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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.02.2020 52.2019.522

10 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·7,270 mots·~36 min·2

Résumé

Commesse pubbliche. Valutazione delle referenze del personale chiave.

Texte intégral

Incarto n. 52.2019.522  

Lugano 10 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2019 della

RI 1   patrocinata da:     

contro

la decisione dell'8 ottobre 2019 del Municipio di CO 2, che in esito al concorso per l'aggiudicazione delle prestazioni d'ingegneria civile per la ricostruzione di manufatti in via __________ ha deliberato la commessa alla CO 1;

ritenuto,                           in fatto

A.   Il __________ il Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le prestazioni d'ingegneria civile (progettazione e direzione lavori) per la ricostruzione di manufatti in via __________ (FU n. __________ pag. __________). Trattasi, in concreto, dei tre ponti sui Riali __________, __________ e __________. Il bando di concorso, pubblicato sul sito www.simap.ch, segnalava che erano richieste le prestazioni secondo SIA 103/ed 2014: dalla ripresa del progetto di massima alla consegna dell'opera e quattro figure chiave (l'ingegnere civile capoprogetto - CP, il suo sostituto - SCP, il direttore dei lavori - DL e un architetto consulente), oltre alla struttura tecnica e amministrativa di supporto.

Il "Documento A - Basi d'appalto" indicava cinque criteri di idoneità. Tra questi, il CI3 e il CI4 esigevano dal concorrente e dalle figure chiave (almeno) una referenza.

CI 3

Gli offerenti mandatari principali (ingegneri civili) devono produrre almeno una referenza che attesti la capacità di svolgere la prestazione in oggetto, con percorso completo dalla progettazione all'esecuzione fino alla consegna, direzione lavori compresa. Possono essere presentate referenze di opere strutturali (manufatti) stradali o ferroviarie analoghe, ultimate a piena soddisfazione dei committenti. L'opera non può essere stata conclusa e consegnata prima del 2009 (vale la data di collaudo finale).

Se l'oggetto della referenza è stato realizzato da un consorzio, il partecipante dovrà aver svolto un ruolo determinante (capoprogetto) ai sensi della dimostrazione richiesta.

Per "opere analoghe" si intende dello stesso tipo e grandezza: in particolare manufatti in calcestruzzo e/o acciaio per traffico veicolare o ferroviario, dimensionati e realizzati secondo normative svizzere, di almeno 30 m di lunghezza. Non sono ammesse passerelle pedonali e ciclabili.

CI 4

Gli offerenti devono proporre quattro figure chiave (collaboratori responsabili): capoprogetto CP, sostituto capoprogetto SCP, direttore dei lavori DL e architetto consulente.

Per le figure chiave è richiesto un titolo di studio di livello A per il CP e il SCP, almeno di livello B per il DL e l'architetto consulente.

Una persona non può essere proposta in più di una figura chiave.

Per il CP e il SCP è richiesta una referenza che attesti la capacità di svolgere la prestazione in oggetto, con percorso completo dalla progettazione all'esecuzione, fino alla consegna. Possono essere presentate solo referenze di opere strutturali (manufatti) stradali o ferroviarie analoghe, ultimate a piena soddisfazione dei committenti. L'opera non può essere stata conclusa e consegnata prima del 2009 (vale la data di collaudo finale).

Se l'oggetto della referenza è stato realizzato da un consorzio, il partecipante dovrà aver svolto un ruolo determinante (capoprogetto) ai sensi della dimostrazione richiesta.

Per "opere analoghe" si intende dello stesso tipo e ordine di grandezza: in particolare manufatti in calcestruzzo e/o acciaio per traffico veicolare e ferroviario, dimensionati e realizzati secondo normative svizzere, di almeno 30 m di lunghezza. Non sono ammesse passerelle pedonali e ciclabili.

Per il DL è richiesta una referenza quale direttore lavori per opere strutturali viarie (manufatti, sottopassi) concluse e consegnate non prima del 2009 (vale la data del collaudo finale). Il valore dell'opera deve essere di almeno 500'000.- CHF (costo d'opera, IVA esclusa).

L'architetto consulente deve possedere personalmente l'attestato OTIA - ramo architettura al momento della presentazione dell'offerta. L'architetto deve dimostrare esperienza con almeno una referenza, di opera realizzata, nella consulenza (progetto architettonico) in progetti strutturali per manufatti per traffico veicolare, ferroviario o passerelle pedonali e ciclabili.

Il documento stabiliva inoltre che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri:

Criteri /sottocriteri

Ponderazione

sottocriterio

criterio

A.   Economicità dell'offerta

40%

B.   Attendibilità del prezzo orario medio

15%

C.   Attendibilità del numero di ore previste

15%

D.   Qualità dell'offerente

      30%

D1  Anni di esperienza del capoprogetto (CP)

10%

D2  Anni di esperienza del direttore lavori (DL)

10%

D3  Referenze del capoprogetto (CP)

30%

D4  Referenze del sostituto capoprogetto (SCP)

10%

D5  Referenze del direttore dei lavori (DL)

20%

D6  Referenze dell'architetto consulente

20%

TOTALE

100%

Per quanto riguarda i sottocriteri destinati a valutare la qualità dell'offerente, le condizioni di gara specificavano quanto segue ("Documento A - Basi d'appalto", cap. 5, pag. 20-22): D - Qualità dell'offerente

(…)

D1 Anni di esperienza del capoprogetto CP

Per la valutazione dell'esperienza (anni di attività quale ingegnere civile - strutturista):

· oltre 20 anni d'esperienza: valutazione ottima, punti 6

· tra 10 e 20 anni d'esperienza: valutazione buona, punti 5

· tra 5 e 10 anni d'esperienza: valutazione sufficiente, punti 4

· meno di 5 anni d'esperienza: valutazione carente, punti 2

                                                      D2 Anni di esperienza del Direttore dei lavori DL Per la valutazione dell'esperienza (anni di attività quale ingegnere civile - direttore dei lavori) vale:

· oltre 10 anni d'esperienza: valutazione ottima, punti 6

· tra 5 e 10 anni d'esperienza: valutazione sufficiente, punti 4

· meno di 5 anni d'esperienza: valutazione carente, punti 2

                                                      D3 - D6 Referenze del capoprogetto CP, del sostituto capoprogetto SCP, del direttore lavori DL e dell'architetto consulente Sono considerate al massimo tre referenze per opere analoghe e con la funzione richiesta per ogni figura chiave. Per il CP si richiede effettivamente di aver svolto il compito di progettista principale e interlocutore del committente e degli altri attori coinvolti nel progetto. L'intervento del SCP è richiesto e ammesso unicamente nel caso di assenza forzata del CP: deve comunque essere costantemente coinvolto e informato sugli sviluppi del progetto. Per ogni referenza sono attribuiti due punti per manufatti stradali e ferroviari, 1 punto (dove ammesso) per passerelle pedonali e ciclabili. Nel complesso quindi sono disponibili 24 punti, con la seguente valutazione:

                                                      oltre 22 punti: nota 6; 20 - 21 punti: nota 5; 18 - 19 punti: nota 4; 15 - 17 punti: nota 3; 11 - 15 punti: nota 2; fino e compreso 10: nota 1;

Le referenze d'idoneità dello studio possono essere proposte anche come referenze personali (criteri di aggiudicazione) a condizione della partecipazione effettiva della persona chiave. Sono ammesse unicamente referenze che sono state effettivamente realizzate: partecipazioni a concorsi e prestazioni per opere non realizzate non sono ammesse.

Per permettere al committente di apprezzare il criterio e i sottocriteri di cui trattasi i concorrenti dovevano compilare le tabelle Referenze per il criterio di aggiudicazione D, contenute nel fascicolo "Documento C - Dati dell'offerente" (pagg. 15-18). Sia il bando (cifra 4.7) che il capitolato (Documento A - Basi d'appalto, cap. 3.13) informavano circa la possibilità di contestare i documenti di concorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla messa a disposizione degli stessi. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B.   Prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, il committente ha comunicato a tutti i concorrenti le risposte alle domande pervenutegli. In particolare, evadendo i quesiti 4, 5 e 8 relativi ai criteri di idoneità CI3 e CI4 e alla valutazione delle referenze D3-D6:

4) In merito ai criteri di idoneità CI3 e CI4, si chiede di specificare se sono ritenute idonee eventuali referenze inerenti risanamenti di manufatti in calcestruzzo e/o acciaio.

5) In merito ai criteri di idoneità CI3 e CI4, si chiede di specificare se con il termine "manufatti" si intendono anche muri di sostegno ed opere similari.

8) Per la valutazione delle referenze D3-D6 si chiede conferma del metodo di assegnazione delle note indicato a pagina 22 del documento A. Se confermato il metodo come vengono valutati e ponderati i sotto criteri?

ha fatto sapere che:

R2 (recte: R4) Sono ritenute idonee unicamente opere realizzate a nuovo, non sono ammessi i risanamenti.

R3 (recte: R5) Per il CP e il SCP con il termine "manufatti" si ammettono unicamente ponti e viadotti. Per il DL e l'architetto consulente sono ammesse referenze di progetti strutturali inerenti al traffico: sono quindi ammessi anche muri di sostegno. Sono esclusi arredi urbani.

R8) Precisando che trattasi di referenze nell'ambito dell'aggiudicazione, le indicazioni date sono ritenute sufficienti. Per CP, SCP, DL e architetto consulente sono ammesse fino a tre referenze, valutate ciascuna con 2 punti se trattasi di manufatti (ponti, viadotti) stradali e ferroviari, con 1 punto se trattasi di passerelle pedonali e ciclabili. Sono potenzialmente disponibili 6 punti (3 referenze ciascuna di 2 punti) per ogni figura chiave, per un totale complessivo di 24 punti.

(cfr. scritto del 3 luglio 2019 dello Studio d'ingegneria ________ ai concorrenti, risposta alle domande 4, 5 e 8).

