Incarto n. 52.2019.223
Lugano 28 maggio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2019 dell'
RI 1
contro
la decisione del 26 marzo 2019 (n. 236) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 2'000.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. Con scritti del 17 e del 27 settembre 2018, __________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento a suo dire poco professionale dell'avv. RI 1, patrocinatore del marito nell'ambito della causa di divorzio pendente tra le parti. La denunciante ha in particolare rimproverato al legale di avere infarcito di bugie determinati scritti redatti nell'ambito della procedura, indicando tutta una serie di termini e frasi lesivi della sua personalità e di quella della figlia, contenuti segnatamente nella replica del 5 luglio 2017 alla Pretura di __________ e in un'e-mail del 5 giugno 2018 inviata al suo legale e relativa alla condotta della figlia.
B. Preso atto di tale segnalazione, il 4 ottobre 2018 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 1, 2 e 24 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; cura e diligenza e divieto di attacchi alla controparte). Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui, negando che i termini da lui utilizzati nei suoi scritti possano essere considerati offensivi.
C. Con decisione del 26 marzo 2019, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 2'000.- per i fatti segnalati da __________, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. La Commissione non ha censurato delle affermazioni relative alla propensione della denunciante a mentire (poiché ancora tollerabili nel contesto di una causa di divorzio), l'uso dell'aggettivo "patetica" (in quanto impiegato in chiave ironica) e i commenti riferiti alla figlia contenuti nell'e-mail del 5 giugno 2018 (considerati accettabile espressione della legittima preoccupazione del padre circa le frequentazioni della figlia, che risultava essersi iscritta a un sito di incontri per adulti). Ha per contro ritenuto inammissibili le asserzioni contenute nella citata replica, laddove il legale ha apostrofato la segnalante di "subdola nel suo comportamento nei confronti del marito e dei figli" per avere intrattenuto una relazione con il docente della loro figlia, indicando che si sarebbe trattato "di un autentico amante (probabilmente, da quanto l'attore sa, di uno tra i non pochi)" e quando ha sostenuto che "l'attività lavorativa della convenuta e le sue allegre e disinvolte frequentazioni sociali in senso lato la dicono molto lunga circa la sua profonda devozione a suo marito ed ai suoi figli (doc. P), ma soprattutto offrono tangibile misura della sua onestà coniugale, che ella ha sempre falsamente sbandierato".
Ha segnatamente reputato che, esprimendo apprezzamenti sul conto della segnalante di carattere personale, lesivi del suo onore e ininfluenti per la causa, il denunciato fosse incorso in una violazione delle norme che impongono all'avvocato di evitare di offendere inutilmente la controparte. Ha in particolare considerato irrilevanti, e dunque deplorevoli, gli appunti relativi alle presunte relazioni extraconiugali della denunciante, ritenuto come il diritto del divorzio entrato in vigore nel 2000 non conosca più il concetto di colpa. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della media gravità dell'infrazione e della recidiva specifica.
D. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta anzitutto che il concetto di colpa non sia più rilevante nell'ambito di una causa di divorzio, tanto più - come in concreto - in presenza di figli minorenni le cui relazioni con il genitore non affidatario sono seriamente pregiudicate dalla grave condotta del genitore affidatario. Il suo scopo sarebbe stato quello di descrivere il comportamento della segnalante al fine di permettere al giudice civile di adottare le più opportune misure a tutela dei figli minorenni. Sostiene poi di avere utilizzato l'aggettivo "subdolo" per descrivere la condotta fedifraga della controparte (e non la controparte stessa) con maggior impatto emotivo, negando - con richiamo al suo significato letterale (di colui che tende a dissimulare le proprie intenzioni e a comportarsi in modo falso) - di aver voluto offendere la reputazione della stessa. Rileva inoltre come tale termine caratterizzi unicamente un modo di agire, senza di per sé qualificarlo di giusto o sbagliato. Connotazione, quella negativa, che sarebbe semmai data soltanto dal comune sentire, ma discutibile e non aderente al significato letterale della parola. In conclusione, alla luce anche dei rapporti particolarmente tesi ed esasperati tra le parti, ritiene di avere, con il suo comportamento, unicamente risposto alle necessità di patrocinio del suo cliente.
E. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola vale per tutti gli ambiti della sua attività professionale e concerne, oltre al rapporto con il proprio cliente, anche i contatti con le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1 con rimandi; Walter Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 12 ad art. 12; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1161). Il principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di tutelare al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in maniera unilaterale e parziale, senza essere segnatamente tenuto a procedere sempre nel modo meno incisivo per la controparte. Può intervenire in rappresentanza dei propri clienti anche in modo energico e, per quanto necessario, adottare toni duri, senza dover misurare ogni singola parola. Entro certi limiti egli ha diritto anche all'esagerazione o addirittura alla provocazione, fintanto che le sue esternazioni abbiano un'incidenza sul caso e non si rivelino inutilmente offensive. Una simile "libertà di retorica" è concessa all'avvocato in considerazione del suo obbligo di tutela unilaterale degli interessi del proprio mandante. Egli è tenuto alla parzialità, non all'obiettività (cfr. STF 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.2 e rinvii, 2C_103/2016 del 30 agosto 2016 consid. 3.2.1 e rimandi; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.1).
2.2. L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Egli deve contribuire a garantire che le controversie vengano condotte in modo corretto e professionale. Da questo profilo, il particolare ruolo che ricopre l'avvocato gli impone di dare prova di un certo riserbo e di evitare di favorire un inasprimento della lite. Egli deve pertanto astenersi dal portare attacchi eccessivi alla controparte. Un comportamento inutilmente offensivo dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la professione con cura e diligenza; il fatto di esasperare inutilmente la controparte, irrigidendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere all'interesse del cliente. L'avvocato deve attenersi alla questione litigiosa ed evitare di esprimersi in violazione della buona fede. Deve segnatamente astenersi da esternazioni che, pur non apportando alcun beneficio al suo cliente, danneggiano inutilmente od offendono senza alcuna valida ragione la controparte o un terzo (cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.2.2; STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.3 e rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.2).
2.3. Per giurisprudenza, l'uso di eventuali espressioni lesive dell'onore non è a priori escluso; esse possono essere giustificate dal dovere dell'avvocato di argomentare in favore del suo cliente, a condizione che non siano prive di pertinenza con la causa, che si limitino a quanto necessario per raggiungere lo scopo prefisso, che non siano espresse in malafede e che semplici supposizioni siano presentate come tali (DTF 131 IV 154 consid. 1.3; STF 2C_620/2016 del 30 novembre 2016 consid. 2.2 con rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.3). Tenuto conto della libertà di opinione di cui gode l'avvocato, le autorità disciplinari devono dar prova di un certo riserbo nel valutare se le affermazioni fatte nel contesto di una procedura giudiziaria fossero davvero indispensabili o se fossero invece eccessive e inutilmente offensive (cfr. STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.4, 2C_620/2016 citata consid. 2.2 e rif., 2C_103/2016 citata consid. 3.2.3; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.3).
2.4. I principi testé esposti sono essenzialmente ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 del codice svizzero di deontologia adottato il 10 giugno 2005 dalla Federazione svizzera degli avvocati (CSD), l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Egli si rivolge alle autorità con il rispetto loro dovuto e si attende da loro la medesima considerazione (art. 8 cpv. 1) e, nell'esercizio della professione, non muove attacchi personali ai suoi colleghi (art. 24 cpv. 1).
3. 3.1. Come accennato in narrativa, per quanto qui interessa, l'avv. RI 1, nell'ambito di un'azione di divorzio, ha espresso alcuni appunti nei confronti della moglie del suo cliente. In particolare, nella replica del 5 luglio 2017 alla Pretura di __________, così si è pronunciato in due passaggi:
- a pag. 3 (punto 5.2) ha apostrofato la segnalante di "subdola nel suo comportamento nei confronti del marito e dei figli" aggiungendo che "ella ha mentito al marito, che aveva scoperto il tradimento, dicendo che con il docente di loro figlia beveva solo il caffè e non vi era alcun tipo di relazione. In realtà si trattava di un autentico amante (probabilmente, da quanto l'attore sa, di uno tra i non pochi), con il quale la convenuta intratteneva una relazione almeno dal 2009 (..)" e
- a pag. 7 (punto 5.4 lett. b) ha sostenuto che "l'attività lavorativa della convenuta e le sue allegre e disinvolte frequentazioni sociali in senso lato la dicono molto lunga circa la sua profonda devozione a suo marito ed ai suoi figli (doc. P), ma soprattutto offrono tangibile misura della sua onestà coniugale, che ella ha sempre falsamente sbandierato".
Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che con le suddette esternazioni - riferite a relazioni extraconiugali divenute prive di ogni rilevanza in una causa di divorzio (nella misura in cui dal 1° gennaio 2000 il concetto di colpa è decaduto) - l'insorgente avesse inutilmente leso l'onore della segnalante, disattendendo così l'obbligo sancito dall'art. 12 lett. a LLCA di esercitare la professione di avvocato con cura e diligenza. Conclusione, questa, che il ricorrente, come detto, contesta tuttavia fermamente.
3.2. Ora, per valutare la compatibilità delle controverse espressioni con le regole professionali cui è soggetto l'avvocato va anzitutto considerato il contesto in cui esse sono state esternate. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in cause civili di divorzio - che non sono pubbliche e nelle quali gli attori coinvolti sono tenuti al segreto d'ufficio (magistrati e funzionari) rispettivamente al segreto professionale (avvocato della controparte) - il metro per giudicare il grado di tollerabilità della causticità di una formulazione dev'essere più generoso rispetto ad affermazioni esternate pubblicamente (ad esempio, sulla stampa). In procedure di separazione o di divorzio, le parti, patrocinate dai rispettivi legali, espongono infatti le loro contrapposte posizioni. Rientra nella natura delle cose ed è evidente che la discussione venga condotta in maniera accesa. Il fatto che nell'ambito di una procedura contenziosa vengano formulate anche delle accuse e illustrati i fatti (evidentemente negativi) su cui esse si fondano, come pure che vengano in una certa misura impiegati toni duri, per tutelare al meglio i contrapposti interessi, è comprensibile e non travalica il grado tollerato nella società rispettivamente in processi del genere. I destinatari di un allegato indirizzato al tribunale - che, come visto, data l'assenza di pubblicità della procedura, si limitano al magistrato (e ai suoi collaboratori) e all'avvocato della controparte - hanno, diversamente da un lettore comune, familiarità con il fatto che, in relazione con le controverse questioni che riguardano i figli, le parti, rispettivamente i loro patrocinatori, argomentino sottolineando gli aspetti negativi della persona o del comportamento della rispettiva controparte e sono senz'altro in grado di inquadrare l'allegato con la necessaria distanza e obiettività nel giusto contesto (cfr. sentenza Obergericht Zürich UE170183 del 23 marzo 2018 consid. III.4.1.1 e rimandi; cfr. pure DTF 131 IV 154 consid. 1.4; STF 2C_1138/2013 del 5 settembre 2014 consid. 2.3). Quanto esposto per gli allegati indirizzati al tribunale vale anche per gli scritti destinati al legale della controparte, come visto tenuto dal canto suo al segreto professionale. In effetti, nell'ambito di procedure di separazione o di divorzio si rivela a volte necessario che le comunicazioni tra le parti, in particolare anche quelle relative all'esercizio del diritto di visita, avvengano per il tramite dei rispettivi legali (cfr. citata sentenza zurighese consid. III.4.1.2). Va inoltre tenuto presente che, nella valutazione delle questioni che riguardano i figli, il bene degli stessi costituisce il fattore decisivo (cfr. citata sentenza zurighese consid. III.4.1.2 e rimandi).
3.3. Di particolare rilievo è che, in un caso (STF 2C_1138/2013 citata), il Tribunale federale ha ritenuto ancora compatibile con il dovere dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza il comportamento del patrocinatore di un uomo che, in una causa di divorzio in cui - analogamente alla presente fattispecie - era in discussione anche la regolamentazione del suo diritto di visita sui figli, nel presentare un'istanza urgente di concessione del diritto di visita durante le feste natalizie, aveva sostenuto che il suo mandante aveva salvato la moglie dal "darsi alla prostituzione" e le aveva risparmiato "di dover lavorare come ballerina ed escort". Nell'istanza l'avvocato aveva inoltre indicato che la controparte "viveva con una persona che ancora faceva (o perlomeno aveva fatto in passato) il protettore, la quale con il suo reddito da tecnico elettronico non poteva permettersi una Mercedes da fr. 180'000.-". Infine aveva preteso che la controparte "aveva ripetutamente derubato il marito", accusandola anche "di aver messo nella Mercedes di suo marito i suoi escrementi e di non aver mai tirato l'acqua del gabinetto quando andava di corpo". L'Alta Corte federale ha ritenuto che, quand'anche non fossero state necessarie per l'evasione dell'istanza, non poteva essere ignorato che tali affermazioni s'iscrivevano nell'ambito di una procedura litigiosa relativa all'affidamento dei figli, in cui entrambe le parti non si erano reciprocamente trattate con i guanti di velluto (wenig zimperlich miteinander umgegangen). Neppure poteva essere considerato che le frasi in questione fossero prive di qualsivoglia pertinenza, ritenuto che risultava che tra le parti erano pendenti svariati procedimenti. Inserite nel quadro di tali ulteriori procedure, non era possibile dire che le affermazioni incriminate mirassero a danneggiare inutilmente o ferire senza ragione la controparte. I giudici federali hanno quindi ritenuto che - pur disattendendo chiaramente il necessario decoro (gebotenen Anstand) e benché non potrebbero essere tollerate al di fuori del dovere di allegazione procedurale dell'avvocato, ad esempio se pronunciate in pubblico -, inserite nel contesto processuale, nelle specifiche circostanze del caso, esse non raggiungessero ancora la soglia di una condotta disciplinarmente rilevante per un legale che svolge processi (cfr. STF 2C_1138/2013 citata consid. 2.3).
3.4. Nella presente fattispecie, come visto, le frasi utilizzate dal ricorrente s'inserivano nell'ambito di una causa civile di divorzio (__________) pendente dinanzi alla Pretura di __________ tra il suo patrocinato e la moglie, che aveva per oggetto anche le relazioni personali tra padre e figli. Dagli atti emerge come la procedura fosse particolarmente litigiosa e come nessuna delle parti stesse usando particolari riguardi con l'altra. Ciò traspare già dalla segnalazione della denunciante, in cui il marito - e, con lui, l'insorgente - sono ripetutamente stati accusati di affermare il falso. Dalle tavole processuali emerge altresì che i rapporti tra moglie e marito si erano esacerbati al punto da condurre alla presentazione di reciproche denunce penali (che, almeno nel caso della segnalante, sono sfociate in condanne). Vero è che le controverse affermazioni contenute nella replica del 5 luglio 2017 non erano di principio rilevanti per lo scioglimento giudiziale del matrimonio, ritenuto che, con l'entrata in vigore della revisione legislativa del 1° gennaio 2000, il concetto di colpa è stato eliminato (cfr. Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero [stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale], in: FF 1996 I 1, in particolare pag. 3, 31-32, 90-91 e 125; cfr. pure citata sentenza zurighese consid. III.4.1.2 e rimandi).
