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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.11.2020 52.2020.554

26 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,560 mots·~8 min·4

Résumé

Irricevibilità di un ricorso

Texte intégral

Incarto n. 52.2020.554  

Lugano 26 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito dal segretario:

David Algul

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2020 di

 RI 1      

contro    

la decisione del 7 ottobre 2020 (n. 5197) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il gravame dell'insorgente avverso la risoluzione del 22 giugno 2020 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, gli ha negato il rilascio del permesso di domicilio C e revocato il permesso di dimora B;  

ritenuto,                          in fatto

che il cittadino congolese RI 1 (1991) è al beneficio dal 2009 di un permesso di dimora B per vivere in Svizzera;

che il 29 luglio 2019 egli ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio C;

che con decisione del 22 giugno 2020 la Sezione della popolazione ha risolto di negargli il rilascio del permesso di domicilio C e gli ha revocato il permesso di dimora, essendo, nonostante l'ammonimento inflittogli il 26 agosto 2017, da lungo tempo a carico dell'assistenza pubblica e oberato dai debiti;

che la decisione è stata resa in applicazione degli art. 62 cpv. 1 lett. e e 63 cpv. della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20), nonché degli art. 60 e 77a cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201);  

che con decisione del 7 ottobre 2020 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltrato dall'interessato contro detta risoluzione a causa del mancato versamento dell'anticipo;

che avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in sostanza l'annullamento e postulando che gli atti siano rinviati al Consiglio di Stato affinché gli assegni un nuovo termine per versare l'anticipo;

che a sostegno della sua domanda, sostiene di non avere ricevuto a causa di un disguido postale, lo scritto del Servizio dei ricorsi del Governo con cui gli veniva formulata la richiesta di versamento dell'anticipo della presunte spese processuali;

che il ricorso non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del giudice delegato alla causa (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);

che la legittimazione a ricorrere di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm); che per quanto riguarda invece la tempestività del suo gravame occorre rilevare quanto segue;

che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo dev'essere presentato per iscritto entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;

che i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 14 cpv. 1 LPAmm);

che per quanto riguarda la decorrenza dei termini ricorsuali, va osservato che quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene emesso un avviso di ritiro nella buca lettere o nella casella postale del destinatario;

che l'invio è considerato validamente notificato se viene successivamente ritirato presso l'ufficio postale; se ciò non avviene entro il termine di ritiro, l'invio è considerato notificato il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm), sempre che il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 142 IV 286 consid. 1.6.3, 127 I 34 consid. 2a/aa; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1b ad art. 14 con rif.);

che il predetto termine di giacenza di 7 giorni riprende quello sancito dalle Condizioni generali dei servizi postali per i clienti privati;

che il Tribunale federale ha più volte ribadito che applicare tale finzione nel caso di un infruttuoso tentativo di distribuzione non equivale a un eccesso di formalismo, ma risponde ad un'esigenza di chiarezza, semplicità e soprattutto uniformità; dal profilo della certezza del diritto è importante riconoscere in base a criteri oggettivi che una decisione sia cresciuta in giudicato, non solo per l'autorità di prima istanza, ma anche per eventuali controparti e per le autorità di ricorso (DTF 127 I 35 consid. 2b);

che dalle tavole processuali e dalle informazioni estrapolabili dal servizio "track and trace" de La Posta sull'invio in questione, emerge che la decisione del 7 ottobre 2020 del Consiglio di Stato, munita dei mezzi e dei termini per ricorrere, è stata inviata al ricorrente per raccomandata (n. ____________________) il 9 ottobre 2020 ed è giunta a destinazione il 12 ottobre 2020, giorno in cui ha avuto luogo un tentativo infruttuoso di distribuzione;

che di conseguenza La Posta ha depositato nella buca lettere del ricorrente un avviso di ritiro presso l'ufficio postale di __________ con scadenza al 19 ottobre 2020;

che non essendo stata ritirata entro quest'ultimo termine, detta raccomandata è quindi stata retrocessa al mittente;

che in simili circostanze i 30 giorni per impugnare il giudizio governativo in parola hanno quindi iniziato a decorrere il  20 ottobre 2020, corrispondente a quello successivo al settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, e sono scaduti mercoledì 18 novembre 2020;

che il presente ricorso, datato 19 novembre 202 e inoltrato tramite raccomandata n. __________ soltanto il 23 novembre 2020, è dunque chiaramente tardivo e come tale deve essere dichiarato inammissibile;

che, d'altra parte, avendo inoltrato un ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, l'insorgente doveva attendersi che quest'ultima autorità gli avrebbe potuto notificare degli atti processuali  (DTF 123 I 492 consid. 1);

che il 21 ottobre 2020 il Governo ha poi nuovamente spedito al ricorrente una copia della decisione che lo riguardava tramite invio postale semplice;

che tale spedizione è avvenuta per semplice conoscenza, visto il precedente tentativo infruttuoso di notifica del giudizio in questione per mezzo di lettera raccomandata, ragione per la quale

nessun nuovo termine di ricorso ha iniziato a decorrere in quell'occasione;

che quand'anche per pura ipotesi si volesse ammettere il contrario e ritenere quindi il presente gravame tempestivo, quest'ultimo andrebbe comunque respinto nel merito;

che sempre dall'incarto prodotto dalla precedente autorità di giudizio e dalle informazioni estrapolabili dal servizio "track and trace" della Posta, emerge che il 1° settembre 2020 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha spedito all'insorgente presso il recapito che aveva indicato a __________ - tramite raccomandata n. __________14 una richiesta di versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali per un importo di fr. 600.-;

che tale invio è giunto al luogo di destinazione giovedì  3 settembre 2020; anche in questo caso è stato emesso nei confronti del destinatario un avviso di ritiro con scadenza al 9 settembre 2020 dopo un tentativo, fallito, di notifica;

che dal momento che pure la suddetta raccomandata non è stata ritirata entro tale termine, il 10 settembre successivo l'ufficio postale di __________ l'ha quindi retrocessa al mittente;

che non avendo preso conoscenza dell'ordine impartitogli dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il ricorrente ha omesso di versare l'anticipo richiesto nel termine che gli era stato assegnato;

che invano egli sostiene ora che La Posta non gli avrebbe lasciato nella sua buca lettere l'avviso di ritiro di tale raccomandata;

che dalla relativa busta d'invio, agli atti, risulta infatti che l'Ufficio postale ha documentato di avere emesso un avviso di ritiro con scadenza il 9 settembre 2020; ora, secondo costanze giurisprudenza del Tribunale federale, un invito di ritiro è considerato depositato nella cassetta della lettere in quanto non sussistano circostanze suscettibili di ravvisare un comportamento scorretto degli impiegati postali: in questo senso spetta al ricorrente fornirne la prova, rispettivamente allegare che l'avviso di ritiro dell'invio raccomandato fosse formalmente carente (SJ 1999 I pag. 145 consid. 2c; STF 2C_610/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3.3 con riferimenti);

che nel caso di specie l'insorgente non fornisce tuttavia alcun elemento che possa anche solo lontanamente dar credito alla sua tesi, la quale deve essere pertanto respinta;

che deve pertanto essere condivisa la conclusione a cui è pervenuto il Consiglio di Stato di dichiarare irricevibile il gravame di RI 1 per mancato pagamento dell'anticipo dovuto;

che il Tribunale federale ha ancora recentemente ribadito come non vi sia alcun formalismo eccessivo nel dichiarare un ricorso inammissibile quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un preciso termine, sempre che, come è stato il caso nella presente fattispecie, la parte interessata sia stata informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnatole per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quest'ultimo (STF 2C_361/2015 del 13 maggio 2015 consid. 2.5 con riferimenti);che in simili circostanze il Consiglio di Stato non poteva fare altro che dichiarare irricevibile il suo ricorso;

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere pertanto respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

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