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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.01.2020 52.2019.375

16 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,350 mots·~22 min·2

Résumé

Commessa pubblica. Bando di concorso per l'aggiudicazione del controllo degli impianti a combustione. Criteri di idoneità. Ponderazione del criterio di aggiudicazione riferito al prezzo

Texte intégral

Incarto n. 52.2019.375  

Lugano 16 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2019 di

 RI 1    

contro

il bando del concorso indetto dal Municipio del Comune di CO 1 il 9 agosto 2019 per aggiudicare il controllo degli impianti a combustione di competenza comunale (19° ciclo);

ritenuto,                           in fatto

A.    Il 9 agosto 2019 il Comune di CO 1, rappresentato dal suo Municipio, ha indetto un pubblico concorso - retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera - per aggiudicare il controllo degli impianti a combustione di competenza comunale (19° ciclo; FU 64/2019 pag. 7553 segg.). L'avviso di gara precisa che il servizio comprende l'esecuzione dei controlli degli impianti a combustione alimentati a olio o gas con potenza termica pari o inferiore a 1 MW e legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW situati sul territorio comunale e che la fatturazione ai singoli proprietari è eseguita dall'amministrazione comunale tramite il sistema bidirezionale del ConComDat.

L'avviso di gara enuncia i seguenti criteri di idoneità (punto n. 4), ripresi nel capitolato d'oneri (pos. 2.3.1):

oltre a ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb/CIAP, gli offerenti devono eseguire in proprio i controlli e rispettare le seguenti condizioni d'idoneità:

·         essere in possesso dell'abilitazione cantonale rilasciata dalla SPAAS per eseguire i controlli ufficiali della combustione in impianti alimentati olio EL o gas e una potenza termica pari o inferiore a 1 MW (CCA);

·         essere in possesso dell'abilitazione cantonale rilasciata dalla SPAAS quale CCM, quella per gli "Impianti a legna ≤ 70 kW" e/o i "Motori stazionari";

·         autocertificazione di non aver mai subito richiami da parte dell'autorità di vigilanza;

·         ogni controllore non può disporre di più di 3500 impianti con un grado d'occupazione al 100% rispettivamente in proporzione con un grado d'occupazione parziale;

·         in caso di sospensione o revoca dell'abilitazione cantonale, il contratto è immediatamente rescisso per gravi motivi. Nel caso di un Consorzio, se la sospensione o revoca dell'abilitazione cantonale riguarda uno solo dei controllori abilitati, facenti parte del Consorzio stesso, il Municipio ha la facoltà di decidere in merito all'applicazione della presente condizione d'idoneità.

Il documento annuncia inoltre che la commessa sarà aggiudicata tenendo conto dei seguenti criteri e relativi fattori di ponderazione:

1)      prezzo e attendibilità               50%

2)      esperienza                              50%

Per quanto attiene al primo criterio, il capitolato precisa quanto segue:

La nota concernente il criterio del prezzo e attendibilità è composta per la metà in base al miglior prezzo e per la metà in relazione all'offerta che più si avvicina al preventivo di riferimento (attendibilità). Il quale corrisponde alla media tra il  preventivo del committente e la media delle offerte ritenute valide.

Il preventivo di riferimento relativo alla valutazione dell'attendibilità del prezzo viene depositato in busta chiusa presso la Cancelleria Comunale all'apertura del concorso. Lo stesso verrà comunicato e verbalizzato al momento dell'apertura delle offerte. […]

L'ente banditore ha ammesso il consorzio tra offerenti (avviso di gara punto n. 7) con la seguente precisazione (capitolato, pag. 15, pos. 5).

È ammesso il consorziamento unicamente tra controllori abilitati. La commessa deve essere eseguita unicamente da parte di controllori abilitati, indicati nel capitolato da pagina 2 a pagina 5. In caso contrario il mandato verrà revocato immediatamente.

B.    RI 1 è insorto contro la documentazione di gara dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e la pubblicazione di un nuovo bando di concorso che riprenda il modello cantonale senza modifiche di rilievo, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Dopo aver segnalato alcune imprecisioni nel testo del capitolato d'oneri e modulo d'offerta, il ricorrente ha contestato il criterio di idoneità che impone di disporre dell'abilitazione cantonale rilasciata dalla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio quale CCM (controllori della combustione mandatari), ritenendolo discriminatorio nei confronti di tutti i controllori abilitati unicamente quali CCA (controllori della combustione abilitati). Vi sarebbero infatti soltanto 8 controllori in possesso di tale titolo contro i 39 CCA. Il medesimo ha inoltre avversato la ponderazione (50%) del criterio di aggiudicazione riferito al prezzo e alla sua attendibilità. In merito a quest'ultimo aspetto ha segnalato l'assenza di informazioni sui parametri applicati per l'allestimento del preventivo di riferimento. L'insorgente ha quindi messo in luce alcune differenze con il modello cantonale proposto dalla SPAAS.

C.    All'accoglimento del ricorso si è opposto il committente, il quale ha innanzitutto eccepito la carenza di legittimazione dell'insorgente poiché in quanto controllore della combustione CCA non adempirebbe i presupposti per partecipare alla gara. Nemmeno la modifica di tale condizione permetterebbe al ricorrente di accedere al concorso, dal momento che gli incarichi che gli sono già stati affidati da altri comuni fanno sì che il numero massimo (3'500) di impianti attribuibili a un singolo controllore sarebbe superato. D'altro canto, la commessa concerne il controllo di 6'500 impianti, con la conseguenza che da solo il ricorrente non sarebbe in grado di eseguirla. Nel merito l'ente banditore ha difeso la pertinenza del criterio di idoneità che limita l'accesso alla gara ai controllori della combustione mandatari, cosiddetti CCM, i quali, a differenza dei controllori della combustione abilitati (CCA), sono autorizzati a utilizzare le piattaforme e i sistemi informatici di censimento e fatturazione che le autorità cantonali hanno messo a punto, esigendone l'utilizzo da parte dei Comuni. Il criterio non sarebbe discriminatorio ritenuta da un lato la predetta esigenza e dall'altro la possibilità per i controllori CCA di intervenire in consorzio con i controllori CCM. Per quanto attiene ai criteri di aggiudicazione, la stazione appaltante ha precisato che la ponderazione del criterio del prezzo è conforme ai dettami dell'art. 53 cpv. 5 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), ritenuto che rappresenta il 25% preso singolarmente e il 50% unito a quello dell'attendibilità del prezzo.

D.    Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie posizioni con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto professionista attivo nel settore della commessa, il ricorrente, è legittimato a contestare gli elementi del bando di concorso (art. 15 cpv. 1bis lett. a CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente

banditore, il medesimo è potenzialmente in grado di prendere parte alla gara, eventualmente consorziandosi, previa modifica della condizione che ne riserva l'accesso ai soli controllori CCM. Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

2.     2.1. I Comuni sono incaricati del controllo degli impianti a combustione alimentati con olioEL o a gas con una potenza termica pari o inferiore ad 1 MW e degli impianti a combustione alimentati a legna con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW (art. 5 del regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 6 maggio 2015; ROIAt; RL 834.350). Essi possono procedervi direttamente o affidare l'esecuzione a terzi (art. 7 cpv. 1 ROIAt), fermo restando che i controlli possono essere eseguiti unicamente da persone che dispongono di un'autorizzazione rilasciata dalla SPAAS (art. 8 cpv. 1 ROIAt). La SPAAS fornisce ai Comuni la necessaria assistenza e consulenza, con facoltà di emanare apposite direttive (art. 3 lett. b ROIAt). In materia di controlli della combustione degli impianti alimentati con olio, gas e potenza termica pari o inferiore a 1MW e degli impianti a legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW la SPAAS ha emanato una direttiva, che aggiorna regolarmente; l'ultima versione è stata emanata il 22 agosto 2019 a valere dal 1° settembre 2019. Per quanto qui di interesse, l'art. 11 cpv. 1 della direttiva prevede che i Municipi conferiscono o rinnovano entro la fine del ciclo di controlli in corso, ma al più tardi entro l'ultimo giorno del ciclo di base, l'incarico a uno o più controllori per l'esecuzione dei controlli della combustione di competenza comunale secondo la LCPubb e in base alle linee guida descritte nell'allegato 1 alla medesima direttiva. Per quanto attiene alla fatturazione dei controlli, l'art. 12 cpv. 1 della direttiva stabilisce che questa è regolata nelle singole ordinanze municipali per il controllo degli impianti a combustione, che ne determinano importi e modalità. La fatturazione ai privati, soggiunge il cpv. 2, compete per principio alla cancelleria comunale e le prestazioni relative al controllo dell'impianto sono conteggiate all'autorità comunale al proprietario dell'impianto mediante il sistema bidirezionale del software ConComDat. L'importo del controllo è comprensivo della tassa cantonale, la quale viene riversata dai Comuni al Cantone. L'Allegato 1 alla direttiva fornisce le linee guida per l'avvio della procedura di concorso. In particolare indica il tipo di procedura da adottare (libera, a invito, incarico diretto) a seconda del numero di impianti da controllare, fissa a un massimo di 1760 i controlli annui per controllore (3500 per ciclo) e a 6 anni la durata massima totale dell'incarico a seguito di rinnovo. Il menzionato allegato indica inoltre che i modelli di bando di concorso sono disponibili online e, alla voce d) Modelli di bando di concorso uguali per tutti, precisa quanto segue:

·       Utilizzo unicamente di modelli di bando approvati

·       Modelli di bando con criteri di aggiudicazione non modificabili

·       Divieto di subappalto

Alla voce e) Tariffario di riferimento la SPAAS ha menzionato il Tariffario cantonale controlli combustione dal 19° ciclo dell'associazione controllori della combustione della Svizzera italiana (ACCSI), precisando che gli importi indicati sono intesi come tariffario massimo applicabile e che importi inferiori del 25% sono da considerarsi sotto costo.

2.2. Le ordinanze amministrative, quale è la predetta direttiva, non costituiscono norme giuridiche (DTF 121 II 478 consid. 2b). Non stabilendo alcun diritto o obbligo per i cittadini, esse obbligano unicamente le autorità subordinate a quella che le ha rilasciate, al fine di regolarne il comportamento interno. Le direttive sono perciò vincolanti per l'amministrazione, ma non per il giudice, il quale può farvi ricorso nei casi in cui concernono questioni di ordine tecnico o se servono a precisare il contenuto di nozioni contemplate da leggi e ordinanze, nella prospettiva di assicurarne un'applicazione uniforme nei confronti degli amministrati. Quest'ultimo può comunque scostarsene, nella misura in cui esse non dovessero risultare conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 127 V 57, 122 V 19; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016 n. 81 segg.). D'altro canto gli amministrati non possono prevalersi della violazione di un'ordinanza amministrativa né pretendere che sia correttamente applicata al proprio caso (Häfelin/ Müller/ Uhlmann, op. cit., n. 87).

3.     Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14). Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP). Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede (DTF 119 Ib 452; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413). In particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi documenti di gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti non siano insostenibili, in quanto fondate su considerazioni estranee alla materia, sprovviste di valide ragioni o altrimenti lesive dei diritti costituzionali (cfr. STA 52.2017.42 del 24 aprile 2017 consid. 2, 52.2014.199 dell'8 settembre 2014 consid. 2).

4.     4.1. In virtù dell'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. In Ticino, siffatte disposizioni si trovano nel RLCPubb/CIAP. L'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

4.2. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016, 52.2015.369 del 23 ottobre 2015, 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

4.3. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze. Nella determinazione dei criteri di idoneità il committente fruisce di un margine discrezionale relativamente ampio, che è tenuto ad esercitare in modo oggettivo, in funzione delle particolarità della commessa e nel rispetto dei principi generali della legislazione sugli appalti pubblici. Censurabili da parte dell'autorità di ricorso sono soltanto i criteri di idoneità che procedono da un esercizio abusivo del potere discrezionale riconosciuto al committente o che violano altrimenti il diritto, segnatamente sotto il profilo della parità di trattamento, della promozione di un'efficace concorrenza o della trasparenza (cfr. RtiD II-2012, n. 27 consid. 2.1; STA 52.2002.59 del 26 febbraio 2002 consid. 2.1).

5.     5.1. Il ricorrente ha contestato il criterio di idoneità che impone il possesso dell'abilitazione quale CCM. L'ente banditore ha illustrato i motivi di questa scelta, spiegando che soltanto questi controllori sono autorizzati a utilizzare le piattaforme e i sistemi informatici di censimento e fatturazione che le autorità cantonali hanno messo a punto, esigendone l'utilizzo da parte dei Comuni. In particolare si tratta del sistema Ceris, a cui sono collegati i censimenti di tutti gli impianti presenti negli edifici (comprensivo di storico), con le anagrafiche dei proprietari, degli amministratori ecc. Ossia un sistema dinamico che permette di aggiornare in automatico e a cadenze regolari i cambiamenti. Vista questa esigenza, ha soggiunto il Municipio, si giustificherebbe la richiesta di disporre di (almeno) un'abilitazione CCM, in luogo del solo CCA. Tale limitazione non restringerebbe in modo inammissibile la concorrenza. Da un lato perché vi sono almeno 8 controllori in possesso di questo titolo, dall'altro perché i controllori CCA non sono esclusi del tutto ritenuto che possono consorziarsi con un controllore CCM.

5.2. L'insorgente stesso, in sede replica, ha ammesso che i controllori CCM sono gli unici a disporre dell'autorizzazione all'inserimento di dati, modifica e aggiornamento nell'apposita piattaforma cantonale (Ceris). Ha tuttavia escluso la necessità di disporre di un controllore abilitato CCM per eseguire i controlli. Il committente potrebbe infatti stipulare un contratto di mantenimento e aggiornamento dei dati sul portale Ceris con un controllore CCM.

5.3. I motivi addotti dall'ente banditore a sostegno della scelta di limitare l'accesso alla gara ai soli controllori abilitati quali CCM appaiono pertinenti e oggettivi. La restrizione deriva infatti dall'esigenza pratica di affidare la commessa a persone abilitate a intervenire direttamente nella raccolta dei dati sulla piattaforma informatica Ceris. Il numero di controllori che dispongono di questa abilitazione non è del resto così esiguo da far apparire il criterio discriminatorio o di eccessivo ostacolo alla libera concorrenza. Tanto più che, dalle argomentazioni del committente emerge l'intenzione dello stesso di permettere ai controllori in possesso della sola autorizzazione come CCA di intervenire in consorzio con i CCM. Esso, nelle sue prese di posizione, ha infatti messo in evidenza la necessità di disporre di almeno un CCM per l'ottimale esecuzione della commessa e lasciato intendere che il consorzio tra controllori mitiga la predetta limitazione alla partecipazione al concorso. Dagli atti di gara, tuttavia, tale possibilità non emerge affatto. La clausola con cui il committente ha ammesso il consorzio tra offerenti precisa infatti che questo può avvenire unicamente tra controllori abilitati, senza specificare la natura dell'abilitazione. Visto che i criteri di idoneità impongono il possesso di entrambe le autorizzazioni, la regola sul consorzio non può che riferirsi a controllori abilitati (anche) come CCM. Il Municipio ha d'altra parte stabilito che ogni controllore non può disporre di più di 3500 impianti e ammesso che un controllore non sarebbe pertanto in grado di assumere da solo la commessa, che prevede il controllo di 6500 impianti. Viste queste circostanze, si giustifica senz'altro di modificare gli atti del concorso nel senso che il consorzio è ammesso unicamente tra controllori abilitati di cui almeno uno come CCM, affinché un concorrente in buona fede possa comprenderle nel senso auspicato dall'ente banditore. Ciò comporta tuttavia una modifica sostanziale delle condizioni di accesso alla gara e impone quindi l'annullamento del bando di concorso.

6.     6.1. L'insorgente ha contestato la ponderazione (50%) del criterio di aggiudicazione riferito al prezzo e alla sua attendibilità. In merito a quest'ultimo aspetto, ha inoltre segnalato l'assenza di informazioni sui parametri applicati per l'allestimento del preventivo. Oltre a ciò, ha criticato l'assenza di ulteriori criteri di aggiudicazione, contrariamente a quanto previsto nel modello fornito dagli uffici cantonali.

6.2. L'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prevede che quali criteri di aggiudicazione possono essere considerati il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. Purché siano in relazione alla commessa, soggiunge in cpv. 2, ne possono essere indicati altri, quali ad esempio il contributo che l'offerente dà alla formazione di apprendisti. Il cpv. 3 della norma prevede inoltre che, ad eccezione delle commesse per la fornitura di beni ampiamente standardizzati si dovrà indicare, oltre al prezzo, almeno un altro criterio di aggiudicazione. L'art. 53 cpv. 5 RLCPubb/CIAP stabilisce inoltre che di regola la ponderazione di un singolo criterio non deve superare il 50%.

In una sentenza del 2002 (STA 52.2001.453 del 7 gennaio 2002), emanata quando era in vigore il vecchio regolamento del 1° ottobre 2001 (BU 2001, 323), il Tribunale cantonale amministrativo ha chiaramente spiegato che la norma applicabile all'epoca (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP) aveva valenza di pura e semplice raccomandazione stante il suo contenuto letterale, caratterizzato dall'uso della forma verbale condizionale (la ponderazione di un singolo criterio non dovrebbe superare il 50%). Nel nuovo regolamento il dovrebbe è diventato un deve, nel contesto però di una prescrizione aperta dalla locuzione "di regola", che la priva di qualsiasi carattere imperativo lasciando spazio ad un regime derogatorio. Altrimenti detto, in circostanze particolari nulla impedisce ad un committente di assegnare a singoli criteri di aggiudicazione una ponderazione superiore al 50%.

6.3. Nel caso di specie il committente ha stabilito due criteri di aggiudicazione: prezzo e attendibilità del prezzo da una parte, ponderato al 50% ed esperienza dall'altra. Esso non ha quindi ponderato alcun criterio di aggiudicazione in misura superiore al 50%; le critiche dell'insorgente sono infondate. Per quanto attiene al preventivo di riferimento, che il committente ha annunciato di utilizzare per la valutazione dell'attendibilità delle offerte, vista la natura della commessa non si intravedono motivi per cui il bando dovrebbe contenere indicazioni sui parametri impiegati per la sua definizione. Nulla impone in particolare al committente di riprendere quale preventivo il tariffario stabilito dall'ACCSI, a cui la direttiva della SPAAS fa riferimento quale prezzo massimo. Anche questa censura va pertanto respinta.

6.4. La contestazione accennata dal ricorrente in merito all'assenza di ulteriori criteri di aggiudicazione non merita particolare approfondimento già perché non sostanzia alcuna violazione del diritto. Infatti, l'insorgente non può pretendere che il committente si conformi in tutto e per tutto al modello di capitolato d'oneri cantonale, il quale non costituisce una base legale (cfr. supra consid. 2.2). Inoltre, anche nella definizione dei criteri di aggiudicazione il committente gode di ampia libertà di apprezzamento, che nel caso concreto è stata esercitata nei limiti dei dettami dell'art. 53 RLCPubb/CIAP.

7.     L'insorgente ha pure contestato il modulo d'offerta, segnalando che lo stesso, contrariamente al modello cantonale, non prevede l'esposizione dei prezzi per tutti i compiti che il controllore può essere chiamato a svolgere. Al proposito l'ente banditore ha spiegato di aver semplificato il modulo d'offerta rispetto al modello proposto dalla SPAAS distinguendo unicamente tra le tariffe per singolo intervento per prima misura e controllo periodico (punto n. 1, pag. 17 del fascicolo di gara) e le tariffe per condizioni e prestazioni particolari eventualmente richieste (punto n. 2). Nella seconda categoria il committente ha incluso gli appuntamenti mancati (senza alcun preavviso) e il secondo controllo di verifica (dopo un intervento) e ha inoltre richiesto di indicare una tariffa oraria a regia. Quest'ultima categoria riunisce quindi senza distinzione tutte le prestazioni che il controllore può essere chiamato a svolgere. Premesso che anche in questo caso valgono le considerazioni precedenti riguardo all'impossibilità per il ricorrente di pretendere che il committente riprenda il modello fornito dalla SPAAS senza modifiche, la scelta di prevedere una tariffa unica per le attività esulanti da quelle precisamente indicate non presta il fianco alla critica. Il ricorrente non sostiene che vi siano prestazioni che necessitino di essere retribuite ognuna con una propria tariffa oraria o che i concorrenti siano altrimenti pregiudicati dall'allestire un'offerta attendibile. D'altra parte, benché il modello cantonale distingua le prestazioni secondo una casistica piuttosto dettagliata (cfr. doc. D pag. 14 e seg.), il modulo d'offerta contestato non presenta differenze da un profilo sostanziale.

8.     Da respingere, siccome infondate o non convenientemente motivate, le ulteriori censure dell'insorgente. In particolare, non occorre che il bando preveda un termine per l'iscrizione alla gara essendo sufficiente che sia indicato quello per l'inoltro di domande in forma scritta, nonché delle offerte. Priva di ogni fondamento è pure la censura secondo cui il committente dovrebbe vietare agli aggiudicatari qualsiasi attività commerciale non strettamente legata o in conflitto con il mandato su tutto il territorio comunale, anziché subordinarla all'accordo del committente. Anche tale disposizione rientra nel margine di apprezzamento di cui dispone la stazione appaltante e non si scorgono seri motivi per renderla più restrittiva.

9.     Visto quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il bando di concorso, comprendente la documentazione di gara, va quindi annullato. Il committente provvederà a rinviare ai concorrenti le offerte pervenutegli, senza aprirle. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente e del committente secondo  il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.   Di conseguenza:

1.1.   il bando di concorso indetto il 9 agosto 2019 dal Municipio del Comune di CO 1 per aggiudicare il controllo degli impianti a combustione di competenza comunale (19° ciclo) è annullato;

1.2.   l'ente banditore rinvierà ai concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente e del Comune di CO 1 in misura di un mezzo (fr. 1'000.-) ciascuno. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato in eccesso.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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