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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.08.2020 52.2019.391

11 août 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,557 mots·~18 min·5

Résumé

Sanzione disciplinare

Texte intégral

Incarto n. 52.2019.391  

Lugano 11 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2019 dell'

  RI 1    

contro  

la decisione del 26 giugno 2019 (n. 269) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   Il 28 gennaio 2019, per il tramite della loro patrocinatrice, __________, __________ e __________, tutti ex dipendenti della __________ di __________, hanno segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, cui si erano rivolti nell'ambito di una vertenza aperta nei confronti degli istituti di previdenza della loro ex datrice di lavoro. A loro dire, l'interessato avrebbe violato il suo dovere di esercitare la professione in modo diligente e coscienzioso, stabilendo con il cliente relazioni chiare, portando avanti il mandato tempestivamente e informando il cliente degli sviluppi dell'incarico conferitogli. Lamentano in particolare che, pur essendosi il 10 ottobre 2013 impegnato a confezionare una bozza dell'allegato di causa da sottoporre loro e malgrado diversi solleciti (sia orali che scritti), egli non abbia mai tenuto fede alla propria parola sino al 20 ottobre 2016, quando gli è stato revocato il mandato.

                                  B.   Preso atto di tale segnalazione, il 29 gennaio 2019 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 1 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; cura e diligenza). Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui. Pur ammettendo di avere lungamente rinviato l'allestimento della versione definitiva della petizione (già abbozzata nel corso del 2013) poiché assillato da dubbi giuridici, ha negato, malgrado gli scritti ai clienti con i quali si era assunto la responsabilità della sua inazione durata anni, che il ritardo nel decidere la strategia processuale da adottare configurasse una violazione delle regole professionali.

                                  C.   Dopo un ulteriore scambio di allegati, con decisione del 26 giugno 2019, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-. La precedente istanza ha ritenuto data la violazione, rilevando che, se in un primo momento, aveva tempestivamente e accuratamente tutelato gli interessi dei suoi mandanti, dall'ottobre 2013 l'interessato aveva completamente disatteso l'obbligo di diligenza che gli incombeva. Da un lato, per non avere mai presentato né ai clienti né alla competente autorità l'allegato di causa che si era ripetutamente impegnato a redigere. Dall'altro, per non avere segnalato ai suoi mandanti (dando loro l'opportunità di eventualmente rivolgersi a un altro legale) l'asserita sua difficoltà a elaborare una strategia definitiva a tutela dei loro interessi. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della colpa (ritenuta di una certa rilevanza), dell'assenza di segni di autocritica e ravvedimento, dell'assenza di precedenti disciplinari e del lungo tempo trascorso dai fatti.

                                  D.   Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ripercorsa la cronistoria degli eventi, l'insorgente evidenzia anzitutto i delicati quesiti giuridici che si ponevano e le alternative strategiche che per lui entravano in considerazione in concreto, sostenendo di averne compiutamente riferito ai suoi assistiti. Ammette poi di avere lasciato trascorrere diversi mesi prima di allestire il testo definitivo della petizione già abbozzata nel corso del 2013, essendo rimasto indeciso sulla migliore via da seguire, visto che gli argomenti di controparte non potevano essere considerati irrilevanti o errati di primo acchito. Ritiene comunque di non avere violato il suo obbligo di svolgere la professione con cura e diligenza, rilevando come i dubbi che lo hanno assillato siano proprio il frutto di un eccesso di diligenza nell'esaminare la fattispecie sotto ogni punto di vista, nell'intento di evitare un insuccesso giudiziario oneroso a carico dei suoi clienti. Ricordato di essersi assunto nei confronti dei sui assistiti, peraltro forse in maniera eccessivamente severa, tutta la responsabilità del ritardo nell'introdurre la causa giudiziaria, contesta il rimprovero della Commissione di non avere mostrato segni di particolare autocritica nella procedura disciplinare, essendo chiamato, in tale contesto, a esercitare a sua difesa il suo diritto di essere sentito.

                                  E.   In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   2.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).

2.2. L'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola vale per tutti gli ambiti della sua attività professionale e concerne in primo luogo il rapporto con il proprio cliente (STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1 con rimandi; Walter Fellmann in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 12 ad art. 12; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1161). Tale obbligo concretizza, sul piano disciplinare, il dovere imposto al mandatario nei confronti del mandante dall'art. 398 cpv. 2 del codice delle obbligazioni svizzero del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) di eseguire fedelmente e diligentemente gli affari affidatigli. La violazione dell'art. 398 cpv. 2 CO non implica tuttavia necessariamente anche una violazione dell'art. 12 lett. a LLCA. L'autorità di disciplina non deve esaminare la correttezza e l'opportunità degli atti del mandatario. Una sanzione disciplinare si giustifica soltanto in caso di violazione qualificata, intenzionale o dovuta a grave negligenza, ai suoi doveri, tale da ledere gravemente la fiducia riposta nell'avvocato e nella sua professione (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1 e rif.; STF 2C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid. 5.1.2; Fellmann, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 12; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1154 e 1202). L'avvocato viola così il suo dovere di diligenza se gestisce gli incarti in maniera estremamente negligente, per esempio, non rispondendo al suo cliente malgrado le sue molteplici richieste, rinviando in modo ingiustificato l'inoltro di un allegato di causa o non prendendo le misure che si impongono per la tutela degli interessi del cliente (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1203). Il dovere di diligenza richiede segnatamente che il mandato venga portato avanti con sollecitudine, senza inutili perdite di tempo e che l'avvocato risponda prontamente alle richieste - verbali o scritte - del proprio mandante (cfr. Fellmann, op. cit., n. 28 e 28b ad art. 12; cfr. pure Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1205). Disattende il suo dovere di diligenza l'avvocato che, dopo aver assunto il mandato, rimane passivo e silente per sei mesi malgrado le sollecitazioni telefoniche ed epistolari del cliente (cfr. decisione n. 28/04 del 6 settembre 2004 della Commissione ginevrina citata in SJ 2007 II 270). Lo stesso vale per l'avvocato che, dopo l'udienza di conciliazione, aspetta oltre due anni per inoltrare l'allegato di causa (cfr. Fellmann, op. cit., n. 28), rispettivamente per l'avvocato che tarda nella presa a carico di un mandato ma che, per nascondere il suo ritardo, assicura al cliente di avere intrapreso i passi giudiziari utili (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1206). Potrebbe anche costituire una violazione del dovere di diligenza il fatto per un avvocato di accettare un mandato in un ambito che non padroneggia, senza informarne il cliente e senza disporre del tempo necessario all'acquisizione delle debite conoscenze (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1210). Anche l'informazione del cliente è parte integrante di un esercizio diligente della professione e di un'attenta tutela degli interessi del mandante. L'avvocato non deve solo mettere al corrente il cliente a richiesta (cfr. pure art. 400 CO), ma lo deve anche orientare spontaneamente e immediatamente su tutte le circostanze che possono influenzare il raggiungimento dello scopo del mandato e quindi la decisione del mandante di revocare il mandato o perlomeno di modificarlo (cfr. Fellmann, op. cit., n. 28d, 29, 29a e 30 ad art. 12; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1213; Michel Valticos, in. Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis [curatori], Loi sur les avocats, Basilea 2010, n. 21 ad art. 12).

2.3. I principi testé esposti sono essenzialmente ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 del codice svizzero di deontologia adottato il 10 giugno 2005 dalla Federazione svizzera degli avvocati (CSD), l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Secondo l'art. 2 cpv. 2 CSD, egli esegue il mandato tempestivamente e informa il cliente sullo sviluppo dell'incarico affidatogli.

                                   3.   3.1. Con la decisione impugnata, la precedente istanza ha ritenuto che, non avendo mai sottoposto né ai suoi mandanti (malgrado i loro diversi solleciti) né tantomeno alla competente autorità l'allegato di causa che si era impegnato ad allestire e omettendo di segnalare ai suoi clienti i dubbi che lo assillavano così da permettere loro semmai di rivolgersi a un altro legale, l'avv. RI 1 fosse incorso in una violazione del suo dovere di cura e diligenza.

3.2. Ora, dagli atti risulta che in data 9 maggio 2012 __________, __________ e __________ hanno conferito al ricorrente il mandato di rappresentarli in un contenzioso sorto con gli istituti di previdenza della loro ex datrice di lavoro. Oggetto di controversia erano dei versamenti effettuati in loro favore, di cui gli istituti in questione chiedevano il rimborso poiché asseritamente erogati a seguito di un errore contabile. Dopo un iniziale fitto scambio di corrispondenza tra il giugno 2012 e il febbraio 2013 con il patrocinatore degli istituti di previdenza (che avevano frattanto iniziato a compensare i loro asseriti crediti con le rendite di pensione dovute, cfr. doc. 2 allegato alle osservazioni dell'11 marzo 2019), con e-mail del 15 luglio 2013 l'insorgente si è rivolto ai suoi assistiti per metterli al corrente della situazione. Ha in particolare spiegato loro come, dal profilo giuridico, la questione della prescrizione del credito in restituzione degli averi versati in esubero fosse il nodo cruciale della vertenza, che doveva essere affrontato e risolto da un'autorità giudiziaria (già allora identificata nel Tribunale cantonale delle assicurazioni), ritenuto come, in esito all'intensa corrispondenza con il legale delle controparti, le rispettive concezioni giuridiche in merito al dies a quo (ossia da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione relativa di un anno) erano inconciliabili (cfr. doc. B). Il 10 ottobre 2013 si è tenuto un incontro con i clienti durante il quale si è deciso di intentare (…) una causa per indebito arricchimento presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni e il ricorrente si è impegnato ad allestire e far pervenire ai clienti nei giorni successivi una bozza dell'allegato di causa (cfr. e-mail dell'11 febbraio 2014 sub doc. A allegato alla segnalazione). Ciò che non è tuttavia mai avvenuto. A due mesi da quell'incontro, e dopo svariati vani tentativi di parlare al telefono con lui, il 12 dicembre 2013 __________ ha sollecitato l'insorgente via e-mail, rinnovando il richiamo l'11 febbraio 2014, dopo ulteriori due mesi di inutile attesa (cfr. e-mail citata). Dagli atti emerge poi che con e-mail del 30 settembre 2014 indirizzata a __________, il ricorrente - pur rilevando che alcuni temi giuridici da affrontare non gli erano ancora del tutto chiari - ha affermato di ritenere che occorra saltare il fosso e presentare una petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni, precisando che a dispetto dei dubbi che ancora lo attanagliavano - era inutile temporeggiare ancora, specificando che il progetto di petizione era pronto da oltre un anno ma che lo aveva tenuto fermo perché non interamente convinto che l'impostazione fosse quella giusta. Dopo lunghi ragionamenti e ricerche giurisprudenziali, aggiungeva, ritengo alla fin fine che occorra procedere con semplicità, limitandosi a chiedere la condanna degli istituti di previdenza al pagamento della differenza tra le rendite pensionistiche riconosciute e le somme effettivamente versate (cfr. doc. D). Il 7 marzo 2016 i segnalanti hanno per finire inviato all'insorgente uno scritto raccomandato con cui hanno manifestato disappunto per il suo comportamento poco professionale e preoccupazione riguardo alla scadenza di eventuali termini di prescrizione (cfr. doc. B allegato alla segnalazione). Per tutta risposta, con scritto del 4 aprile 2016 il ricorrente ha riconosciuto il ritardo - che ha definito inescusabile, professando "mea culpa, mea maxima culpa" - e giustificato l'omessa presentazione dell'allegato di causa con l'insorgenza di alcuni dubbi giuridici in merito all'impostazione da dare alla pratica. Ribadendo di avere comunque allestito il progetto di petizione già nel corso del 2013, si è impegnato a trasmetterlo ai clienti entro 10 giorni al più tardi (cfr. doc. C allegato alla segnalazione). Ancora una volta l'insorgente non ha tuttavia tenuto fede al suo impegno. Non avendo ricevuto alcun progetto, il 20 ottobre 2016 i segnalanti hanno revocato il mandato, esprimendo tutto il loro disappunto per le vuote promesse del loro legale e chiedendo un congruo rimborso degli importi versati per istruire la pratica (cfr. doc. D allegato alla segnalazione). Con scritto del 1° dicembre 2016 il ricorrente che ha affermato di capire perfettamente la posizione dei segnalanti - ha nuovamente ammesso di non essere riuscito in tempi ragionevoli a impostare una strategia processuale definitiva a tutela dei diritti dei suoi clienti, riconoscendo di essere stato disorientato dal cambio di strategia delle controparti (allorquando, nell'autunno del 2012, avevano iniziato a compensare i contestati crediti). Pur dando atto dell'inammissibilità del suo comportamento, ha spiegato di essersi trovato confrontato con una situazione insolita, che presentava diversi nuovi aspetti legali, particolarmente difficili da elucidare. Malgrado la rescissione del mandato, si è comunque dichiarato disponibile per un incontro con i clienti e il loro eventuale nuovo patrocinatore per sottoporre loro il risultato delle sue verifiche e in particolare il progetto di petizione (che non ha comunque allegato), consigliando infine loro di notificare un precetto esecutivo alle controparti. Non si è invece espresso circa la richiesta di parziale rimborso degli acconti ricevuti (cfr. doc. E allegato alla segnalazione).

3.3. Ferme queste premesse, a giusta ragione la precedente istanza ha concluso che l'insorgente ha manifestamente violato il suo obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza. Come visto, è infatti certo che, dopo avere in una prima fase accuratamente tutelato gli interessi dei suoi clienti, in quella successiva il ricorrente ha completamente disatteso l'obbligo di portare avanti con sollecitudine l'incarico affidatogli. Pur essendosi impegnato già il 10 ottobre 2013 a predisporre nei giorni successivi il progetto dell'atto introduttivo della causa e malgrado i ripetuti solleciti - dapprima telefonici e poi via e-mail - da parte dei clienti, egli ha omesso per oltre tre anni (fino alla rescissione del mandato il 20 ottobre 2016) di concretizzare il suo intento, e ciò benché ancora il 4 aprile 2016 si fosse impegnato nei confronti dei suoi mandanti a trasmettere loro il progetto di petizione entro 10 giorni al più tardi. Una tale - lunghissima attesa è chiaramente inammissibile e non può evidentemente essere giustificata nemmeno con il timore di evitare un insuccesso giudiziario ai clienti (ritenuto che l'avvocato ha comunque sempre l'obbligo di informare il suo mandante di chances e rischi di un processo; cfr. Fellmann, op. cit., n. 29a). Del resto, anche l'interessato parrebbe esserne del tutto consapevole, considerate le ammissioni contenute nelle missive indirizzate ai suoi clienti. Nella misura in cui era confrontato con dubbi giuridici che non era manifestamente in grado di dipanare in tempi ragionevoli, avrebbe poi chiaramente dovuto prontamente comunicarlo ai suoi clienti per permettere loro di valutare se rivolgersi semmai a un altro legale, ciò che egli ha pure omesso di fare, venendo così ancora una volta meno ai suoi doveri professionali.

3.4. Da tutto quanto sopra discende che, avendo tardato oltre tre anni a sottoporre ai suoi clienti un progetto di petizione a tutela dei loro diritti e non avendoli avvisati della situazione di incertezza in cui si era venuto a trovare, l'insorgente ha violato il dovere di diligenza che incombe all'avvocato e che gli impone di gestire senza inutili perdite di tempo gli incarichi affidatigli e di informare spontaneamente e immediatamente i suoi assistiti su tutte le circostanze atte a influenzare la decisione di revocare o modificare il mandato, disattendendo così l'art. 12 lett. a LLCA, come a ragione concluso dalla precedente istanza.

                                   4.   Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a.    l'avvertimento;

b.    l'ammonimento;

c.    la multa fino a fr. 20'000.-;

d.    la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.    il divieto definitivo di esercitare.

                                         La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene peraltro nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

4.2. In concreto, l'avv. RI 1 - omettendo per oltre tre anni, nonostante svariati solleciti, di sottoporre ai suoi clienti (rispettivamente di inoltrare alla competente autorità) la petizione che si era impegnato ad allestire per loro conto, oltre che tralasciando di informarli delle difficoltà in cui si trovava al fine di consentire loro di valutare se e con quali modalità mantenere il mandato conferitogli - ha violato in modo piuttosto grave un principio cardine che regola la professione di avvocato. Se è ben vero che non ha negato l'assunzione di responsabilità espressa nei confronti dei suoi clienti nella corrispondenza agli atti, come correttamente rilevato dalla Commissione, in corso di procedura il ricorrente ha ripetutamente contestato che il suo comportamento configurasse una violazione delle regole professionali che s'impongono all'avvocato. Se non giova quindi al ricorrente il fatto di non avere mostrato segni di autocritica e ravvedimento nell'ambito del procedimento disciplinare, depongono per contro a suo favore il lungo tempo trascorso dai fatti (poco meno di quattro anni) e l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 500.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

                                   5.   5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

                                         5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

decide:

1.    Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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