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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.03.2020 52.2019.189

5 mars 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,646 mots·~18 min·2

Résumé

Sanzione disciplinare

Texte intégral

Incarto n. 52.2019.189  

Lugano 5 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 24 aprile 2019 dell'

  RI 1    

contro  

la decisione del 26 marzo 2019 (n. 244) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha infitto una multa di fr. 2'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   a. Il 27 settembre 2018 __________ ha segnalato all'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (OATi) la condotta, a suo dire scorretta, tenuta dal RI 1, cui ha in particolare rimproverato di avere avviato una causa civile contro di lui (rispettivamente contro la __________ SA, di cui è titolare) per l'incasso di un vecchio credito, sebbene per circa un decennio fosse stato il suo legale di fiducia (sia a titolo personale che per la società), oltre che un buon amico. Ritenendo che l'interessato si fosse avvalso di vecchi documenti e di informazioni acquisite in qualità di suo rappresentante, si è riservato anche di sporgere contro di lui una denuncia penale per violazione del segreto professionale. Ha inoltre ricordato che un precedente procedimento disciplinare contro RI 1, avviato a seguito di una sua segnalazione del 2004 per una fattispecie analoga, era sfociato in una multa di fr. 800.- a carico del legale.

b. Preso atto di tale segnalazione, trasmessale dall'OATi, l'11 ottobre 2018 la Commissione ha aperto nei confronti delRI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art. 13 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 22 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 15 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; violazione del segreto professionale), come pure degli art. 12 lett. c LLCA, 16 LAvv e 11, 12 e 13 CSD (conflitto d'interessi).

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui. Dopo aver indicato di non voler spendere una sola parola riguardo al suo precedente disciplinare, mai condiviso, ha contestato l'esistenza di un divieto generale di assumere un mandato di patrocinio contro un ex cliente. Ha precisato di non essersi precedentemente occupato della questione all'origine della causa civile promossa contro il segnalante, nell'ambito della quale si sarebbe limitato a chiedere il rigetto dell'opposizione per conto del suo nuovo cliente, sulla base di documentazione fornita da quest'ultimo, rispettivamente richiesta all'Ufficio dei registri.

                                  B.   Con decisione del 26 marzo 2019, la Commissione ha condannato RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 2'000.-, ritenendo che egli fosse incorso in una violazione degli art. 12 lett. c LLCA, 16 LAvv e 11, 12 e 13 CSD. Illustrato il relativo quadro normativo, la Commissione ha ritenuto che, a fronte del precedente lungo rapporto di patrocinio e di amicizia con il segnalante, il denunciato avrebbe dovuto rifiutare il nuovo mandato contro il suo ex cliente, non potendosi escludere, nonostante il tempo trascorso dalla rottura dei rapporti tra le parti, ogni rischio di conflitto d'interesse, ritenuto che la fattispecie oggetto del nuovo mandato risale almeno in parte al periodo in cui le parti collaboravano ancora. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione, della mancanza di segni di autocritica e dei numerosi precedenti disciplinari (di cui peraltro uno specifico).

                                  C.   Avverso la predetta decisione, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'abbandono del procedimento disciplinare. L'insorgente, pur ammettendo di essersi occupato in passato di alcune pratiche notarili relative all'affare immobiliare nell'ambito del quale è sorto il debito oggetto della procedura d'incasso qui in discussione, evidenzia come le stesse non abbiano alcuna connessione con il nuovo mandato, per la cui esecuzione avrebbe fatto capo unicamente a documenti fornitigli dal suo nuovo cliente (peraltro risalenti a un'epoca successiva all'interruzione dei propri rapporti con il denunciante), rispettivamente richiesti all'Ufficio dei registri, senza utilizzare nulla di quanto appreso in passato. Tant'è - annota - che la denuncia penale presentata dal segnalante, rivelatasi manifestamente infondata, sarebbe sfociata in un decreto di non luogo a procedere. Rileva in ogni caso che al momento dell'avvio della procedura di rigetto dell'opposizione erano passati 14 anni dalla rottura dei suoi rapporti con il denunciante, contestando peraltro che la loro relazione professionale (a differenza semmai di quella personale) sia durata per almeno una decina d'anni, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. Critica infine la precedente istanza per essersi accontentata di accertare che non era possibile escludere ogni rischio di conflitto d'interesse, negando l'esistenza di un rischio concreto di incorrere in un tale conflitto.

                                  D.   In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato e rimettendosi al giudizio del Tribunale.

                                  E.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una replica.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1 e rif., 134 II 108 consid. 3 e rimandi), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rif.; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.1, confermata dalla STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7).

2.2. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale. L'avvocato deve pertanto evitare conflitti d'interesse anche quando assume un incarico contro un ex cliente. La portata dell'art. 12 lett. c LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si tratterebbe di rappresentare nello stesso tempo interessi contrapposti. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; cfr. STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.1 e rif.). La possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e, di riflesso, più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii, 2A_535/2005 citata consid. 3.2 e rif.; STA 52.2018.409 citata consid. 2.2 e rimandi, confermata dalla STF 2C_795/2019 citata). Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste, segnatamente nel quadro di un'attività notarile. I doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art. 12 lett. c LLCA, vista la formulazione aperta della norma, non si riferiscono soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili all'intera attività professionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi atti professionali (cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4 e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore attività commerciale (cfr. STF 2C_407/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 3.3 e rimandi; Walter Fellmann, Anwaltsrechts, II ed., Berna 2017, n. 411).

2.3. Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 135 II 145 consid. 9.1; STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata dalla STF 2C_795/2019 citata).

2.4. I principi testé esposti, oltre a essere ricordati in generale dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 CSD, giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

                                   3.   3.1. In concreto, nel giugno del 2017, il ricorrente ha assunto il patrocinio di __________ nell'ambito di una procedura di incasso di un credito - originariamente vantato nei confronti del segnalante da __________ e successivamente ceduto - da ricondurre a un'operazione immobiliare risalente ai primi anni del 2000. Dopo una prima infruttuosa richiesta di pagamento (formulata il 20 giugno e ribadita il 10 luglio successivo), il 26 luglio 2017 ha fatto spiccare all'indirizzo del segnalante un precetto esecutivo per fr. 80'000.- e il 30 gennaio 2018, sulla scorta di un riconoscimento di debito sottoscritto il 15 novembre 2005 da __________ e __________, ha presentato in sede civile un'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione. La Commissione ha ritenuto che, assumendo il suddetto mandato, il ricorrente fosse incorso in un conflitto d'interesse dal momento che in passato era stato per molti anni (almeno una decina) consulente legale del segnalante (con il quale aveva instaurato, oltre che un rapporto lavorativo, anche un rapporto di profonda fiducia e lunga amicizia) e che l'oggetto del nuovo mandato risaliva almeno in parte agli anni in cui le parti collaboravano ancora.

3.2. In questa sede il ricorrente contesta anzitutto l'accertamento della precedente istanza secondo cui il rapporto di patrocinio e di consulenza in favore del segnalante sarebbe durato per molti anni, almeno una decina. Al proposito va anzitutto osservato che il ricorrente non ha mai contestato prima d'ora tale circostanza. Non lo ha fatto nelle osservazioni alla segnalazione qui oggetto d'esame. Né apparentemente lo ha fatto nell'ambito del precedente procedimento disciplinare aperto contro di lui a seguito della segnalazione di __________ del 2004. Anche in quel caso l'allora Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati (Commissione OATi) aveva appurato che il legale aveva patrocinato per lungo tempo il denunciante e/o la sua ditta. Pur avendo ricorso contro la sanzione inflittagli, non sembra tuttavia che l'interessato abbia mai messo in discussione tale accertamento, confermato sia dalla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello (che si è riferita al qui ricorrente come al legale che per anni aveva assistito il segnalante sia nell'ambito privato che in quello professionale, cfr. decisione CAN n. 18.2005.93 dell'11 luglio 2005 consid. 8; cfr. pure consid. 6) che dal Tribunale federale (che ha dato per assodato che l'interessato avesse svolto durante parecchi anni un'estesa attività di consulenza in favore del denunciante e delle sue società; cfr. STF 2A.535/2005

citata consid. A e 4.1). In ogni caso, la questione non è decisiva, nella misura in cui l'insorgente stesso ammette in questa sede di aver patrocinato __________ dal 2001 al 2004 (cioè effettivamente per diversi anni) e non nega di avere avuto con lui un ancor più lungo rapporto di natura personale (cfr. ricorso, punto n. 1 e 2, pag. 2-3).

