Incarto n. 52.2019.330
Lugano 9 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2019 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 7 giugno 2019 dell'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTRB) che fissa in fr. 420.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente sita a Bellinzona;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 novembre 2018 l'OTRB ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni situati nel distretto di Bellinzona, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.
B. RI 1 è domiciliato a __________ (__________) ed è proprietario di una casa di vacanza a Bellinzona (mappale n. __________). Con apposito formulario compilato il 3 febbraio 2019, accompagnato da una lettera di spiegazioni, egli ha comunicato all'OTRB che la sua abitazione secondaria dispone di sei posti letto. Con decisione del 7 giugno 2019 l'Ente turistico gli ha pertanto fatturato l'importo di fr. 420.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019.
C. Avverso tale pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; in via subordinata postula che la tassa venga ridotta nel senso che gli siano conteggiati unicamente due posti letto. Dei motivi posti a fondamento del gravame si dirà in seguito.
D. All'accoglimento del gravame si oppone l'OTRB con argomenti che verranno discussi, per quanto necessario, in appresso.
E. In sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.per posto letto a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.
2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese. Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
3. 3.1. Il ricorrente contesta che possa essergli addebitata la tassa di soggiorno per il 2019 nella forma forfettaria. In assenza dei soggetti fiscali a cui l'art. 21 cpv. 5 LTur si riferisce, e meglio non avendo egli familiari che possano occupare i letti (fatto questo che l'autorità di prime cure avrebbe se del caso dovuto accertare), l'esazione della contestata tassa sulla base del numero dei posti letto sarebbe contrario al chiaro testo di legge e di riflesso del principio di legalità che per i tributi pubblici è particolarmente restrittivo (art. 127 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101), nonché lesivo del principio della buona fede e condurrebbe in specie a un risultato arbitrario. Ad ogni modo, quandanche si volesse ritenere che il forfait comprenda eventuali ospiti, esterni al nucleo familiare, dovrebbe essergli permesso di provare, come ritiene di aver fatto, che in specie vi è un utilizzo della sua abitazione secondaria nettamente inferiore rispetto all'ammontare della tariffa forfettaria applicata nei suoi confronti.
3.2. L'attuale ordinamento, riprendendo in sostanza quanto già previsto dalla previgente legge sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un doppio sistema impositivo (regime generale secondo il cpv. 4 dell'art. 21 LTur e regime particolare ex cpv. 5 del medesimo disposto; cfr. STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2). Il regime particolare, applicabile ai proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come dei membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili immobili (art. 21 cpv. 5 LTur) come pure agli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 6 LTur), prevede il prelievo di un importo fisso annuale calcolato in funzione del numero dei letti (art. 21 cpv. 5 LTur). Per stabilire l'ammontare della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3.1). Va dunque rilevato che il soggetto della tassa resta la persona, segnatamente il proprietario di una residenza secondaria e ciò in ragione del fatto che a questi può essere attribuita la spesa riferita alle infrastrutture turistiche che la tassa di soggiorno è destinata a finanziare (abstrakten Kostennähe). Tuttavia, al fine di procedere al calcolo del tributo, la legge tiene conto del numero di posti letto presenti nell'abitazione e opera così una schematizzazione in grado di permettere, da un lato, di privilegiare (quantomeno potenzialmente) dal punto di vista economico il turista-proprietario e il turista di lunga permanenza rispetto al turista "classico" che soggiorna soltanto per un breve periodo e, dall'altra parte, di sgravare gli Enti turistici locali dal compito di verifica delle presenze effettive, alleggerendo pure i proprietari di residenze secondarie dal compito di "contabilizzare" le loro presenze nelle proprie dimore (cfr. Messaggio n. 4625/6 del 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato sulla nuova legge sul turismo, in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2470 e segg. e relativo Rapporto del 10 novembre 1998 della Commissione speciale turismo, in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2548 e segg.). La determinazione precisa del numero di pernottamenti effettivi dei proprietari di immobili, così come dei membri delle loro famiglie e dei loro ospiti occasionali (anch'essi compresi nel forfait), sarebbe infatti possibile solo con un grande dispendio di tempo e di mezzi da parte dell'autorità di controllo, mentre che un simile esercizio risulta più agevole per quanto concerne gli ospiti delle altre strutture ricettizie (STF 2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.4.3, 2P.194/2006 del 7 agosto 2006 consid. 3; STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2). D'altronde in materia di imposte di dotazione questo genere di schematizzazioni è in generale consentito e ampiamente diffuso, a condizione che il forfait così stabilito si avvicini il più possibile a quelle che sono, in generale, le circostanze concrete (STF 2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.2 e rinvii). Tuttavia, in singoli casi è possibile che il sistema forfettario comporti delle divergenze rispetto al reale utilizzo dell'immobile; ciò risulta ad ogni modo ancora accettabile e deve essere ammesso nell'interesse di una semplificazione del sistema di riscossione del tributo (STF 2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.4.4). Ora, per quanto riguarda il sistema vigente in Ticino, si osserva che le tariffe forfettarie, a differenza di altri Cantoni, sono calcolate in funzione dei letti presenti nell'abitazione ciò che, a non averne dubbio, dipende dalla volontà del proprietario e si riferisce all'uso potenziale della residenza che il contribuente intende fare. Ritenuto ad ogni modo che la tariffa massima consentita si basa su una media di 50 pernottamenti all'anno (fr. 100.all'anno per posto letto da rapportare all'aliquota di 2.- per notte a persona per pernottamento), che nel caso concreto tiene conto di 35 pernottamenti all'anno (tariffa forfettaria di fr. 70.- per posto letto), il risultato che ne deriva appare tutto sommato sostenibile e non dà ancora luogo ad una lesione dei principi costituzionali invocati dall'insorgente. D'altro canto quest'ultimo non può limitarsi ad affermare di essere celibe e senza figli per sfuggire al pagamento del tributo, considerato che anche altre persone possono soggiornare con lui nella casa di vacanza (eventuali parenti o anche persone esterne alla famiglia), ciò che l'Ente turistico non è tenuto né a verificare né a provare. Il fatto che l'insorgente faccia un uso solo sporadico della sua residenza secondaria non è - come detto - rilevante ai fini della fissazione della tassa di soggiorno a suo carico e ancor meno per determinare il suo assoggettamento alla medesima.
4. 4.1. Visto quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'OTRB, patrocinata da un avvocato, va riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili, visto che la vertenza poneva delle questioni giuridiche sufficientemente complesse da giustificare la scelta di far capo all'ausilio di un legale (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Il ricorrente verserà all'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino fr. 500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere