Incarto n. 52.2020.319
Lugano 30 giugno 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Sarah Socchi
assistito dalla vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2020 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 25 maggio 2020 della Commissione di disciplina notarile, con la quale non è stato dato seguito alla segnalazione dell'insorgente nei confronti del notaio __________;
ritenuto, in fatto
che con decisione del 22 maggio 2020 la Commissione di disciplina notarile (Commissione) ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro la parcella notarile del 17 dicembre 2018 del notaio __________ (inc. 20.2019.3), confermandola integralmente;
che con scritto del 25 maggio 2020, la Commissione ha inoltre comunicato a RI 1 di aver deciso di non dar seguito alla sua segnalazione contro l'operato del medesimo notaio (inc. 20.2019.2), precisando di non poter intimargli la motivazione di dettaglio, poiché, per costante giurisprudenza, il segnalante non ha qualità di parte;
che con ricorso del 25 giugno 2020 (redatto in tedesco), RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione della Commissione del 22/25/26 maggio 2020 (Entscheid vom 22./25./26. Mai [..] bretreffend angedrohte Nichtrückzahlung eines Anteils des Treuhandgeldes bei Nichtabschluss des Kaufvertrags), chiedendo che sia annullata e che gli atti siano retrocessi alla precedente istanza affinché irroghi una sanzione disciplinare al notaio __________ (o, in via subordinata, che gli venga inflitta direttamente una tale sanzione);
che il ricorrente rimprovera in sostanza alla Commissione di non aver minimamente trattato la sua denuncia contro l'operato del notaio (che avrebbe agito in modo parziale e incompatibile con la dignità della sua funzione nel contesto di una compravendita), violando il suo diritto di essere sentito (obbligo di motivazione); la precedente istanza si sarebbe infatti limitata a vagliare la parcella notarile, d'importanza affatto secondaria;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questo giudice, è data dagli art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100) e 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);
che oggetto di impugnazione - come si evince dalle domande di giudizio formulate dall'insorgente, oltre che dal testo del ricorso e dall'incarto richiamato quale mezzo di prova (inc. 20.2019.2) - è solo la pronuncia con cui la Commissione ha risolto di non dar seguito alla sua segnalazione contro l'operato del notaio ______;
che il ricorrente non impugna (anche) la risoluzione con cui la precedente istanza ha respinto il suo reclamo avverso la citata parcella notarile del 17 dicembre 2018 (inc. 20.2019.3), contro la quale non solleva obiezioni di sorta;
che le decisioni con cui la Commissione statuisce sui reclami circa le parcelle notarili (art. 20 cpv. 1 e 92 LN) vanno del resto tenute distinte da quelle che adotta in veste di autorità disciplinare (cfr. art. 20 cpv. 1 e 95 segg. LN);
che in concreto l'insorgente - in quanto denunciante - non è tuttavia abilitato a impugnare la decisione della Commissione di non dar seguito alla sua denuncia (senza comunicargli la motivazione di dettaglio), per carenza di legittimazione attiva;
che, infatti, ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 LN, al segnalante è data la possibilità di provare la segnalazione; per il resto, non ha qualità di parte nel procedimento, così come già ricordato dalla precedente istanza;
che questa norma rispecchia la giurisprudenza federale; infatti, per consolidata prassi del Tribunale federale, il denunciante non ha qualità di parte nell'ambito di un procedimento disciplinare, dato che una tale procedura è volta essenzialmente ad assicurare l'esercizio corretto della funzione da parte dei notai e di preservare la fiducia del pubblico, non di difendere interessi privati dei singoli; scopo di una denuncia è in effetti l'adozione di sanzioni nei confronti di chi viene denunciato, non la soppressione di eventuali pregiudizi subiti dal denunciante, che sono le conseguenze del comportamento criticato; ne discende che la decisione di non dar seguito a una segnalazione non tocca gli interessi degni di protezione del denunciante, al quale difetta quindi la facoltà di chiederne l'annullamento (cfr. DTF 133 II 468 consid. 2; STF 2C_668/2017 del 29 agosto 2017 consid. 2.4; STA 52.2019.187 del 30 aprile 2019; Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berna 2014, n. 355);
che in queste circostanze, il ricorso deve quindi d'acchito essere dichiarato irricevibile (senza che si renda necessario esigerne la traduzione in italiano, art. 10 cpv. 1 LPAmm);
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera