Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2019 52.2018.573

27 mars 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·5,037 mots·~25 min·3

Résumé

Commesse pubbliche. Criteri di idoneità. Art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP: dirigenza effettiva e preponderanza dell'attività professionale

Texte intégral

Incarto n. 52.2018.573  

Lugano 27 marzo 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2018 della

RI 1  patrocinata da: PA 1   

contro  

la decisione del 16 novembre 2018 della CO 2 che in esito al concorso per opere di fornitura e posa di porte interne e porte EI30 occorrenti alla nuova casa medicalizzata __________ ha deliberato la commessa alla ditta CO 1 previa esclusione dell'offerta dell'insorgente;

ritenuto,                          in fatto

A.   L'8 giugno 2018, la CO 2 (CO 2) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da fornitura e posa di porte interne in legno e porte EI30 occorrenti alla nuova casa medicalizzata __________ ad __________ (cfr. FU __________ pag. __________). Il bando di concorso enunciava, tra gli altri, il seguente criterio di idoneità: Sono abilitate a concorrere le ditte che: - rispettano i disposti dell'art. 34 cpv. 1 lettera c) del RLPubb/CIAP; - sono iscritte all'albo LIA nella categoria 2 dell'allegato RLIA. In dettaglio: Titoli di studio minimi richiesti: Titoli di studio minimi richiesti come indicato nell'allegato RLIA categoria 2. - preparatore del lavoro ASFMS; - tecnico del legno SSS; - progettista in falegnameria APF o responsabile della produzione in falegnameria   APF. (…) Le ditte che non ottemperano i criteri di idoneità stabiliti saranno escluse dalla gara appalto.

Analoga prescrizione era inserita nel capitolato d'appalto (CPN 102, pos. 223.100). Sia il bando, sia il capitolato d'appalto (pos. 221.100) indicavano la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la documentazione di gara entro il termine di 10 giorni dalla sua intimazione. Nessuno l'ha tuttavia impugnata.

B.   a. Nel termine utile (12 luglio 2018) sono giunte al committente tre offerte, tra cui quella della RI 1 (RI 1), di fr. 182'770.30 e quella della CO 1 (CO 1), di fr. 210'847.05.

b. Dopo l'apertura delle offerte, il consulente del committente (lo studio d'architettura __________) ha comunicato alla RI 1 che era necessario completare la documentazione prodotta con ulteriori dati. In particolare, le ha impartito un termine scadente l'11 settembre 2018 per fornire le generalità della/e persona/e avente/i titolo AFC falegname o titolo superiore che abbia/no almeno il diritto di firma all'interno della società. vd. Art. 34 cpv. 1 lettera c) RLCPubb/CIAP e produrre, per la/e figura/e di cui sopra, il contratto di lavoro presso la vostra società, pena l'esclusione dalla gara (cfr. lettera del 3 settembre 2018 del consulente del committente alla RI 1). Dei ragguagli che ne sono derivati si dirà più oltre (cfr. infra, consid. 3.2 e 3.3).

c. Il 16 novembre 2018 l'ente banditore ha risolto di escludere due offerte, tra cui quella della RI 1 in quanto:

- Almeno uno dei titolari o un membro dirigente effettivo deve possedere i requisiti e prestarvi la parte preponderante della sua attività professionale (art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) -> Dal contratto di lavoro prodotto risulta che l'arch. M__________ è attivo per la ditta solo al 50%;

- Non sono stati prodotti i titoli di studio del Sig. D__________.

                                         Ha quindi aggiudicato la commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in gara.

C.   Contro la predetta decisione la RI 1 è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti al committente affinché proceda ad una nuova delibera previa inclusione della sua offerta. Contesta l'esclusione della sua offerta, rilevando di adempiere appieno i requisiti esatti dall'art. 34 cpv. 1 lett. c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Al momento dell'inoltro dell'offerta essa era infatti iscritta all'albo dell'allora vigente legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA; BU 2016, 7) nella categoria "Opere da falegname" ed al suo interno operavano (e operano tuttora) personale e supporto tecnico qualificati (il direttore della ditta,  M__________, è titolare di un diploma di architetto, mentre il presidente del consiglio di amministrazione,  D__________, ed il membro __________, sono in possesso - fra gli altri - dell'AFC di falegname). A torto l'ente banditore ha ritenuto che il membro dirigente effettivo della RI 1, e meglio il suo direttore, non prestasse per la società la parte preponderante della sua attività professionale, come richiesto dall'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. La norma in oggetto, ha osservato l'insorgente, non specifica la percentuale lavorativa necessaria per poter considerare adempiuto il requisito della preponderanza, per cui non vi sono motivi validi per sostenere che l'impiego dell'arch. M__________ nella misura del 50% non sia bastevole. Tale conclusione si giustifica a maggior ragione in considerazione del fatto che in occasione di un colloquio telefonico del 19 novembre 2018, l'arch. __________ (collaboratore presso l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche, UVCP) le aveva confermato che un impiego al 50% è sufficiente per ritenere che il signor M__________ presti parte preponderante della sua attività professionale in seno alla RI 1, non essendoci in tal senso diverse indicazioni al riguardo secondo il citato articolo. Anche il secondo motivo di esclusione addotto dalla CO 2 (mancata produzione dei titoli di studio conseguiti da  D__________) sarebbe del tutto infondato. I documenti di gara non contemplavano la presentazione di tali atti unitamente all'offerta e il committente non li ha neppure richiesti, per il tramite dello studio d'architettura __________, con lo scritto del 3 settembre 2018. Senza contare che quest'ultimo (e per esso il signor __________), contattato telefonicamente l'11 settembre 2018 per sapere se gli atti trasmessi il giorno precedente fossero sufficienti, le aveva confermato che non era necessario esibire ulteriore documentazione oltre a quella già inviata.

D.   a. In sede di risposta la CO 2 si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa sostenendo che già solo dal profilo linguistico il tenore dell'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP è chiarissimo: il termine "preponderante" presuppone qualcosa in più di un impiego a metà tempo; non è necessario un tempo pieno, bensì almeno un'occupazione al 51%. L'assunto troverebbe conferma anche nel progetto del nuovo RLCPubb/CIAP, il quale indica in modo ancora più chiaro che il dirigente effettivo di un'impresa deve partecipare alla sua gestione con un grado di impegno superiore al 50% della normale durata di lavoro. Posto che l'arch. M__________ è dipendente della ricorrente solo nella misura del 50% ed è presumibilmente attivo, per il restante 50%, presso la __________, appare difficile considerare che egli dedichi la parte preponderante della sua attività lavorativa all'interno della RI 1. La circostanza per cui egli non abbia alcuna effettiva mansione di responsabilità/attività dirigenziale all'interno della stessa è peraltro facilmente desumibile dalle informazioni reperibili sulla pagina internet della RI 1 ove egli figura in fondo all'elenco quale "architetto" (mentre R__________ risulta essere il direttore effettivo), così come dallo scritto di cui al doc. H nel quale la ricorrente medesima afferma che la sua assunzione è stata dettata dall'esigenza di poter partecipare ai bandi di concorso che prevedono il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'art. 34 RLCPubb/CIAP. L'ente banditore ha inoltre fatto presente alla ricorrente di aver segnalato a titolo abbondanziale, nella decisione impugnata, che l'idoneità non poteva esserle riconosciuta poiché i documenti prodotti erano relativi unicamente all'arch. M__________ e non agli altri titolari o membri dirigenti effettivi indicati. Mancando la documentazione esatta dalla legge e dalle condizioni del concorso, l'offerta della RI 1 non poteva che essere esclusa. Poco importa, ha osservato per finire la CO 2, che l'ultimo giorno utile la ricorrente avesse interpellato lo studio __________ per chiedere se gli atti trasmessi fossero sufficienti; spettava all'insorgente (e non certo al committente) accertarsi che la documentazione inviata fosse conforme, rispettivamente adempisse quanto esatto dal capitolato e dalla legge.

b. La deliberataria ha parimenti sollecitato il rigetto del gravame, con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli addotti dalla stazione appaltante. La CO 1 ha inoltre sottolineato che agli atti non v'è alcuna prova che l'autorità di vigilanza abbia confermato che l'impiego a tempo parziale di  M__________ fosse sufficiente per essere ritenuto preponderante ai sensi di legge.

c. L'UVCP è invece rimasto silente.

E.   Con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole ulteriormente.

a. La ricorrente ha ribadito di aver dato credito, in assoluta buona fede, a quanto riferitole dal consulente del committente e dall'arch. __________ dell'UVCP. Ha aggiunto che nella denegata ipotesi in cui la percentuale di impiego di  M__________ non venisse considerata preponderante, ad adempiere pienamente le esigenze poste dall'art. 34 RLCPubb/CIAP vi sarebbe comunque  D__________, presidente della società dotato di firma individuale, attivo a tempo pieno, con oltre 5 anni di esperienza lavorativa e come dirigente di cantiere, e titolare di un AFC di falegname.

b. Il committente si è limitato ad osservare che i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti dell'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP da parte del presidente D__________, avrebbero dovuto essere prodotti a tempo debito.   c. Dal canto suo l'aggiudicataria ha evidenziato che l'eventuale contatto telefonico con l'arch. __________ sarebbe in ogni caso avvenuto posteriormente al termine per l'invio del modulo d'offerta e addirittura dopo la delibera impugnata, cosicché la ricorrente non può appellarsi alla propria buona fede. Per il resto, ha ribadito che alla richiesta della committenza di fornire le generalità della/e persona/e avente/i titolo AFC falegname o titolo superiore, dotata di diritto di firma all'interno della società, e di esibire, per tale figura, il relativo contratto di lavoro, entro un termine perentorio pena l'esclusione dalla procedura, l'insorgente ha risposto producendo unicamente la documentazione relativa all'arch. M__________.

d. L'UVCP si è rimesso al giudizio di questo Tribunale, negando che il suo collaboratore avesse indicato che l'impiego al 50% di  M__________ fosse sufficiente per ritenere che il medesimo svolgesse una parte preponderante della sua attività professionale in seno alla RI 1. Ha sottolineato che l'arch. __________ ha elargito unicamente una consulenza telefonica di carattere generale, senza chinarsi su tale questione.

F.    Su richiesta del Tribunale, il 22 febbraio 2019 la CO 2 ha prodotto gli allegati alla lettera che il 10 settembre 2018 la RI 1 aveva inviato allo studio __________ (contratto di lavoro di  M__________ del 31 ottobre 2017, curriculum vitae di  M__________, autorizzazione temporanea all'esercizio della professione di architetto rilasciata a  M__________ dal Consiglio dell'OTIA, laurea in architettura di  M__________i ed estratto del registro di commercio della RI 1). Copia di tali documenti è stata trasmessa alle parti per informarle dell'avvenuta acquisizione agli atti dei medesimi ed alle stesse è stata concessa facoltà di presentare delle osservazioni. Nel termine impartito solo la CO 1 si è pronunciata segnalando di non avere nulla da eccepire.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1). Con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, integrate dai documenti richiamati dal Tribunale. Non occorre procedere all'assunzione delle prove (testi e richiamo atti dallo Studio di architettura __________) notificate dalla ricorrente, siccome insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 25 cpv. 1 LPAmm; cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3). Come si vedrà nel seguito, i fatti determinanti per la pronuncia del presente giudizio emergono con sufficiente chiarezza dai documenti prodotti dalle parti nelle rispettive comparse scritte, nonché da quelli richiamati agli atti da questa Corte.

2.    2.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:

a)    non adempiono ai criteri di idoneità;

b)    hanno dato al committente indicazioni false;

c)    non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d)    hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

e)    sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;

f)     hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;

g)    hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.

2.2. Gli ordinamenti sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità dai criteri d'aggiudicazione. I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta in quanto tale. I criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente deve soddisfare per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione servono invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella più vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.

2.3. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale. L'art. 34 cpv. 1 prima frase RLCPubb/CIAP stabilisce che gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo professionale, se esistente per la professione. Gli offerenti devono poi soddisfare requisiti aggiuntivi, differenziati a seconda del tipo di commessa e settore di attività oggetto del concorso. Per quanto attiene in particolare alle opere artigianali, l'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP impone che un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, sia in possesso, nello specifico ramo professionale, dell'Attestato Federale di Capacità (AFC) o di un titolo equivalente e abbia maturato almeno cinque anni di esperienza, dei quali almeno tre quale dirigente di cantiere. Contrariamente alla norma pregressa, quella attuale prescrive l'iscrizione all'albo professionale di riferimento. Ma non solo. Esige in ogni caso che il responsabile della ditta concorrente possegga un titolo di studio (almeno un AFC) nello specifico campo di attività oggetto della commessa e pretende pure - cumulativamente - che lo stesso abbia un'esperienza lavorativa di almeno cinque anni, di cui tre come dirigente di cantiere. L'odierno art. 34 RLCPubb/CIAP e le disposizioni sull'idoneità a concorrere che l'hanno preceduto (art. 14 cpv. 1 lett. b legge sugli appalti del 12 settembre 1978, art. 27 RLCPubb del 1° ottobre 2001, art. 34 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006) si apparentano a normative simili, quali l'art. 3a della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500) o l'art. 3 cpv. 2 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 705.400). Comune a tutte queste disposizioni è lo scopo di garantire che le ditte e le imprese, tanto nel caso in cui partecipino ad una gara d'appalto, quanto nel caso in cui operino nel campo della costruzione, siano gestite da persone dotate di competenze e preparazione professionale attestate da adeguati titoli di studio strettamente correlati all'attività esercitata (RtiD II-2017 n. 14 consid. 3.3; STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 2.3 e rinvii). Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, "titolare", ai sensi dell'art. 34 RLCPubb/CIAP, è l'avente diritto di ditte individuali od il socio di società di persone (società semplici, società in nome collettivo o in accomandita). Per "membro dirigente" è invece da intendere il membro dell'organo di gestione di società di capitale (società anonime, società a garanzia limitata ecc.). L'effettività dell'attività dirigenziale, esplicitata soltanto per il "membro" degli organi di gestione di società di capitale, ma valevole anche per il "titolare" di persone giuridiche a carattere personale, è esatta allo scopo di impedire che le finalità perseguite dalla norma in esame vengano eluse attraverso l'impiego di semplici prestanome. Il dirigente effettivo non può essere un semplice membro dell'organo esecutivo dell'impresa, che collabora saltuariamente e occasionalmente alla sua gestione, ma deve fornire prestazioni lavorative sufficienti a dimostrare che l'impresa è affidata a un professionista qualificato, che se ne occupa concretamente e che non funge soltanto da prestanome (RtiD II-2008 n. 26). Il compito di dimostrare l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 34 RLCPubb/CIAP incombe in primis al concorrente, mediante la produzione del diploma richiesto o del titolo ritenuto equivalente. Se gli atti di gara non contemplano la presentazione di tali documenti unitamente all'offerta, spetterà al committente richiamarli e determinarne l'adeguatezza per rapporto alle esigenze poste dall'art. 34 RLCPubb/CIAP, norma applicabile ad ogni sorta di procedura concorsuale. Sempre al committente incomberà l'onere di indagare circa l'effettiva attività dirigenziale svolta dalla persona che i concorrenti indicano come loro responsabile in possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento sulle commesse pubbliche. A tal scopo basta richiamare dal concorrente il contratto di lavoro stipulato con il dirigente e/o le pezze giustificative delle remunerazioni che gli sono state versate a compenso dei suoi servigi (cfr. STA 52.2018.66 citata consid. 2.3, 52.2016.399 del 27 marzo 2017 consid. 2.3, 52.2016.319 del 23 dicembre 2016 consid. 2.3, 52.2014.346 del 13 marzo 2015 consid. 2.2).

3.    3.1. La commessa oggetto del contendere rientra nel novero delle opere artigianali da falegname. Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovevano quindi dimostrare di essere iscritte all'albo LIA e che un loro titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso dell'AFC di falegname o di un titolo equivalente e ha maturato un'esperienza di cinque anni, di cui almeno tre quale dirigente di cantiere (art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP). Oltre a possedere i requisiti stabiliti dal cpv. 1, il titolare o membro dirigente effettivo doveva dimostrare di prestare, per la società, la parte preponderante della sua attività professionale, come richiesto dall'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP (cfr. STA 52.2018.66 citata consid. 4.1, 52.2016.319 citata consid. 3).

3.2. Al momento della scadenza del termine di partecipazione al concorso (12 luglio 2018) la RI 1 era iscritta nell'albo dell'allora vigente LIA nella categoria "Opere da falegname" (cfr. allegato dell'or abrogato regolamento della legge sulle imprese artigianali del 20 gennaio 2016; RLIA; BU 2016, 11; categoria 2). Nella propria offerta, quali titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici, diplomi o attestato AFC ex art. 34 RLCPubb/ CIAP, la RI 1 ha indicato __________ e  D__________ (falegnami AFC), nonché  M__________ (architetto edile). Nessun diploma è stato tuttavia prodotto, a dispetto di quanto richiesto dalla stazione appaltante a pag. 46 del capitolato, con tanto di evidenziatura in grassetto ("indicare nomi, genere del certificato di studi e anno del conseguimento e allegare diploma"). Dopo l'apertura delle offerte, il committente, per il tramite del suo consulente esterno, ha assegnato alla ricorrente un termine sino all'11 settembre 2018 per fornire le generalità della/e persona/e avente/i titolo AFC falegname o titolo superiore che abbia/no almeno il diritto di firma all'interno della società. vd. Art. 34 cpv. 1 lettera c. RLCPubb/CIAP e per produrre, per la/e figura/e di cui sopra, il contratto di lavoro presso la vostra società, pena l'esclusione dalla gara (cfr. lettera del 3 settembre 2018 dello studio d'architettura __________ alla RI 1). Entro tale data la ricorrente ha quindi esibito copia del contratto di lavoro stipulato il 31 ottobre 2017 con  M__________, nonché del suo curriculum vitae, dell'autorizzazione temporanea all'esercizio della professione di architetto e del diploma in architettura conseguito da quest'ultimo, così come pure copia dell'estratto RC della società (cfr. allegati allo scritto del 10 settembre 2018 della RI 1 pervenuti allo studio d'architettura il giorno seguente, come risulta dal timbro di ricevuta ["11 SET 2018"] apposto su tutti i documenti appena citati).

  3.3. Ora, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, dagli atti di causa non emerge che al momento della scadenza del termine per inoltrare le offerte  M__________ fosse un suo dirigente effettivo, dedito in buona parte alla gestione e alla rappresentanza della società ricorrente (vedi sul tema RtiD II-2007 n. 17). Le tavole processuali indicano invece l'esatto contrario. Dal contratto di lavoro prodotto il 10 settembre 2018 dalla RI 1 risulta che  M__________ è stato assunto a partire dal 1°novembre 2017 in qualità di architetto. Questo contratto stabilisce uno stipendio mensile lordo di fr. 2'350.- per 12 mesi e prevede un grado di occupazione del dipendente del 50% (cfr. contratto, punti 1 e 4). Dal curriculum vitae allestito dallo stesso arch. M__________ emerge che dal 13 maggio 2015 egli è pure dipendente della __________ di __________, quale responsabile di cantiere e tecnico. La __________, ditta anch'essa attiva nel campo dei serramenti (cfr. estratto del RC, ove M__________ è iscritto con procura collettiva a due), rappresenta inoltre il suo studio di riferimento, secondo quanto emerge dall'iscrizione all'albo OTIA (cfr. doc. 2 e 3 prodotti dalla deliberataria). Come emerge dalla documentazione prodotta in questa sede, l'arch. M__________ è in possesso di un titolo di architetto e, stando alle indicazioni fornite nel suo curriculum vitae, vanta un'esperienza professionale come direttore lavori superiore ai 3 anni. Iscritto a registro di commercio con procura collettiva a due per conto della RI 1, egli è senz'altro titolare di un diritto di firma (cfr. www.cc-ti.ch, sub "Procure e mandati commerciali"). Lo stipendio da lui percepito è tuttavia inferiore a quello usuale riconosciuto dal CCL di categoria nella funzione di persona preposta alla preparazione del lavoro e quadro medio (cfr. Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone valevole dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020; Appendice 2 - Salari orari minimi dal 1° gennaio 2018, n. 1). Tale circostanza - già rilevata il 25 giugno 2018 dall'UVCP nell'ambito della ratifica di una delibera avvenuta in esito ad un'altra procedura concorsuale dalla quale la RI 1, che vi aveva preso parte indicando come membro dirigente effettivo (direttore) l'arch. M__________ e producendo il medesimo contratto di lavoro datato 31 ottobre 2017, era stata per finire esclusa (cfr. doc. 1 prodotto in duplica dall'UVCP) - è stata ancora ribadita il 25 ottobre 2018 anche dalla patrocinatrice della RI 1. Incaricata di esaminare le offerte pervenute dal profilo dell'idoneità dei concorrenti, quest'ultima aveva infatti comunicato alla sua mandante che l'offerta della RI 1 era da escludere siccome dal contratto di lavoro prodotto emergeva "come il salario percepito" (dall'arch. M__________, NdR) "non raggiunga i minimi fissati dal CCL" (cfr. lettera 25 ottobre 2018 dell'PA 3). A questo proposito la ricorrente ha prodotto con il suo gravame, unitamente al doc. J (lettera del 10 settembre 2018 della RI 1 allo studio d'architettura __________), uno scritto che dimostrerebbe come il suo salario iniziale, fissato mediante contratto di lavoro del 31 ottobre 2017, sia poi stato successivamente aumentato a partire dal 1° giugno 2018 sino a fr. 2'850.- al mese per dodici mensilità. Sennonché, quest'ultimo documento, datato 29 maggio 2018, esibito solo in questa sede e peraltro nemmeno sottoscritto dalle parti non prova alcunché. È comunque escluso che lo stesso fosse stato allegato allo scritto di cui al doc. J, non solo poiché non risulta tra i documenti richiamati presso la CO 2 dal Tribunale, ma anche perché non reca il timbro di ricevuta dell'11 settembre 2018, apposto invece su tutti gli altri documenti che la ricorrente aveva trasmesso il 10 settembre 2018 al consulente del committente. In nessun documento agli atti si accenna insomma a qualsivoglia attività o responsabilità di natura dirigenziale in capo all'arch. M__________. Se ne deve dedurre che, a dispetto della carica di direttore indicata a registro di commercio, egli ha sempre lavorato unicamente come architetto, è stato costantemente retribuito come tale e non svolge mansioni direttive in seno alla RI 1, la quale con ogni verosimiglianza è gestita da R__________, membro del consiglio di amministrazione con firma individuale, che, oltre ad essere stato indicato nell'offerta quale membro di direzione (cfr. pag. 46) e a figurare come tale nella pagina internet della società (cfr. il sito internet della RI 1; https://__________), ha peraltro sottoscritto individualmente l'offerta e tutta la documentazione amministrativa agli atti. Alla luce di siffatte emergenze, questo Tribunale ritiene che la RI 1 non abbia sufficientemente provato che l'arch. M__________ svolge in seno all'impresa un'attività dirigenziale regolare, reale e concreta rispondente alle esigenze minime poste dall'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP. Conclusione, questa, che appare indirettamente suffragata anche dai limiti posti al diritto di firma dell'arch. M__________ (cfr. RtiD II-2007 n. 17 consid. 3). In ogni caso, non si può affermare che quest'ultimo dedichi la parte preponderante della propria attività professionale in seno alla ditta insorgente, così come prescritto dall'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. La sua collaborazione al 50% con la ditta RI 1 non può essere considerata tale, ritenuto che preponderante è per definizione ciò che è di gran lunga maggiore o superiore, che prevale per numero, autorità, importanza e simili (cfr. ad esempio il vocabolario Treccani). Ne deriva che per poter essere ritenuta preponderante, un'occupazione deve perlomeno essere di grado superiore al 50%. Non a caso il progetto di nuovo RLCPubb/CIAP, messo in consultazione il 28 febbraio 2018 dal Dipartimento del territorio, all'art. 34 cpv. 3 esplicita quanto già previsto dalla normativa vigente in questi termini: "se l'offerente è una società, i requisiti devono essere adempiuti da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con una presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro" (cfr. proposta di revisione consultabile sul sito internet www.ti.ch/commesse). Nulla muta al riguardo che, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, in occasione di un colloquio telefonico avvenuto il 19 novembre 2018, l'arch. __________ le avrebbe riferito che, in assenza di diverse indicazioni nella legge, un grado di occupazione del 50% sarebbe sufficiente a qualificare come preponderante ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP l'attività svolta in seno ad un'impresa. Al di là del fatto che tale circostanza è stata recisamente contestata dall'UVCP (cfr. duplica), già solo il fatto che simili indicazioni sarebbero state date posteriormente al termine per l'inoltro delle offerte e addirittura dopo l'emanazione della decisione impugnata, permette di escludere che la ricorrente possa invocare con successo la violazione del principio della buona fede (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rivii; STA 52.2015.59 del 24 maggio 2017 consid. 4.2, 52.2013.277 del 6 novembre 2013 consid. 4.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 616 seg., 639 con rinvii). Ragione per cui non è necessario procedere all'audizione testimoniale dell'arch. __________, come postulato dalla RI 1. Invano sostiene infine l'insorgente che ad adempiere pienamente le esigenze poste dall'art. 34 RLCPubb/CIAP vi sarebbe comunque il presidente del consiglio di amministrazione,  D__________. Come osservato a ragione dalle resistenti, alla richiesta del consulente della committenza di fornire le generalità della/e persona/e avente/i titolo AFC falegname o titolo superiore che abbia/no almeno il diritto di firma all'interno della società. vd. Art. 34 cpv. 1 lettera c) RLCPubb/CIAP e di esibire per la/e figura/e di cui sopra, il contratto di lavoro presso la vostra società, pena l'esclusione dalla procedura, l'insorgente ha risposto producendo unicamente la documentazione relativa all'arch. M__________ (cfr. lettera del 10 settembre 2018, agli atti) ma tralasciando quella relativa alle altre persone che erano state indicate nell'offerta quali titolari o membri dirigenti effettivi della medesima. Di conseguenza, non giova alla ricorrente aver prodotto in questa sede copia dell'AFC di falegname conseguito da  D__________ (doc. E). La prova che quest'ultimo adempisse tutti i requisiti previsti dall'art. 34 RLCPubb/CIAP andava infatti fornita a tempo debito e segnatamente entro il termine perentorio dell'11 settembre 2018 che il consulente esterno della committente aveva assegnato alla RI 1 per completare la documentazione che la stessa aveva allegato alla sua offerta, pena l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione. Come sostengono a ragione la deliberataria e la committente, una simile omissione non poteva certo essere sanata tramite le asserite rassicurazioni ottenute telefonicamente dal consulente del committente, la cui audizione testimoniale non si rende necessaria, poiché a sua volta non permetterebbe di accertare ulteriori fatti suscettibili di influire sull'esito della presente vertenza.

3.4. Alla luce di queste circostanze, si deve dunque concludere che la decisione con cui la committente ha escluso la ricorrente dalla gara in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP sfugge ad ogni critica e, come tale, merita di essere tutelata.

4.    4.1. Confermata l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va pertanto respinto nella misura in cui è ricevibile (cfr. supra, consid. 1.1). L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

4.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre alla deliberataria e alla CO 2, patrocinate da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Essa verserà inoltre alla RI 1 e alla CO 1 SA fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

52.2018.573 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2019 52.2018.573 — Swissrulings