Incarto n. 52.2019.3
Lugano 13 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2018 dell'
RI 1
contro
la decisione del 14 novembre 2018 (n. 5371) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente contro la risoluzione del 15 dicembre 2017 con la quale il Municipio di Minusio ha rilasciato alla CO 3 la licenza edilizia per l'edificazione (previa demolizione dell'edificio esistente) di uno stabile residenziale ai mapp. __________ e __________ di quel Comune;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 16 agosto 2017, la CO 3 ha chiesto al Municipio di Minusio il permesso di costruire (previa demolizione dell'edificio esistente) uno stabile plurifamiliare destinato ad abitazione primaria sui mapp. __________ e __________ di Minusio, attribuiti dal vigente piano regolatore alla zona residenziale semi-estensiva (R3).
Alla domanda, pubblicata dal 21 agosto al 4 settembre 2017, si sono segnatamente opposti l'RI 1 (di seguito: __________) nonché CO 1 ed CO 2, questi ultimi proprietari della part. ______, situata a monte dei fondi dedotti in edificazione, dai quali la separa via Rivapiana.
Raccolto l'avviso favorevole (n. 102687) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in data 15 dicembre 2017 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo con separate decisioni le opposizioni interposte.
b. Il provvedimento municipale è stato impugnato davanti al Consiglio di Stato sia RI 1 (EDI.2018.42), sia da CO 1 ed CO 2 (EDI.2018.53).
c. In corso di procedura, il 26 aprile 2018, l'istante in licenza ha prodotto un complemento della perizia fonica relativa al traffico indotto ed alle manovre sulla rampa d'accesso. Con la duplica del 12 maggio 2018 ha inoltrato anche una variante riduttiva del progetto (riduzione dell'indice di occupazione).
Preso atto di questi documenti, con la triplica del 31 agosto 2018 CO 1 ed CO 2 hanno dato atto che il loro ricorso poteva essere considerato evaso, riformando la licenza edilizia nel senso di autorizzare il progetto come da variante e da complemento fonico.
Il Municipio, confermata la conformità della variante con il diritto comunale autonomo, si è rimesso al giudizio del Governo.
Il 13 settembre 2018, l'istante in licenza ha pertanto chiesto lo stralcio del ricorso di CO 1 ed CO 2, con conferma della validità della licenza (…) adeguata alla variante riduttiva. Ha inoltre postulato che allo stesso modo venisse deciso il gravame delRI 1, ritenuto che la legittimazione a ricorrere di quest'ultima era contestata e che il ridimensionamento volumetrico di cui alla variante valeva anche per essa.
B. Con giudizio del 14 novembre 2018 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalRI 1, mentre ha parzialmente accolto quello inoltrato da CO 1 ed CO 2. Di conseguenza, ha riformato la licenza edilizia tenuto conto della variante riduttiva (…) e del complemento della perizia fonica (…).
Per quanto qui interessa, il Governo ha ritenuto che gli statuti delRI 1 non le affiderebbero la difesa degli interessi comuni. In effetti, ha evidenziato, dal tenore dell'art. 3 non può essere dedotta la facoltà della stessa a stare in lite nell'ambito di un ricorso in materia edilizia. Pertanto, essa si dovrebbe fare unicamente interprete degli abitanti del quartiere verso gli enti pubblici e privati, senza tuttavia poter adire le vie ricorsuali.
C. Contro il predetto giudizio governativo, l'RI 1 si aggrava davanti al Tribunale amministrativo, chiedendo il suo annullamento ed il rinvio degli atti al Governo affinché emani una nuova decisione. Secondo la ricorrente, la decisione di dichiarare il suo gravame del 14 novembre 2018 irricevibile per carenza di legittimazione sarebbe insostenibile, poiché scaturirebbe da un'interpretazione arbitraria del suo statuto. L'art. 3 non limiterebbe i mezzi a disposizione dell'associazione per realizzare gli obiettivi sociali e, in particolare, non escluderebbe la possibilità di adire le vie ricorsuali. Ne farebbero prova i ricorsi presentati in passato, nell'ambito dei quali la sua legittimazione è stata riconosciuta. Al riguardo, richiama una decisione dell'8 luglio 2015 (n. 3041) dello stesso Consiglio di Stato e la recente sentenza di questo Tribunale del 16 novembre 2018 (STA 52.2016.257/258).
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene la beneficiaria della licenza, qui resistente, con argomenti che, per quanto necessario, saranno illustrati in appresso.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) e i signori __________ si rimettono al giudizio del Tribunale, mentre la risposta del Municipio è stata estromessa dall'incarto in quanto tardiva.
E. In replica e duplica, la ricorrente e la resistente si riconfermano essenzialmente nelle rispettive, antitetiche tesi e conclusioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato al procedimento davanti all'istanza inferiore, è particolarmente toccata dal giudizio impugnato che dichiara irricevibile la sua impugnativa ed ha quindi un interesse degno di protezione all'annullamento di quest'ultimo (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Se l'insorgente fosse legittimata a ricorrere davanti al Consiglio di Stato, è invece questione di merito, che verrà esaminata in appresso. Con queste precisazioni, il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti, del resto, sollecitano l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. Giusta l'art. 21 cpv. 1 LE, contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato e, contro le decisioni di quest'ultimo, al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere, prosegue la norma (cpv. 2), l'istante, le persone che hanno fatto opposizione, il Dipartimento del territorio e, in seconda istanza, il Comune. Per l'art. 8 cpv. 1 seconda proposizione LE sono pure legittimate a far opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge.
In base all'art. 1 del decreto esecutivo del 22 febbraio 1995 che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell'art. 8 LE, sono legittimate a ricorrere (recte: a fare opposizione) le organizzazioni elencate in allegato. Secondo l'art. 3 cpv. 1 del medesimo decreto, le organizzazioni che adempiono le condizioni dell'art. 8 cpv. 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell'elenco di quelle legittimate a ricorrere (recte: a fare opposizione).
2.2. In concreto, l'RI 1 non è menzionata nell'elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione allegato al citato decreto del 22 febbraio 1995. Ciò non ostava tuttavia a ritenerla legittimata ad opporsi alla domanda di costruzione presentata dalla resistente e, successivamente, a ricorrere contro la licenza edilizia rilasciata dal Municipio. L'iscrizione nel citato elenco è infatti facoltativa e non ha, pertanto, carattere costitutivo (cfr. art. 3 cpv. 1 decreto esecutivo 22 febbraio 1995; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 21 LE n. 951; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 43 LPamm n. 7 con nota a piè di pagina n. 193). Determinante era dunque unicamente se la ricorrente andasse annoverata tra le organizzazioni (1) costituite da almeno 10 anni e (2) alle quali compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. Ora, il primo requisito era/è senz'altro adempiuto. L'insorgente è infatti un'associazione costituita nel 1989 giusta gli art. 60 segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). Anche il secondo requisito andava/va ammesso. Nelle organizzazioni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge rientrano in effetti, ad esempio, le associazioni cantonali per la salvaguardia della natura, delle bellezze naturali e del paesaggio, del territorio agricolo nonché le associazioni di quartiere e le associazioni per l'integrazione degli handicappati (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 21 LE n. 950). Nel caso concreto, poi, l'art. 3 dello statuto prevede che l'associazione ha lo scopo di salvaguardare gli interessi comunitari degli abitanti del quartiere di Rivapiana (che comprende il territorio fra via Rinaldo Simen ed il lago fino ai confini con Muralto e Tenero-Contra; cfr. art. 2) e promuoverne lo sviluppo, facendosi interprete dei suoi bisogni nei confronti di enti pubblici e privati con particolare attenzione agli aspetti culturali, storici, economici, edificatori e di sicurezza, segnatamente per quanto concerne (a) la configurazione edilizia privata, (b) la configurazione delle strade, degli edifici e delle aree pubbliche, e (c) l'abbellimento del quartiere nello spirito della protezione della natura e dell'arricchimento delle bellezze naturali ed artistiche contro il degrado ambientale. Se ne deduce, al di là della formulazione, che potrebbe invero essere più chiara ed esplicita, che l'RI 1 si riserva pure la facoltà d'intervenire in ambito edilizio (mediante opposizione e, se del caso, ricorso) laddove ritenesse che un progetto, considerato - a torto o a ragione che sia - lesivo delle prescrizioni di diritto pubblico applicabili, possa pregiudicare gli interessi del quartiere e dei suoi abitanti, segnatamente sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. La restrittiva interpretazione contraria del Governo, peraltro in contraddizione con (almeno) una sua altra decisione (ris. gov. dell'8 luglio 2015 n. 3041), non può dunque essere seguita. Essendo la legittimazione ricorsuale della ricorrente già data in base al diritto speciale (edilizio) cantonale (cfr. pure STA 52.2016.257/258 citata consid. 1.1), non era/è quindi necessario, contrariamente a quanto sembrano assumere l'Esecutivo cantonale e la resistente, esaminarla anche alla luce del diritto federale. Tantomeno, occorre(va) dimostrare che la totalità, o almeno la maggioranza, dei suoi membri fossero toccati in modo particolare dal permesso accordato (sul cd. ricorso corporativo di natura egoista: RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 43 LPamm n. 6). Ciò detto, il ricorso inoltrato dalla ricorrente in data 27 gennaio 2018 al Governo era ricevibile ed avrebbe quindi dovuto essere esaminato nel merito. Il gravame qui in esame va pertanto accolto. Va da sé, che l'accoglimento dell'impugnativa implica, come peraltro richiesto nelle sue conclusioni, l'annullamento integrale della decisione governativa impugnata (inclusa cioè la conferma della licenza come da variante, disposta ad evasione del ricorso presentato dai signori __________) ed il rinvio degli atti al Governo per una nuova decisione unica sulla licenza rilasciata dal Municipio in data 15 dicembre 2017, che tenga conto anche delle censure sollevate dall'insorgente e a torto non esaminate dall'istanza inferiore.
3. 3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugna-tiva va accolta, annullando integralmente il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti all'Esecutivo cantonale affinché emani una nuova decisione sui ricorsi - del 27 gennaio 2018 dell'RI 1 e del 31 gennaio 2018 di CO 1 e CO 2 - presentati contro la licenza edilizia del 15 dicembre 2017.
3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della resistente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili né alla ricorrente, non patrocinata, né ai signori __________, i quali si sono rimessi al giudizio del Tribunale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 14 novembre 2018 (n. 5371) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché proceda come indicato al consid. 3.1.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della CO 3. Alla ricorrente viene restituita la somma di fr. 1'500.- versata quale anticipo delle presumibili spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere