Incarto n. 52.2019.53
Lugano 12 maggio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2019 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 16 gennaio 2019 (n. MC.2019.2) del Giudice delle misure coercitive che conferma la risoluzione dell'11 gennaio 2019 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di carcerazione amministrativa dell'insorgente;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino eritreo RI 1 (1989) è fuggito dal proprio Paese d'origine, sottraendosi all'assolvimento del servizio militare. Il 21 novembre 2008 l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM) gli ha concesso l'ammissione provvisoria in Svizzera con lo statuto di rifugiato, rilasciandogli un permesso di soggiorno F. Il 16 ottobre 2012 RI 1 ha quindi ottenuto un permesso di dimora giusta l'art. 84 cpv. 5 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20), continuando a disporre della sua qualità di rifugiato, pur non essendogli stato riconosciuto l'asilo politico.
B. Con sentenza del 20 dicembre 2018, cresciuta in giudicato, la Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RI 1 alla pena di 22 mesi di detenzione per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121) e ha ordinato la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni giusta l'art. 66a del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), disponendo nel contempo la sua carcerazione di sicurezza sino al 20 gennaio 2019. L'8 gennaio 2019 RI 1 è stato interrogato dalla Polizia cantonale. In quell'occasione egli ha dichiarato di non essere disposto a rientrare volontariamente in Eritrea. Preso atto di queste affermazioni e tenuto conto della suddetta condanna penale, l'11 gennaio 2019 la Sezione della popolazione ha disposto la sua carcerazione in vista dell'allontanamento per la durata di sei mesi a partire dal 18 gennaio seguente in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LStrI. In sostanza, l'autorità dipartimentale ha ritenuto che vi fosse il rischio che l'interessato si sottraesse all'obbligo di lasciare il territorio svizzero, in quanto non era intenzionato a far rientro volontariamente in Eritrea e aveva dimostrato di non voler collaborare a tale scopo con le autorità. La misura è stata eseguita dalla Polizia cantonale alla data prevista.
Con sentenza del 16 gennaio 2019, il Giudice delle misure coercitive ha convalidato detta decisione dipartimentale, dopo avere accertato, previa udienza, la legalità e l'adeguatezza del provvedimento in questione.
C. Contro quest'ultima pronuncia, RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene di non poter essere allontanato contro la sua volontà verso l'Eritrea, visto che gli è stato a suo tempo riconosciuto lo statuto di rifugiato.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento con osservazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, mentre che il Giudice delle misure coercitive è rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 31 della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 17 aprile 1997 (Lamc; RL 143.200). Il gravame, tempestivo (art. 31 Lamc) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'art. 76 LStrI disciplina la carcerazione di uno straniero in vista del suo rinvio coatto. Giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. b LStrI, se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'art. 66a o 66a bis CP o l'articolo 49a o 49 bis del codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0), l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può incarcerare lo straniero se indizi concreti fanno temere che egli intenda sottrarsi al rinvio coatto in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare (cifra 3) oppure se il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità (cifra 4). Tali disposizioni sono applicabili quando dal comportamento dell'interessato si possa ritenere che vi sia il rischio che egli si dia alla fuga e sparisca nella clandestinità (cosiddetta "Untertauchensgefahr"; cfr. STF 2C_128/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.1 con rinvii). I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la LStrI oppure per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'art. 66a o 66a bis CP o dell'art. 49a o 49a bis CPM sono intrapresi senza indugio (art. 76 cpv. 4 LStrI).
2.2. Giusta l'art. 79 cpv. 1 LStrI, la carcerazione preliminare, quella in vista di rinvio coatto secondo gli art. 75-77 LStrI e quella cautelativa giusta l'art. 78 LStrl, non possono, assieme, durare più di sei mesi. Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita (art. 80 cpv. 4 LStrI).
3. Come accennato in narrativa, il ricorrente è entrato in Svizzera nel 2008. Malgrado che le autorità federali avessero respinto la sua domanda d'asilo, egli è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria in quanto riconosciuto quale rifugiato. Risiedendo da più di 5 anni nel nostro Paese, il 21 dicembre 2012 gli è quindi stato rilasciato un permesso di dimora ex art. 84 cpv. 5 LStrI. Sennonché, con sentenza 20 dicembre 2018 la Corte delle assise correzionali di __________ lo ha condannato alla pena di 22 mesi di detenzione per infrazione aggravata alla LStup, ordinando la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni giusta l'art. 66a CP. RI 1, che ha reiteratamente dichiarato sia davanti alla Polizia cantonale che al Giudice delle misure coercitive, di non avere alcuna intenzione di dar seguito volontariamente al suddetto ordine di espulsione, rappresenta dunque una seria minaccia per l'ordine pubblico. I reati in materia di LStup per i quali egli è stato condannato penalmente sono particolarmente gravi e riprovevoli, in quanto suscettibili di mettere in pericolo la vita e la salute di numerose persone. Sull'arco di diversi anni egli ha infatti spacciato in varie località del __________ dei quantitativi non trascurabili di cocaina, marijuana e hashish. Viste le circostanze e accertata l'esistenza di una decisione di espulsione cresciuta in giudicato disposta dal giudice penale, si deve dunque ammettere che nel caso di specie sussistano senz'altro le condizioni oggettive previste dai combinati art. 76 cpv. 1 lett. b cifra 1 e 75 cpv. 1 lett. g LStrl, nonché dall'art. 76 cpv. 1 lett. b cifra 3 LStrl per la sua carcerazione amministrativa in vista dello sfratto.
4. 4.1. Resta a questo punto da esaminare la questione di sapere se l'allontanamento del ricorrente risulti inattuabile per motivi giuridici o effettivi (art. 80 cpv. 6 lett. a LStrl), come da lui sostenuto. A questo proposito egli sostiene in particolare che, essendo stato posto al beneficio dello statuto di rifugiato, non possa essere allontanato verso l'Eritrea, Paese dal quale era a suo tempo fuggito per non avere prestato servizio militare, dal momento che nei suoi confronti dovrebbe valere il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31).
4.2. L'art. 25 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce che i rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati (cpv. 2). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (cpv. 3).
Secondo l'art. 3 LAsi sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
La direttiva della Segreteria di Stato alla migrazione (SEM) nel settore dell'asilo del 1° gennaio 2008 (n. 6.3.7, stato al 1° luglio 2019), precisa che i richiedenti l'asilo che adempiono le condizioni previste dall'art. 3 LAsi, a cui la Svizzera non può concedere l'asilo, ma ai quali viene riconosciuta la qualità di rifugiato, possono essere ammessi provvisoriamente come rifugiati se allo stesso tempo è inammissibile ed impossibile proseguire il viaggio verso uno Stato terzo esente da persecuzioni e se non lo si può esigere da loro. Tuttavia, i rifugiati ammessi provvisoriamente possono avvalersi unicamente dei diritti conferiti dalla convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955 (RS 0.142.30). Dato che la convenzione non accorda nessun privilegio in materia di soggiorno, sotto quest'aspetto i rifugiati ammessi provvisoriamente sono equiparati agli altri stranieri ammessi provvisoriamente. Il libretto F è rilasciato dalle autorità cantonali sulla base del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dopo la decisione di prima istanza alle persone che, dopo essere state ammesse provvisoriamente con la qualità di rifugiato al termine della procedura di prima istanza, inoltrano un ricorso contro il rigetto della domanda d'asilo presso il Tribunale amministrativo federale. Indipendentemente dal tipo di permesso, il riconoscimento della qualità di rifugiato passa in giudicato al momento della notificazione della decisione di prima istanza, e queste persone beneficiano allora della protezione della convenzione sullo statuto dei rifugiati.
Lo statuto dei rifugiati in Svizzera, precisa l'art. 58 LAsi, è retto dalla legislazione sugli stranieri, in quanto non siano applicabili disposizioni particolari, segnatamente quelle della LAsi o della convenzione sullo statuto dei rifugiati.
L'art. 59 LAsi dispone che le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che adempiono la qualità di rifugiato sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi della LAsi e della citata convenzione.
L'art. 5 cpv. 1 LAsi, che disciplina il divieto di respingimento, dispone che nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. Il divieto di respingimento, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.
Dal canto suo, l'art. 63 cpv. 2 LAsi dispone che la SEM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato, soggiunge il capoverso 3 della medesima norma, è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.
Giusta l'art. 65 LAsi, l'allontanamento o l'espulsione di rifugiati sono retti dall'art. 64 LStrI in combinato disposto con l'art. 63 cpv. 1 lett. b e l'art. 68 LStrI. È fatto salvo l'art. 5 LAsi.
Dal canto suo l'art. 32 n. 1 della convenzione sullo statuto dei rifugiati sancisce che gli Stati contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Per quanto riguarda il divieto di espulsione e di rinvio al confine sancito all'art. 33 n. 1 della convenzione in parola, il n. 2 della medesima norma prevede comunque che tale disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese.
4.3. Nel caso di specie il ricorrente, che, come sopra esposto, ha commesso dei reati senz'altro gravi per avere trafficato degli importanti quantitativi di stupefacenti, costituisce una seria minaccia per il nostro ordine pubblico. Minaccia che comunque non appare ancora tale da giustificare, in deroga al principio di non respingimento, il suo allontanamento verso il suo Paese d'origine, qualora lì la sua integrità fisica o la sua libertà dovessero risultare minacciate per uno dei motivi menzionati dall'art. 3 cpv. 1 LAsi. A questo proposito occorre comunque considerare che con decisione n. D-7898/2015 del 31 gennaio 2017 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ritenuto che ai cittadini eritrei non può essere riconosciuto lo statuto di rifugiato per il solo fatto che sono partiti illegalmente dal loro Paese, anche per sottrarsi al servizio militare, dato che essi non saranno per forza perseguiti se ritornano in Patria. Con giudizio del 17 agosto 2017, n. D-2311/2016, lo stesso TAF ha quindi considerato di principio ragionevole e ammissibile il rientro di un cittadino eritreo che ha ultimato il servizio nazionale oppure che ne è stato esonerato. Infine con sentenza n. E-5066/2017 del 18 luglio 2018, detto tribunale ha confermato la decisione di allontanamento pronunciata dalla SEM di un cittadino eritreo a cui era stato negato l'asilo politico in Svizzera dopo che questi era fuggito dal proprio Paese per evitare di dover prestare servizio militare. Da questi giudizi non si può ancora dedurre che chi già vive in Svizzera quale rifugiato per avere lasciato illegalmente l'Eritrea al fine di sottrarsi all'obbligo di leva possa automaticamente essere privato di tale statuto e rinviato verso il proprio Paese d'origine, dovendo l'Autorità federale valutare di caso in caso se sussistano o meno le condizioni per procedere in tal senso a fronte delle concrete e specifiche circostanze che caratterizzano ogni singola fattispecie. Per quanto attiene alla situazione del ricorrente, dagli atti di causa, e in particolare dalla decisione del 21 novembre 2008 dell'allora UFM, risulta che sebbene nel corso della procedura d'asilo quest'ultimo avesse fornito delle versioni contraddittorie - e quindi inverosimili - in merito alle circostanze che avevano caratterizzato la sua fuga dall'Eritrea, egli era stato a quel tempo posto al beneficio dello statuto di rifugiato per il solo fatto che aveva lasciato il proprio Paese in modo illegale allorquando era in età utile per prestare servizio militare obbligatorio. Pertanto, stante la predetta giurisprudenza del TAF il ricorrente non può considerarsi completamente al riparo dall'eventualità che la SEM gli possa revocare tale statuto. A questo proposito occorre rilevare che di fronte alla richiesta in tal senso inoltrata il 20 dicembre 2018 dalla Sezione della popolazione, con messaggio di posta elettronica del 25 marzo la SEM ha riferito che avrebbe preso una decisione circa la revoca a RI 1 dello statuto di rifugiato una volta terminati gli accertamenti del caso. Nulla permette dunque di affermare, come fa l'insorgente fondandosi su delle notizie di stampa estera, che non risponderebbe alla volontà delle autorità federali mettere in atto l'allontanamento di cittadini eritrei accolti in Svizzera quali rifugiati. Se così fosse, la SEM non avrebbe avuto che da rendere attenta sin da subito l'autorità cantonale di questa sua intenzione e del fatto che alla suddetta richiesta di revoca non avrebbe quindi dato nessun seguito. Pertanto allo stato attuale delle cose non si può ancora ritenere che l'allontanamento dell'insorgente sia sicuramente inattuabile per ragioni giuridiche. La questione dipende essenzialmente da quanto verrà deciso dalla SEM in merito alla conferma o alla perdita dello stato di rifugiato da parte del ricorrente, la quale dovrà comunque istruire la pratica. Sarà quindi soprattutto in tale sede che quest'ultimo dovrà, se del caso, far valere come un eventuale suo rimpatrio possa esporlo al rischio concreto di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e sia contrario alla giurisprudenza del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. Per il resto si deve considerare che in base alle indicazioni fornite dalla SEM - agli atti e aggiornate alla situazione vigente al mese di gennaio 2019 - dal profilo squisitamente pratico il rientro in Eritrea dell'insorgente è senz'altro difficile, ma comunque attualmente possibile sia su base volontaria, sia tramite volo DEPU. Restano infatti tutt'ora inattuabili i rientri tramite volo DEPA e volo speciale. In simili circostanze non si può dunque ancora affermare che in concreto non vi sia alcuna possibilità o un'eventualità soltanto altamente improbabile e puramente teorica di eseguire l'allontanamento dell'insorgente. Nella misura in cui si deve ritenere che sussiste una seppur minima prospettiva di rimpatrio, non vi sono sufficienti motivi per annullare il querelato provvedimento amministrativo in ragione di quanto disposto dall'art. 80 cpv. 6 lett. a LStrI (DTF 130 II 56 consid. 4.3.1).
5. Dal profilo della situazione familiare e personale dello straniero (art. 80 cpv. 4 LStrl), va rilevato che RI 1, celibe, è senza attività lucrativa e privo di mezzi di sostentamento propri. Di conseguenza, senza il provvedimento in esame, l'insorgente, che per l'appunto è stato colpito da una misura di espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni giusta l'art. 66a CP cercherebbe verosimilmente di sottrarsi allo sfratto o tenterebbe perlomeno di renderne ancora più difficile l'attuazione, rendendosi per esempio irreperibile. Ragione per la quale nel caso concreto non può entrare in linea di conto l'adozione di una misura meno incisiva rispetto a quella qui contestata.
6. Stante tutto quanto precede si deve concludere che la decisione del Giudice delle misure coercitive merita di essere integralmente confermata, in quanto immune da violazioni del diritto e rispettosa del principio della proporzionalità. Pertanto, il ricorso dev'essere respinto.
Date le circostanze, si prescinde comunque dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere