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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.08.2020 52.2020.153

11 août 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,345 mots·~7 min·4

Résumé

Commessa pubblica. Il committente che decide di mantenere in gara offerte superiori al preventivo di riferimento non può rivenire sui propri passi con la risposta al ricorso. Il bando non imponeva l'estromissione delle offerte superiori al preventivo, ma conferiva una facoltà al committente

Texte intégral

Incarto n. 52.2020.153  

Lugano 11 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2020 della

RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la decisione del 4 marzo 2020 (n. 1193) del Consiglio di Stato che, previo pubblico concorso, ha deliberato alla CO 1 le opere di metalcostruttore occorrenti nell'ambito dei lavori di sostituzione e posa di un nuovo ascensore presso la passerella alla _______ a __________;

ritenuto,                          in fatto

che il __________ il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di metalcostruttore occorrenti nell'ambito dei lavori di sostituzione e posa di un nuovo ascensore presso la passerella alla ________ a ________ (FU ________ pag. ________);

che il bando di concorso annunciava che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, secondo i seguenti criteri di aggiudicazione e i relativi fattori di ponderazione:

1)    prezzo                                     50%

2)    attendibilità del prezzo              22%

3)    programma lavori                     20%

4)    formazione apprendisti               5%

5)    perfezionamento professionale   3%

che in relazione al criterio dell'attendibilità del prezzo, le disposizioni particolari CPN 102 consegnate agli offerenti stabilivano che l'importo offerto sarebbe stato confrontato con quello di riferimento e il punteggio assegnato in base alla seguente formula (pos. 224.100):

nota

Prezzo uguale all'importo di riferimento +/- 10%

6

Prezzo +/- 30% rispetto all'importo di riferimento

0

Per gli altri prezzi interpolazione lineare.

Le offerte che conseguono punti 0 in questo criterio verranno scartate.

L'importo di riferimento viene definito quale media di tutte le offerte valide pervenute trascurando, qualora il numero di tali offerte sia uguale o superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più alta (cioè gli importi estremi). In caso di offerte equivalenti, verrà trascurato un solo importo estremo.

che il capitolo 238 delle predette disposizioni particolari trattava della validità dell'offerta. La pos. 238.300 stabiliva:

Con riferimento all'art. 55 del RLCPubb/CIAP, di regola il committente annullerà la gara qualora l'importo delle offerte valide pervenute non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non risulti più sostenibile.

A tale scopo il committente deposita presso la Cancelleria dello Stato, in busta chiusa e sigillata, controfirmata dai presenti all'apertura delle offerte, l'importo massimo di spesa che intende sopportare per i lavori in oggetto.

La busta non verrà aperta, ma sarà messa a disposizione del Tribunale amministrativo cantonale in caso di ricorso sull'eventuale decisione di annullamento.

che la pos. 238.400 soggiungeva:

Il Committente si riserva inoltre di non prendere in considerazione per un'eventuale delibera le singole offerte che superano l'importo depositato di cui alla pos. 238.300;

che entro il termine stabilito sono giunte al committente otto offerte di valore compreso tra fr. 66'551.- e fr. 120'878.70;

che tutte le offerte sono state ritenute valide e sono state valutate dalla Divisione delle costruzioni secondo i criteri di aggiudicazione annunciati;

che sulla scorta di tale valutazione, il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla CO 1, la cui offerta di fr. 66'551.- è giunta prima in graduatoria con 387.3 punti;

che la RI 1, posizionatasi al terzo rango con 235.9 punti, ha interposto ricorso contro la predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;

che la ricorrente, oltre ad eccepire la carenza di motivazione della decisione impugnata, sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione dalla gara per aver conseguito la nota 0 nel criterio relativo all'attendibilità del prezzo;

che il committente si è opposto al ricorso, sostenendo che tutte le offerte ad eccezione di quella della deliberataria avrebbero meritato l'estromissione dal concorso siccome superiori all'importo massimo di spesa, fissato in fr. 75'000.-; le offerte sarebbero state prese in considerazione per errore;

che con la replica la ricorrente ha ribadito le proprie domande e chiesto che in caso di reiezione del gravame gli oneri processuali siano addossati al committente, siccome l'impugnativa è stata provocata da un suo sbaglio;

che con la duplica, il committente ha ribadito la propria posizione; che l'aggiudicataria non ha invece formulato alcuna osservazione al gravame;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che eventuali difetti di motivazione della decisione impugnata sarebbero sanati in questa sede, in cui il committente ha prodotto il carteggio completo da cui si evincono le valutazioni esperite; la ricorrente ha avuto la possibilità di consultarla e prendere posizione: la censura cade quindi nel vuoto;

che secondo la ricorrente l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione per aver ottenuto la nota 0 nel criterio dell'attendibilità del prezzo;

che, per contro, il committente ha ammesso di essere incorso in un errore: l'unica offerta valida era proprio quella dell'aggiudicataria, mentre tutte le altre, superiori all'importo massimo stabilito e depositato in busta chiusa, andavano scartate in applicazione della regola di gara di cui alla pos. 238.400;

che contrariamente a quanto sostenuto dal committente, la citata prescrizione del concorso non sanciva inevitabilmente l'esclusione delle offerte il cui prezzo era superiore al suo preventivo; che questa si limitava a conferire la facoltà alla stazione appaltante di scartarle, lasciandole ampia libertà di apprezzamento; allo stesso modo, la pos. 238.300 prevedeva di regola l'annullamento del concorso in caso di offerte non coperte dal credito;

che nulla imponeva pertanto alla committenza di estromettere dalla gara le offerte di importo superiore a quello stabilito nel preventivo;

che avendo valutato comunque tutte le offerte, il committente non ha affatto agito in contrasto alle regole del concorso;

che a ben vedere, mantenere in gara tutte le otto offerte pervenute appare una scelta sostenibile nell'ottica di individuare quella migliore, non solo dal profilo economico, ma anche in base agli altri criteri di aggiudicazione, segnatamente quello dell'attendibilità del prezzo;

che avendo deciso in questo senso, il committente non può che attenersi a quanto emerso dalla valutazione; le argomentazioni addotte a posteriori con la risposta non possono essere tutelate;

che l'offerta dell'aggiudicataria, avendo ottenuto la nota 0 per il criterio dell'attendibilità del prezzo, andava effettivamente esclusa (cfr. pos. 224.100 CPN 102);

che la censura è quindi fondata;

che il ricorso va quindi parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata con conseguente rinvio degli atti al committente affinché si esprima sull'attribuzione della commessa alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara (art. 41 cpv. 1 LCPubb);

che questo Tribunale si astiene dall'aggiudicare direttamente la commessa all'insorgente, siccome alla stazione appaltante è ancora data la possibilità di annullare il concorso in assenza di offerte valide inferiori all'importo limite fissato (pos. 238.300 del capitolato);

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

che la tassa di giustizia è posta a carico dello Stato (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), il quale rifonderà alla ricorrente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm; cfr. STF 2C_1185/2016 del 7 giugno 2018 consid. 6.2 con riferimenti).

Per questi motivi,

decide:

1.    Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1.       la decisione del 4 marzo 2020 (n. 1193) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.       gli atti sono rinviati al Governo per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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