3.3. Incontestato è poi che tra il 2001 e (almeno) il 2002 il ricorrente sia stato in una certa misura coinvolto nella realizzazione dell'importante progetto immobiliare a __________, nell'ambito del quale - come accennato - è sorto il debito ora vantato da __________. In questa sede l'insorgente ammette di essersi in quel contesto occupato di alcune pratiche notarili (costituzione e successiva modifica di una PPP, nonché compravendita di alcuni appartamenti). A ben vedere, nel citato precedente procedimento disciplinare era stato più preciso, indicando che il suo mandato era consistito nella preparazione e nella rogazione della PPP, nella preparazione dei contratti di compravendita degli appartamenti, nella consulenza per l'ottenimento di una convenzione di trapasso dell'indice di sfruttamento da un vicino, nella consulenza per problemi di vicinato e nella cancellazione di un'ipoteca legale preesistente (cfr. decisione della Commissione di disciplina dell'OATi dell'11 aprile 2005; cfr. pure decisione CAN n. 18.2005.93 citata, consid. B e 6). In tale contesto egli è senza dubbio venuto a conoscenza di aspetti di ordine personale e di delicate informazioni, coperte dal segreto professionale, sugli affari del cliente, sulla sua situazione economica o sulla sua strategia operativa (cfr. anche STF 2A.535/2005 citata consid. 4.1). Tanto più se si considera che, oltre che da rapporti professionali, il segnalante e il ricorrente erano legati anche da rapporti personali di lungo corso. La durata temporale e la rilevanza materiale degli incarichi espletati imponevano la massima cautela nell'agire, nell'ambito di un nuovo mandato, contro il denunciante. Il ricorrente ha invece accettato di assistere un nuovo cliente in una procedura d'incasso contro il promotore dell'operazione immobiliare di __________, di un credito sorto proprio in tale contesto. L'insorgente sostiene di non essersi occupato, prestando consulenza a ________, dell'accordo tra lui e ________ all'origine del debito poi ceduto a __________ e fatto ora valere in sede civile. L'obiezione è tuttavia irrilevante. Oltre che nella coincidenza della persona, prima patrocinata e poi convenuta in giudizio, la necessaria connessione tra i due incarichi è infatti ravvisabile già solo nell'identità del progetto immobiliare a cui si riferiscono. Poco importa, in queste circostanze, che il riconoscimento di debito posto a fondamento dell'istanza di rigetto dell'opposizione nei confronti di __________ risalga al novembre 2005, un'epoca cioè in cui i rapporti tra il ricorrente e il denunciante si erano già interrotti. Il legame esistente tra le due fattispecie e l'estensione della consulenza a favore del denunciante inducono quindi a ritenere che il ricorrente non avrebbe dovuto accettare il secondo incarico. Almeno potenzialmente vi era infatti un rischio oggettivo che egli, nell'esecuzione del mandato, sfruttasse la conoscenza di fatti appresi nel corso dell'attività a favore del denunciante. Nulla muta a tale conclusione il fatto che dalla fine dei rapporti tra le parti (2004) e l'assunzione del nuovo mandato (giugno 2017) siano passati quasi tre lustri. Come visto, anche dopo anni possono infatti riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati. Neppure è decisivo sapere se il ricorrente abbia effettivamente fatto uso delle conoscenze apprese nello svolgimento del primo incarico, ritenuto che la violazione del divieto di incorrere in conflitti d'interesse non presuppone l'effettiva violazione del segreto professionale dovuto al primo cliente. Pur dovendo essere concreto, il rischio di utilizzare informazioni protette non deve infatti forzatamente materializzarsi. Per le stesse ragioni irrilevante è dunque in questo contesto la decisione di non luogo a procedere apparentemente emessa dal Ministero pubblico per il reato di violazione del segreto professionale. Già in base agli elementi indicati, la conclusione cui è giunta la Commissione, secondo cui non era possibile escludere la possibilità di far capo, anche solo inconsapevolmente, nello svolgimento del nuovo incarico a informazioni tutelate dalla segretezza dovuta al primo mandante, merita piena tutela. Da tutto quanto sopra discende che il ricorrente avrebbe quindi dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di procedere contro il segnalante per giungere alla conclusione che il fatto di dare avvio contro quest'ultimo a una procedura esecutiva lo avrebbe posto di fronte a un concreto rischio di conflitto d'interessi. Tanto più che, in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste circostanze, accettando l'incarico a favore di __________, RI 1 è pertanto incorso in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.

4.   Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a.    l'avvertimento;

b.    l'ammonimento;

c.    la multa fino a fr. 20'000.-;

d.    la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.    il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

4.2. In concreto, RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale fondamentale. In una situazione in cui la possibilità di incorrere in un conflitto d'interessi era concreta, il suo intervento nei confronti del suo ex cliente ha portato all'avvio nei confronti di quest'ultimo di una procedura dapprima esecutiva e poi giudiziaria civile. L'infrazione appare ancor più grave se si considera che il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'avvio di una procedura esecutiva e della successiva causa civile nei confronti del segnalante. Non giova inoltre all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si può trascurare che - come ricordato dalla Commissione - egli ha a suo carico ben tre precedenti disciplinari, di cui uno specifico. Dopo essere stato ammonito nel 2001, con sentenza del 17 febbraio 2006 il Tribunale federale ha infatti confermato la decisione dell'11 luglio 2005 della CAN che a sua volta aveva avallato quella dell'11 aprile precedente dell'allora Commissione OATi, con la quale gli era stata irrogata una multa di fr. 800.per avere violato il divieto di incorrere in conflitti d'interesse sempre nei confronti di ______ e sempre con riferimento a una fattispecie connessa alla promozione immobiliare di __________. Infine il 20 marzo 2006 la CAN ha confermato la multa di fr. 5'000.- inflittagli dalla Commissione OATi il 6 ottobre 2005 per violazione dell'obbligo di custodire separatamente dal proprio patrimonio gli averi affidatigli. Alla luce di tutto quanto esposto, pur considerando che i precedenti disciplinari a carico dell'interessato sono ormai lontani nel tempo, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 2'000.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, rientra tutto sommato ancora nei limiti del vasto margine d'apprezzamento di cui dispone l'autorità inferiore. Risulta tutto considerato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dei precedenti disciplinari del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

                                   5.   5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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