia oppiacea fosse a tal punto invalidante e immobilizzante da non permettergli di interporre ricorso o di affidare a una terza persona la salvaguardia dei suoi interessi. A maggior ragione se si considera che, durante la predetta cura, il medico ha unicamente sconsigliato la guida (si sconsiglia la guida durante la terapia oppiacea [...]). Inoltre, come giustamente rilevato dal Governo, per stessa ammissione dell'insorgente, già dal 4 ottobre 2019 sua figlia gli aveva consegnato la decisione della Sezione della circolazione insieme a tutta la corrispondenza (pervenuta durante la sua ospedalizzazione). Ne discende che, almeno da quella data e per ancora una decina di giorni, egli poteva e doveva senz'altro organizzarsi, essendo in grado di comunicare e dare istruzioni alla figlia o a terzi di presentare ricorso per suo conto o di rivolgersi a un legale (come ha poi fatto per la replica).

3.3. In conclusione, la decisione del Governo che ha respinto la domanda di restituzione del termine, e dichiarato conseguentemente irricevibile il suo ricorso, non può che essere confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

4.    4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

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