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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2019 52.2019.320

25 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,200 mots·~6 min·2

Résumé

Tassa di soggiorno - tassazione retroattiva

Texte intégral

Incarto n. 52.2019.320  

Lugano 25 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione del 29 maggio 2019 dell'Organizzazione Turistica Regionale CO 1 che fissa in fr. 210.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2014 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente a __________;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 16 dicembre 2010, l'allora Ente turistico  aveva stabilito la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per le residenze accessibili tramite strada, rispettivamente in fr. 50.- per letto per quelle raggiungibili a piedi. Il 20 novembre 2018 l'CO 1, che è subentrato all'ETLT, ha fissato, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale mantenendo gli stessi importi precedentemente in vigore per la zona qui in oggetto.

B.   RI 1 è domiciliato a __________ ed è proprietario di una casa di vacanza a __________ (mappale n. __________). Con apposito formulario compilato il 3 marzo 2019, egli ha comunicato all'CO 1 che la sua abitazione secondaria, accessibile tramite strada, dispone di tre posti letto (tre letti singoli); con scritto del 4 marzo 2019 ha poi fornito all'autorità di prime cure alcune informazioni complementari concernenti l'abitazione in parola, in particolare in merito al suo utilizzo. Mediante sei distinte decisioni del 29 maggio 2019 l'Ente turistico gli ha fatturato le tasse di soggiorno forfettarie per gli anni dal 2014 al 2019, per un importo di fr. 210.- ciascuna (fr. 70.- per posto letto).

C.   Avverso la decisione di tassazione riferita all'anno 2014 RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Egli sostiene che, essendo la legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100) e il relativo regolamento del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) entrati in vigore il 1° gennaio 2015, la tassa di soggiorno per il 2014 sia priva di base legale.

D.   All'accoglimento del gravame si oppone l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

E.   RI 1 non ha presentato osservazioni di replica.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 LTur. La legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. L'attuale legislazione cantonale in materia di turismo (LTur e RLTur) è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 (BU 2014, 431 e BU 2014, 558). Precedentemente la materia era regolamentata dalla legge sul turismo del 30 novembre 1998, entrata in vigore il 1° gennaio 2000 (vLTur; BU 1999, 330), e dal regolamento d'applicazione della legge sul turismo del 4 luglio 2000, entrato in vigore il 7 luglio 2000 (vRLTur; BU 2000, 231).

2.2. Gli Enti turistici locali (ETL), ora sostituiti dalle Organizzazioni turistiche regionali (OTR), avevano il compito, tra l'altro, d'incassare la tassa di soggiorno (art. 5 cpv. 2 lett. f vLTur; art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno era, ed è, destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 15 cpv. 1 vLTur; art. 21 cpv. 1 LTur). Erano, e sono, soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, residenze di vacanza, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza privati, "motorhomes" ed altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 15 cpv. 2 vLTur; art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagavano (e pagano) una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo era compreso tra fr. 15.– e fr. 100.– per letto, a seconda dell'offerta turistica esistente nel comprensorio dell'ETL dove è ubicata la residenza (art. 17 cpv. 1 vLTur; art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 8 cpv. 1 vRLTur delegava agli ETL il compito di fissare l'importo annuale fisso della tassa di soggiorno (delega a favore delle OTR attualmente prevista dall'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur). Questi enti dovevano, e devono tuttora, applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso, tenendo conto delle condizioni sancite dall'art. 17 vLTur (nel sistema attuale art. 13 cpv. 1 RLTur).

3.    Come esposto in narrativa, il ricorrente non contesta né il numero di posti letto presi in considerazione per il calcolo delle tasse in questione né le fatturazioni riferite agli anni dal 2015 al 2019. Egli si limita a sostenere che l'imposizione della tassa di soggiorno 2014 sia priva di base legale. A torto. Infatti, come appena illustrato, prima del 1° gennaio 2015 l'esazione delle tasse di soggiorno era retta dalla vLTur del 30 novembre 1998, la quale prevedeva già l'imposizione del tributo in parola applicando in sostanza il medesimo meccanismo ora in vigore con la  LTur. Anche per quanto concerne le tariffe stabilite dall'______, gli importi sono gli stessi ora applicati dall'CO 1. Considerato come la vLTur fosse una legge in senso formale che fissava quantomeno le linee essenziali dell'imposta speciale da riscuotere (art. 127 cpv. 1 Cost.; cfr. STF 2C_365/2012 dell'11 febbraio 2013 consid. 5.1; STA 52.2016.393 del 26 settembre 2018 consid. 2.1, 52.2017.277 del 17 agosto 2018 consid. 3.1), la decisione con cui l'CO 1 ha fissato la tassa di soggiorno 2014 a carico dell'insorgente non presta il fianco a nessuna critica poiché basata su di una valida base legale. Inoltre, al momento in cui tale pronuncia è stata emanata, il diritto di esigere il querelato tributo non era ancora prescritto, visto che non erano ancora trascorsi 5 anni dalla fine del periodo di computo (sul tema cfr.: STA 52.2019.233 del 12 settembre 2019 consid. 3).

4.    4.1. Visto quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Benché patrocinato da un avvocato, all'CO 1 non possono essere assegnate ripetibili, come da esso richiesto, non essendone dati i presupposti in virtù delle ragioni ormai ben note al resistente (cfr. pro multis: STA 52.2019.233 del 12 settembre 2019 consid. 4.2; 52.2019.286 del 20 settembre 2019 consid. 5.2).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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