Incarto n. 52.2019.304
Lugano 25 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 30 aprile 2019 dell'Organizzazione Turistica Regionale CO 1 che fissa in fr. 420.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente a __________;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 novembre 2018 l'CO 1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni situati in __________, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.
B. RI 1 è domiciliata a __________ ed è proprietaria di un rustico a __________ (mappale n. __________). Con apposito formulario compilato il 10 dicembre 2018, essa ha comunicato all'CO 1 che la sua abitazione secondaria, accessibile tramite strada, dispone di sei posti letto (quattro letti singoli e uno doppio). Con decisione del 30 aprile 2019 l'Ente turistico le ha quindi fatturato l'importo di fr. 420.- (fr. 70.per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019.
C. Avverso tale pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, implicitamente, l'annullamento e postulando una riduzione a fr. 315.-. Essa sostiene di aver sempre pagato negli anni passati l'importo di fr. 210.- per quattro persone (rispettivamente quattro posti letto) ed eccepisce dunque che non possa esserle chiesto il pagamento di un importo corrispondente al doppio per soli due posti in più; segnala poi di essere quasi sempre sola e ormai in età avanzata.
D. All'accoglimento del gravame si oppone l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. RI 1 non ha presentato osservazioni di replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.
2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese. Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
3. 3.1. Come esposto in narrativa, la ricorrente contesta la fatturazione di fr. 420.-, sostenendo che, se negli ultimi quindici anni le è stato chiesto il pagamento di un importo di fr. 210.- per quattro posti letto, la tassa di soggiorno per sei posti letto non può che essere di fr. 315.- (maggiorazione del 50%). Eccepisce di essere quasi sempre sola e di avere ormai quasi ottant'anni.
3.2. Premesso che per stabilire l'ammontare della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2018.605 del 24 aprile 2019 consid. 2, 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3.1), con il che risulta irrilevante che la ricorrente usi prevalentemente da sola la casa così come la sua età, va in specie rilevato che, in applicazione delle tariffe decise dall'CO 1 e valide dal 1° gennaio 2018, per le residenze accessibili con strada - come nel caso di specie - la tassa di soggiorno forfettaria annuale ammonta a fr. 70.- per posto letto. Ne consegue che, indipendentemente dalle ragioni per cui negli anni passati (in particolare per il 2018) l'Ente turistico abbia fatturato un importo minore, la tassa per il 2019 per sei posti letto ammonta correttamente a fr. 420.-.
4. 4.1. Visto quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Benché patrocinato da un avvocato, all'CO 1 non possono essere assegnate ripetibili, come da esso richiesto, non essendone dati i presupposti in virtù delle ragioni ormai ben note al resistente (cfr. pro multis: STA 52.2019.233 del 12 settembre 2019, 52.2019.286 del 20 settembre 2019).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera