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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.05.2020 52.2019.489

25 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,931 mots·~20 min·5

Résumé

Commessa pubblica. Offerta lacunosa completata a posteriori. Conformità dei prodotti offerti

Texte intégral

Incarto n. 52.2019.489  

Lugano 25 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2019 di

RI 1   RI 2   RI 3   RI 4   che compongono il Consorzio RI 1, patrocinate da:   PA 1    

contro  

la decisione del 20 settembre 2019 dell'Ente Ospedaliero Cantonale che in esito al pubblico concorso per l'aggiudicazione delle prestazioni di progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in esercizio di sale operatorie prefabbricate interne ha deliberato la commessa al Consorzio CV 1, formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 29 marzo 2019 l'Ente ospedaliero Cantonale (EOC) ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il mandato di progettazione esecutiva, nonché la fornitura, la posa e la messa in esercizio di sale operatorie occorrenti presso tre ospedali regionali.

Nel capitolato il committente ha previsto la possibilità di presentare una variante dell'offerta principale, secondo le seguenti modalità (capitolato, pag. 13, pos. B-4.).

Ogni concorrente può presentare, oltre all'offerta base, massimo una ulteriore offerta come variante. Questa sarà presentata contemporaneamente all'offerta base, compilando una copia della documentazione di gara in tutte le sue parti e indicando chiaramente sulla prima pagina (accanto al nome del concorrente) la descrizione della variante. Varianti non presentate secondo queste indicazioni non saranno considerate.

Sullo stesso tema, più avanti, alla pos. E-2.4. (Varianti e opzioni) il committente ha disposto quanto segue:

E-2.4.1. Varianti

Il committente non richiede alcuna variante, resta aperta la possibilità ai concorrenti di formulare una proposta alternativa, vedi punto B-4.

E-2.4.2. Opzioni obbligatorie

Il concorrente ha il dovere di indicare in offerta almeno una opzione per ciascuna delle seguenti tipologie di fornitura:

a)    configurazione hardware e software del quadro comandi di sala;

b)    sistemi di ispezionabilità e punibilità dei canali di ripresa.

E-2.4.3. Opzioni facoltative

Il concorrente ha la possibilità di indicare in offerta una o più opzioni per ciascuna delle seguenti tipologie di fornitura;

a)    funzione di videoconferenza e streaming;

b)    possibilità di gestione della movimentazione dei tavoli operatori;

c)     materiali di rivestimento delle sale operatorie;

d)    tipologie di rivestimento delle porte di sala;

e)    sistemi di illuminazione generale di sala e illuminazione ambientale;

f)      monitoraggio della qualità dell'aria;

g)    portata utile ai bracci pensili;

h)    estensione delle garanzie sulle tecnologie mediche;

i)      disponibilità a fornire gli upgrade/aggiornamenti alle ultime versioni disponibili nel periodo di validità del contratto.

Rispondendo alla domanda di un concorrente in merito a come illustrare le opzioni facoltative, con scritto del 24 aprile 2019 il committente ha precisato che i prezzi erano da inserire nel modulo d'offerta, mentre per la descrizione ogni concorrente avrebbe potuto allegare i dettagli delle proprie opzioni su un documento separato da aggiungere al proprio dossier.

B.   Entro il termine utile sono giunte al committente tre offerte, tra cui quella di fr. 11'739'496.10 del Consorzio CV 1 formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3 e quella di fr. 11'146'950.del Consorzio RI 1, composto dalle imprese RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 (in seguito: Consorzio RI 1). Queste due offerte sono state prese in considerazione dalla stazione appaltante, mentre la terza è stata estromessa dalla gara poiché incompleta.

C.   In sede di valutazione delle offerte, il committente ha posto per scritto numerose richieste di chiarimento e di precisazione ai concorrenti, che hanno risposto, fornendo dettagli di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi. Dopo di che esso ha deliberato la commessa al Consorzio CV 1, giunto primo in graduatoria con 575 punti.

