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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.09.2019 52.2018.58

27 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,960 mots·~10 min·2

Résumé

Nomina di un dipendente cantonale. Stipendio iniziale. Riconoscimento dell'esperienza pregressa. Confermata da STF 8C_733/2019

Texte intégral

Incarto n. 52.2018.58  

Lugano 27 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2018 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione del 20 dicembre 2017 (n. 5757) con cui il Consiglio di Stato gli ha attribuito la funzione di Ispettore specialista alla Polizia cantonale e lo ha inserito nella classe di stipendio 9 con 2 aumenti;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   RI 1 è entrato alle dipendenze dello Stato il 1° settembre 2016 quale ispettore specialista alla Polizia cantonale, al Reparto giudiziario 1, Sezione dei reati finanziari, al beneficio di un contratto di ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017. Lo stipendio fisso era di fr. 6'395.23 mensili lordi.

                                  B.   Il 20 dicembre 2017 il Consiglio di Stato ha consolidato a far tempo dal 1° gennaio 2018 il rapporto di lavoro con RI 1 nominandolo nella stessa funzione svolta in precedenza e iscrivendolo nella classe di stipendio 9 con 2 aumenti.

                                  C.   a. Contro la risoluzione governativa RI 1 è insorto al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma nel senso di attribuirgli la classe di stipendio 9 con 14 aumenti. Egli ritiene infatti che ai fini di un corretto posizionamento nell'organico tutte le sue passate attività svolte nel settore amministrativo-contabile-finanziario, da quando nel 1999 ha ottenuto l'attestato federale di capacità (AFC), debbano essere considerate utili all'attuale funzione, seppur con coefficienti varianti da 0.6 a 1.

                                         b. Al ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione delle risorse umane. Per l'occupazione del posto di ispettore specialista è infatti richiesto un titolo di studio di livello secondario (recte: terziario). Il ricorrente ha concluso la formazione superiore e ottenuto l'APF di specialista in finanza e contabilità solo nel maggio 2012. Pertanto, è a partire da tale data che è stato possibile riconoscere le esperienze professionali precedenti maturate in un settore affine e utili alla professione di ispettore specialista, alla quale ha potuto accedere solo grazie al titolo di studio superiore. I 2 aumenti concessi, calcolati con coefficienti di 0.4 e 1, tengono pertanto conto correttamente di questi principi.

                                         c. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.  

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.

                                   2.   2.1. L'assunzione dell'ispettore specialista della Polizia cantonale avviene previo concorso riservato a candidati in possesso di titoli di studio di grado terziario specifici, necessari per la funzione a concorso (art. 23 del regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017; RPromPol; RL 173.130). Il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RCLass; RL 173.310) prevede per questa funzione la classe di stipendio 9. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LStip, lo stipendio iniziale è fissato dall'autorità di nomina e corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per la rispettiva funzione.  L'autorità di nomina, soggiunge il cpv. 3 della norma, stabilisce nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel caso di candidati con esperienza. Uno stipendio iniziale maggiore può essere stabilito se giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari (cpv. 4). In queste ipotesi, rimesse all'apprezzamento dell'autorità di nomina, il maggior stipendio iniziale è di regola stabilito sotto forma di concessione di un certo numero di aumenti annuali di stipendio. L'art. 51 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) stabilisce dal canto suo che, di principio, gli impiegati alla prima esperienza lavorativa sono inseriti nella classe di riferimento con zero aumenti, mentre il cpv. 2 della norma concede all'autorità di nomina la facoltà di riconoscere ai candidati con esperienza professionale degli aumenti annuali calcolati secondo i criteri indicati nei cpv. successivi, riservate le circostanze speciali secondo l'art. 9 cpv. 4 LStip. Gli anni interi di esperienza utile alla funzione determinano il numero degli aumenti a partire dal minimo salariale previsto per la classe di riferimento (cpv. 3) e vengono conteggiati nel seguente modo (cpv. 4):

-  esperienza analoga alla funzione: coefficiente 1;

-  esperienza parzialmente analoga alla funzione: coefficiente 0,4 - 0,6 in base alla valutazione del servizio centrale; riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, gli anni di esperienza senza relazione alla funzione sono ponderati con un coefficiente 0.

                                         2.2. Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e di scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

                                   3.   3.1. Il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta tutta l'espe-rienza lavorativa acquisita a partire dall'ottenimento, il 4 agosto 1999, dell'AFC quale impiegato di commercio. In particolare, considera il lavoro svolto quale contabile-controller presso il Gruppo L__________ per 38 mesi, con un coefficiente 0.6, mentre le restanti attività quale CFO, responsabile IT o amministrativo e finanziario o consulente amministratore per vari datori di lavoro, nonché l'attività di ispettore specialista alla Sezione dei reati finanziari della Polizia cantonale le conteggia con un coefficiente 1. In tal modo, egli raggiungerebbe 14.32 anni di esperienza, ciò che lo porterebbe al livello 9 con 14 aumenti della scala salariale in luogo dei 2 riconosciutigli. Queste tesi e domande sono avversate dal Consiglio di Stato che ritiene invece determinante ai fini del computo dell'esperienza pregressa la data di ottenimento del titolo di studio di livello secondario (specialista in finanza e contabilità), senza il quale il ricorrente non avrebbe potuto accedere alla funzione di ispettore specialista alla Sezione dei reati finanziari della Polizia cantonale. A ragione. 

3.2. I principali compiti dell'ispettore specialista del servizio reati finanziari spaziano dalla conduzione di inchieste di polizia giudiziaria, allo svolgimento di attività di pertinenza del settore, alla redazione dei rapporti all'indirizzo della magistratura penale per le decisioni di sua competenza, assicurando la tutela delle garanzie procedurali previste dal codice di procedura penale a salvaguardia dei diritti dei partecipanti al processo. Altre responsabilità consistono nel garantire il picchetto, nel procedere all'aggiornamento specialistico, nel curare le relazioni con altre autorità di polizia comunale, cantonale, federale ed estera e con enti e interlocutori pubblici e privati (cfr. descrizione della funzione). Questa funzione è subordinata al possesso di un diploma di livello secondario, ciò che il ricorrente non contesta. Un diploma quale l'AFC non basta dunque per accedervi e, di riflesso, non può essere ritenuta utile alla funzione nel senso indicato dall'art. 51 cpv. 3 RDSt l'attività svolta nel passato, seppur per certi versi affine a quella attuale, senza beneficiare del titolo di studio richiesto. In questo senso, la decisione dell'autorità di nomina di tenere conto solo delle specifiche esperienze maturate dall'impiegato dal momento in cui era in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento della funzione per la quale è stato assunto non appare assolutamente contraria allo spirito della norma. Anzi, l'interpretazione data dall'autorità di nomina si situa nel solco di quanto previsto esplicitamente dall'art. 51 cpv. 10 RDSt che nega espressamente il riconoscimento dell'esperienza professionale pregressa dei docenti assunti senza un titolo pedagogico ove quest'ultimo è requisito di assunzione e che, addirittura, sono penalizzati con uno stipendio ridotto di due aumenti (cfr. art. 52 cpv. 1 in relazione con l'art. 51 cpv. 9 RDSt). Contrariamente a quanto assunto dall'insorgente, dunque, la sola attività nel settore finanziario e della contabilità non è ancora sufficiente, a fronte della mancanza del titolo di studio necessario per svolgere la funzione di ispettore specialista, per collocare il dipendente in un livello salariale superiore.

3.3. Nella misura in cui il Governo ha riconosciuto al ricorrente solo gli anni di esperienza accumulati a partire dall'ottenimento del titolo di specialista in finanza e contabilità nel 2012 che gli ha consentito di essere assunto con tutti i requisiti richiesti per la funzione di ispettore specialista alla Polizia cantonale, la decisione impugnata resiste alle critiche ricorsuali e la decisione impugnata merita dunque conferma.

                                   4.   L'autorità di nomina ha stabilito lo stipendio iniziale del ricorrente, che ha fissato a 2 aumenti nella classe 9 considerando l'attività svolta presso il Gruppo A__________ in qualità di responsabile amministrativo e finanziario da giugno 2012 a giugno 2014, data dalla quale è stato esonerato dalla presenza sul lavoro (25 mesi), e presso la Fiduciaria __________ SA quale contabile da aprile 2015 a ottobre 2015 (7 mesi). Applicando un coefficiente 0.4 (art. 51 cpv. 4 RDSt), ha quindi conteggiato 12.8 mesi utili per poi aggiungere il periodo di 15 mesi con coefficiente 1 (recte 16 mesi: dal 01.09.2016 al 31.12.2017, errore che risulta comunque ininfluente sul risultato finale) durante i quali il ricorrente era già operativo nella stessa funzione di ispettore specialista, posizione poi consolidata con la nomina. Globalmente si hanno quindi 12.8 mesi + 16 mesi = 28.8 mesi (2 anni e 4.8 mesi) che danno appunto diritto, secondo l'art. 51 cpv. 4 RDSt, a 2 aumenti nella classe di stipendio corrispondente. Queste conclusioni dell'autorità di nomina non possono che essere condivise, sia per quanto attiene alla durata di esperienza utile, sia per i coefficienti applicati, visti i compiti anche sostanzialmente differenti della funzione di ispettore specialista rispetto alle attività svolte dall'insorgente dal 2012 al 2016, puramente amministrative e finanziarie. Corretta si rivela anche l'esclusione dell'attività presso la __________ Sagl, per la quale il ricorrente avrebbe lavorato su chiamata per seguire piccoli progetti, dei quali nulla è stato specificato e nulla risulta dai documenti agli atti. Visto anche il vasto margine di apprezzamento che compete all'autorità inferiore e i limiti di cognizione di cui all'art. 69 LPAmm imposti al Tribunale in materia di retribuzioni di dipendenti pubblici (cfr. supra consid. 2.2), il ricorso deve quindi essere respinto.

                                   5.   La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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