Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2019 52.2019.322

2 juillet 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,786 mots·~9 min·4

Résumé

Ricorso per denegata giustizia e domanda di accertamento irricevibili

Texte intégral

Incarto n. 52.2019.322  

Lugano 2 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistito dalla vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2019 di

 RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

l'inazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport in merito al concorso per l'assunzione di docenti cantonali per l'anno scolastico 2017/2018;

ritenuto,                      in fatto

                                  che il 29 novembre 2016 il Consiglio di Stato, per il tramite della Divisione della scuola e della Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), ha pubblicato un concorso per l'assunzione di docenti per diversi livelli di scuola per l'anno scolastico 2017/2018 (FU 95/2016 pag. 10574 e segg.);

                                  che al concorso ha partecipato RI 1 per la materia di ICA dattilografia/trattamento testi/corrispondenza/segretariato alle scuole professionali del livello secondario II; che con scritto del 7 novembre 2017 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato alla concorrente che il Consiglio di Stato aveva attribuito i posti ad altri candidati;

che RI 1, dopo aver saputo di esser giunta al settimo posto nella graduatoria dei concorrenti valutati, ha rinunciato a contestare la predetta decisione, che è pertanto cresciuta in giudicato;

che nel corso del mese di gennaio l'interessata ha avuto conoscenza di presunte irregolarità nella procedura di concorso per la quale essa era stata esclusa;

che nel frattempo RI 1 ha partecipato anche al concorso per l'assunzione di docenti per l'anno scolastico 2018/2019 pubblicato dal Consiglio di Stato per le stesse materie per le quali aveva già concorso l'anno precedente (FU 95/2017 del 28 novembre 2018 pag. 10448 e segg.);

                                  che non avendo avuto più alcuna notizia in merito a questa sua candidatura, con scritto del 13 luglio 2018 l'interessata, per il tramite del suo patrocinatore, rilevando preliminarmente delle anomalie nella procedura di assunzione dell'anno precedente (a suo dire due candidati assunti in assenza di titoli di studio esatti dal bando), ha chiesto al Direttore del DECS un chiarimento circa la situazione del concorso 2018/2019 prima che cadano le decisioni di merito;

che nell'imminenza dell'inizio del nuovo anno scolastico, essa ha sollecitato una risposta il 13 agosto 2018;

che il 28 agosto 2018 il Direttore del DECS ha informato RI 1 che per il concorso 2018/2019 avrebbe ricevuto una comunicazione ufficiale entro l'autunno;

che con ulteriore scritto del 25 ottobre 2018 RI 1 ha ribadito la richiesta di ottenere una precisa e dettagliata risposta in merito alle irregolarità denunciate nelle assunzioni dei docenti per l'anno scolastico 2017/2018;

che il 31 ottobre successivo il Direttore del DECS ha nuovamente rinviato alla comunicazione ufficiale degli organi a ciò preposti, mentre ha ritenuto inopportuno rinvenire sul precedente concorso, in quanto le procedure erano ormai divenute definitive;

che il 12 novembre 2018 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'interessata l'esito negativo del concorso anche per l'anno scolastico 2018/2019; anche contro questa decisione essa non ha interposto ricorso;

che il 13 dicembre 2018 il patrocinatore della ricorrente ha nuovamente insistito presso il Direttore del DECS per conoscere i motivi per i quali una candidata, __________, sarebbe stata assunta per l'anno scolastico 2017/2018 senza disporre dei titoli di studio;

che anche alle seguenti missive del patrocinatore della ricorrente il Direttore del DECS ha risposto confermando il contenuto dei precedenti scritti, ritenuti esaustivi;

che, riproponendo i medesimi motivi già addotti in precedenza, il 19 aprile 2019 il patrocinatore di RI 1 ha chiesto al servizio giuridico del DECS di avviare un'inchiesta amministrativa per chiarire se e in quale misura vi sono state delle irregolarità nella trattazione del concorso per l'anno scolastico 2017/2018;

che in merito a quest'ultima richiesta, il 3 maggio 2019 la Sezione amministrativa del DECS ha nuovamente ribadito quanto espresso in precedenza;

                                 che il 14 giugno 2019 RI 1 ha inoltrato al Consiglio di Stato un ricorso per denegata giustizia, chiedendo di accertare la nullità dell'incarico/nomina della signora __________ in qualità di docente presso la sede scolastica CPC di __________, di accertare l'esistenza di un caso di denegata giustizia da parte del DECS nei suoi confronti e di fare ordine a quest'ultimo di aprire un'inchiesta amministrativa;

                                  che con giudizio del 26 giugno 2019 il Governo ha respinto il ricorso per denegata giustizia per l'inazione del DECS con motivazione che qui non mette conto di rilevare;

che, per contro, nella misura in cui la ricorrente postulava l'apertura di un'inchiesta amministrativa e chiedeva che fosse accertata la nullità dell'assunzione di __________, ha considerato il gravame irricevibile in difetto di competenza; ha quindi trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per l'evasione del ricorso su questi aspetti;

che sono stati richiamati gli atti, ma il ricorso non è stato intimato per la risposta;

considerato,                in diritto

                                  che la competenza del Tribunale, e per esso del giudice delegato (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100);

che l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL 165.100) l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati;

                                  che quanto alla legittimazione ricorsuale si osserva quanto segue;

                                  che la ricorrente ha chiesto per la prima volta con il ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato di accertare la nullità dell'incarico/nomina a __________, a suo dire assunta nel 2017 senza che essa possedesse i requisiti richiesti;

che il diritto processuale ticinese regola l'istituto della domanda di accertamento all'art. 63 LPAmm, il cui cpv. 1 prevede che la domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di diritti od obblighi può essere proposta all'autorità di prima istanza competente nel merito da chi giustifichi un interesse degno di protezione; in particolare, soggiunge la norma, l'istanza può concernere l'accertamento della nullità di un atto amministrativo;

                                  che l'autorità competente in prima battuta per esaminare le domande di accertamento è quindi, per la materia che ci occupa, il Consiglio di Stato, autorità di nomina dei docenti, che avrebbe dunque dovuto esaminare la domanda sottopostagli, seppur impropriamente nell'ambito di un ricorso per denegata giustizia, invece di trasmettere l'incarto a questo Tribunale per competenza;

che, tuttavia, ci si può esimere dal rinviargli gli atti, poiché la stessa è manifestamente irricevibile;

che in effetti, in merito all'esigenza dell'interesse degno di protezione di colui che postula l'accertamento della nullità di un atto, dottrina e giurisprudenza ritengono che questo vada negato quando la questione che esso intende far accertare è già stata decisa con una pronuncia passata in giudicato; la procedura di accertamento non può in particolare servire ad aggirare le conseguenze di una mancata tempestiva impugnazione (Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 25 n. 17 con riferimenti);

che nella fattispecie la ricorrente non ha avversato, come avrebbe potuto fare, la decisione del 7 novembre 2017 con cui con cui il Consiglio di Stato le ha comunicato di aver attribuito i posti a concorso ad altri candidati; per sua stessa ammissione, dopo aver chiesto informazioni a chi di dovere sulla sua mancata assunzione, essa ha ritenuto di rinunciare a presentare ricorso "pur avendone tutti i diritti (…) e pur sentendo una situazione di disagio e ingiustizia" (cfr. scritto 13 luglio 2018 dell'avv. PA 1 al DECS); nemmeno risulta che essa abbia chiesto all'autorità di nomina di rivedere quella decisione non appena avrebbe saputo (in gennaio) delle asserite irregolarità nell'assunzione della docente __________; essa si è rivolta al suo legale solo il mese di luglio 2018, allorquando l'anno scolastico era ormai già terminato e questi si è attivato solamente per chiedere informazioni sul concorso ancora aperto per l'anno 2018/2019;

che pertanto essa non possiede più alcun interesse degno di protezione alla domanda di accertamento; della rinuncia ad adire le vie giudiziarie deve assumere da sola le conseguenze;

che essa ha inoltre partecipato anche al successivo concorso per l'anno scolastico 2018/2019, riaperto per le medesime ore di insegnamento, che ha pure dato esito negativo per la ricorrente (comunicazione della Sezione amministrativa del 12 novembre 2018 agli atti); anche questa decisione del Consiglio di Stato è rimasta inimpugnata; per questo motivo l'annullamento della decisione di assunzione per l'anno scolastico 2017/2018 non entrava pertanto più in linea di conto, giacché gli incarichi attribuiti erano nel frattempo scaduti e una nuova procedura per gli stessi posti era già stata avviata e conclusa (cfr. STA 52.2017.592 consid. 1 e rimandi a giurisprudenza federale e cantonale);

che di conseguenza per tutti questi motivi la domanda di accertamento della nullità dell'atto di assunzione della docente __________ è irricevibile;

che per quanto riguarda la domanda di apertura di un'inchiesta amministrativa, si osserva preliminarmente che la ricorrente non specifica se intenda con ciò un'inchiesta disciplinare ai sensi degli art. 36 e segg. LORD nei confronti di non meglio identificati collaboratori del DECS, o piuttosto un'istanza di intervento da parte del Governo quale autorità di vigilanza sui dipartimenti (art. 3 cpv. 5 del regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001; RL 172.210);

                                  che, sia come che sia, si ricorda che lo scopo della segnalazione è quello di garantire l'ordine e la disciplina all'interno dell'amministrazione; la denuncia di circostanze che giustificherebbero un intervento non basta a conferire alla persona che l'ha presentata qualità di parte nella procedura disciplinare e non permette quindi di esigere una decisione (DTF 109 Ia 252 e rinvii, 102 Ib 84 consid. 3; STF 2C.308/2000 del 12 marzo 2001 consid. 2c; cfr. per analogia in ambito di vigilanza disciplinare sugli avvocati, ben nota al patrocinatore della ricorrente DTF 138 II 162 consid. 2, 133 II 468 consid. 2; RtiD I-2012 n. 5);

che il Consiglio di Stato, che è già in possesso di tutti gli atti, valuterà autonomamente la necessità o l'opportunità di dare seguito alla denuncia, senza il coinvolgimento della ricorrente;

                                  che, in conclusione, nella misura in cui con il gravame la ricorrente chiede l'accertamento della nullità della nomina della docente __________ per l'anno 2017/2018 e chiede di far ordine al DECS di avviare un'inchiesta amministrativa, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

che la tassa di giustizia, che il Consiglio di Stato non ha prelevato, peraltro senza indicare alcun motivo, è in ogni caso dovuta in questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                             1.  Il ricorso per denegata giustizia è irricevibile.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 600.è posta a carico della ricorrente.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera

52.2019.322 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2019 52.2019.322 — Swissrulings