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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.10.2019 52.2019.192

17 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,106 mots·~16 min·2

Résumé

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi

Texte intégral

Incarto n. 52.2019.192  

Lugano 17 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2019 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 27 marzo 2019 (n. 1581) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 5 dicembre 2018 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi;

ritenuto,                          in fatto

A.   RI 1, qui ricorrente, è nato il __________ 1945 e ha conseguito la licenza di condurre nel 1964. Ormai pensionato, in passato, ha subito una revoca della licenza di condurre della durata di un mese (scontata dal 2 al 25 luglio 2011 e dal 26 marzo al 1° aprile 2012) a seguito di un'infrazione medio grave alle norme della circolazione (guida in stato di ebrietà

con una concentrazione di alcol nel sangue di 0.55 grammi per mille) commessa il 1° luglio 2011 (decisione del 6 marzo 2012).

                                  B.   a. Il 25 ottobre 2018, verso le ore 00.05, RI 1 circolava in territorio di __________ alla guida della vettura __________ targata TI __________ intestata a suo figlio, quando è stato fermato dalla polizia per un controllo, nell'ambito del quale è risultato positivo all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro precursore (0.80 mg/l [milligrammi di alcol per litro di aria espirata] alle ore 00.10). Tradotto alla gendarmeria di Noranco, alle ore 00.59 è stato sottoposto a misurazione con etilometro probatorio, che ha evidenziato una concentrazione di alcol nell'aria espirata di 0.73 mg/l. Interrogato dalla polizia cantonale, il ricorrente - dopo aver dato atto di essere stato preventivamente informato del valore legale dell'accertamento effettuato con etilometro probatorio - ha affermato di avere bevuto due bicchieri di vino rosé, un birrino e un digestivo. Consapevole che successivamente si sarebbe messo alla guida, ha dichiarato di avere creduto di non aver superato i limiti stabiliti dalla legge (cfr. verbale d'interrogatorio allegato al rapporto di polizia del 25 ottobre 2018). La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle forze dell'ordine, per poi essergli restituita il 20 novembre 2018, in attesa della decisione dipartimentale.

b. Preso atto del rapporto di polizia, il 20 novembre 2018 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in relazione a una probabile revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 5 dicembre successivo l'autorità amministrativa ha risolto di revocargli la patente per la durata di quattro mesi (dal 28 febbraio al 31 maggio 2019 inclusi, tenuto conto del periodo già effettuato dal 25 ottobre al 20 novembre 2018 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51). c. A seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 14 gennaio 2019, passato in giudicato, il competente Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di guida in stato di inattitudine giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr, condannandolo alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 40.cadauna, corrispondenti a fr. 1'800.- (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni), oltre al pagamento di una multa di fr. 300.-.

                                  C.   Con giudizio del 27 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Rilevato come i fatti fossero incontestati, il Governo ha dapprima constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr. Posto come la stessa imponesse una revoca della durata minima di tre mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, ha poi confermato la misura - di poco superiore al minimo legale - disposta dall'autorità di prime cure, che ha ritenuto conforme al principio della proporzionalità, avuto riguardo al grado di colpa imputabile al ricorrente e alla sua precedente revoca del 2012 per un'infrazione medio grave. Ha in particolare negato una riduzione della durata della revoca in virtù degli asseriti inconvenienti fatti valere dall'insorgente, considerandoli parte degli effetti volutamente punitivi, e dunque preventivi, voluti dal legislatore.

                                  D.   Avverso quest'ultimo giudizio, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In sostanza, il ricorrente - che sembra contestare le modalità d'esecuzione del test alcolemico, lamentando pure di avere chiesto invano di essere sottoposto all'esame del sangue - ritiene un po' eccessivo considerare che con la sua guida, definita "titubante" dagli agenti che lo hanno fermato, egli possa aver commesso un'infrazione grave alle norme della circolazione. Sostiene peraltro che la precedente decisione di revoca sia stata modificata su ricorso, siccome l'agente che aveva subito trattenuto la sua patente avrebbe agito abusivamente.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento, alla luce anche della condanna penale emessa nel frattempo.

                                  F.   In replica, l'insorgente ha sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni. Il Governo e la Sezione della circolazione sono invece rimasti silenti.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 25 ottobre 2018, l'insorgente è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 1'800.-, corrispondente a 45 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 300.-, per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall'esame dell'alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.73 mg/l). Il decreto di accusa del 14 gennaio 2019 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti (neppure, dunque, le modalità di accertamento dell'alcolemia messe in atto dalla polizia), ormai stabiliti dalle autorità penali con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari dell'istanza inferiore - è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 14 gennaio 2019. Tanto più che la sanzione penale è stata emanata sulla base del risultato (0.73 mg/l) dell'analisi dell'alito mediante etilometro probatorio che il conducente ha riconosciuto. In occasione del verbale di polizia del 25 ottobre 2018, dopo essere stato informato dell'avvio di un procedimento penale per titolo di guida in stato di inattitudine qualificata e del fatto che l'accertamento con etilometro probatorio avrebbe avuto un valore legale di prova a suo carico, il ricorrente non ha infatti messo in dubbio la legalità della procedura di accertamento del tasso alcolemico alla quale era stato sottoposto, riconoscendo invece con la propria firma il valore emerso dalla misurazione effettuata con etilometro probatorio (cfr. la ricevuta del risultato derivante dal test etilometrico annessa al rapporto di polizia). Egli, come detto, non ha poi contestato il decreto di accusa con il quale il Procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria per aver violato gravemente le norme della circolazione. Ha dunque lasciato volutamente passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - vista peraltro la sua passata esperienza (revoca della licenza di condurre subita nel 2012 per analogo reato, in forma più lieve) - che i fatti accertati in quella sede sarebbero stati vincolanti anche per le autorità amministrative. La buona fede processuale e il suo dovere di collaborazione (quest'ultimo applicabile anche nella procedura amministrativa; cfr. STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 3.3) gli avrebbero invece imposto di far valere i diritti garantiti alla (sua) difesa (già) nel procedimento penale, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili. La linea difensiva adottata per la prima volta in questa sede - secondo cui non gli sarebbe stata data la possibilità di sciacquare la bocca prima della misurazione mediante etilometro probatorio e secondo cui avrebbe chiesto invano l'esame del sangue - avrebbe del resto dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Ciò che però ha omesso di fare. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

2.3. A titolo abbondanziale, si osserva che le sommarie censure sollevate dal ricorrente relativamente alla correttezza della procedura di accertamento etilometrico probatorio effettuata dalla polizia risulterebbero ad ogni modo infondate.

Invano lamenta di non aver potuto risciacquare la bocca prima di essere sottoposto alla misurazione con etilometro probatorio. Nel caso di misurazioni effettuate con etilometri probatori non è infatti necessario, come per i precursori, un tempo di attesa di 20 minuti o il risciacquo della bocca (art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007; OCCS; RS 741.013), dal momento che questi apparecchi devono essere in grado di riconoscere eventuali tracce di alcol nel cavo orale (cfr. USTRA, Modifica dell'OCCS, commento all'art. 11a, pag. 2).

Neppure emerge dagli atti che il ricorrente abbia chiesto invano di essere sottoposto all'esame del sangue, come invece genericamente affermato per la prima volta nel gravame. Come detto, risulta invece che egli ha riconosciuto il risultato dell'accertamento etilometrico con valore probatorio, ammettendo peraltro a più riprese di avere quella sera bevuto per festeggiare un evento speciale.

3.    3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 14 gennaio 2019 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di guida in stato di inattitudine di cui all'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 79 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 479).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3. Legge, giurisprudenza e dottrina considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva. Di norma, si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il tempo trascorso dalla scadenza della precedente misura disposta per il medesimo delitto (STA 52.2017.312 del 9 ottobre 2017 consid. 4.2, 52.2008.227 del 10 luglio 2008 consid. 3.2; cfr. René Schaf-fhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Berna 1995, n. 2457 segg. in particolare n. 2461). 3.4. In concreto, dagli atti risulta che il 25 ottobre 2018 il ricorrente ha circolato in stato di ebrietà qualificata (tasso di alcolemia di 0.73 milligrammi di alcol per litro di aria espirata). Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, la misura dovrà essere in ogni modo di almeno tre mesi. Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente, occorre tuttavia tener presente l'alto tasso alcolemico riscontrato al momento decisivo, di gran lunga superiore alla soglia della cosiddetta "concentrazione qualificata" sancita dalla legge (STA 52.2017.312 citata consid. 4.4, 52.2013.570 del 10 marzo 2014 consid. 3.3, 52.2013.188 del 26 luglio 2013 consid. 3.4, 52.2008.227 citata consid. 3.3). Come se non bastasse, dagli atti risulta che nel 2011 l'insorgente aveva già guidato in stato di inattitudine per ubriachezza (tasso di alcolemia di 0.55 grammi per mille), incorrendo in un'infrazione medio grave e scontando per l'accaduto una revoca di un mese giunta a scadenza il 1° aprile 2012 (decisione che peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non risulta affatto essere stata modificata in esito a un ricorso, cfr. estratto del registro automatizzato delle misure amministrative ADMAS).

Se ne deve concludere che, tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente, del grado di colpa che gli è imputabile, della recidiva specifica di cui si è macchiato e del fatto che non ha una necessità professionale di guidare veicoli a motore (su questo specifico tema cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), il provvedimento di revoca di quattro mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Ancorché superiore al minimo legale di tre mesi, una misura di tale ampiezza risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, fermo restando che previa frequentazione di un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità essa potrà essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LCStr (cfr. dispositivo n. 1.5 della risoluzione dipartimentale).

Non porta ad altra conclusione l'invocata distanza tra l'abitazione del ricorrente e la più vicina fermata dei mezzi pubblici: come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, gli inconvenienti legati alla revoca della licenza di condurre costituiscono uno degli effetti volutamente punitivi e, dunque, preventivi di tale misura amministrativa. Nulla impedirà inoltre al ricorrente di raggiungere i luoghi in cui normalmente si recava in auto facendosi accompagnare dal figlio o eventualmente da amici oppure ancora prendendo un taxi (cfr., a fortiori, STF 1C_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.3 e riferimenti, 1C_442/2017 del 26 aprile 2018 consid. 3.4).

Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'ottobre 2018 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

4.    Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera

52.2019.192 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.10.2019 52.2019.192 — Swissrulings