C.    Entro il termine utile sono giunte al committente nove offerte, tra cui quella della RI 1 dell'importo di fr. 680'255.51 e quella della CO 1 del valore di 765'962.40. Escluse tre offerte e valutate quelle restanti, il 1° ottobre 2019 il Municipio di CO 2 ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 4.67 punti, dandone comunicazione alle parti l'8 ottobre seguente.

D.    Contro la decisione di delibera è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, posizionatasi al secondo rango con 4.53 punti. Essa ne ha chiesto l'annullamento e l'aggiudicazione della commessa in proprio favore. In via subordinata ha domandato il rinvio degli atti al committente per nuova valutazione e delibera. Essa ha pure postulato la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente ha contestato le valutazioni del committente in punto al criterio di aggiudicazione qualità dell'offerente (criterio D). Ha criticato la nota attribuitale nel sottocriterio D4, sostenendo che la referenza R3 del sostituto capoprogetto da essa designato sarebbe stata a torto scartata. La motivazione addotta nella tabella di valutazione (non rispecchia i parametri indicati nel CI4 per lunghezza insufficiente) sarebbe del tutto priva di fondamento, ove solo si consideri che il manufatto in questione (sottopasso ferroviario), oltre a presentare una lunghezza complessiva di 33 m e quindi superiore alla soglia minima di 30 m stabilita dal committente, è stato (invece) correttamente computato per il direttore dei lavori nell'ambito dell'apprezzamento del sottocriterio D5. Insostenibili sarebbero anche i punteggi assegnati alla deliberataria per i sottocriteri D5 e D6. Il committente non poteva infatti riconoscere in favore del direttore lavori le referenze R2 e R3; vuoi perché riferite a degli interventi di risanamento e non ad opere realizzate a nuovo; vuoi perché nei progetti indicati l'ing. M__________ P__________ non ha svolto la funzione di direttore titolare richiesta dal concorso, ma quella di semplice sostituto responsabile della direzione lavori. Parimenti, l'ente banditore non poteva computare per l'architetto consulente la referenza R2; il passaggio faunistico che ha proposto non può infatti essere annoverato tra i manufatti per traffico veicolare, ferroviario o passerelle pedonali e ciclabili.

E.    a. Al gravame si è opposto il committente, il quale ha precisato anzitutto che la valutazione delle referenze si è basata sui documenti forniti dai concorrenti, senza procedere ad ulteriori accertamenti. Ha confermato l'esclusione della referenza R3 presentata dal sostituto capoprogetto dell'insorgente, sostenendo che la lunghezza globale del manufatto è sì di 33 m, ma la luce portante di esso è inferiore a quanto richiesto (30 m) e che risaputamente la difficoltà dell'opera oggetto del concorso è la luce da appoggio ad appoggio, non l'estensione nell'altra dimensione. Ha inoltre soggiunto che diversamente per la figura del DL si richiedono (precisazione ripresa anche dalla risposa alla domanda N° 5, documento 03.07.2019) referenze in "opere strutturali viarie" (manufatti, sottopassi e muri di sostegno) senza limitazioni di dimensione, per cui le valutazioni diverse fra sostituto capoprogetto e direttore dei lavori, per lo stesso oggetto, sono sostenibili e vanno confermate. Anche per le referenze del direttore lavori e dell'architetto consulente della deliberataria la stazione appaltante ha confermato la bontà della propria valutazione, sottolineando, da un lato, che per il direttore lavori si chiedevano "opere strutturali viarie" (manufatti, sottopassi, muri di sostegno) e che i tre oggetti presentati dalla CO 1 soddisfano queste richieste ritenuto inoltre che nelle schede tecniche l'offerente scrive di avere svolto in tutti e tre i progetti la funzione di DL ed annotando, dall'altro lato, che il passaggio faunistico permette il passaggio degli animali ma diventa una "galleria" stradale che attesta anche delle scelte architettoniche nella sezione e nei portali; viene quindi considerato come progetto strutturale inerente al traffico.

b. Pure la deliberataria ha sollecitato la reiezione del gravame, con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle addotte dalla stazione appaltante. Essa ha obiettato in aggiunta il punteggio (nota 5 = 0.5 punti) attribuitole per il sottocriterio D2, annotando che l'applicazione corretta della scala delle note esposta nella documentazione di gara, avrebbe dovuto indurre la committenza ad assegnarle il punteggio massimo (nota 6 = 0.6 punti). A suo giudizio, per il sottocriterio D3 la ricorrente non avrebbe dovuto ricever alcun punto, vuoi perché per le prime due referenze indicate (R1 e R2) l'ing. G__________ R__________ non avrebbe funto da capo progetto, vuoi perché la terza (R3) si riferirebbe ad un'opera non ancora terminata. Da escludere sarebbe a mente sua anche la referenza R2 portata dal sostituto capoprogetto della ricorrente (W__________ M__________), che in quel progetto avrebbe svolto unicamente il ruolo di specialista manufatto senza particolari competenze organizzative o direttive.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

F.    Con la replica la ricorrente ha affinato e precisato le argomentazioni sollevate con il ricorso, confermandosi nelle domande già poste in precedenza. Ha contestato in aggiunta i punteggi conseguiti dall'aggiudicataria nei sottocriteri D6 (segnatamente l'attribuzione di 2 punti per la referenza R3 dell'architetto consulente) e D4 (contestando la validità della referenza R2 del sostituto capoprogetto poiché riferita ad un'opera non ancora ultimata). Per il resto, ha difeso la bontà delle referenze indicate dal capo progetto e dal sostituto capoprogetto ai fini della valutazione dei sottocriteri D3 e D4, con argomenti di cui si dirà, ove occorresse, nei considerandi seguenti.

G.    Con le dupliche la stazione appaltante e la deliberataria si sono confermate nelle domande di giudizio formulate in precedenza.

H.   Su richiesta di questo Tribunale, il 10 gennaio 2019 il Municipio di CO 2 ha prodotto la proposta di delibera, il rapporto di valutazione e il verbale di apertura delle offerte. Copia di tali documenti, noti alle parti, è stata trasmessa loro per informarle dell'avvenuta acquisizione agli atti dei medesimi.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'assegnazione della commessa ad un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dai documenti citati in narrativa pervenuti dal Municipio di CO 2 (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli. I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

2.2. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 3.2 e rinvii).

2.3. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indi-pendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

2.4. Nel caso di specie, oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli oneri sociali e delle imposte, ecc.), il committente ha inserito nel bando diversi criteri di carattere particolare, chiedendo ai concorrenti (ovvero agli studi di ingegneria civile) di indicare almeno una referenza atta ad attestare la loro capacità di fornire la prestazione oggetto della commessa. La committenza ha peraltro preteso delle referenze anche per il personale chiave operante all'interno dello studio, da utilizzare però, come ammesso dalla giurisprudenza (cfr. RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.2), quale criterio di aggiudicazione.

3.    3.1. Giusta l'art. 13 lett. f CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione devono prevedere la pubblicazione di adeguati criteri che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP indica quali possibili criteri di aggiudicazione il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. L'art. 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP prescrive invece che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare. Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti (STA 52.2010.287 del 21 settembre 2010). Questa regola vale tanto per i concorsi a procedura libera, quanto per le gare ad invito e si applica a tutti i criteri di aggiudicazione (RDAT II-2003 n. 31; STA 52.2010.157 del 10 giugno 2010).

                                         3.2. In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione, compreso quello riferito alla qualità dell'offerente. Sotto questo aspetto la decisione impugnata non presta il fianco a critiche, tanto più che nessuna ditta ha impugnato le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per le partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP).

4.    Ricorrente e deliberataria hanno criticato le note assegnate a gran parte delle referenze del proprio personale chiave o dell'avversaria. In estrema sintesi, l'insorgente ha contestato il punteggio attribuitole per il sottocriterio D4, sostenendo che la referenza per opere analoghe (R3) del sostituto capoprogetto sarebbe stata a torto scartata e rimarcato che quella (R2) ritenuta valida per il sostituto capoprogetto della deliberataria, in realtà non avrebbe potuto esserlo (cfr. infra, consid. 4.3.4). Errate sarebbero a mente sua anche le note assegnate alla deliberataria nei sottocriteri D5 (cfr. infra, consid. 4.3.6) e D6 (cfr. infra; consid. 4.3.5), posto che le referenze R2 e R3 addotte per il direttore dei lavori e l'architetto consulente, avrebbero dovuto essere stralciate. L'aggiudicataria, dal canto suo, ha criticato il punteggio attribuitole alla voce anni di esperienza del DL (cfr. infra, consid. 4.3.2) e quello conseguito dalla ricorrente nei sottocriteri D3 e D4 contestando, da un lato, la validità delle referenze (R1, R2 e R3) portate per il capoprogetto G__________ R__________ (cfr. infra, consid. 4.3.3) e, dall'altro lato, l'ammissibilità della referenza R2 addotta per il sostituto capoprogetto W_______ M_______ (cfr. infra, consid. 4.3.4).

4.1. 4.1.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489, consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3 ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friborgo 2008, pag. 64 segg.).

4.1.2. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX ed., Zurigo 2014, n. 89 segg., pag. 516). La definizione di lavori analoghi va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito lavori analoghi può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2016.557 del 28 marzo 2017 consid. 3.1 e rinvii). 4.2. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o alla proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 3; 52.2015.239 del 4 agosto 2015 consid. 2; Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.).

4.3. 4.3.1. Come esposto in narrativa, in relazione al sottocriterio degli anni di esperienza del direttore lavori il capitolato prevede la seguente scala delle note (documento A, cap. 5, sub D2, pag. 21):

D2 Anni di esperienza del Direttore dei lavori DL

Per la valutazione dell'esperienza (anni di attività quale ingegnere civile-direttore dei lavori) vale: -     oltre 10 anni d'esperienza: valutazione ottima, punti 6

-       tra 5 e 10 anni d'esperienza: valutazione sufficiente, punti 4

-       meno di 5 anni d'esperienza: valutazione carente, punti 2

Alla valutazione dei sottocriteri D3-D6 Referenze del capoprogetto CP, del sostituto capoprogetto SCP, del direttore lavori DL e dell'architetto consulente il documento indica:

                                         Sono considerate al massimo tre referenze per opere analoghe e con la funzione richiesta per ogni figura chiave. Per il CP si richiede effettivamente di aver svolto il compito di progettista principale e interlocutore del committente e degli altri attori coinvolti nel progetto. L'intervento del SCP è richiesto e ammesso unicamente nel caso di assenza forzata del CP: deve comunque essere costantemente coinvolto e informato sugli sviluppi del progetto. Per ogni referenza sono attribuiti due punti per manufatti stradali e ferroviari, 1 punto (dove ammesso) per passerelle pedonali e ciclabili. Nel complesso quindi sono disponibili 24 punti, con la seguente valutazione:

                                         oltre 22 punti: nota 6; 20 - 21 punti: nota 5; 18 - 19 punti: nota 4; 15 - 17 punti: nota 3; 11 - 15 punti: nota 2; fino e compreso 10: nota 1.

Le referenze d'idoneità dello studio possono essere proposte anche come referenze personali (criteri di aggiudicazione) a condizione della partecipazione effettiva della persona chiave. Sono ammesse unicamente referenze che sono state effettivamente realizzate: partecipazioni a concorsi e prestazioni per opere non realizzate non sono ammesse.

La definizione del concetto di opere analoghe è da ricercare quindi nelle disposizioni concernenti le referenze d'idoneità (CI 4), giusta le quali:

-   per il CP e il SCP è richiesta una referenza che attesti la capacità di svolgere la prestazione in oggetto, con percorso completo dalla progettazione all'esecuzione, fino alla consegna. Possono essere presentate solo referenze di opere strutturali (manufatti) stradali o ferroviarie analoghe (dello stesso tipo e ordine di grandezza: in particolare manufatti in calcestruzzo e/o acciaio per traffico veicolare e ferroviario, dimensionati e realizzati secondo normative svizzere, di almeno 30 m di lunghezza) ultimate e consegnate non prima del 2009 (vale la data di collaudo finale), a piena soddisfazione dei committenti. Non sono ammesse passerelle pedonali e ciclabili;

-   per il DL è richiesta una referenza quale direttore lavori per opere strutturali viarie (manufatti, sottopassi) del costo di almeno 500'000.- CHF (costo d'opera, IVA esclusa), concluse e consegnate non prima del 2009;

-   l'architetto consulente deve possedere almeno una referenza, di opera realizzata, nella consulenza (progetto architettonico) in progetti strutturali per manufatti per traffico veicolare, ferroviario o passerelle pedonali e ciclabili.

Prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, la stazione appaltante ha inoltre precisato che sarebbero state ritenute idonee unicamente opere realizzate a nuovo e che non sarebbero stati ammessi risanamenti. Ha inoltre fatto sapere ai concorrenti che per il capoprogetto e il sostituto capoprogetto con il termine "manufatti" erano da intendersi unicamente ponti e viadotti e per il direttore lavori referenze di progetti strutturali inerenti al traffico. Le referenze sarebbero state valutate ciascuna con 2 punti se trattasi di manufatti stradali e ferroviari, con 1 punto se trattasi di passerelle pedonali e ciclabili. Con un massimo di tre referenze possibili per ogni figura chiave, il punteggio più alto è quindi 24 e consegue la nota massima 6.

4.3.2. "Anni di esperienza del DL" - D2 (10%) Compilando gli appositi spazi del fascicolo "Documento C - Dati dell'offerente", la deliberataria ha designato quale direttore lavori l'ing. M__________ P__________ (1980), titolare di un diploma di ingegneria civile conseguito nel 2005. Per i suoi 14 anni di esperienza l'ente banditore, basandosi su parametri diversi (Nota 6: oltre 20 anni d'esperienza; Nota 5: tra 10 e 20 anni d'esperienza; Nota 4: tra 5 e 10 anni d'esperienza; Nota 3: meno di 5 anni d'esperienza; vedi tabella di valutazione offerte, pag. 11) rispetto a quelli annunciati nella documentazione di gara (cfr. consid. A di narrativa e supra, consid. 4.3.1) gli ha attribuito la nota 5, rispettivamente 0.5 punti. La valutazione del sottocriterio operata dal committente, contestata dalla deliberataria, non può essere tutelata. È infatti evidente che essa, per questo sottocriterio, doveva conseguire la nota 6 rispettivamente un punteggio pari a 0.6 (6 x 10%).

4.3.3. "Referenze del CP" - D3 (30%) 4.3.3.1. La deliberataria sostiene che il committente non avrebbe dovuto computare per il capoprogetto la referenza (R1) relativa alla realizzazione del nuovo ponte stradale __________. Nel progetto in questione G__________ R__________ avrebbe svolto la funzione di sostituto capoprogetto. A ragione. Negli atti di gara l'ente banditore aveva segnalato chiaramente che sarebbero state considerate al massimo tre referenze per opere analoghe e con la funzione richiesta per ogni figura chiave e che per il capoprogetto si richiedeva effettivamente di aver svolto il compito di progettista principale e interlocutore del committente e degli altri attori coinvolti nel progetto (cfr. doc. A, cap. 5, pag. 21). Inutilmente l'insorgente si avventura quindi nell'affermare che il ruolo di sostituto capoprogetto svolto dall'ing. R__________ è perfettamente in linea con il criterio di idoneità CI4, a tenore del quale per il CP e il SCP è richiesta una referenza che attesti la capacità di svolgere la prestazione in oggetto, senza che figuri alcuna menzione al ruolo. Così stando le cose, la referenza in oggetto non può che essere stralciata.

4.3.3.2. L'aggiudicataria afferma che l'ente banditore non avrebbe dovuto riconoscere in favore di G_______ R_______ neppure la referenza (R2) concernente la realizzazione del nuovo ponte stradale sul fiume __________. Sostiene che il ruolo di capoprogetto effettivo per il manufatto in questione sarebbe invero stato assunto da un'altra persona (R__________ G__________), ora alle sue dipendenze. Orbene, questo Tribunale non ha motivo di dubitare della bontà delle indicazioni fornite dalla ricorrente circa la funzione svolta in quel contesto dall'ing. R__________, confermata peraltro dallo stesso committente (Ufficio della progettazione del Sopraceneri) nella dichiarazione del 5 dicembre 2012, agli atti. I generici dubbi che la deliberataria solleva al riguardo non sono supportati da alcun riscontro oggettivo agli atti. A giusta ragione la stazione appaltante ha quindi considerato valida tale referenza.

4.3.3.3. A mente della deliberataria, il committente non avrebbe dovuto computare per il capoprogetto della ricorrente neppure la terza referenza (R3), ovvero quella avente per oggetto il Risanamento della strada principale __________ e costruzione di 3 ponti, Canton __________, siccome riguardante un'opera che manifestamente è tuttora in corso. L'eccezione è fondata, già solo perché l'opera non è ancora stata portata a termine. Poco importa che nella propria documentazione di offerta la ricorrente avesse correttamente e chiaramente riportato (…) come le fasi progettuali siano state completate (fase 51 della norma SIA 103 completa) mentre i lavori sono ancora in fase di esecuzione. Gli atti di gara stabilivano infatti chiaramente che ammissibili come referenza erano soltanto opere ultimate e consegnate. Lavori non ancora eseguiti o in corso di esecuzione non potevano evidentemente essere addotti a titolo di referenza. L'esclusione dell'avversata referenza si giustifica a maggior ragione ove solo si consideri che il progetto portato da G_______ R__________ sembrerebbe riguardare in parte anche un intervento di risanamento, che non potrebbe comunque rientrare tra quelli considerati analoghi secondo le condizioni di gara (cfr. scritto del 3 luglio 2019 dello Studio d'ingegneria __________ ai concorrenti, risposta alla domanda 4 e infra, consid. 4.3.6.1). Anche questa referenza non poteva quindi essere ammessa.

La nota assegnata alla ricorrente per l'unica referenza valevole del suo capoprogetto va quindi corretta, diminuendola da 6 a 2, rettificando di conseguenza il relativo punteggio parziale (2 x 30% = 0.6 punti).

4.3.4. "Referenze del SCP" - D4 (10%)

4.3.4.1. La referenza che la ricorrente vorrebbe vedersi riconosciuta in favore di __________ M__________, sostituto capoprogetto, è quella della progettazione, esecuzione e messa in esercizio di un sottopasso ferroviario in calcestruzzo armato eseguito su incarico di __________ in territorio di __________ (R3). A mente sua, tale manufatto rispecchia tutti parametri indicati nel CI4, compreso quello della lunghezza (almeno 30 m), tant'è che per il direttore dei lavori il medesimo è stato (invece) correttamente computato nell'ambito dell'apprezzamento del sottocriterio D5. A torto. Dalla risposta fornita al quesito n. 5 emerge infatti chiaramente che per il sostituto capoprogetto erano ammessi quali progetti analoghi unicamente ponti e viadotti, diversamente dal direttore dei lavori per il quale potevano essere portati tutti i progetti strutturali inerenti al traffico. Le critiche ricorsuali a questo proposito non possono dunque che essere respinte, seppur sulla base di una motivazione diversa da quella addotta dalla stazione appaltante.

4.3.4.2. A mente della deliberataria la referenza nuovo ponte stradale __________ (R2), ritenuta valevole per W__________ M__________, in realtà non avrebbe potuto esserlo, poiché egli non avrebbe svolto il ruolo di sostituto capoprogetto. La censura merita accoglimento. Dagli atti dell'incarto emerge infatti che W__________ M__________i ha assunto la funzione di specialista manufatti e che in questa veste ha eseguito diverse mansioni tra cui l'affiancamento al CP e al suo sostituto durante tutto il mandato (cfr. scheda di referenza e organigramma di progetto). Invano l'insorgente asserisce che il predetto professionista ha svolto una funzione attestante pienamente la sua capacità ad assumere il ruolo di sostituto capo progetto (SCP) così come richiesto nel criterio di idoneità CI4. Affinché la referenza potesse essere ritenuta valida occorreva che nel progetto egli avesse realmente assunto la funzione di sostituto capoprogetto. Tale incarico, come si evince dalle tavole processuali, è stato in concreto ricoperto da G__________ R__________. A torto l'ente banditore ha quindi ammesso tale referenza.

4.3.4.3. La ricorrente, con la replica, mette in dubbio la validità della referenza R2 (ponte sul fiume __________) portata dal sostituto capoprogetto della deliberataria. A suo parere, i lavori addotti non erano computabili nelle referenze, perché riferiti ad un'opera in via di realizzazione (quindi non ancora terminata). A ragione. Come già esposto al consid. 4.3.3.3, per essere ammesse le referenze dovevano riguardare opere ultimate e consegnate. Sennonché, dalle tavole processuali (cfr. in particolare il comunicato stampa del Dipartimento del territorio dal quale si evince che i lavori sono iniziati il 1° aprile 2019 e si protrarranno fino a novembre 2020 ed il recente rilievo fotografico, prodotti in replica dall'insorgente sub doc. N e O) emerge che i lavori sono ancora in corso. Non porta a diversa conclusione il fatto che l'opera risulta essere completata nelle fasi di progetto dalla 32 alla 51. Trattandosi di un manufatto che nel suo complesso non è ancora stato portato a termine, lo stesso non poteva evidentemente essere addotto a titolo di referenza.

Le note assegnate alla ricorrente e alla deliberataria per il sottocriterio D4 vanno perciò corrette da 4 a 2, ed il loro punteggio rettificato in 0.2 punti (2 x 10%).

4.3.5. "Referenze dell'architetto consulente" - D6 (20%) 4.3.5.1. L'insorgente sollecita l'esclusione della referenza (R2) Passaggio ecologico __________ portata dalla deliberataria per l'architetto consulente. A mente sua, tale intervento non rientrerebbe tra i manufatti per traffico veicolare, ferroviario o passerelle pedonali e ciclabili richiesti a titolo di referenze. Tant'è che, non potendo essere annoverato fra nessuno di essi, l'ente banditore non ha trovato di meglio che inserire indebitamente ad hoc nella tabella di valutazione una nuova colonna, denominata "altro", nella quale ha inserito la referenza in oggetto, assegnandole con una X la nota 2. La valutazione operata dal committente non può essere tutelata. Come detto, le clausole del concorso stabilivano che per l'architetto consulente erano richieste referenze, di opere realizzate, nella consulenza (progetto architettonico) in progetti strutturali per manufatti per traffico veicolare, ferroviario o passerelle pedonali e ciclabili. Evadendo il quesito di un concorrente, prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, il committente ha precisato che potevano essere ammesse referenze di progetti strutturali inerenti al traffico. Ora, non v'è chi non veda come il passaggio faunistico in discussione non può essere considerato tale. Invano il committente e la deliberataria si avventurano nell'affermare, usando peraltro terminologie pressoché identiche, che il manufatto è stato concepito per il passaggio degli animali ma sarebbe di per sé idoneo anche per un transito veicolare. La loro tesi non può essere seguita neppure laddove sostengono che esso sarebbe equiparabile ad una "galleria stradale" come attestano ben precise scelte architettoniche nella sezione e nei portali. Checché ne dicano i resistenti, l'opera non rientra né fra i manufatti per traffico stradale/ferroviario, né fra quelli per traffico pedonale/ciclabile, tant'è che nella scheda di valutazione è stato inserito, in modo del tutto arbitrario, in una terza categoria ("Altro"). La referenza in oggetto non rispetta i parametri indicati negli atti di gara ed andava dunque estromessa.

4.3.5.2. Corretto appare per contro il punteggio attribuito per la referenza (R3) Galleria __________, che rientra senz'altro nel concetto di manufatto, e quindi di progetto strutturale inerente al traffico (cfr. scritto del 3 luglio 2019 dello Studio d'ingegneria __________ ai concorrenti, risposta alla domanda 8).

Alla luce delle predette considerazioni, la nota ottenuta dalla deliberataria al sottocriterio D6 deve essere corretta, diminuendola da 6 a 4 invece. Dopo ponderazione (4 x 20%), le spettano quindi 0.8 punti.

4.3.6. "Referenze del direttore dei lavori" - D5 (20%) L'insorgente rimarca che due referenze (R2: nuovo ponte a __________ e R3: allargamento, risanamento e messa in sicurezza di due tornanti stradali lungo la __________ nel Canton __________) ritenute valide per M__________ P__________, in realtà non avrebbero potuto esserlo. Vuoi perché quest'ultimo non avrebbe svolto il ruolo di direttore dei lavori, vuoi perché i progetti proposti non concernerebbero un'opera realizzata a nuovo.   4.3.6.1. Ora, per quanto riguarda l'allargamento, risanamento e messa in sicurezza di due tornanti stradali lungo la __________ nel Canton __________ (R3), occorre dare atto all'insorgente che le informazioni fornite dalla deliberataria nella scheda di referenza in punto alla funzione svolta dall'ing. P__________ (capoprogetto e direttore tecnico dei lavori) divergono da quelle contenute nel suo curriculum vitae (agli atti). In quest'ultimo documento, egli indica infatti di aver svolto, nell'ambito di questo progetto, la funzione di sostituto responsabile direzione locale dei lavori. Non occorre tuttavia retrocedere gli atti alla stazione appaltante affinché raccolga le informazioni mancanti, ritenuto che la referenza deve comunque essere esclusa. Rispondendo ad un quesito dei concorrenti, l'ente banditore aveva infatti precisato che erano ritenute idonee a titolo di referenze unicamente opere realizzate a nuovo, ad esclusione dei risanamenti (cfr. scritto del 3 luglio 2019 dello Studio d'ingegneria __________ ai concorrenti, risposta alla domanda 4). Nella misura in cui quella portata da M__________ P__________ concerne anche degli interventi di risanamento, la stessa non può essere accettata. Invano la stazione appaltante e l'aggiudicataria sottolineano al riguardo che si tratta prevalentemente di allargamento della sezione strutturale con nuovi rinforzi con tiranti precompressi e non solo un trattamento di risanamento in una sezione preesistente ciò che consentirebbe di considerarla un'opera realizzata (almeno in parte) a nuovo. Visto il chiaro contenuto della risposta fornita dal committente testé ricordata, che è diventata parte dei documenti di gara, l'ente banditore non poteva ammetterla senza con ciò violare il principio di parità di trattamento tra i concorrenti.

4.3.6.2. Per quanto attiene al nuovo ponte a __________ (R2), va rilevato che la stazione appaltante e la deliberataria non si sono espresse in merito alla censura della ricorrente secondo cui, stando alle indicazioni fornite da M_______ P__________ nel suo curriculum vitae, l'intervento proposto consisteva unicamente in un risanamento globale e non di opera realizzata a nuovo. Ad ogni modo, non si ravvedono motivi per dubitare che si sia trattato, in concreto, di un nuovo manufatto. L'indicazione contenuta nella scheda di referenza (Nuovo manufatto in calcestruzzo armato) è peraltro ulteriormente corroborata dalla certificazione del 24 aprile 2019 della committenza (__________). Suscita per contro ben più di un dubbio il ruolo svolto dall'ing. P__________ nel progetto indicato. Il Municipio, malgrado la precisa critica della ricorrente, non ha sostenuto di aver esperito accertamenti in merito, limitandosi invero a sostenere di aver fatto affidamento a quanto scritto dall'offerente nelle schede tecniche. Nemmeno l'aggiudicataria, salvo affermare in modo del tutto generico che risulta dagli atti che l'ing. P__________ ha di fatto svolto personalmente il compito di DL, ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l'effettiva attività che egli ha esercitato. Ci si può tuttavia esimere dal verificare ulteriormente se l'avversata referenza debba essere ritenuta valida. Anche se stralciata, con una sola referenza valida, per il sottocriterio D5 la deliberataria avrebbe ottenuto la nota 2 rispettivamente 0.4 punti.

4.4. Visto quanto precede, la situazione finale è dunque la seguente:

CO 1

RI 1

D1 (10%)

6

0.6

6

0.6

D2 (10%)

6

0.6

6

0.6

D3 (30%)

6

1.8

2

0.6

D4 (10%)

2

0.2

2

0.2

D5 (20%)

2

0.4

6

1.2

D6 (20%)

4

0.8

5

1

Totale

4.4

4.2

Da ciò deriva che alla ricorrente non poteva in ogni caso essere aggiudicata la commessa, risultando il suo punteggio complessivo (4.11 punti) comunque inferiore a quello (4.28) della CO 1, che risulta prima in graduatoria.

Economicità (40%) A

Attend. prezzo orario (15%) B

Att. ore (15%) C

Qualità offerente (30%) D

Totale

CO 1

4.74

1.90

5.05

0.76

2.02

0.30

4.4

1.32

4.28

1

RI 1

6.00

2.40

1.88

0.28

1.13

0.17

4.2

1.26

4.11

2

5.    Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

6.    L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

7.    La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultima è inoltre tenuta a rifondere alla deliberataria, patrocinata da un legale, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.    Il ricorso è respinto.

2.    La tassa di giustizia di fr. 5'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Essa verserà alla deliberataria fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.    Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2019.522 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.02.2020 52.2019.522 — Swissrulings