D.   Contro la predetta decisione è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio RI 1, posizionatosi secondo con 499 punti, chiedendo l'annullamento della delibera con conseguente assegnazione della commessa in proprio favore, previa esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria e conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Dopo aver eccepito la violazione del proprio diritto di essere sentito per non aver potuto accedere agli atti del concorso, il ricorrente ha sostenuto che l'offerta del Consorzio aggiudicatario andava esclusa poiché contemplava un prodotto non conforme alle esigenze tecniche fissate dal committente. In particolare, il materiale di rivestimento delle pareti non sarebbe l'acciaio nichel-cromo, come da capitolato.

E.   All'accoglimento del ricorso si è opposto l'EOC, il quale ha innanzitutto contestato la censura di violazione del diritto di essere sentito, sostenendo di aver fornito al ricorrente le informazioni utili per comprendere la valutazione delle offerte. Per quanto attiene al prodotto proposto dall'aggiudicatario, esso ha precisato che l'offerta prevedeva pareti per sale operatorie in acciaio inox e, soltanto quale proposta alternativa, pareti in diverso materiale (Corian). Ha quindi aggiunto che un approccio formalista dell'esame delle offerte avrebbe comportato l'esclusione di quella del ricorrente, che presentava diverse anomalie rispetto alle condizioni di gara.

F.    Pure l'aggiudicatario ha avversato il gravame, sostenendo di aver presentato un'offerta corrispondente alle esigenze minime richieste dagli atti di gara. In particolare, l'offerta prevedeva esplicitamente pannelli in acciaio inox, mentre l'alternativa in Corian era da ritenere una variante.

G.   Con la replica l'insorgente ha avversato le tesi della committenza difendendo la conformità della propria offerta alle condizioni enunciate dal bando. Dopo aver preso visione degli atti, ha eccepito l'incompletezza dell'offerta del Consorzio CV 1, che non sarebbe stata compilata correttamente in tutte le sue parti. Ha inoltre messo in dubbio l'idoneità dell'aggiudicatario a eseguire la commessa, nonché quella di un suo subappaltatore. In ogni caso, la valutazione delle offerte operata dal committente e la relativa assegnazione dei punteggi sarebbe insostenibile.

H.   Con la duplica, il committente ha ribadito le proprie tesi con le precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. Sulle ulteriori censure dell'insorgente circa le difformità dell'offerta del Consorzio aggiudicatario, l'EOC, premettendo di aver esercitato un certo margine di apprezzamento in considerazione della complessità del progetto e nel rispetto del divieto di formalismo eccessivo, ha confermato l'ammissibilità della stessa, ritenuta sufficientemente chiara e precisa. Per il resto, ha contestato le tesi avversarie con argomenti che verranno ripresi, ove occorra, nei seguenti considerandi.

I.     Dal canto suo, in sede di duplica, il Consorzio CV 1 ha seguito le tesi del committente circa la mancata conformità dell'offerta presentata dal ricorrente con alcune esigenze stabilite negli atti di gara. In particolare, la stessa non soddisferebbe i requisiti minimi richiesti in relazione alla fornitura di carrelli ad aggancio porta-apparecchiature e allo spessore delle ante delle porte di sala operatoria. Ha inoltre contestato di aver presentato un'offerta incompleta o difettosa. Era semmai il Consorzio RI 1 a meritare l'esclusione per una serie di omissioni e imprecisioni. Per il resto, ha avversato le censure del ricorrente con motivi di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.

J.    Delle ulteriori prese di posizione delle parti si riferirà, laddove utile, più avanti.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipanti al concorso, i membri del Consorzio RI 1 sono senz'altro legittimati a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

1.3. Alla presente fattispecie è applicabile il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2017 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100]; BU 2019, 211).

2.    La censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata dal ricorrente per non aver avuto accesso agli atti del concorso cade nel vuoto: la visione dell'incartamento e l'ampia possibilità di esprimersi dinanzi a questo Tribunale hanno infatti sanato ogni eventuale lesione dei suoi diritti di parte.

3.    3.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire aggiunte, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/ Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, segnatamente la mancanza di prezzi unitari o di prezzi a corpo (art. 42 lett. d RLCPubb/CIAP), sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1, 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1, STA 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

3.2. Per principio, dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere rettificate e/o completate (RtiD I-2012 n. 17; STA 52.2017.373 del 26 febbraio 2018 consid. 3.2). Tale principio discende dal divieto di negoziazioni stabilito all'art. 11 lett. c CIAP. Eccezioni a questa regola sono ammesse soltanto in caso di involontari errori aritmetici e di scrittura, che possono essere rettificati dal committente (art. 42 cpv. 2 e 47 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), il quale ha inoltre la facoltà di chiedere ai concorrenti spiegazioni e delucidazioni sul contenuto dell'offerta. Tale possibilità va comunque riservata a chiarire aspetti dell'offerta e non può invece condurre a una modifica della stessa (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berna 2014, n.354; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, III ed., Zurigo 2013, n. 710 segg.). In questo caso, vanno comunque salvaguardati il principio della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della trasparenza (STA 52.2007.214 del 17 ottobre 2007 consid. 2).

4.    Secondo l'insorgente, l'offerta del Consorzio aggiudicatario avrebbe meritato l'esclusione, tra gli altri motivi, per aver proposto pareti rivestite di un materiale diverso da quello richiesto dalla stazione appaltante.

4.1. Il capitolato d'appalto alle pos. E-6. segg. descriveva gli elementi necessari alla realizzazione dell'opera e indicava le caratteristiche tecniche e prestazionali, da intendersi quali requisiti indicativi minimi del livello qualitativo delle soluzioni attese. Caratteristiche migliori avrebbero contribuito alla valutazione complessiva dell'offerta, dal punto di vista qualitativo (cfr. pos. E-6., pag. 40). Per quanto attiene ai pannelli di rivestimento delle pareti della sale operatorie, la pos. E-6.2.2. stabiliva che: I pannelli di rivestimento devono essere preformati a guscio semplice con bordo smussato, risvoltati sui quattro lati del perimetro. Il materiale di rivestimento deve essere acciaio nichel-cromo, con spessore almeno pari a 8/10 mm applicato su lastra di cartongesso di irrigidimento di spessore non inferiore a 15 mm. […]

Tale disposizione sembra imporre in maniera vincolante l'utilizzo dell'acciaio nichel-cromo quale materiale di rivestimento. Ciò appare tuttavia poco compatibile con la possibilità concessa ai concorrenti di proporre un'opzione facoltativa sui materiali di rivestimento (cfr. pos. E-2.4.3. lett. c, supra consid. A). Opzione facoltativa che essi potevano proporre esponendo il relativo prezzo, senza ulteriori precisazioni, in uno spazio del modulo di offerta (allegato 8, pag. 9) accanto al codice E-2.4.3.c e alla voce Materiali di rivestimento sale operatorie. I prezzi delle opzioni alternative non andavano a sommarsi al totale dell'offerta.

4.2. La questione di sapere se il committente poteva prendere in considerazione materiali diversi dall'acciaio nichel-cromo può rimanere irrisolta, visto che la decisione non può comunque essere tutelata per i motivi che seguono.

4.2.1. Come emerge dagli atti, il Consorzio aggiudicatario ha effettivamente previsto nella propria offerta la fornitura di pareti prefabbricate con rivestimento in acciaio inox. Tale materiale è infatti indicato nel questionario tecnico allegato al modulo d'offerta (5b). Nella sua relazione tecnica illustrativa, esso ha indicato che il rivestimento della sala operatoria verrà eseguito utilizzando pannelli di tamponamento realizzati in acciaio inox AISI 304 o in alternativa con pannelli autoportanti da 12 mm di spessore in Corian Dupont®, materiale che eccelle in termini di lavorabilità sanificabilità e durevolezza nel tempo, (opzione facoltativa). Ciò è poi stato ulteriormente confermato dallo stesso Consorzio CV 1, che in risposta ad una domanda del committente ha specificato che nell'offerta sono state proposte pareti di rivestimento in acciaio INOX verniciato, come opzione facoltativa sono state proposte pareti con finitura in Corian 12 mm Dow Dupont. Nell'offerta, in relazione alla predetta opzione facoltativa, l'aggiudicatario ha quindi esposto un prezzo di fr. 20'559.61 per sala.

4.2.2. Ora, dal rapporto di valutazione allestito dal committente risulta che ai fini dell'assegnazione del punteggio è stato preso in considerazione unicamente il rivestimento in materiale Corian. La stazione appaltante ha infatti inserito i dati tecnici forniti dall'uno e dall'altro consorzio concorrente in una tabella comparativa, modificando tuttavia quelli dichiarati nell'offerta originale del Consorzio CV 1 in relazione alle tre voci riguardanti il rivestimento delle pareti. Queste informazioni fornite dal Consorzio CV 1 nel questionario tecnico, sono state così adattate dal committente:

Unità di misura

Requisiti minimi

Questionario tecnico CV 1

Rapporto di valutazione

tipologia del materiale di rivestimento e spessore

Mm/10

8

Si, 0.8 mm acciaio inox AISI 304 accoppiato su cartongesso da 18mm

Corian 12 mm

spessore totale del pannello di rivestimento

mm

15

Si, 19 mm

Corian 12 mm

spessore minimo della termolaccatura

Micrometri

60

> 60 micron

Corian 12 mm

Le modalità con cui l'offerta del Consorzio CV 1 è stata valutata, tenendo conto di questa opzione facoltativa, non sono del tutto chiare. Infatti, il prezzo che l'aggiudicatario ha esposto per quest'alternativa non ha inciso su quello globale dell'offerta, che è rimasto invariato nei dati utilizzati dalla stazione appaltante ai fini della sua valutazione. Nemmeno è chiaro se si tratti di un sovrapprezzo o se la cifra indicata avrebbe dovuto sostituirsi a un'altra posta del modulo d'offerta. Gli atti di gara non lo specificavano. Queste carenze nell'impostazione del bando rendono di fatto impossibile un'aggiudicazione rispettosa dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra concorrenti che reggono il diritto degli appalti pubblici. Già per questa ragione il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. In ogni caso, entrambe le offerte dovevano essere scartate per i motivi che seguono.

5.    Secondo il ricorrente, l'aggiudicatario non ha presentato un'offerta completa, avendo omesso di riempire alcuni spazi del modulo.

5.1. Il modulo di offerta consisteva in nove pagine in cui i concorrenti dovevano indicare prezzi unitari e totali per le singole prestazioni, suddivise sui tre ospedali interessati dalla commessa. Quello del Consorzio aggiudicatario presentava molteplici spazi vuoti laddove occorreva indicare prezzi unitari e totali (allegato 8, pos. E-6.8.1; E-6.8.3-6.9.2 in relazione a tutti e tre gli ospedali).

CODICE

FORNITURA E POSA

U.M.

Q

P.U. (CHF)

TOTALE (CHF)

E-6.8

STATIVI PENSILI PER ANESTESIA, CHIRURGIA E SUPPORTO MONITOR

98'041.75

E-6.8.1

Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili

4

E-6.8.2

Stativo pensile per anestesia

1

98'041.75

98'041.75

E-6.8.3

Stativo pensile per chirurgia open e laparoscopica

1

E-6.8.3.1

Carelli di sostegno apparecchiature ad aggancio rapido

1

E-6.8.4

Stativo pensile per chirurgia laparoscopica specialistica

1

E-6.8.5

Braccio porta monitor

3

E-6.9

LAMPADE SCIALITICHE E TELECAMERE CHIRURGICA ESTERNA

E-6.8.1

Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili

1

E-6.9.1

Sistema scialitico con due corpi lampada

1

E-6.9.2

Telecamera chirurgica esterna su braccio dedicato

1

Con l'offerta, l'aggiudicatario ha inoltrato un supplemento all'allegato 8, ossia un fascicolo di 109 pagine contenenti i costi dettagliati dell'offerta, precisando che essendo tali informazioni più dettagliate del necessario, non era possibile integrarle nel modello del committente.

5.2. In sede di valutazione delle offerte, il committente ha interpellato il Consorzio CV 1 per scritto. Tra le tante domande poste, esso gli ha chiesto di precisare le differenti posizioni, così come richiesto nel modulo d'offerta, in particolare di indicare la corrispondenza tra le posizioni E-6.8.1-6.9.2 e quanto figura sull'offerta di dettaglio. A questa richiesta il Consorzio CV 1 ha dato seguito indicando in una tabella, ricalcante il modulo d'offerta, i prezzi unitari e totali delle posizioni precedentemente lasciate in bianco. Ha quindi ripartito la cifra di fr. 98'041.75 inizialmente inserita alla pos. E-6.8.2 come segue:

CODICE

FORNITURA E POSA

U.M.

Q

P.U. (CHF)

TOTALE (CHF)

E-6.8.1

Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili

4

1'110.-

4'440.-

E-6.8.2

Stativo pensile per anestesia

1

12'161.-

12'161.-

E-6.8.3

Stativo pensile per chirurgia open e laparoscopica

1

8'671.-

8'671.-

E-6.8.3.1

Carelli di sostegno apparecchiature ad aggancio rapido

1

2'650.-

2'650.-

E-6.8.4

Stativo pensile per chirurgia laparoscopica specialistica

1

8'671.-

8'671.-

E-6.8.5

Braccio porta monitor

3

7'180.-

21'540.-

E-6.8.1

Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili

1

1'110.-

1'110.-

E-6.9.1

Sistema scialitico con due corpi lampada

1

29'148.75

29'148.75

E-6.9.2

Telecamera chirurgica esterna su braccio dedicato

1

9'650.-

9'650.-

TOTALE

98'041.75

5.3. Il committente, andando oltre alla sua facoltà di indagine, ha così dato la possibilità all'aggiudicatario di completare e modificare la propria offerta inserendo i prezzi delle posizioni mancanti e ritoccando quello esposto in relazione alla pos. 6.8.2. Benché ciò non abbia comportato alcuna variazione del prezzo complessivo, tale emendamento non può essere tollerato. L'offerta era infatti incompleta e andava estromessa. Lo imponevano le norme applicabili (art. 40 cpv. 1 e 42 lett. d RLCPubb/CIAP) e le condizioni di gara, che esigevano la trasmissione del capitolato debitamente compilato in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto e che sancivano espressamente l'esclusione dell'offerta in caso di mancanza di prezzi unitari (pos. B-2, pag. 11 e foglio di correzione, pag. 3). Una simile conclusione non viola il divieto di formalismo eccessivo. La mancata esposizione di molteplici prezzi e l'inserimento di un allegato supplementare con l'indicazione dei costi in modo diverso da quello imposto dalla committenza costituiscono un grave vizio che non poteva essere in alcun modo sanato. Tanto più che lo scambio di corrispondenza successivo all'apertura delle offerte ha dimostrato, da un lato, che così come presentata l'offerta dell'aggiudicatario non era per nulla chiara e comprensibile, dall'altro, che quest'ultimo era perfettamente in grado di compilare il modulo d'offerta nelle modalità prescritte, come ha fatto successivamente. Nemmeno l'importanza e la complessità del progetto permettono di soprassedere su questi vizi, per nulla irrilevanti. Lo esigono anche qui i principi della trasparenza e della parità di trattamento. Infine, si deve rilevare che la necessità di esporre tutti i prezzi secondo le modalità richieste dal committente era data anche da quanto stabilito alla pos. E-3.2, secondo cui i prezzi unitari che compongono il prezzo a corpo nel modulo di offerta di cui all'allegato 8 sono da intendersi validi per la determinazione del prezzo di migliorie richieste dal committente e/o per eventuali ampliamenti del mandato ad ulteriori forniture e realizzazioni.

6.    Resta da esaminare se la commessa può essere aggiudicata al Consorzio insorgente. Al proposito, il committente e il deliberatario hanno sostenuto che i prodotti offerti non soddisfano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara.

6.1. La pos. E-6.8.3. del capitolato d'appalto descriveva le caratteristiche tecniche del pensile per chirurgia open e laparoscopia. Tra queste era menzionata l'esigenza di un carrello di sostegno apparecchiature ad aggancio rapido con ripiani interscambiabili. Requisito che era riportato anche nel questionario tecnico, in cui il ricorrente ha indicato che non avrebbe fornito tale componente con queste caratteristiche, apponendo "no" nell'apposito spazio. Nel modulo d'offerta, alla pos. E-6.8.3.1 (carrelli di sostegno apparecchiature ad aggancio rapido) esso ha quindi esposto il prezzo di fr. 910.-. A questo proposito, la stazione appaltante ha chiesto per scritto al Consorzio RI 1 di confermare che il braccio per la chirurgia sarà dotato di un sistema di aggancio rapido per carrello e di allegare la relativa documentazione oltre a precisare eventuali impatti sull'offerta. In risposta, il ricorrente ha affermato quanto segue:

Il carrello (6) per il braccio di chirurgia avrà un costo di 3'390.- CHF (Offerto nella prima fase carrello per 910.- CHF) vale a dire costi supplementari di 2'480.- CHF (nei costi inclusi sono il carrello, presa multifunzionale e cablaggio interno del carrello). La piastra d'aggancio rapido del carrello al pensile costa 1'000.-, il carrello sarà agganciato ma non sollevato. […]

È pertanto evidente che l'insorgente ha modificato la propria offerta, che su questo punto non rispettava i requisiti richiesti, proponendo un altro prodotto e modificando il prezzo corrispondente. Già per questo motivo, anche l'offerta del Consorzio RI 1 doveva essere esclusa.

6.2. Nemmeno le porte di sala operatoria proposte dall'insorgente erano conformi alle esigenze del capitolato, che poneva quale requisito uno spessore minimo delle ante di 45 mm (pos. E-6.6.1 segg.). Quelle del Consorzio RI 1, di soli 40 mm, non possono essere ritenute conformi. La precisa disposizione formulata dalla stazione appaltante non ammetteva valori inferiori (cfr. anche la premessa alla pos. E-6, supra consid. 4.1). La commessa non può pertanto essere aggiudicata al ricorrente pure per questo motivo.

7.    Visto quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori censure proposte dalle parti.

8.    L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

9.    La tassa di giustizia è posta a carico delle parti proporzionalmente al reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.   Di conseguenza la decisione del 20 settembre 2019 con cui l'Ente Ospedaliero Cantonale ha aggiudicato le prestazioni di progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in esercizio di sale operatorie prefabbricate interne al Consorzio CV 1 è annullata.

2.   La tassa di giustizia di fr. 7'500.- è posta a carico dell'insorgente, del Consorzio CV 1 e dell'Ente Ospedaliero Cantonale in ragione di fr. 2'500.- ciascuno. Al Consorzio ricorrente viene restituito l'anticipo spese versato in eccesso dai suoi membri. Le ripetibili sono compensate.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f. LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

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