Va tuttavia considerato che, nella sua impugnativa, il ricorrente ha specificato che il suo intento era quello di descrivere la condotta inadeguata della segnalante, suscettibile di esporre a pericolo la salute psicofisica dei due figli minorenni, anche al fine di permettere al giudice civile di adottare le più opportune misure a loro protezione, ciò che sarebbe stato indispensabile alla tutela degli interessi loro come pure del suo cliente. In questo senso, non si può effettivamente disconoscere alle sue esternazioni ogni rilevanza per la causa e per la tutela degli interessi del suo cliente, essendo al contrario atte a influenzare la regolamentazione del diritto di visita del padre e, più in generale, la valutazione della capacità genitoriale della madre (cfr. pure citata sentenza zurighese consid. III.4.1.2 e rimandi). Non può poi essere ignorato che, in una causa di divorzio, rientra nella natura delle cose che la discussione venga condotta in maniera accesa, illustrando aspetti negativi del comportamento della rispettiva controparte anche con toni che, se utilizzati in un altro contesto (ad esempio, alla stampa o in pubblico), non sarebbero tollerabili (cfr. STF 2C_1138/2013 citata consid. 2.3; cfr. pure sentenza Obergericht Zürich UE170183 del 23 marzo 2018 consid. III.4.1.1 - III.4.1.3 e rimandi). Ciò è tanto più vero se, come in concreto, la vertenza appariva altamente litigiosa. Neppure può essere trascurato che le esternazioni fatte dall'avvocato a tutela degli interessi del proprio cliente sono costituzionalmente coperte dalla libertà di espressione (art. 16 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) e che, fintanto che adempie il suo dovere di allegazione e agisce nel quadro e nelle forme del processo, spetta a lui scegliere il modo e le parole con cui difendere al meglio gli interessi del suo mandante. Le autorità di sorveglianza devono pertanto dar prova di un certo riserbo nel valutare se determinate affermazioni fossero effettivamente necessarie o eccessive e inutilmente offensive (cfr. STF 2C_1138/2013 citata consid. 2.2 e rif.). Essendo l'art. 12 lett. a LLCA una disposizione sussidiaria, affinché il comportamento dell'avvocato giustifichi una sanzione ai sensi di tale disposizione, la violazione del dovere di prudenza deve raggiungere una certa gravità che, al di là delle sanzioni derivanti dal diritto del mandato, necessita, nell'interesse pubblico, l'intervento proporzionato dello Stato. Il comportamento sanzionato dall'art. 12 lett. a LLCA presuppone quindi un mancamento significativo ai doveri della professione da valutare in funzione della condotta concreta della persona in questione alla luce della situazione che le si presentava al momento dei fatti (cfr. STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.4 e rimandi). A fronte di tutto quanto sopra esposto, alla luce della giurisprudenza federale in materia (cfr. supra, consid. 3.3) e avuto altresì riguardo al riserbo di cui deve dar prova l'autorità disciplinare, contrariamente a quanto concluso dalla precedente istanza, bisogna in definitiva ritenere che, visto il particolare contesto in cui si inserivano - con procedure in cui le parti non si risparmiavano colpi bassi e provocazioni (cfr. STF 2C_1138/2013 citata consid. 2.3; Alexander Brunner/Matthias-Christoph Henn/Kathrin Kriesi, Anwaltsrecht, Zurigo 2015, pag. 114, nota 112) -, le affermazioni del ricorrente, per quanto dure (seppur una di esse relativizzata dall'uso della formulazione "probabilmente, da quanto l'attore sa") e non strettamente necessarie, non possono ancora essere considerate inutilmente lesive dell'onore della segnalante. Benché contravvengano al dovuto decoro e non sarebbero consentite se espresse in pubblico, in ambito processuale esse ancora non raggiungono, nelle specifiche circostanze del caso concreto, una gravità tale da giustificare l'intervento dello Stato (cfr., sul tema, STF 2C_307/2020 citata consid. 7.1.4; cfr. pure STF 2C_652/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 3.3, 2C_1138/2013 citata consid. 2.3). Ne discende che il ricorrente non è andato oltre quanto consentito da una legittima, seppur energica, difesa degli interessi del proprio cliente. Le espressioni da lui utilizzate in buona fede, attinenti alla fattispecie e non inutilmente offensive, non costituiscono dunque una violazione dell'obbligo - prescritto dall'art. 12 lett. a LLCA - di esercitare la professione con cura e diligenza.
4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata.
4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione del 26 marzo 2019 (n. 236) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera