Incarto n. 52.2019.112
Lugano 16 aprile 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2019 del
RI 1 rappresentato da RA 1
contro
la decisione del 15 febbraio 2019 (n. 11) con cui il presidente del Consiglio di Stato respinge l'istanza di revoca dell'effetto sospensivo all'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione dell'8 gennaio 2018 (recte: 2019) con cui la Sezione degli enti locali ha approvato transitoriamente il regolamento acquedotto comunale adottato il 4 ottobre 2018 dal Legislativo di quel Comune;
ritenuto, in fatto
che l'8 gennaio 2019 la Sezione degli enti locali ha approvato a titolo transitorio il regolamento acquedotto del nuovo Comune di RI 1 (frutto dell'aggregazione avvenuta il 2 aprile 2017 dei Comuni di __________, __________, __________ e __________), facendo nel contempo ordine al Municipio di licenziare entro sei mesi un messaggio volto ad allestire un nuovo regolamento secondo il modello predisposto dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico;
che il 7 febbraio 2019 il Comune di RI 1 è insorto dinanzi al Governo domandando l'annullamento della decisione e l'approvazione definitiva del regolamento in parola; esso ha inoltre postulato in via provvisionale la revoca dell'effetto sospensivo al ricorso "nel senso che nelle more di procedura è attribuita efficacia provvisoria al regolamento acquedotto del 4 ottobre 2018";
che con decisione del 15 febbraio successivo, qui impugnata, il presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda provvisionale, ritenendo preponderante il mantenimento dell'effetto sospensivo, poiché l'istanza mirava a "ottenere l'attribuzione di un effetto anticipato positivo"; inoltre nulla precludeva al Comune di continuare a emettere le tasse d'uso sulla base dei previgenti regolamenti comunali;
che con impugnativa del 4 marzo 2019, cui resiste il presidente del Governo, il Comune insorge ora davanti al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione testé riassunta e l'approvazione in via definitiva del regolamento acquedotto; esso contesta si tratti di concedere l'effetto anticipato positivo e sottolinea la necessità di garantire la parità di trattamento attraverso una tassazione uniforme sul territorio comunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 213a cpv. 2 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), la legittimazione attiva del Comune è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm);
che, oltre all'annullamento della risoluzione impugnata, il ricorrente postula l'approvazione definitiva del regolamento, domanda però irricevibile poiché esula dall'oggetto della presente procedura;
che, con questa precisazione, il ricorso è ammissibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria, secondo la prassi del Tribunale in materia di contestazioni di decisioni provvisionali (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che secondo l'art. 71 LPAmm il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, con specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione;
che giusta l'art. 37 LPAmm l'autorità amministrativa adotta, d'ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali (cpv. 1); per il Consiglio di Stato la decisione è adottata dal presidente (cpv. 2);
che, a questi scopi, il presidente o il giudice delegato, sono chiamati a ponderare gli interessi pubblici e privati contrapposti, stabilendo a quale parte appaia più giustificato far sopportare il rischio necessariamente insito nella durata di un procedimento e nell'incertezza dell'esito finale;
che in questa valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; per questo stesso motivo essa può tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso (cfr. DTF 139 III 86 consid. 4.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3, 127 II 132 consid. 3, 99 Ib 215 consid. 5 con riferimenti; STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3; Benoît Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 583 seg.; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, IV ed., Basilea 1991, n. 2079; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 924);
che nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a; GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: RDS 1997 II 332 e seg.);
che in tale ambito l'autorità dispone di un certo margine discrezionale, sindacabile da parte del Tribunale unicamente sotto il profilo della violazione del diritto segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);
che l'istanza di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA 52.2011.180 del 20 maggio 2011, 52.2009.277 del 7 settembre 2009 consid. 2.2; cfr. pure, per tutto quanto precede, STA 52.2013.539 del 15 gennaio 2014);
che il Comune disciplina mediante regolamenti adottati dal proprio legislativo le materie che rientrano nelle sue competenze (art. 186 cpv. 1 LOC); essi devono quindi essere sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione (art. 188 cpv. 1 LOC) la quale ha per effetto di renderli esecutivi (art. 190 cpv. 1 LOC);
che il Governo ha delegato alla Sezione degli enti locali l'incombenza di approvare i regolamenti comunali (cfr. allegato al regolamento sulle deleghe di competenza decisionali del 24 agosto 1994; RL 172.220);
che con la decisione all'origine della vertenza la Sezione ha dichiarato di approvare "transitoriamente" il regolamento; il Comune è dunque insorto per spuntarne la sanzione definitiva;
che, dunque, ci si potrebbe chiedere se a ben vedere il ricorso davanti al Governo non fosse rivolto unicamente avverso il carattere provvisorio dell'approvazione, comunque data, rispettivamente avverso l'ordine di presentare un nuovo messaggio;
che, in ogni caso, la valutazione operata dal presidente del Governo appare in concreto insostenibile, poiché si fonda sull'assunto errato che si tratterebbe di concedere un effetto anticipato positivo al ricorso;
che tale motivazione, però, sarebbe stata pertinente nel caso in cui la Sezione avesse negato tout court l'approvazione del regolamento, poiché la concessione dell'esecutività provvisoria avrebbe costituito in quell'ipotesi un'inammissibile anticipazione del merito (cfr. sul tema: STA 52.2017.396 del 24 luglio 2017 con rinvio a Bovay, op. cit., pag. 580 seg.); evenienza che tuttavia non si è verificata in concreto;
che nella fattispecie, l'autorità di prime cure ha in realtà approvato il regolamento ed è il beneficiario dell'approvazione a essere insorto;
che è vero che il Comune potrebbe continuare a prelevare i contributi sulla base delle vecchie regolamentazioni la cui abrogazione è prevista dal nuovo regolamento (art. 62);
che d'altro canto una corretta ponderazione degli interessi deve considerare anche la necessità di garantire la parità di trattamento dei cittadini del nuovo Comune;
che nel giudizio impugnato il presidente non rileva motivi d'ordine sostanziale che conducano a supporre che il regolamento in parola non potesse essere approvato nemmeno a titolo provvisorio, come deciso dalla Sezione dopo esame approfondito;
che, in definitiva, non sono dati motivi pertinenti per negare quanto richiesto dal Comune; la ponderazione degli interessi conduce invece a considerare preponderante oltre a quello della parità di trattamento degli abitanti anche quello di facilitare il compito dell'ente locale, già confrontato con le problematiche derivanti dalla recente aggregazione;
che, pertanto, la determinazione presidenziale, lesiva del diritto, non può essere confermata; essa va riformata nel senso che al regolamento in parola dev'essere conferito effetto esecutivo nelle more della procedura di ricorso;
che si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione impugnata è annullata;
1.2. nelle more della procedura dipendente dal ricorso del 7 febbraio 2019 è conferita esecutività al regolamento acquedotto approvato a titolo transitorio con decisione dell'8 gennaio 2018 (recte: 2019) dalla Sezione degli enti locali.
2. Non si preleva la tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere