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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.12.2019 52.2018.580

10 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,042 mots·~10 min·2

Résumé

Tassa di soggiorno

Texte intégral

Incarto n. 52.2018.580  

Lugano 10 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2018 di

 RI 1    RI 2   patrocinati da:   PA 1  ,  

contro  

la decisione del 13 novembre 2018 dell'CO 1 (CO 1) che ha fissato in fr. 392.- (fr. 98.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2018 concernente la casa di vacanza di proprietà degli insorgenti situata a __________ (foglio PPP n. ________ del fondo n. __________ di __________, appartamento n. __________);

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 30 giugno 2016 l'CO 1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2017, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 98.- per letto nel Comune di _______, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni non collegate alla rete elettrica e raggiungibili solamente a piedi con minimo quindici minuti di cammino.

B.   RI 1 e RI 2 hanno acquistato nel 2012 un trilocale all'interno della palazzina sita sul mappale n. __________ di __________ (foglio PPP n. __________, appartamento n. __________). In base a quanto comunicato dai proprietari all'Ente turistico, fino al 2017 questo immobile, che non è praticamente mai stato usato direttamente dai coniugi RI 1, era offerto in locazione a terzi e, nei periodi liberi da prenotazioni, lasciato a disposizione dei membri della loro famiglia, e meglio dei figli e nipoti. Nel 2017 RI 1 è poi diventato proprietario di un ulteriore appartamento nel medesimo edificio (foglio PPP n. __________, appartamento n. ________), il quale viene utilizzato dai coniugi RI 1 e dai membri della loro famiglia per le loro vacanze. Per il trilocale n. __________, oggetto della presente vertenza, fino al 2017 la tassa di soggiorno è stata pagata dai locatari in funzione del numero di pernottamenti consumati e dai proprietari dell'appartamento in base alla tariffa annuale fissa per l'utilizzo personale dello stesso, prevalentemente da parte dei membri della loro famiglia. Dopo l'acquisto nel 2017 dell'appartamento n. __________, RI 1 e RI 2 hanno comunicato all'CO 1 che l'appartamento n. __________ non sarebbe più stato da loro utilizzato a titolo personale ma unicamente locato a terzi. Per questo immobile, sulla scorta dei conteggi presentati, l'Ente turistico ha fatturato e incassato la tassa di soggiorno in base ai pernottamenti effettivamente consumati dagli ospiti in locazione nel 2018. Con decisione del 13 novembre 2018, visto quanto indicato dai proprietari nell'apposito formulario compilato il 1° settembre 2016, l'CO 1 ha altresì fatturato loro l'importo di fr. 392.- (fr. 98.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2018.

C.   Avverso quest'ultima decisione, RI 1 e RI 2 si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Essi sostengono anzitutto che da gennaio 2018 l'appartamento n. __________ non viene più utilizzato dai ricorrenti a titolo personale e dunque non può essere imposto loro il pagamento della tassa di soggiorno nella forma dell'importo annuale fisso. Gli insorgenti lamentano poi una violazione del principio di parità di trattamento tra i proprietari di immobili destinati alle vacanze che locano annualmente e quelli che locano per periodi più brevi.  

D.   All'accoglimento del ricorso si oppone l'CO 1, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario, in seguito.

E.   In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur), la quale è destinata al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Giusta l'art. 21 cpv. 2 LTur, sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi. L'attuale ordinamento, riprendendo in sostanza quanto già previsto dalla previgente legge sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un doppio sistema impositivo. Innanzitutto vi è un regime generale secondo il quale tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello di domicilio sono tenute a pagare una tassa di soggiorno, il cui importo è calcolato sulla base dei pernottamenti effettuati (art. 21 cpv. 4 LTur). Esiste poi un regime particolare il quale prevede invece il prelievo di un importo fisso annuale, indipendente dai pernottamenti e calcolato in funzione del numero dei letti (art. 21 cpv. 5 LTur). Quest'ultimo sistema si applica nei confronti dei proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come dei membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili immobili (art. 21 cpv. 5 LTur) come pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 6 LTur). Per stabilire l'ammontare della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3.1). Al contrario, se l'immobile non viene mai usato dal proprietario o dai membri della sua famiglia, ad esempio perché costantemente a disposizione di terzi per la locazione, dal momento che anche l'uso potenziale è precluso, non può essere esatta la tariffa forfettaria per posto letto. La ratio che sottende a questo doppio regime è rintracciabile nei lavori preparatori, e in particolare nel Messaggio del 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato (n. 4625/6) sulla nuova legge sul turismo (in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2470 segg.), e nel relativo Rapporto del 10 novembre 1998 della Commissione speciale turismo (in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2548 segg.). Da un lato, il regime del forfait sgrava gli enti turistici locali dal compito di verifica delle effettive presenze (e alleggerisce pure il compito di "contabilità" delle presenze per il proprietario); d'altro lato privilegia (o dovrebbe privilegiare) dal punto di vista economico il turista-proprietario e il turista di lungo periodo (affitto superiore a 3 mesi) rispetto al turista "comune", che paga per i pernottamenti effettivi.

3.    3.1. Come accennato in narrativa, i ricorrenti sostengono anzitutto che per l'appartamento n. __________ di loro proprietà, di cui essi non usufruiscono personalmente ma che viene dato in locazione a terzi, non possa essere riscosso anche l'importo annuale fisso di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Tassabili sarebbero infatti unicamente i pernottamenti effettivi consumati dagli ospiti in affitto. Gli insorgenti precisano in sede di replica che i membri della loro famiglia usufruiscono ormai dell'appartamento n. __________ quando i ricorrenti non sono in Ticino. Quando ciò non è possibile, i loro famigliari prendono in locazione l'appartamento n. ____ come ogni terza persona e pagano di conseguenza la tassa di soggiorno a seconda del numero di pernottamenti. Gli insorgenti sostengono che dal semplice fatto che alcuni membri della loro famiglia possano prendere in affitto l'appartamento n. ________ non si può ancora dedurre che quest'ultimo rappresenti per loro una residenza secondaria.

3.2. Nel caso in esame, va rilevato che per ammissione stessa degli insorgenti (cfr. replica del 9 febbraio 2019 pt. 7 e 8), nonostante essi non soggiornino mai presso l'appartamento n. __________, questo viene di fatto messo a disposizione, anche solo occasionalmente, per le vacanze dei parenti, e meglio di figli e nipoti. Orbene, dal momento che questi usufruiscono dell'appartamento, la tassa di soggiorno è dovuta obbligatoriamente nella forma dell'importo forfettario annuale conformemente all'art. 21 cpv. 5 LTur, poiché per la specifica categoria, come visto, è preclusa l'applicazione del regime generale. D'altronde, benché dopo l'acquisto dell'appartamento n. ________ dal 2017 i familiari dei ricorrenti utilizzino meno l'appartamento n. __________, di fatto questi vi soggiornano ancora sebbene più sporadicamente e pertanto le circostanze fattuali non risultano mutate nella sostanza rispetto alla situazione esistente prima del 2017. La tassa di soggiorno nella forma dell'importo annuale fisso è dunque dovuta per il soggiorno presso l'unità abitativa n. __________ dei membri della famiglia dei ricorrenti.

4.    4.1. Gli insorgenti ravvisano poi una violazione del principio della parità di trattamento nel fatto che l'Ente turistico da un lato non faccia pagare la tassa di soggiorno forfettaria ai proprietari di residenze secondarie che affittano per l'intero anno a un unico inquilino, mentre che, dall'altro lato, esso imponga il pagamento della tassa di soggiorno nella forma dell'importo annuale fisso a quei proprietari che, pur non usufruendo a titolo personale del loro immobile, concludono sull'arco di un anno molteplici contratti di locazione con terzi per dei soggiorni più brevi. Da parte sua, lCO 1 ha sostanzialmente confermato tale prassi, precisando che l'esenzione concessa ai proprietari che affittano per la durata di un intero anno si baserebbe sull'art. 22 cpv. 2 LTur. Tale agevolazione non viene per contro concessa in caso di locazioni per soggiorni più brevi, poiché nei periodi liberi il proprietario e la sua famiglia mantengono la possibilità di usufruire dell'immobile di vacanza.

4.2. Nell'evenienza concreta, va però subito osservato che, come esposto sopra, la tassa di soggiorno forfettaria è dovuta perché gli stretti congiunti dei proprietari soggiornano presso l'appartamento n. __________ e non per il fatto che vengano conclusi solo contratti di locazione di breve durata (segnatamente settimanali); con il che la censura risulta nel caso specifico inconferente. A titolo abbondanziale vale comunque la pena ricordare che, come già rilevato da questo Tribunale in una recente sentenza (STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 3) il semplice fatto che un appartamento sia locato soltanto per dei soggiorni di breve durata non permette da solo di concludere che durante il tempo restante l'unità abitativa sia a disposizione del proprietario e dei suoi congiunti. In proposito, si ricorda che la procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione e assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2017.289 del 18 aprile 2018 consid. 2.1). La LTur prevede d'altronde l'obbligo sia per i datori di alloggio, sia per i proprietari di appartamenti e case di vacanza di permettere agli enti preposti di eseguire i controlli necessari, segnatamente riguardanti le registrazioni dei pernottamenti e dei posti letto (art. 20 cpv. 3 LTur e art. 13 cpv. 3 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014; RLTur; RL 941.110). Ne consegue pertanto che gli Enti turistici regionali, al fine di giustificare l'imposizione della tassa di soggiorno forfettaria, non possono accontentarsi di rilevare che un determinato immobile per vacanze è offerto in locazione per dei soggiorni brevi, ma devono esperire gli accertamenti necessari a stabilire se vi sia o meno un utilizzo personale del bene da parte del proprietario, rispettivamente, dei membri della sua famiglia.

5.    5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

52.2018.580 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.12.2019 52.2018.580 — Swissrulings